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| Gazzetta n. 243 del 18 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |  | DECRETO 29 settembre 2006 |  | Misure  transitorie  a tutela della sicurezza dell'approvvigionamento di  gas  naturale  ai  clienti finali con consumi inferiori a 200.000 metri cubi all'anno. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 Visto  il  decreto  legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto  legislativo  n.  164/2000)  ed in particolare l'art. 18, che stabilisce  che  le  imprese  di  vendita  del gas hanno l'obbligo di fornire ai propri clienti la modulazione loro necessaria;
 Visto  l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000, che stabilisce   che   il   Ministero  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico (di seguito: il  Ministero),  provvede  alla  sicurezza,  all'economicita'  e alla programmazione   del   sistema  nazionale  del  gas,  anche  mediante specifici  indirizzi con la finalita' di salvaguardare la continuita' e   la   sicurezza   degli   approvvigionamenti   e   di  ridurre  la vulnerabilita' del sistema nazionale del gas;
 Visto  l'art. 28, comma 3, del decreto legislativo n. 164/2000, che stabilisce   che   il   Ministero,  in  caso  di  crisi  del  mercato dell'energia  o di gravi rischi per la sicurezza della collettivita', puo' adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia;
 Visto  l'art. 1, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 23 agosto 2004,  n.  239 (di seguito: legge n. 239/2004) che stabilisce che tra gli obiettivi generali di politica energetica del Paese vi sono:
 garantire   sicurezza,   flessibilita'   e   continuita'  degli approvvigionamenti di energia;
 promuovere  il funzionamento unitario dei mercati dell'energia, la  non  discriminazione  nell'accesso  alle fonti energetiche e alle relative modalita' di fruizione;
 assicurare   l'economicita'  dell'energia  offerta  ai  clienti finali  e  le  condizioni  di  non  discriminazione  degli  operatori nazionali,  anche al fine di promuovere la competitivita' del sistema economico del Paese nel contesto europeo ed internazionale;
 Visto  l'art.  1,  comma  8,  lettera b),  punto  5  della legge n. 239/2004  che,  con particolare riguardo al settore del gas naturale, stabilisce   che  lo  Stato,  anche  avvalendosi  dell'Autorita'  per l'energia  elettrica  e  il gas (di seguito: l'Autorita), esercita le funzioni  in  materia  di  adozione  di indirizzi per la salvaguardia della  continuita' e della sicurezza degli approvvigionamenti, per il funzionamento coordinato del sistema di stoccaggio e per la riduzione della vulnerabilita' del sistema nazionale del gas;
 Visto  l'art.  1, comma 46, della legge 239 del 23 agosto 2004, che stabilisce,  al  fine  di  assicurare la fornitura di gas naturale ai clienti  finali  allacciati alla rete, con consumi inferiori o pari a 200.000  standard  metri  cubi annui, i quali, anche temporaneamente, sono  privi di un fornitore o che risiedono in aree geografiche nelle quali   non   si  e'  ancora  sviluppato  un  mercato  concorrenziale nell'offerta di gas, che l'Autorita' provvede a individuare, mediante procedure  a evidenza pubblica, una o piu' imprese di vendita del gas che  si  impegnino  ad effettuare detta fornitura nelle indicate aree geografiche;
 Visto  l'art.  1, comma 47, della legge n. 239/2004, che stabilisce che  la fornitura di gas naturale di cui al comma 46 e' effettuata, a condizioni  di  mercato,  dalle  imprese  individuate, ai sensi dello stesso  comma,  entro il termine massimo di quindici giorni a partire dal  ricevimento della richiesta da parte del cliente finale e che la stessa  fornitura,  ivi  inclusi  i  limiti e gli aspetti relativi al bilanciamento  fisico  e  commerciale, e' esercitata dalle imprese di vendita  in  base ad indirizzi stabiliti dal Ministro delle attivita' produttive  (ora  Ministro  dello  sviluppo  economico)  da  emanare, sentita  l'Autorita',  entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive del 12 febbraio 2004, che stabilisce in via transitoria, anche al fine di non   concedere   ulteriori   proroghe   dell'autorizzazione  in  via eccezionale  alle  societa'  di distribuzione, che non avevano ancora provveduto  alla  separazione delle attivita' di vendita da quelle di distribuzione,  a  svolgere transitoriamente attivita' di vendita, le modalita'  in  base  alle  quali  e'  svolta una procedura a evidenza pubblica  per  l'individuazione,  per  ogni  singola area di prelievo connessa  alla  Rete nazionale dei gasdotti, di un soggetto fornitore di  ultima  istanza  di  gas  naturale,  al  fine  di  assicurare  la continuita'  di  approvvigionamento di gas naturale ai clienti finali con  consumi  non superiori a 200.000 metri cubi di gas all'anno che, per  motivi indipendenti dalla loro volonta', risultino sprovvisti di un soggetto venditore di gas;
 Visto  il decreto del Ministro della attivita' produttive 31 maggio 2004  con  cui  sono  state  individuale le imprese come fornitore di ultima istanza per ciascuna area di prelievo della Rete nazionale dei gasdotti;
 Visto  l'art.  3,  paragrafo 2,  della  direttiva n. 2003/55/CE del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  che stabilisce che gli Stati membri  possono,  nell'interesse  economico  generale,  imporre  alle imprese che operano nel settore del gas obblighi relativi al servizio pubblico      concernenti,      fra     l'altro,     la     sicurezza dell'approvvigionamento e che tali obblighi devono essere chiaramente definiti,  trasparenti,  non  discriminatori,  verificabili  e devono garantire  alle  societa' dell'Unione europea che operano nel settore del gas parita' di accesso ai consumatori nazionali;
 Visto  l'art.  3,  paragrafo 3,  della direttiva n. 2003/55/CE, che stabilisce  che  gli  Stati membri adottano le misure appropriate per tutelare  i  clienti  finali e garantire un elevato livello di tutela dei  consumatori,  assicurano  in  particolare ai clienti vulnerabili un'adeguata  protezione, comprendente misure idonee a permettere loro di  evitare  l'interruzione delle forniture, e in particolare possono designare  un  fornitore  di  ultima istanza per i clienti allacciati alla rete del gas;
 Visto   l'art.  4,  paragrafo 1,  della  direttiva  2004/67/CE  del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  che stabilisce che gli Stati membri  adottano  le  misure  appropriate  ai  fini  della  sicurezza dell'approvvigionamento  dei  clienti  domestici  situati nel proprio territorio;
 Viste   le   comunicazioni  delle  imprese  di  trasporto  in  data 12 settembre  2006,  dalle  quali  risulta  che  per  alcuni punti di riconsegna  relativi  a  reti  di distribuzione non era a quella data assicurato l'approvvigionamento di gas naturale ai clienti finali con consumi inferiori a 200.000 metri cubi all'anno, in quanto i relativi fornitori  non  hanno provveduto ad acquisire la necessaria capacita' di trasporto;
 Vista  la  deliberazione n. 199/2006 dell'Autorita' con la quale e' stata    consentita,    anche    dopo   la   scadenza   del   termine dell'11 settembre 2006, la presentazione di richieste di capacita' di trasporto  ai  punti  di  riconsegna  interconnessi  con  le  reti di distribuzione  o  con  clienti  finali  con  consumi, nell'anno 2005, inferiori  a  200.000  metri cubi all'anno, per i quali le imprese di trasporto  hanno segnalato in data 12 settembre 2006 che non e' stata richiesta  capacita'  di  trasporto,  ovvero per i quali la capacita' richiesta  risulti  inferiore  a  quella conferita per l'anno termico 2005-2006;
 Viste  le  comunicazioni  in data 19 settembre 2006 con le quali la Direzione   generale  dell'energia  e  delle  risorse  minerarie  del Ministero  ha  avviato  una  verifica  sulla effettiva possibilita' e disponibilita'  delle  imprese a suo tempo individuate con il decreto ministeriale  31 maggio  2004 come fornitori di ultima istanza di gas naturale  di  svolgere  tale  funzione  nella  attuale  situazione di approvvigionamento   di  gas  naturale  segnalata  dalle  imprese  di trasporto;
