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| Gazzetta n. 243 del 18 ottobre 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 18 settembre 2006, n. 266 |  | Disciplina  sanzionatoria  per  la  violazione delle disposizioni del regolamento  (CE)  n.  648/2004 in materia di immissione in commercio dei detergenti. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Vista  la  legge  25 gennaio  2006, n. 29, recante disposizioni per l'adeguamento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia alle  Comunita'  europee.  Legge  comunitaria 2005; ed in particolare l'articolo 5;
 Visto  il regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  31 marzo  2004, relativo ai detergenti, e successive modificazioni;
 Visto  l'articolo  17,  comma 1,  lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto  il  decreto-legge  12 giugno  2001,  n. 217, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 3 agosto 2001, n. 317, che istituisce il Ministero  della salute identificandone le attribuzioni e trasferendo allo stesso le funzioni del Ministero della sanita';
 Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni,  recante attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva  2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1989, n. 250, recante approvazione, tra l'altro, del regolamento di esecuzione della  legge 26 aprile 1983, n. 136, concernente la biodegradabilita' dei detergenti sintetici;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2006;
 Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 20 aprile 2006;
 Considerato  che  le competenti Commissioni permanenti della Camera dei  deputati  e  del  Senato  della Repubblica non hanno espresso il prescritto parere;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 settembre 2006;
 Sulla  proposta  dei  Ministri  per  le  politiche  europee e della giustizia,  di  concerto con i Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico;
 Emana
 il seguente decreto legislativo:
 Art. 1.
 Campo di applicazione
 1.  Il  presente  decreto  reca  la disciplina sanzionatoria per la violazione  delle  disposizioni  di  cui  agli articoli 4, 9 e 11 del regolamento  (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  31  marzo  2004,  di  seguito  denominato:  «regolamento (CE) n. 648/2004»,  che stabilisce i principi ed i requisiti per l'immissione sul mercato dei detergenti e dei tensioattivi in essi contenuti.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 deIl'art.   10,   commi 2   e   3  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
 lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
 e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
 l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
 pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
 europee (GUCE).
 Note alle premesse:
 - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
 l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
 delegato al Governo se non con determinazione di principi e
 criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
 oggetti definiti.
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
 regolamenti.
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  5,  della  legge
 25 gennaio  2006,  n. 29 (Disposizioni per l'adempimento di
 obblighi   derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle
 Comunita'  europee.  - Legge comunitaria 2005.), pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006, n. 32, S.O, cosi'
 recita:
 «Art.   5   (Delega  al  Governo  per  la  disciplina
 sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). -
 1.  Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
 comunitarie  nell'ordinamento  nazionale, il Governo, fatte
 salve  le  norme  penali  vigenti, e' delegato ad adottare,
 entro  due  anni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
 presente  legge,  disposizioni  recanti  sanzioni  penali o
 amministrative  per  le violazioni di direttive comunitarie
 attuate  in  via  regolamentare  o amministrativa, ai sensi
 delle   leggi   comunitarie   vigenti,   e  di  regolamenti
 comunitari  vigenti  alla  data  di entrata in vigore della
 presente  legge,  per  i  quali  non  siano  gia'  previste
 sanzioni penali o amministrative.
 2.  La  delega  di  cui  al  comma 1  e' esercitata con
 decreti  legislativi  adottati  ai sensi dell'art. 14 della
 legge  23 agosto  1988,  n. 400, su proposta del Presidente
 del  Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche
 comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con
 i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si
 informano  ai  principi e criteri direttivi di cui all'art.
 3, comma 1, lettera c).
 3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
 articolo  sono  trasmessi  alla  Camera  dei  deputati e al
 Senato  della  Repubblica  per  l'espressione del parere da
 parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e
 nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'art. 1.».
 - Il  regolamento  (CE) n. 648/2004 e' pubblicato nella
 G.U.C.E. n. L. 104 dell'8 aprile 2004.
 - Si   riporta   il   testo   dell'art.   17,  comma 1,
 lettera a),  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, recante:
 «Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
 Presidenza del Consiglio dei Ministri.»:
 «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
 della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
 Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
 pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
 essere emanati regolamenti per disciplinare:
 a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
 legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;».
 - Il  decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito,
 con  modificazioni,  dalla  legge  3 agosto  2001,  n. 317,
 recante:   «Materia  di  organizzazione  del  Governo.»  e'
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2001, n. 181.
 - Il  decreto  legislativo  14 marzo  2003,  n.  65, e'
 pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87,
 S.O.
 - La  direttiva 1999/45/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
 n. L. 200 del 30 luglio 1999.
 - La  direttiva 2001/60/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
 n. L. 226 del 22 agosto 2001.
 - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 5 aprile
 1989,  n.  250,  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
 13 luglio 1989, n. 162.
 - La  legge 26 aprile 1983, n. 136, e' pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1983, n. 119.
 Nota all'art. 1:
 - Per  il  regolamento (CE) n. 648/2004, vedi note alle
 premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Definizioni
 1.  Al  fine dell'applicazione del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 648/2004.
 2.  L'autorita'  competente di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 648/2004 e' il Ministero della salute.
 
 
 
 Nota all'art. 2.
 - Per  il  regolamento (CE) n. 648/2004, vedi note alle
 premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Violazione  degli  obblighi derivanti dall'articolo 4 del regolamento (CE)  n.  648/2004  in  materia  di limitazione all'immissione sul
 mercato in base alla biodegradabilita' dei tensioattivi.
 1.   Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  fabbricante  o l'importatore  che  immette  sul mercato un detergente, contenente un tensioattivo con un livello di biodegradabilita' primaria inferiore a quanto  stabilito  nell'allegato II del regolamento (CE) n. 648/2004, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila euro a novantamila euro.
 2.   Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  fabbricante  o l'importatore  che  immette  sul mercato un detergente, contenente un tensioattivo   il   cui  livello  di  biodegradabilita'  primaria  e' superiore a quanto stabilito nell'allegato II del regolamento (CE) n. 648/2004,  ma con una biodegradabilita' aerobica completa inferiore a quanto  stabilito  nell'allegato  III dello stesso regolamento, senza aver  ottenuto una autorizzazione in deroga nei casi consentiti dallo stesso   regolamento,  e'  soggetto  al  pagamento  di  una  sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a sessantamila euro.
 
 
 
 Nota all'art. 3.
 - Per  il  regolamento (CE) n. 648/2004, vedi note alle
 premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Violazione  degli  obblighi derivanti dall'articolo 9 del regolamento (CE)  n.  648/2004 in materia di informazioni date dai fabbricanti
 di detergenti e tensioattivi.
 1.  Salvo  che  il  fatto costituisca reato, il fabbricante che non tiene  a  disposizione  delle  autorita'  competente  i dati previsti nell'articolo  9,  paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 648/2004, e' soggetto al pagamento di una sanzione pecuniaria da duemila euro a dodicimila euro.
 2.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  fabbricante che legittimamente  richiesto  non  mette  a  disposizione  del personale medico  e  dell'Istituto superiore di sanita' la scheda tecnica cosi' come  previsto  nell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 648/2004,  e'  soggetto  al  pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diciottomila euro.
 
 
 
 Nota all'art. 4.
 - Per  il  regolamento (CE) n. 648/2004, vedi note alle
 premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 11 del
 regolamento (CE) n. 648/2004 in materia di etichettatura
 1.   Salvo   che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  essendo legalmente tenuto non adempie agli obblighi di etichettatura previsti dall'articolo  11  del  regolamento  (CE) n. 648/2004, e' soggetto al pagamento  di  una  sanzione  amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a trentamila euro.
 
 
 
 Nota all'art. 5.
 - Per  il  regolamento (CE) n. 648/2004, vedi note alle
 premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6. Norme finali
 1.  E' sempre disposto il sequestro delle partite di detergenti che siano  risultate  non conformi a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 648/2004.
 2.  Le  sanzioni  amministrative previste nel presente decreto sono applicate  dalle  regioni  nel  cui  territorio  e' stata commessa la violazione.
 3.  Si applicano le norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 18 settembre 2006
 NAPOLITANO
 Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri
 Bonino,   Ministro   per  le  politiche
 europee
 Mastella, Ministro della giustizia
 Turco, Ministro della salute
 Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente
 e  della  tutela  del  territorio e del
 mare
 Bersani,    Ministro   dello   sviluppo
 economico Visto, il Guardasigilli: Mastella
 
 
 
 Note all'art. 6:
 - Per  il  regolamento (CE) n. 648/2004, vedi note alle
 premesse.
 - La  legge  24 novembre  1981,  n.  689  (Modifiche al
 sistema  penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
 30 novembre 1981, n. 329, S.O.
 
 
 
 
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