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| Gazzetta n. 243 del 18 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | AGENZIA DEL TERRITORIO |  | PROVVEDIMENTO 12 ottobre 2006 |  | Modalita' di esecuzione delle visure catastali. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE DELL'AGENZIA Visto  il  testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;
 Visto  il  regolamento  per  la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;
 Visto  il  regio  decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con  modificazioni,  dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, concernente l'accertamento  generale  dei  fabbricati  urbani,  rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.   650,   concernente   perfezionamento  e  revisione  del  sistema catastale;
 Visto  il  provvedimento  del direttore dell'Agenzia del territorio 28 febbraio  2002,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - n. 65 - del 18 marzo   2002,  concernente  il  regolamento  di  attuazione  degli articoli 2  e  4  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla   determinazione  del  direttore  dell'Agenzia  del  territorio 27 settembre 2004;
 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali;
 Visto   il   decreto-legge  3 ottobre  2006,  n.  262,  concernente disposizioni  urgenti  in  materia  tributaria  e  finanziaria, ed in particolare, l'art. 7, commi 21 e 22;
 Considerata  la  necessita'  di  emanare,  ai  sensi  dell'art.  7, comma 22,   del  decreto-legge  3 ottobre  2006,  n.  262,  le  prime disposizioni  volte  a  disciplinare le modalita' di esecuzione delle visure catastali;
 Dispone:
 Art. 1.
 Definizioni
 1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
 a) Atti  catastali:  l'insieme  degli  atti  che,  ai sensi della normativa  vigente, costituiscono il Nuovo Catasto Terreni e il Nuovo Catasto Edilizio Urbano;
 b) Elaborati  catastali:  planimetrie  delle  unita'  immobiliari urbane,  elaborati  planimetrici  degli  immobili e documenti tecnici d'ausilio   alla   predisposizione   degli   atti   di  aggiornamento geometrico;
 c) Visure:   le   consultazioni  degli  atti  e  degli  elaborati catastali, con o senza rilascio di stampa.
 |  |  |  | Art. 2. Disposizioni generali
 1.  Le  visure rilasciate dall'Agenzia del territorio costituiscono l'informazione  primaria  ed  originale delle risultanze degli atti e degli   elaborati   catastali.  Le  stampe  ottenute  non  contengono attestazione di conformita' e non costituiscono certificazione.
 2.  Sono  consultabili  gli atti e gli elaborati catastali presenti nel  sistema  informativo  dell'Agenzia  del territorio o su supporto cartaceo.
 3.  La  visura  degli  atti  e  degli elaborati catastali di cui al comma 2 e' consentita a chiunque, salvo quanto previsto al comma 4.
 4.  La  visura delle planimetrie delle unita' immobiliari urbane e' consentita,  in  conformita'  a  quanto  previsto  dalle disposizioni vigenti,  soltanto  a  richiesta del proprietario, del possessore, di chi  ha  diritti  reali  di  godimento  sull'unita' immobiliare ed in genere  di chi ha legittimo interesse o possa dimostrare di agire per conto di questi.
 5.  La  visura  degli  atti  e degli elaborati presenti nel sistema informativo  e'  eseguita con modalita' informatiche, con rilascio di una sola stampa a richiesta.
 6.  La  visura  degli  atti  ed  elaborati  disponibili su supporto cartaceo  e  non  presenti  nel  sistema  informativo e' consentita a vista, con facolta' di estrarne brevi note ed appunti.
 7.   L'utilizzo   delle   informazioni   acquisite   e'  consentito esclusivamente nel rispetto della normativa vigente.
 |  |  |  | Art. 3. Servizi di visura
 1. Sono rilasciabili da sistema informativo le visure:
 per soggetto;
 attuale per immobile;
 storica per immobile;
 elenco immobili;
 porzione della mappa;
 planimetrie   delle   unita'   immobiliari  urbane  ed  elaborati planimetrici degli immobili;
 libretti delle misure degli atti di aggiornamento geometrico;
 monografie dei punti fiduciali;
 elenchi delle coordinate dei punti fiduciali.
 2. Sono consultabili a vista:
 gli atti catastali su supporto cartaceo;
 gli atti di aggiornamento geometrico;
 le monografie dei punti trigonometrici catastali;
 gli elaborati catastali di cui al comma 1, qualora esclusivamente su supporto cartaceo.
 |  |  |  | Art. 4. Richiesta del servizio
 1. Per accedere al servizio di visura presso gli Uffici provinciali dell'Agenzia   del   territorio  l'utente  deve  presentare  apposita richiesta su modello conforme all'allegato schema.
 2.  La  richiesta, firmata per esteso, deve contenere l'indicazione delle generalita' del richiedente ed il relativo codice fiscale.
 |  |  |  | Art. 5. Modalita' di erogazione del servizio
 1.  L'erogazione  dei  servizi  di  visura avviene in ragione delle risorse  disponibili,  dei  soggetti  richiedenti,  del  numero delle richieste e della loro tipologia.
 2. Con successive disposizioni dell'Agenzia del territorio potranno essere  stabiliti  i  limiti  per  le visure effettuabili a fronte di ciascuna  richiesta  e  per ciascuna tipologia di consultazione, allo scopo di assicurare il buon andamento del servizio.
 3. In fase di prima applicazione e nel rispetto dei principi di cui al  presente  provvedimento,  i  direttori  degli  Uffici provinciali dell'Agenzia  del territorio, tenuto conto della sostenibilita' delle richieste  e  dell'adeguatezza  delle  risorse  disponibili, adottano azioni e misure organizzative, anche finalizzate a definire il numero massimo di visure per singolo turno dell'utente allo sportello, volte a  garantire  in  sede  locale la migliore erogazione dei servizi. Le misure  adottate  saranno portate a conoscenza dell'utenza con idonee forme di pubblicita'.
 |  |  |  | Art. 6. Disposizioni finali
 1.  Con  successivi  provvedimenti  del  direttore dell'Agenzia del territorio  saranno  emanate  specifiche  disposizioni  relative alle modalita'  di  esecuzione  delle  visure catastali effettuate per via telematica ovvero presso gli sportelli catastali decentrati.
 2.  Il  presente  provvedimento  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  ed  entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
 Roma, 12 ottobre 2006
 Il direttore dell'Agenzia: Picardi
 |  |  |  | Allegato 
 ---->  Vedere allegato a pag. 55   <----
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