Gazzetta n. 243 del 18 ottobre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 3 ottobre 2006
Riconoscimento, alla sig.ra Hvascevscaia Liudmila, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Hvascevscaia Liudmila, nata a Rus Novosibirsk (Russia) il 30 maggio 1949, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento di ingegnere edile, di cui e' in possesso, conseguito in Russia, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;
Preso atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico-professionale di ingegnere edile specializzazione in approvvigionamento idrico e canalizzazione; conseguito presso l'«Istituto d'ingegneria e costruzioni della citta di Novosibirsk», in data 14 giugno 1974;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 maggio 2006;
Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle conferenze sopra citate;
Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui e' in possesso l'istante, per l'iscrizione nella sez. A, settore civile ambientale, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative consistente in un tirocinio di adattamento della durata di sei mesi su architettura tecnica;
Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Hvascevscaia Liudmila, nata a Rus Novosibirsk (Russia) il 30 maggio 1949, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A, settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale consistente in un tirocinio di adattamento della durata di sei mesi su architettura tecnica.
Roma, 3 ottobre 2006
Il direttore generale: Papa
 
Allegato A
a) Tirocinio di adattamento: e' diretto ad ampliare a approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autentica del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presente dell'ordine provinciale.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone