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| Gazzetta n. 243 del 18 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 4 ottobre 2006 |  | Proroga  dell'autorizzazione,  rilasciata all'organismo IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare, ad effettuare i  controlli  sulla  indicazione  geografica  protetta Clementine del Golfo di Taranto. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE)  n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche protette»;
 Visto   l'art.  10  del  predetto  regolamento  (CE)  n.  510/2006, concernente i controlli;
 Visto il regolamento (CE) n. 1665/2003 del 22 settembre 2003 con il quale   l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione  della indicazione geografica protetta Clementine del Golfo di Taranto;
 Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
 Visto   il  decreto  16 ottobre  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2003, con il   quale  l'organismo  IS.ME.  CERT.  -  Istituto  mediterraneo  di certificazione  agroalimentare,  con  sede in Napoli, via G. Porzio - Centro  direzionale  Isola  G/1, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli  sulla indicazione geografica protetta Clementine del Golfo di Taranto;
 Considerato  che  la predetta autorizzazione ha validita' triennale decorrente  dal 16 ottobre 2003, data di pubblicazione emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;
 Considerato  che  il Consorzio Agrumicoltori Tarantini con nota del 25 settembre ha comunicato che il consiglio di amministrazione non ha ancora   provveduto   alla   conferma   di   IS.ME.CERT.  -  Istituto mediterraneo  di  certificazione  agroalimentare,  ne'  all'eventuale scelta   del   nuovo   ente   quale   organismo  di  controllo  e  di certificazione  ai  sensi  del citato art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006  per la indicazione geografica protetta Clementine del Golfo di Taranto;
 Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo  concernente  la indicazione geografica protetta Clementine del  Golfo  di Taranto anche nella fase intercorrente tra la scadenza della  predetta  autorizzazione  e  il  rinnovo  della  stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;
 Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite nella  autorizzazione  concessa  con  decreto  16 ottobre  2003, fino all'emanazione    del    decreto   di   rinnovo   dell'autorizzazione all'organismo  IS.ME.CERT.  - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  IS.ME. CERT - Istituto mediterraneo  di  certificazione  agroalimentare, con sede in Napoli, via  G.  Porzio - Centro direzionale Isola G/1 con decreto 16 ottobre 2003, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta Clementine del Golfo di Taranto registrata con il regolamento (CE) n. 1665/2003  del 22 settembre 2003 e' prorogata fino all'emanazione del decreto  di  rinnovo  dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo.
 |  |  |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo precedente  l'organismo  di  controllo  e'  obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 16 ottobre 2003.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 4 ottobre 2006
 Il direttore generale: La Torre
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