Gazzetta n. 243 del 18 ottobre 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 29 settembre 2006 |
Misure transitorie a tutela della sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale ai clienti finali con consumi inferiori a 200.000 metri cubi all'anno. |
|
|
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000) ed in particolare l'art. 18, che stabilisce che le imprese di vendita del gas hanno l'obbligo di fornire ai propri clienti la modulazione loro necessaria; Visto l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico (di seguito: il Ministero), provvede alla sicurezza, all'economicita' e alla programmazione del sistema nazionale del gas, anche mediante specifici indirizzi con la finalita' di salvaguardare la continuita' e la sicurezza degli approvvigionamenti e di ridurre la vulnerabilita' del sistema nazionale del gas; Visto l'art. 28, comma 3, del decreto legislativo n. 164/2000, che stabilisce che il Ministero, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettivita', puo' adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia; Visto l'art. 1, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004) che stabilisce che tra gli obiettivi generali di politica energetica del Paese vi sono: garantire sicurezza, flessibilita' e continuita' degli approvvigionamenti di energia; promuovere il funzionamento unitario dei mercati dell'energia, la non discriminazione nell'accesso alle fonti energetiche e alle relative modalita' di fruizione; assicurare l'economicita' dell'energia offerta ai clienti finali e le condizioni di non discriminazione degli operatori nazionali, anche al fine di promuovere la competitivita' del sistema economico del Paese nel contesto europeo ed internazionale; Visto l'art. 1, comma 8, lettera b), punto 5 della legge n. 239/2004 che, con particolare riguardo al settore del gas naturale, stabilisce che lo Stato, anche avvalendosi dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita), esercita le funzioni in materia di adozione di indirizzi per la salvaguardia della continuita' e della sicurezza degli approvvigionamenti, per il funzionamento coordinato del sistema di stoccaggio e per la riduzione della vulnerabilita' del sistema nazionale del gas; Visto l'art. 1, comma 46, della legge 239 del 23 agosto 2004, che stabilisce, al fine di assicurare la fornitura di gas naturale ai clienti finali allacciati alla rete, con consumi inferiori o pari a 200.000 standard metri cubi annui, i quali, anche temporaneamente, sono privi di un fornitore o che risiedono in aree geografiche nelle quali non si e' ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas, che l'Autorita' provvede a individuare, mediante procedure a evidenza pubblica, una o piu' imprese di vendita del gas che si impegnino ad effettuare detta fornitura nelle indicate aree geografiche; Visto l'art. 1, comma 47, della legge n. 239/2004, che stabilisce che la fornitura di gas naturale di cui al comma 46 e' effettuata, a condizioni di mercato, dalle imprese individuate, ai sensi dello stesso comma, entro il termine massimo di quindici giorni a partire dal ricevimento della richiesta da parte del cliente finale e che la stessa fornitura, ivi inclusi i limiti e gli aspetti relativi al bilanciamento fisico e commerciale, e' esercitata dalle imprese di vendita in base ad indirizzi stabiliti dal Ministro delle attivita' produttive (ora Ministro dello sviluppo economico) da emanare, sentita l'Autorita', entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 12 febbraio 2004, che stabilisce in via transitoria, anche al fine di non concedere ulteriori proroghe dell'autorizzazione in via eccezionale alle societa' di distribuzione, che non avevano ancora provveduto alla separazione delle attivita' di vendita da quelle di distribuzione, a svolgere transitoriamente attivita' di vendita, le modalita' in base alle quali e' svolta una procedura a evidenza pubblica per l'individuazione, per ogni singola area di prelievo connessa alla Rete nazionale dei gasdotti, di un soggetto fornitore di ultima istanza di gas naturale, al fine di assicurare la continuita' di approvvigionamento di gas naturale ai clienti finali con consumi non superiori a 200.000 metri cubi di gas all'anno che, per motivi indipendenti dalla loro volonta', risultino sprovvisti di un soggetto venditore di gas; Visto il decreto del Ministro della attivita' produttive 31 maggio 2004 con cui sono state individuale le imprese come fornitore di ultima istanza per ciascuna area di prelievo della Rete nazionale dei gasdotti; Visto l'art. 3, paragrafo 2, della direttiva n. 