 Viste  le  comunicazioni  delle  imprese di trasporto effettuate in data  26  settembre  2006  ai  sensi della deliberazione 14 settembre 2006,  n. 199/2006 dell'Autorita', dalle quali risulta che per alcuni punti  di riconsegna interconnessi con le reti di distribuzione o con clienti finali con consumi, nell'anno 2005, inferiori a 200.000 metri cubi  all'anno  non e' stata richiesta capacita' di trasporto, ovvero la  capacita'  richiesta  risulta  inferiore  a  quella conferita per l'anno termico 2005-2006;
 Considerato  che  sussiste la concreta possibilita' che a decorrere dal  1° ottobre  2006  possa  verificarsi una mancanza di continuita' contrattuale  delle  forniture  di  gas ai clienti finali connessi ad alcune  reti di distribuzione o con consumi inferiori a 200.000 metri cubi all'anno;
 Considerato   l'esito   sostanzialmente   negativo  della  verifica condotta   dalla  Direzione  generale  per  l'energia  e  le  risorse minerarie del Ministero nei confronti dei fornitori di ultima istanza nominati con decreto ministeriale 31 maggio 2004, in quanto 16 dei 17 fornitori  hanno dichiarato l'impossibilita' di svolgere tale compito per la difficolta' di reperire ulteriori volumi di gas per il mercato civile,  anche  in considerazione dell'attuale livello dei prezzi del gas,  nonche'  di  avere  un quadro definito dei volumi necessari, in considerazione   dell'esistenza   di  numerosi  punti  di  riconsegna condivisi con richieste parziali di capacita';
 Ritenuto  necessario  adottare  misure  transitorie  a tutela della sicurezza  dell'approvvigionamento  di gas naturale ai clienti finali con  consumi inferiori a 200.000 metri cubi all'anno, nell'attesa che vengano  individuate  dall'Autorita',  mediante  procedure a evidenza pubblica ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge n. 239/2004, una o  piu'  imprese  di  vendita  del gas che provvedano a effettuare la fornitura di gas naturale ai clienti di cui sopra che risultino privi di un fornitore;
 Considerato  che  ai  sensi  dell'art.  28,  comma 5,  del  decreto legislativo  n.  164/2000  le  misure transitorie di cui sopra devono essere  limitate  a  quanto  strettamente necessario per ovviare alle difficolta'   insorte  e  devono  perturbare  il  meno  possibile  il funzionamento del mercato interno e che esse devono essere comunicate tempestivamente alla Commissione europea;
 Ritenuto   opportuno   emanare   indirizzi   all'Autorita'  per  lo svolgimento  delle  procedure  a  evidenza  pubblica da effettuare ai sensi  dell'art.  1,  comma 46, della legge n. 239/2004, nonche' alle imprese individuate ai sensi dello stesso comma;
 Sentita  l'Autorita'  in  data  28 settembre  2006,  anche ai sensi dell'art. 1, comma 47, della legge n. 239/2004;
 Decreta:
 Art. 1.
 Misure transitorie per assicurare l'approvvigionamento
 indiretto di gas naturale ai clienti finali
 1.  Le imprese di trasporto pubblicano con decorrenza immediata nei propri siti internet l'elenco dei punti di riconsegna interconnessi a reti  di  distribuzione  o  relativi  a  clienti  finali con consumi, nell'anno  termico  2005,  inferiori a 200.000 metri cubi annui per i quali  non  e'  stata  richiesta  e conferita capacita' di trasporto, ovvero  la  capacita'  richiesta risulta inferiore a quella conferita per l'anno termico 2005-2006, suddiviso per aree di prelievo.
 2.  In  tutte le aree di prelievo di cui al comma 1, fino all'esito delle   procedure  a  evidenza  pubblica  di  cui  all'art.  3,  sono individuati  come  fornitore grossista di ultima istanza per ciascuna area  di  prelievo  i  soggetti  che nell'anno termico 2005-2006 sono risultati  titolari della maggiore capacita' di trasporto complessiva ai punti di riconsegna della stessa area di prelievo.
