| IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto
 Vista  la  legge  5 giugno  1962,  n.  616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
 Vista  la  legge  23 maggio  1980,  n. 313, recante adesione alla convenzione  internazionale  del  1974 per la salvaguardia della vita umana   in  mare,  con  allegato,  aperta  alla  firma  a  Londra  il 1° novembre 1974, e sua esecuzione e successivi emendamenti;
 Vista  legge  28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante  riordino  della  legislazione  in  materia  portuale,  ed in particolare  l'art.  3  che  attribuisce  la competenza in materia di sicurezza  della  navigazione  al  Comando  generale  del Corpo delle capitanerie di porto;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni  pubbliche  ed  in particolare l'art. 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  ed in particolare l'art. 8 relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
 Vista  la  legge  17 luglio  2006, n. 233, recante conversione in legge,  con  modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante   disposizioni   urgenti   in   materia   di  riordino  delle attribuzioni  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e dei Ministeri.  Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in   materia  di  funzioni  e  organizzazione  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n.  134,  concernente  regolamento  recante  disciplina  per  le navi mercantili  dei  requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose;
 Considerato  che  l'art.  29,  comma 2,  del  citato  decreto del Presidente  della  Repubblica  6 giugno 2005, n. 134, prevede che gli imballaggi,  i  grandi  imballaggi  ed i contenitori intermedi per il trasporto  di  merci  pericolose devono essere conformi ad un tipo di costruzione   sottoposto   alle   prove   ed   approvato  secondo  le prescrizioni previste dal codice IMDG;
 Ritenuto   necessario,   al   fine   di  consentire  la  corretta applicazione  del  succitato  codice  IMDG  e,  quindi,  garantire il regolare svolgimento dei traffici, stabilire i metodi di prova per la verifica   della   compatibilita'  chimica  degli  imballaggi  e  dei contenitori  intermedi  (IBCs)  di plastica destinati al trasporto di materie liquide:
 Decreta:
 Articolo unico
 Sono  approvate  le norme integrative al codice IMDG (emendamento 32-04)  per la verifica della compatibilita' chimica degli imballaggi e dei contenitori intermedi (IBCs) di plastica destinati al trasporto di materie liquide, allegate al presente decreto.
 Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 29 settembre 2006
 Il comandante generale: Dassatti
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