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| Gazzetta n. 243 del 18 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE |  | ORDINANZA 31 luglio 2006 |  | Calendario  scolastico  nazionale per l'anno 2006/2007. (Ordinanza n. 58). |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
 Visto  l'art.  74  del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni e integrazioni;
 Visto l'art. 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che delega alle Regioni la determinazione del calendario scolastico a far tempo dall'anno scolastico 2002/2003;
 Vista   la  legge  17 luglio  2006,  n.  233  di  conversione,  con modificazioni,  del  decreto-legge  18 maggio  2006,  n. 181, recante disposizioni  urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e dei Ministeri. Delega al Governo  per  il  coordinamento  delle  disposizioni  in  materia  di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri;
 Ritenuto  che,  ferma restando la delega sopra richiamata di cui al decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112,  rimane  assegnata al Ministero   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  la competenza relativa:
 alla  determinazione per l'intero territorio nazionale della data di  inizio (prima prova) degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
 alla  determinazione  del calendario delle festivita' a rilevanza nazionale;
 Tenuto  conto  che l'eventuale adattamento al calendario scolastico da  parte delle istituzioni scolastiche e' regolamentato dal comma 3° del succitato art. 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che dispone lo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione o, in caso di  organizzazione flessibile dell'orario complessivo del curricolo o di  quello  destinato  alle  singole  discipline  ed  attivita',  dal disposto  dell'art.  5,  comma 3,  del  decreto  del Presidente della Repubblica  8 marzo  1999,  n.  275, relativo all'articolazione delle lezioni  in  non meno di cinque giorni settimanali ed al rispetto del monte  ore  annuale,  pluriennale  o di ciclo previsto per le singole discipline  ed attivita' obbligatorie, nonche', nell'una e nell'altra ipotesi, dalle disposizioni contenute nel CCNL del comparto Scuola;
 Attesa  l'esigenza  di  procedere agli adempimenti sopra menzionati per l'anno scolastico 2006/2007;
 Acquisito   il   parere  del  Consiglio  Nazionale  della  pubblica istruzione espresso nell'adunanza del 20 luglio 2006;
 Ordina:
 Art. 1.
 Gli  esami  di  Stato  conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria  superiore  per  l'anno scolastico 2006/2007 hanno inizio, per  l'intero  territorio  nazionale,  con la prima prova scritta, il giorno 20 giugno 2007.
 |  |  |  | Art. 2. Il  calendario  delle  festivita', in conformita' alle disposizioni vigenti, e' il seguente:
 tutte le domeniche;
 il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
 l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
 il 25 dicembre Natale;
 il 26 dicembre;
 il 1° gennaio, Capodanno;
 il 6 gennaio Epifania;
 il giorno di lunedi' dopo Pasqua;
 il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
 il 1° maggio, festa del Lavoro;
 il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
 la festa del Santo Patrono.
 |  |  |  | Art. 3. Sessioni speciali di esami di istruzione secondaria di 1° grado, di qualifica  professionale, di licenza di maestro d'arte possono essere effettuate anche nel corso dell'anno scolastico.
 Cio'  al  fine  di  venire  incontro,  nella  misura  piu'  ampia e partecipata,  alle  esigenze di coloro che, in eta' adulta, intendano conseguire i rispettivi titoli di studio.
 Relativamente   al   conseguimento   dei   diplomi   di   qualifica professionale  e  di  maestro d'arte, l'individuazione del momento in cui collocare, nel corso dell'anno, tali sessioni di esami e' rimessa alle   determinazioni   organizzative   delle   singole   istituzioni scolastiche, statali e paritarie.
 Si   fa   riserva   di  successive  disposizioni  per  l'istruzione secondaria  di  primo grado, in relazione a quanto previsto dall'art. 3, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53.
 La  presente  ordinanza  sara'  inviata alla Corte dei conti per la registrazione.
 Roma, 31 luglio 2006
 Il Ministro: Fioroni Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 370
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