 3.  L'impresa maggiore di trasporto pubblica l'elenco dei fornitori grossisti di cui al comma 2 nel proprio sito internet.
 4.  Le  imprese di vendita titolari, direttamente o indirettamente, alla  data  del  presente  decreto,  di  contratti  di vendita di gas naturale  con  clienti  finali  connessi  a reti di distribuzione, ad eccezione  dei  clienti  finali  con  consumi  di  tipo industriale o termoelettrico  superiori nell'anno termico 2005-2006 a 200.000 metri cubi, o con clienti finali con consumi inferiori a 200.000 metri cubi annui  (di  seguito:  le  imprese  di  vendita), entro quattro giorni lavorativi  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto possono richiedere ai fornitori grossisti di ultima istanza di cui al comma 2,  per  ciascuna  delle  aree di prelievo, la fornitura di gas naturale  ai  punti di riconsegna di cui al comma 1, limitatamente ai volumi  di  gas necessari a soddisfare il fabbisogno di detti clienti finali,  per  i quali le stesse imprese non dispongano di sufficienti volumi di gas alla data del presente decreto.
 5.  La richiesta di fornitura di cui al comma 4 elenca i codici dei punti  di  riconsegna di cui al comma 1, i volumi mensili complessivi da  fornire presso gli stessi punti di riconsegna, nonche' i relativi profili di prelievo.
 6.  Le  imprese  di vendita inviano copia della richiesta di cui al comma 4  al Ministero e all'Autorita', allegando una dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante il volume di gas naturale fornito nell'anno termico 2005-2006 ai clienti finali di cui al comma 4,  il  volume  mensile  da  fornire  agli  stessi clienti in base ai contratti  con  essi  sottoscritti per l'anno termico 2006-2007, e il volume  di  gas  nella  loro  disponibilita' relativo ai contratti di acquisto di gas sottoscritti alla data del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 2. Modalita' di svolgimento dell'attivita'
 del fornitore grossista di ultima istanza
 1.  I  fornitori  grossisti di ultima istanza, per ciascuna area di prelievo,  sono  tenuti  transitoriamente  ad  approvvigionare di gas naturale  presso i punti di riconsegna di cui all'art. 1, comma 1, le imprese  di  vendita  del  gas che ne facciano richiesta ai sensi del comma 4  dello stesso art. 1, e limitatamente ai volumi indicati allo stesso  comma,  fino  alla  individuazione  dei  fornitori  di ultima istanza di cui all'art. 3.
 2.  I fornitori grossisti di ultima istanza effettuano la fornitura di gas alle imprese di vendita di cui al comma 1 secondo le modalita' stabilite nella deliberazione n. 138/2003 dell'Autorita' e successive modifiche e integrazioni.
 3.  I  fornitori  grossisti  di  ultima istanza hanno il diritto di sottoscrivere,  per  le  forniture  di  cui  al comma 1, contratti di trasporto  per  i  relativi punti di riconsegna, per i corrispondenti punti  di  uscita  della  rete  di  trasporto, nonche' per i punti di interconnessione   con   gli   stoccaggi,  con  le  stesse  modalita' applicabili  nel  caso di punti di riconsegna di nuova attivazione, e con decorrenza dal 1° ottobre 2006.
 4.  I fornitori grossisti di ultima istanza subentrano di diritto a decorrere   dal  1°  ottobre  2006  nei  contratti  sottoscritti  dal precedente  fornitore  delle imprese di vendita di cui al comma 1 con le  imprese di stoccaggio, per la quota relativa ai clienti finali ad esso  trasferiti,  avvalendosi,  per  le  esigenze  di  stoccaggio di modulazione  degli  stessi  clienti,  del  trasferimento  dell'intera corrispondente  capacita'  di  modulazione  conferita  per i medesimi clienti.