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce che gli Stati membri possono, nell'interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore del gas obblighi relativi al servizio pubblico concernenti, fra l'altro, la sicurezza dell'approvvigionamento e che tali obblighi devono essere chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori, verificabili e devono garantire alle societa' dell'Unione europea che operano nel settore del gas parita' di accesso ai consumatori nazionali; Visto l'art. 3, paragrafo 3, della direttiva n. 2003/55/CE, che stabilisce che gli Stati membri adottano le misure appropriate per tutelare i clienti finali e garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, assicurano in particolare ai clienti vulnerabili un'adeguata protezione, comprendente misure idonee a permettere loro di evitare l'interruzione delle forniture, e in particolare possono designare un fornitore di ultima istanza per i clienti allacciati alla rete del gas; Visto l'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 2004/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce che gli Stati membri adottano le misure appropriate ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento dei clienti domestici situati nel proprio territorio; Viste le comunicazioni delle imprese di trasporto in data 12 settembre 2006, dalle quali risulta che per alcuni punti di riconsegna relativi a reti di distribuzione non era a quella data assicurato l'approvvigionamento di gas naturale ai clienti finali con consumi inferiori a 200.000 metri cubi all'anno, in quanto i relativi fornitori non hanno provveduto ad acquisire la necessaria capacita' di trasporto; Vista la deliberazione n. 199/2006 dell'Autorita' con la quale e' stata consentita, anche dopo la scadenza del termine dell'11 settembre 2006, la presentazione di richieste di capacita' di trasporto ai punti di riconsegna interconnessi con le reti di distribuzione o con clienti finali con consumi, nell'anno 2005, inferiori a 200.000 metri cubi all'anno, per i quali le imprese di trasporto hanno segnalato in data 12 settembre 2006 che non e' stata richiesta capacita' di trasporto, ovvero per i quali la capacita' richiesta risulti inferiore a quella conferita per l'anno termico 2005-2006; Viste le comunicazioni in data 19 settembre 2006 con le quali la Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie del Ministero ha avviato una verifica sulla effettiva possibilita' e disponibilita' delle imprese a suo tempo individuate con il decreto ministeriale 31 maggio 2004 come fornitori di ultima istanza di gas naturale di svolgere tale funzione nella attuale situazione di approvvigionamento di gas naturale segnalata dalle imprese di trasporto; Viste le comunicazioni delle imprese di trasporto effettuate in data 26 settembre 2006 ai sensi della deliberazione 14 settembre 2006, n. 199/2006 dell'Autorita', dalle quali risulta che per alcuni punti di riconsegna interconnessi con le reti di distribuzione o con clienti finali con consumi, nell'anno 2005, inferiori a 200.000 metri cubi all'anno non e' stata richiesta capacita' di trasporto, ovvero la capacita' richiesta risulta inferiore a quella conferita per l'anno termico 2005-2006; Considerato che sussiste la concreta possibilita' che a decorrere dal 1° ottobre 2006 possa verificarsi una mancanza di continuita' contrattuale delle forniture di gas ai clienti finali connessi ad alcune reti di distribuzione o con consumi inferiori a 200.000 metri cubi all'anno; Considerato l'esito sostanzialmente negativo della verifica condotta dalla Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero nei confronti dei fornitori di ultima istanza nominati con decreto ministeriale 31 maggio 2004, in quanto 16 dei 17 fornitori hanno dichiarato l'impossibilita' di svolgere tale compito per la difficolta' di reperire ulteriori volumi di gas per il mercato civile, anche in considerazione dell'attuale livello dei prezzi del gas, nonche' di avere un quadro definito dei volumi necessari, in considerazione dell'esistenza di numerosi punti di riconsegna condivisi con richieste