| 
| Gazzetta n. 244 del 19 ottobre 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 18 settembre 2006, n. 267 |  | Norme  di  attuazione  dello  Statuto speciale della regione Sardegna recanti  modifiche  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, in materia di demanio e patrimonio. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione;
 Vista  la  legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n. 3, che ha approvato lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250,  recante  norme  di  attuazione  dello  Statuto  speciale per la Sardegna;
 Vista   la   proposta   della   Commissione   paritetica   prevista dall'articolo 56, primo comma, della citata legge costituzionale n. 3 del  1948,  nonche'  il  parere del consiglio regionale della regione Sardegna;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2006;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro  per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con   i   Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,  della  difesa, dell'interno e per i beni e le attivita' culturali;
 Emana
 il seguente decreto legislativo:
 Art. 1.
 1. L'ultimo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, e' abrogato.
 2.  Ferme  restando  le competenze dello Stato relative alla tutela dei   beni  di  interesse  storico,  artistico  ed  archeologico,  in esecuzione  dell'articolo  14 dello Statuto di autonomia, con elenchi redatti  ai  sensi  dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, sono periodicamente identificati i beni  demaniali  e  patrimoniali pervenuti allo Stato successivamente alla  data  di  entrata in vigore dello statuto di autonomia che sono trasferiti alla regione.
 3.  Una  commissione  paritetica, composta da un rappresentante del Ministero  per i beni e le attivita' culturali, un rappresentante del Ministero  dell'economia  e  delle finanze e due rappresentanti della regione,  individua,  ai  fini della predisposizione degli elenchi di cui  al  comma  2, i beni immobili di interesse storico, artistico ed archeologico  da trasferire alla regione stessa. Detti beni entrano a far  parte  del  demanio  della  regione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo  826 del codice civile in ordine alle cose di interesse storico,  archeologico,  paletnologico, paleontologico e artistico da chiunque  e  in  qualunque  modo ritrovati. Su tali cose, quanto alla loro successiva appartenenza, si pronuncia la suddetta Commissione.
 4.  I  beni facenti parte del patrimonio indisponibile sono esclusi dal  trasferimento  alla  regione, effettuato secondo le disposizioni del  presente  articolo, fino a quando perduri la loro destinazione a servizi di competenza statale.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 18 settembre 2006
 NAPOLITANO
 Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri
 Lanzillotta,  Ministro  per  gli affari
 regionali e le autonomie locali
 Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Parisi, Ministro della difesa
 Amato, Ministro dell'interno
 Rutelli,  Ministro  per  i  beni  e  le
 attivita' culturali Visto, il Guardasigilli: Mastella
 
 
 
 Avvertenza:
 - Il   testo  delle  note  qui  pubblicato  e'  redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Nota al titolo:
 - Il  decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio
 1949,  n.  250,  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27
 maggio 1949, n. 121, supplemento ordinario.
 Note alle premesse:
 - L'art.   87   della   Costituzione,  conferisce,  tra
 l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
 promulgare  leggi  e  di emanare i decreti aventi valore di
 leggi e regolamenti.
 - Il  testo  dell'art.  56,  primo  comma,  della legge
 costituzionale  26  febbraio  1948,  n. 3, pubblicata nella
 Gazzetta  Ufficiale  9  marzo  1948, n. 58, e' il seguente:
 "Una commissione paritetica di quattro membri, nominati dal
 Governo  della  Repubblica  e  dall'Alto commissario per la
 Sardegna  sentita la consulta regionale, proporra' le norme
 relative  al  passaggio  degli uffici e del personale dallo
 Stato  alla  regione,  nonche'  le  norme di attuazione del
 presente statuto.".
 Nota all'art. 1:
 - Il  testo  dell'art.  39  del  decreto del Presidente
 della  Repubblica  19 maggio  1949, n. 250, come modificato
 dal presente decreto, e' il seguente:
 "Art.  39.  -  Per la consegna dei beni dello Stato che
 passano  alla  Regione,  da  effettuarsi con decorrenza dal
 1° gennaio 1950, compresi i redditi che matureranno da tale
 data,  le  Intendenze  di  finanza  di  Cagliari,  Nuoro  e
 Sassari,  ciascuna  per  il  territorio  di sua competenza,
 entro  tre  mesi  dalla costituzione della giunta regionale
 compileranno:
 a) un elenco dei beni immobili di demanio pubblico;
 b) un  elenco  dei  beni  immobili patrimoniali dello
 Stato.
 Dagli  elenchi  saranno  esclusi  i  beni  del  demanio
 marittimo nonche' le strade statali e relative pertinenze e
 i  beni  demaniali  e  patrimoniali  connessi  a servizi di
 competenza   statale   e   a  monopoli  fiscali  o  in  uso
 all'Amministrazione    militare.    Gli   elenchi   stessi,
 convalidati   dal   Ministro   per   le   finanze,  saranno
 sottoposti,  a cura delle Intendenze, alla formalita' della
 trascrizione  ipotecaria  e  costituiranno  titolo  per  la
 voltura  catastale  da  effettuarsi  dopo  l'immissione  in
 possesso degli immobili.
 Pure in pendenza della formale esecuzione della voltura
 catastale   passeranno  alla  Regione  con  decorrenza  dal
 1° gennaio   1950   tutti   gli  oneri  gravanti  sui  beni
 trasferiti  alla  Regione  stessa,  comprese le imposte e i
 tributi fondiari di qualsiasi natura.".
 - Il  testo  dell'art.  826  del  codice  civile, e' il
 seguente:
 "Art. 826 (Patrimonio dello Stato, delle province e dei
 comuni).  - I beni appartenenti allo Stato, alle province e
 ai  comuni,  i  quali  non  siano  della  specie  di quelli
 indicati   dagli   articoli precedenti,   costituiscono  il
 patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e
 dei  comuni. Fanno parte del patrimonio indisponibile dello
 Stato  le  foreste  che  a  norma  delle  leggi  in materia
 costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere,
 le cave e torbiere quando la disponibilita' ne e' sottratta
 al  proprietario  del  fondo,  le cose d'interesse storico,
 archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da
 chiunque  e  in  qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i
 beni   costituenti  la  dotazione  della  Presidenza  della
 Repubblica,  le  caserme,  gli  armamenti,  gli  aeromobili
 militari e le navi da guerra.
 Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o,
 rispettivamente,  delle  province  e dei comuni, secondo la
 loro  appartenenza,  gli edifici destinati a sede di uffici
 pubblici,  con  i loro arredi, e gli altri beni destinati a
 pubblico servizio.".
 
 
 
 
 |  |  |  |  |