 5.  I  precedenti  fornitori  delle  imprese  di  vendita di cui al comma 1 sono tenuti a vendere i volumi di gas iniettati in stoccaggio in  relazione  ai  clienti  finali  di cui all'art. 1, comma 4, per i quali   non  assicurano  piu'  indirettamente  le  forniture  di  gas naturale,  esclusivamente  ai  soggetti  di  cui all'art. 9, comma 2, lettere b)  e c), della deliberazione n. 119/2005 dell'Autorita', e a offrirli  prioritariamente  ai fornitori grossisti di ultima istanza, per  la  quota  relativa  alle esigenze di modulazione dei clienti ai quali si riferiscono le richieste di fornitura di cui al comma 1.
 6.  L'Autorita',  ai  fini dell'applicazione delle disposizioni del presente  articolo,  determina  per  i  fornitori grossisti di ultima istanza:
 a) tariffe  di  trasporto  ridotte  per le ulteriori capacita' di trasporto richieste dai fornitori grossisti di ultima istanza ai fini dell'approvvigionamento  di  gas  naturale per le forniture di cui al comma 1;
 b) modalita'  per  le  verifiche dei costi di approvvigionamento, trasporto   e   stoccaggio,   anche   di   gas  naturale  liquefatto, eventualmente  non  coperti  dalle corrispondenti componenti previste nella deliberazione n. 138/2003 dell'Autorita' e successive modifiche e  integrazioni,  riferiti  esclusivamente  alle forniture aggiuntive necessarie  per  soddisfare alle richieste di cui al comma 1, nonche' le modalita' di copertura dei relativi oneri;
 c) corrispettivi  non  penalizzanti  per  l'eventuale utilizzo di stoccaggio strategico nel corso del ciclo di erogazione 2006-2007, in relazione alle forniture di cui al comma 1.
 7.  Alle  ulteriori  capacita' di trasporto richieste dai fornitori grossisti  di ultima istanza ai fini del presente non si applicano le disposizioni  di  cui  all'art.  1, comma 4, del decreto del Ministro delle sviluppo economico del 4 agosto 2006.
 |  |  |  | Art. 3. Indirizzi all'Autorita' per l'effettuazione delle procedure
 a evidenza pubblica per l'individuazione
 dei nuovi fornitori di ultima istanza
 1.  Nell'effettuazione  delle  procedure  ad  evidenza pubblica per l'individuazione  dei  fornitori di ultima istanza ai sensi dell'art. 1,  comma 46,  della  legge  n.  239/2004,  sono  adottati i seguenti criteri:
 a) individuazione  del  fornitore di ultima istanza per piu' aree di prelievo, al fine della riduzione del numero dei soggetti al quali affidare  tale compito, indicando, in prima applicazione del presente decreto,   i   volumi  complessivi  per  ciascuna  area  di  prelievo risultanti dalle richieste di cui all'art. 2, comma 1;
 b) indizione  di una gara aperta alle imprese di vendita operanti nel  mercato  interno  europeo, a condizioni di reciprocita' ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo n. 164/2000;
 c) dimostrazione    della    disponibilita'   di   contratti   di approvvigionamento  di gas naturale per un volume non inferiore a 500 milioni di metri cubi annui;
 d) ammissione  alla  selezione  solo  dei soggetti che forniscono alla  data  del  presente  decreto  a  clienti finali nell'ambito del mercato  interno  europeo  almeno  200  milioni  di metri cubi di gas naturale;
 e) adozione  di  una  procedura  di selezione mediante offerte in termini  di  variazioni  rispetto  al  costo della materia prima gas, espresso  in  euro  per MJ, determinato dall'Autorita' ai sensi della deliberazione n. 52/1999 e successive modifiche e integrazioni.
 2. Le procedure di cui al comma 1 sono avviate entro un termine non superiore  a  quaranta  giorni  lavorativi  dalla  data di entrata in vigore del presente decreto.
 3.  In  prima  applicazione  del  presente  decreto, i fornitori di ultima  istanza  individuati mediante le procedure di cui al presente articolo cessano  tali  funzioni  al 30 settembre 2007. Con le stesse procedure si provvede a individuare i fornitori di ultima istanza per i successivi anni termici.
 4. L'Autorita' pubblica nel proprio sito internet i riferimenti dei soggetti  come  fornitore  di  ultima istanza individuati mediante le procedure  di'  cui  al  comma 1,  e  le  date  di  decorrenza  dello svolgimento delle relative funzioni.
 |  |  |  | Art. 4. Modalita' per lo svolgimento delle funzioni
 di fornitore di ultima istanza
 1.   In   prima  applicazione  del  presente  decreto,  i  soggetti individuati  ai  sensi  delle  procedure di cui all'art. 3 subentrano alle  imprese  di vendita di cui all'art. 1, comma 4, nella fornitura di gas naturale ai clienti finali di cui allo stesso comma 4, salvo i casi di cui ai commi 2 e 3, secondo le modalita' stabilite all'art. 5 del decreto del Ministro delle attivita' produttive 12 febbraio 2004, in quanto applicabili.
 2. E' fatta salva la facolta', per i clienti finali approvvigionati di  gas  naturale  del fornitore di ultima istanza, di stabilire, con preavviso  di  almeno trenta giorni, un contratto di fornitura con un altro  soggetto  venditore  autorizzato  dal Ministero dello sviluppo economico,  ai  sensi  l'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000.  Il  subentro  del  nuovo  fornitore al fornitore di ultima istanza  avviene secondo le modalita' previste dalla deliberazione n. 138/2004 e successive modifiche e integrazioni.
 3.  E'  fatta  salva la facolta', fino alla data di cui all'art. 3, comma 4, per le imprese di vendita approvvigionate di gas naturale da parte  del  fornitore  grossista di ultima istanza, di stabilire, con preavviso  di  almeno  trenta  giorni,  un contratto di fornitura con altro  soggetto,  in  grado  di effettuare la fornitura richiesta. Il subentro del nuovo fornitore al fornitore grossista di ultima istanza avviene  secondo  le  modalita'  previste  dai  Codici  di  rete  per l'attivita' di trasporto.
 4.  I  fornitori di ultima istanza, nel corso della durata del loro incarico, sono tenuti, ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge n. 239/2004,  a  fornire gas naturale alle condizioni di cui all'art. 2, comma 2,  ai  clienti  finali  connessi  a  reti di distribuzione, ad eccezione  dei  clienti  finali  con  consumi  di  tipo industriale o termoelettrico  superiori,  nell'anno  termico  precedente, a 200.000 metri  cubi,  o  con  clienti  finali con consumi inferiori a 200.000 metri  cubi  annui  che,  anche  temporaneamente,  siano  privi di un fornitore per ragioni indipendenti dalla loro volonta'.
 5.  I  fornitori  di ultima istanza sono tenuti a prestare garanzie bancarie   in  caso  di  mancato  assolvimento  dell'incarico,  o  di svolgimento   dello  stesso  in  difformita'  alle  disposizioni  del presente decreto, in misura e modalita' stabilite dall'Autorita'.
 6.  I  soggetti  individuati  come fornitori di ultima istanza sono tenuti  a  chiedere al Ministero l'autorizzazione alla vendita di cui all'art.  17  del  decreto  legislativo n. 164/2000, ove non ne siano gia'  in possesso all'atto della partecipazione alla procedura di cui all'art. 3.
 7.   I  fornitori  di  ultima  istanza  sono  tenuti  a  comunicare tempestivamente   al   Ministero  e  all'Autorita'  qualunque  motivo intervenuto di forza maggiore che possa non consentire lo svolgimento dell'incarico  di fornitore di ultima istanza. In ogni caso rimangono responsabili  dello svolgimento di tale compito fino alla conclusione dello  svolgimento  di  una nuova procedura ad evidenza pubblica, ove necessario.
 |  |  |  | Art. 5. Disposizioni finali
 1.  Con  successivo  decreto  sono  stabilite  le  modalita' per la individuazione  e  lo svolgimento delle attivita' di fornitura di gas naturale  nelle  aree  geografiche  nelle  quali  non  si  e'  ancora sviluppato  un  mercato concorrenziale del gas, ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge n. 239/2004.
 2.  Il  presente  decreto e' comunicato alla Commissione europea ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico ed entra in vigore alla data della sua prima pubblicazione.
 Roma, 29 settembre 2006
 Il Ministro: Bersani
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