Gazzetta n. 243 del 18 ottobre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 4 ottobre 2006
Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio Istituto Abruzzese per la Qualita' - Laboratorio chimico merceologico della C.C.I.A.A. dell'Aquila, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;
Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;
Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 299 del 27 dicembre 2003, con il laboratorio Istituto Abruzzese per la Qualita' - Laboratorio chimico merceologico della C.C.I.A.A. dell'Aquila, ubicato in L'Aquila, via degli Opifici n. 1 - zona industriale di Bazzano, e' stato autorizzato per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;
Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 25 settembre 2006;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;
Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalita' per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;
Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto c) della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 21 ottobre 2003 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;
Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;
Si rinnova l'autorizzazione al laboratorio Istituto Abruzzese per la Qualita' - Laboratorio chimico merceologico della C.C.I.A.A. dell'Aquila, ubicato in L'Aquila, via degli Opifici n. 1 - zona industriale di Bazzano, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.
L'autorizzazione ha validita' fino al 31 ottobre 2007 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.
La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.
Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo e' accreditato.
L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.
Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, e' necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.
L'amministrazione si riserva la facolta' di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sara' revocata in qualsiasi momento.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 ottobre 2006
Il direttore generale: La Torre
 
Allegato

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Denominazione della prova | Norma/metodo =====================================================================
| Regolamento CEE n. 2676/90, Acidita' totale.... |allegato 13 ---------------------------------------------------------------------
| Regolamento CEE n. 2676/90, Acidita' volatile.... |allegato 14 ---------------------------------------------------------------------
| Regolamento CEE n. 2676/90, Anidride solforosa.... |allegato 25 ---------------------------------------------------------------------
| Regolamento CEE n. 2676/90, Ceneri.... |allegato 9 ---------------------------------------------------------------------
| Regolamento CEE n. 2676/90, Estratto secco totale.... |allegato 4 ---------------------------------------------------------------------
| Regolamento CEE n. 2676/90, Massa volumica a 20°.... |allegato 1 ---------------------------------------------------------------------
| Regolamento CEE n. 2676/90, pH.... |allegato 24 ---------------------------------------------------------------------
| Regolamento CEE n. 2676/90, Titolo alcolometrico volumico....|allegato 3 ---------------------------------------------------------------------
| Regolamento CEE n. 2676/90, Zuccheri riduttori.... |allegato 5
 
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