parziali di capacita'; Ritenuto necessario adottare misure transitorie a tutela della sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale ai clienti finali con consumi inferiori a 200.000 metri cubi all'anno, nell'attesa che vengano individuate dall'Autorita', mediante procedure a evidenza pubblica ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge n. 239/2004, una o piu' imprese di vendita del gas che provvedano a effettuare la fornitura di gas naturale ai clienti di cui sopra che risultino privi di un fornitore; Considerato che ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000 le misure transitorie di cui sopra devono essere limitate a quanto strettamente necessario per ovviare alle difficolta' insorte e devono perturbare il meno possibile il funzionamento del mercato interno e che esse devono essere comunicate tempestivamente alla Commissione europea; Ritenuto opportuno emanare indirizzi all'Autorita' per lo svolgimento delle procedure a evidenza pubblica da effettuare ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge n. 239/2004, nonche' alle imprese individuate ai sensi dello stesso comma; Sentita l'Autorita' in data 28 settembre 2006, anche ai sensi dell'art. 1, comma 47, della legge n. 239/2004; Decreta: Art. 1. Misure transitorie per assicurare l'approvvigionamento indiretto di gas naturale ai clienti finali 1. Le imprese di trasporto pubblicano con decorrenza immediata nei propri siti internet l'elenco dei punti di riconsegna interconnessi a reti di distribuzione o relativi a clienti finali con consumi, nell'anno termico 2005, inferiori a 200.000 metri cubi annui per i quali non e' stata richiesta e conferita capacita' di trasporto, ovvero la capacita' richiesta risulta inferiore a quella conferita per l'anno termico 2005-2006, suddiviso per aree di prelievo. 2. In tutte le aree di prelievo di cui al comma 1, fino all'esito delle procedure a evidenza pubblica di cui all'art. 3, sono individuati come fornitore grossista di ultima istanza per ciascuna area di prelievo i soggetti che nell'anno termico 2005-2006 sono risultati titolari della maggiore capacita' di trasporto complessiva ai punti di riconsegna della stessa area di prelievo. 3. L'impresa maggiore di trasporto pubblica l'elenco dei fornitori grossisti di cui al comma 2 nel proprio sito internet. 4. Le imprese di vendita titolari, direttamente o indirettamente, alla data del presente decreto, di contratti di vendita di gas naturale con clienti finali connessi a reti di distribuzione, ad eccezione dei clienti finali con consumi di tipo industriale o termoelettrico superiori nell'anno termico 2005-2006 a 200.000 metri cubi, o con clienti finali con consumi inferiori a 200.000 metri cubi annui (di seguito: le imprese di vendita), entro quattro giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono richiedere ai fornitori grossisti di ultima istanza di cui al comma 2, per ciascuna delle aree di prelievo, la fornitura di gas naturale ai punti di riconsegna di cui al comma 1, limitatamente ai volumi di gas necessari a soddisfare il fabbisogno di detti clienti finali, per i quali le stesse imprese non dispongano di sufficienti volumi di gas alla data del presente decreto. 5. La richiesta di fornitura di cui al comma 4 elenca i codici dei punti di riconsegna di cui al comma 1, i volumi mensili complessivi da fornire presso gli stessi punti di riconsegna, nonche' i relativi profili di prelievo. 6. Le imprese di vendita inviano copia della richiesta di cui al comma 4 al Ministero e all'Autorita', allegando una dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante il volume di gas naturale fornito nell'anno termico 2005-2006 ai clienti finali di cui al comma 4, il volume mensile da fornire agli stessi clienti in base ai contratti con essi sottoscritti per l'anno termico 2006-2007, e il volume di gas nella loro disponibilita' relativo ai contratti di acquisto di gas sottoscritti alla data del presente decreto. |
| Art. 2. Modalita' di svolgimento dell'attivita' del fornitore grossista di ultima istanza 1. I fornitori grossisti di ultima istanza, per ciascuna area di prelievo, sono tenuti transitoriamente ad approvvigionare di gas naturale presso i punti di riconsegna di cui all'art. 1, comma 1, le imprese di vendita del gas che ne facciano richiesta ai sensi del comma 4 dello stesso art. 1, e limitatamente ai volumi indicati allo stesso comma, fino alla individuazione dei fornitori di ultima istanza di cui all'art. 3. 2. I fornitori grossisti di ultima istanza effettuano la fornitura di gas alle imprese di vendita di cui al comma 1 secondo le modalita' stabilite nella deliberazione n. 138/2003 dell'Autorita' e successive modifiche e integrazioni. 3. I fornitori grossisti di ultima istanza hanno il diritto di sottoscrivere, per le forniture di cui al comma 1, contratti di trasporto per i relativi punti di riconsegna, per i corrispondenti punti di uscita della rete di trasporto, nonche' per i punti di interconnessione con gli stoccaggi, con le stesse modalita' applicabili nel caso di punti di riconsegna di nuova attivazione, e con decorrenza dal 1° ottobre 2006. 4. I fornitori grossisti di ultima istanza subentrano di diritto a decorrere dal 1° ottobre 2006 nei contratti sottoscritti dal precedente fornitore delle imprese di vendita di cui al comma 1 con le imprese di stoccaggio, per la quota relativa ai clienti finali ad esso trasferiti, avvalendosi, per le esigenze di stoccaggio di modulazione degli stessi clienti, del trasferimento dell'intera corrispondente capacita' di modulazione conferita per i medesimi clienti. 5. I precedenti fornitori delle imprese di vendita di cui al comma 1 sono tenuti a vendere i volumi di gas iniettati in stoccaggio in relazione ai clienti finali di cui all'art. 1, comma 4, per i quali non assicurano piu' indirettamente le forniture di gas naturale, esclusivamente ai soggetti di cui all'art. 9, comma 2, lettere b) e c), della deliberazione n. 119/2005 dell'Autorita', e a offrirli prioritariamente ai fornitori grossisti di ultima istanza, per la quota relativa alle esigenze di modulazione dei clienti ai quali si riferiscono le richieste di fornitura di cui al comma 1. 6. L'Autorita', ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, determina per i fornitori grossisti di ultima istanza: a) tariffe di trasporto ridotte per le ulteriori capacita' di trasporto richieste dai fornitori grossisti di ultima istanza ai fini dell'approvvigionamento di gas naturale per le forniture di cui al comma 1; b) modalita' per le verifiche dei costi di approvvigionamento, trasporto e stoccaggio, anche di gas naturale liquefatto, eventualmente non coperti dalle corrispondenti componenti previste nella deliberazione n. 138/2003 dell'Autorita' e successive modifiche e integrazioni, riferiti esclusivamente alle forniture aggiuntive necessarie per soddisfare alle richieste di cui al comma 1, nonche' le modalita' di copertura dei relativi oneri; c) corrispettivi non penalizzanti per l'eventuale utilizzo di stoccaggio strategico nel corso del ciclo di erogazione 2006-2007, in relazione alle forniture di cui al comma 1. 7. Alle ulteriori capacita' di trasporto richieste dai fornitori grossisti di ultima istanza ai fini del presente non si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 4, del decreto del Ministro delle sviluppo economico del 4 agosto 2006. |
| Art. 3. Indirizzi all'Autorita' per l'effettuazione delle procedure a evidenza pubblica per l'individuazione dei nuovi fornitori di ultima istanza 1. Nell'effettuazione delle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge n. 239/2004, sono adottati i seguenti criteri: a) individuazione del fornitore di ultima istanza per piu' aree di prelievo, al fine della riduzione del numero dei soggetti al quali affidare tale compito, indicando, in prima applicazione del presente decreto, i volumi complessivi per ciascuna area di prelievo risultanti dalle richieste di cui all'art. 2, comma 1; b) indizione di una gara aperta alle imprese di vendita operanti nel mercato interno europeo, a condizioni di reciprocita' ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo n. 164/2000; c) dimostrazione della disponibilita' di contratti di approvvigionamento di gas naturale per un volume non inferiore a 500 milioni di metri cubi annui; d) ammissione alla selezione solo dei soggetti che forniscono alla data del presente decreto a clienti finali nell'ambito del mercato interno europeo almeno 200 milioni di metri cubi di gas naturale; e) adozione di una procedura di selezione mediante offerte in termini di variazioni rispetto al costo della materia prima gas, espresso in euro per MJ, determinato dall'Autorita' ai sensi della deliberazione n. 52/1999 e successive modifiche e integrazioni. 2. Le procedure di cui al comma 1 sono avviate entro un termine non superiore a quaranta giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. In prima applicazione del presente decreto, i fornitori di ultima istanza individuati mediante le procedure di cui al presente articolo cessano tali funzioni al 30 settembre 2007. Con le stesse procedure si provvede a individuare i fornitori di ultima istanza per i successivi anni termici. 4. L'Autorita' pubblica nel proprio sito internet i riferimenti dei soggetti come fornitore di ultima istanza individuati mediante le procedure di' cui al comma 1, e le date di decorrenza dello svolgimento delle relative funzioni. |
| Art. 4. Modalita' per lo svolgimento delle funzioni di fornitore di ultima istanza 1. In prima applicazione del presente decreto, i soggetti individuati ai sensi delle procedure di cui all'art. 3 subentrano alle imprese di vendita di cui all'art. 1, comma 4, nella fornitura di gas naturale ai clienti finali di cui allo stesso comma 4, salvo i casi di cui ai commi 2 e 3, secondo le modalita' stabilite all'art. 5 del decreto del Ministro delle attivita' produttive 12 febbraio 2004, in quanto applicabili. 2. E' fatta salva la facolta', per i clienti finali approvvigionati di gas naturale del fornitore di ultima istanza, di stabilire, con preavviso di almeno trenta giorni, un contratto di fornitura con un altro soggetto venditore autorizzato dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi l'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000. Il subentro del nuovo fornitore al fornitore di ultima istanza avviene secondo le modalita' previste dalla deliberazione n. 138/2004 e successive modifiche e integrazioni. 3. E' fatta salva la facolta', fino alla data di cui all'art. 3, comma 4, per le imprese di vendita approvvigionate di gas naturale da parte del fornitore grossista di ultima istanza, di stabilire, con preavviso di almeno trenta giorni, un contratto di fornitura con altro soggetto, in grado di effettuare la fornitura richiesta. Il subentro del nuovo fornitore al fornitore grossista di ultima istanza avviene secondo le modalita' previste dai Codici di rete per l'attivita' di trasporto. 4. I fornitori di ultima istanza, nel corso della durata del loro incarico, sono tenuti, ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge n. 239/2004, a fornire gas naturale alle condizioni di cui all'art. 2, comma 2, ai clienti finali connessi a reti di distribuzione, ad eccezione dei clienti finali con consumi di tipo industriale o termoelettrico superiori, nell'anno termico precedente, a 200.000 metri cubi, o con clienti finali con consumi inferiori a 200.000 metri cubi annui che, anche temporaneamente, siano privi di un fornitore per ragioni indipendenti dalla loro volonta'. 5. I fornitori di ultima istanza sono tenuti a prestare garanzie bancarie in caso di mancato assolvimento dell'incarico, o di svolgimento dello stesso in difformita' alle disposizioni del presente decreto, in misura e modalita' stabilite dall'Autorita'. 6. I soggetti individuati come fornitori di ultima istanza sono tenuti a chiedere al Ministero l'autorizzazione alla vendita di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 164/2000, ove non ne siano gia' in possesso all'atto della partecipazione alla procedura di cui all'art. 3. 7. I fornitori di ultima istanza sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero e all'Autorita' qualunque motivo intervenuto di forza maggiore che possa non consentire lo svolgimento dell'incarico di fornitore di ultima istanza. In ogni caso rimangono responsabili dello svolgimento di tale compito fino alla conclusione dello svolgimento di una nuova procedura ad evidenza pubblica, ove necessario. |
| Art. 5. Disposizioni finali 1. Con successivo decreto sono stabilite le modalita' per la individuazione e lo svolgimento delle attivita' di fornitura di gas naturale nelle aree geografiche nelle quali non si e' ancora sviluppato un mercato concorrenziale del gas, ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge n. 239/2004. 2. Il presente decreto e' comunicato alla Commissione europea ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico ed entra in vigore alla data della sua prima pubblicazione. Roma, 29 settembre 2006 Il Ministro: Bersani |
|
|
|