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| Gazzetta n. 242 del 17 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO |  | DECRETO 5 ottobre 2006 |  | Regolamento   di   organizzazione   dell'Istituto  superiore  per  la prevenzione  e  la  sicurezza  del  lavoro  a  livello di strutture e personale   (articolo 13,   comma 1,   lettera n)   del  decreto  del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n.  303,  recante  il  «Regolamento  di  organizzazione dell'Istituto superiore  per  la  prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419»;
 Visto  in  particolare l'art. 13, comma 1, lettera n), del predetto decreto  del  Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, il quale   prevede   che  il  consiglio  di  amministrazione  disciplini l'organizzazione  dell'Istituto  a  livello di strutture e personale, ivi  compresa  la  determinazione  degli  uffici  dirigenziali di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Vista   la  deliberazione  n.  9/2006  adottata  dal  consiglio  di amministrazione  in  data  2 agosto  2006,  con  la  quale  e'  stato approvato il regolamento concernente l'organizzazione dell'Istituto;
 Vista  la  nota  del  21 settembre  2006 con cui il Ministero della salute  -  Direzione  generale  ricerca  scientifica  e tecnologica - 6/I.4.d.a.7/70-6316/P, ha approvato il predetto regolamento, ai sensi dell'art.  13,  comma 1,  lettera n) del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303;
 E m a n a l'unito  regolamento recante l'organizzazione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro a livello di strutture e del personale.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 5 ottobre 2006
 Il presidente: Moccaldi
 |  |  |  | Allegato REGOLAMENTO  CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA  PREVENZIONE  E  LA  SICUREZZA  DEL  LAVORO E LA DISCIPLINA DEL
 RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI
 Approvato dal consiglio di amministrazione con delibera n. 2/2006
 del 16 febbraio 2006 e con delibera n. 9/2006 del 2 agosto 2006
 Parte I
 PRINCIPI GENERALI
 E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
 Art. 1.
 Oggetto del regolamento
 1.  Il  presente  regolamento  disciplina  l'organizzazione delle strutture  e  il  rapporto  di  lavoro  dei  dipendenti dell'Istituto superiore  per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, con sede  legale  in  Roma,  via  Urbana n. 167, al fine di sviluppare le attivita'  di  cui  all'art.  2  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 303/2002.
 Art. 2.
 Principi generali
 1.  Il  presente  regolamento  e'  adottato  nel  rispetto  della normativa  generale  sulla  organizzazione e l'ordinamento del lavoro delle amministrazioni pubbliche e si uniforma ai seguenti principi:
 a) rispetto    della   distinzione   tra   responsabilita'   di programmazione,  indirizzo  e  controllo  degli  organi  di direzione politico-amministrativa,    e    responsabilita'   gestionali   della dirigenza;
 b) ottimizzazione di prestazioni e servizi all'utente;
 c) valorizzazione delle risorse umane;
 d) potenziamento   della   responsabilita'   e   dell'autonomia nell'esercizio delle funzioni di direzione delle strutture interne;
 e) perseguimento  degli  obiettivi  di efficienza, efficacia ed economicita' dell'azione amministrativa;
 f) innovazione e competitivita', anche in vista di sinergie con altre pubbliche amministrazioni;
 g) garanzia   di   legalita',   imparzialita',   trasparenza  e pubblicita' degli atti e delle procedure;
 h) garanzia   di   controllo   dei  risultati  delle  attivita' amministrativa, tecnica, scientifica e di servizio;
 i) rispondenza    dell'azione    amministrativa   al   pubblico interesse;
 j) garanzia   della   liberta'  di  ricerca  di  ricercatori  e tecnologi;
 k) articolazione  e  distinzione  delle strutture di linea e di diretta  collaborazione  per  funzioni omogenee all'interno delle tre aree:      tecnico-scientifica,      processi     organizzativi     e amministrativocontabile;
 l) tutela della liberta' e dell'attivita' sindacale nelle forme previste  dalle  disposizioni  di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  alla  legge  20 maggio  1970,  n.  300  e successive modificazioni, e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
 Art. 3.
 Obiettivi dell'organizzazione
 1.  L'ISPESL organizza le proprie strutture al fine di realizzare un  assetto  funzionale  all'attuazione  dei programmi definiti dagli organi  di  indirizzo  politico-amministrativo  o fissati da norme di legge o di regolamento; obiettivi prioritari di tali programmi sono:
 a) valorizzare  le  funzioni di pianificazione, programmazione, coordinamento, indirizzo e controllo;
 b) incrementare   l'efficacia,   l'efficienza   della   ricerca nazionale e internazionale, la qualita' dei servizi erogati dall'ente e  la  sua  capacita'  di  rispondere  alle esigenze degli utenti, in particolare le piccole e medie imprese;
 c) conciliare gli orari di servizio, di lavoro e di apertura al pubblico  con  le  esigenze  dell'utenza  e con gli orari delle altre pubbliche amministrazioni dell'Unione europea;
 d) responsabilizzare  il  personale al risultato dell'attivita' lavorativa,   attraverso   il   suo   coinvolgimento,  motivazione  e aggiornamento;
 e) ampliare  per  il  tramite  della  formazione  continua,  il patrimonio di conoscenze e competenze dell'organizzazione;
 f) sviluppare i sistemi informativi e informatici;
 g) valutare  la  qualita'  delle  prestazioni, la soddisfazione dell'utenza,  interna  ed esterna, il benessere nei luoghi di lavoro, con un idoneo sistema di controlli;
 h) promuovere  le  attivita' dell'ente, attivando un sistema di informazione e comunicazione, interna ed esterna;
 i) rendere  le  strutture  scientifiche  centrali e periferiche flessibili nell'articolazione ed organizzazione.
 Art. 4.
 Incompatibilita'
 1.  Si  applicano  le disposizioni di cui all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche.
 2.  Gli  incarichi  di  direzione  delle  strutture  previste nel presente  regolamento  sono  incompatibili  con  quella  di  membro e appartenente agli organi collegiali dell'Istituto.
 Art. 5.
 Quadro normativo di riferimento
 1.  Il  quadro normativo di riferimento e' costituito dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche, dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, dal decreto del Presidente della Repubblica   4 dicembre   2002,  n.  303,  dai  contratti  collettivi nazionali  di lavoro di comparto e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa.
 2.  Ove  specifiche disposizioni di legge vigenti regolino alcuni particolari  istituti  giuridici  connessi  al rapporto di lavoro del personale  dipendente  delle  pubbliche  amministrazioni, le predette disposizioni    trovano   applicazione   anche   per   il   personale dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
 Parte II
 ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
 Art. 6.
 Articolazione generale
 1.   La  struttura  organizzativa  e  funzionale  dell'ISPESL  e' costituita da:
 2. Organi statutari:
 a) presidente;
 b) consiglio di amministrazione;
 c) direttore generale;
 d) comitato scientifico;
 e) collegio dei revisori.
 3. Uffici di diretta collaborazione con gli organi statutari.
 4. Strutture centrali:
 a) dipartimenti tecnico-scientifici;
 b) dipartimento processi organizzativi;
 c) dipartimento  del  bilancio,  del  personale  e degli affari generali.
 5. Strutture territoriali:
 a) centri di ricerca;
 b) agenzie territoriali.
 Art. 7.
 Aree funzionali
 1.  Le strutture interne dell'Istituto sono articolate e distinte in tre aree tipologiche:
 a) tecnico-scientifica;
 b) processi organizzativi;
 c) amministrativo-contabile.
 Titolo I
 Capo I
 Organi statutari
 Art. 8.
 Presidente
 1.  Il  presidente,  scelto  tra  personalita'  appartenenti alla comunita'  scientifica,  dotato  di  alta, riconosciuta e documentata professionalita'  tecnico-scientifica  nelle  materie  di  competenza dell'Istituto,   e'   nominato   con  decreto  del  Presidente  della Repubblica,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri, su proposta del Ministro della salute.
 2.  Il  presidente  dura  in  carica  cinque  anni  e puo' essere confermato una sola volta.
 3. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede  il  consiglio di amministrazione, il comitato scientifico e ne stabilisce l'ordine del giorno.
 4. Il presidente inoltre:
 a) sovrintende   all'andamento   dell'Istituto   e  vigila  sul corretto   funzionamento   delle  strutture,  assicurandone  l'unita' operativa e di indirizzo;
 b) predispone, con la collaborazione degli uffici interessati e sentito il comitato scientifico, il piano triennale da sottoporre per l'approvazione al consiglio di amministrazione;
 c) cura  i  rapporti  istituzionali  e la comunicazione esterna dell'Istituto;
 d) valuta,  su  parere  obbligatorio  del comitato scientifico, l'attivita' delle strutture tecniche dell'Istituto;
 e) conferisce,  sentito il direttore generale, gli incarichi di livello  dirigenziale  generale e conferisce, sentito il consiglio di amministrazione,   gli   incarichi   di   direzione  delle  strutture tecnico-scientifiche.
