Gazzetta n. 244 del 19 ottobre 2006 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 18 settembre 2006, n. 267
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, in materia di demanio e patrimonio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna;
Vista la proposta della Commissione paritetica prevista dall'articolo 56, primo comma, della citata legge costituzionale n. 3 del 1948, nonche' il parere del consiglio regionale della regione Sardegna;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa, dell'interno e per i beni e le attivita' culturali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. L'ultimo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, e' abrogato.
2. Ferme restando le competenze dello Stato relative alla tutela dei beni di interesse storico, artistico ed archeologico, in esecuzione dell'articolo 14 dello Statuto di autonomia, con elenchi redatti ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, sono periodicamente identificati i beni demaniali e patrimoniali pervenuti allo Stato successivamente alla data di entrata in vigore dello statuto di autonomia che sono trasferiti alla regione.
3. Una commissione paritetica, composta da un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e due rappresentanti della regione, individua, ai fini della predisposizione degli elenchi di cui al comma 2, i beni immobili di interesse storico, artistico ed archeologico da trasferire alla regione stessa. Detti beni entrano a far parte del demanio della regione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 826 del codice civile in ordine alle cose di interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico da chiunque e in qualunque modo ritrovati. Su tali cose, quanto alla loro successiva appartenenza, si pronuncia la suddetta Commissione.
4. I beni facenti parte del patrimonio indisponibile sono esclusi dal trasferimento alla regione, effettuato secondo le disposizioni del presente articolo, fino a quando perduri la loro destinazione a servizi di competenza statale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 settembre 2006
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Lanzillotta, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Parisi, Ministro della difesa
Amato, Ministro dell'interno
Rutelli, Ministro per i beni e le
attivita' culturali Visto, il Guardasigilli: Mastella



Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio
1949, n. 250, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27
maggio 1949, n. 121, supplemento ordinario.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione, conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di
leggi e regolamenti.
- Il testo dell'art. 56, primo comma, della legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1948, n. 58, e' il seguente:
"Una commissione paritetica di quattro membri, nominati dal
Governo della Repubblica e dall'Alto commissario per la
Sardegna sentita la consulta regionale, proporra' le norme
relative al passaggio degli uffici e del personale dallo
Stato alla regione, nonche' le norme di attuazione del
presente statuto.".
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 39 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, come modificato
dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 39. - Per la consegna dei beni dello Stato che
passano alla Regione, da effettuarsi con decorrenza dal
1° gennaio 1950, compresi i redditi che matureranno da tale
data, le Intendenze di finanza di Cagliari, Nuoro e
Sassari, ciascuna per il territorio di sua competenza,
entro tre mesi dalla costituzione della giunta regionale
compileranno:
a) un elenco dei beni immobili di demanio pubblico;
b) un elenco dei beni immobili patrimoniali dello
Stato.
Dagli elenchi saranno esclusi i beni del demanio
marittimo nonche' le strade statali e relative pertinenze e
i beni demaniali e patrimoniali connessi a servizi di
competenza statale e a monopoli fiscali o in uso
all'Amministrazione militare. Gli elenchi stessi,
convalidati dal Ministro per le finanze, saranno
sottoposti, a cura delle Intendenze, alla formalita' della
trascrizione ipotecaria e costituiranno titolo per la
voltura catastale da effettuarsi dopo l'immissione in
possesso degli immobili.
Pure in pendenza della formale esecuzione della voltura
catastale passeranno alla Regione con decorrenza dal
1° gennaio 1950 tutti gli oneri gravanti sui beni
trasferiti alla Regione stessa, comprese le imposte e i
tributi fondiari di qualsiasi natura.".
- Il testo dell'art. 826 del codice civile, e' il
seguente:
"Art. 826 (Patrimonio dello Stato, delle province e dei
comuni). - I beni appartenenti allo Stato, alle province e
ai comuni, i quali non siano della specie di quelli
indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il
patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e
dei comuni. Fanno parte del patrimonio indisponibile dello
Stato le foreste che a norma delle leggi in materia
costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere,
le cave e torbiere quando la disponibilita' ne e' sottratta
al proprietario del fondo, le cose d'interesse storico,
archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da
chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i
beni costituenti la dotazione della Presidenza della
Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili
militari e le navi da guerra.
Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o,
rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la
loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici
pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a
pubblico servizio.".



 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone