Gazzetta n. 243 del 18 ottobre 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 4 ottobre 2006 |
Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta Clementine del Golfo di Taranto. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92; Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»; Visto l'art. 10 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli; Visto il regolamento (CE) n. 1665/2003 del 22 settembre 2003 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta Clementine del Golfo di Taranto; Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il decreto 16 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2003, con il quale l'organismo IS.ME. CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare, con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta Clementine del Golfo di Taranto; Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale decorrente dal 16 ottobre 2003, data di pubblicazione emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato; Considerato che il Consorzio Agrumicoltori Tarantini con nota del 25 settembre ha comunicato che il consiglio di amministrazione non ha ancora provveduto alla conferma di IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare, ne' all'eventuale scelta del nuovo ente quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la indicazione geografica protetta Clementine del Golfo di Taranto; Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta Clementine del Golfo di Taranto anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo; Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 16 ottobre 2003, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo IS.ME. CERT - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare, con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1 con decreto 16 ottobre 2003, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta Clementine del Golfo di Taranto registrata con il regolamento (CE) n. 1665/2003 del 22 settembre 2003 e' prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo. |
| Art. 2. Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 16 ottobre 2003. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 ottobre 2006 Il direttore generale: La Torre |
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