 5.   Al   presidente   e'   attribuita  un'indennita'  di  carica determinata con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
 6. Il presidente, se appartenente ad amministrazioni dello Stato, ovvero  ad  altre  istituzioni  o  enti  pubblici,  e'  collocato  in aspettativa  per la durata dell'incarico, secondo le disposizioni dei rispettivi  ordinamenti;  se  professore o ricercatore universitario, puo'  essere  collocato  in  aspettativa  senza assegni a domanda, ai sensi  dell'art.  12  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
 Art. 9.
 Consiglio di amministrazione
 1.  Il  consiglio di amministrazione, nominato dal Ministro della salute,  e'  composto  dal  presidente  e  da  otto  componenti cosi' individuati:
 a) due esperti designati dal Ministro della salute;
 b) un  esperto  designato  dalla  Conferenza  permanente  per i rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
 c) un  esperto designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;
 d) quattro   esperti  designati  rispettivamente  dal  Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca scientifica, dal Ministro  delle attivita' produttive, dal Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  e  dal  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
 e) esercita    le   funzioni   di   segretario   un   dirigente amministrativo.
 2.  Gli  esperti devono essere scelti tra persone particolarmente competenti,    di    documentata   professionalita'   nelle   materie tecnico-scientifiche  e  giuridiche  che  rientrano  nell'ambito  dei compiti svolti dall'Istituto.
 3. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.
 4.  Ai  componenti  del  consiglio  di  amministrazione spetta il compenso  che sara' fissato con decreto del Ministro della salute, di concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze. Con analogo decreto  saranno  determinati i gettoni di presenza e le modalita' di rimborso delle spese di missione.
 5. Il consiglio di amministrazione puo' eleggere nel proprio seno un vicepresidente. Tale incarico e' gratuito.
 6.   Con   regolamento   dell'Istituto  saranno  disciplinate  le modalita' di funzionamento del consiglio di amministrazione.
 Art. 10.
 Compiti del consiglio di amministrazione
 1. Il consiglio di amministrazione:
 a) ha  compiti  e  poteri  di  programmazione  e di indirizzo e adotta i necessari atti deliberativi, definendo le linee guida per la predisposizione  del  piano  triennale da approvarsi con la procedura prevista  dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2002,  del bilancio e dei regolamenti, sulla base degli indirizzi strategici ricevuti dal Ministro della salute;
 b) delibera   il   bilancio   di   previsione  e  le  eventuali variazioni, nonche' il conto consuntivo;
 c) su  proposta  del presidente, delibera il piano triennale di attivita' dell'Istituto, la pianta organica e le eventuali variazioni dei fabbisogni di personale;
 d) delibera i regolamenti;
 e) delibera   la   eventuale  partecipazione  dell'Istituto  in societa'   private   aventi   scopi   coincidenti  con  le  attivita' istituzionali   dell'Istituto,  nel  rispetto  dei  criteri  e  delle modalita'  determinati con il regolamento di cui all'art. 3, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  303/2002, salvo comunque,  se  del  caso,  l'utilizzo  economico  dei risultati della propria ricerca.
 2.  Il  consiglio  di  amministrazione  si  riunisce di regola in seduta  ordinaria una volta ogni due mesi, con avviso da comunicare a tutti  i  componenti,  ai quali va contestualmente trasmesso l'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima.
 3.  In  caso  di  urgenza  o  su  richiesta della maggioranza dei componenti,   il   consiglio   puo'   essere   convocato   in  seduta straordinaria, con avviso da recapitare almeno quarantotto ore prima, con le stesse forme previste dal comma 2.
 Art. 11.
 Direttore generale
 1.  Il  direttore  generale  e' nominato con decreto del Ministro della  salute,  su  proposta del Presidente, ed e' scelto tra persone laureate  di  larga, provata e documentata esperienza di direzione in materia  di  gestione  ed  amministrazione. Il rapporto di lavoro del direttore  generale  e'  regolato con contratto di diritto privato di durata    massima    quinquennale.   Ai   dipendenti   di   pubbliche amministrazioni  si applica quanto previsto dall'art. 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2002.
 2. Il direttore generale:
 a) partecipa  con  voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione;
 b) attua i provvedimenti del consiglio di amministrazione;
 c) cura  la  predisposizione  del  bilancio di previsione e del conto  consuntivo,  sulla  scorta  delle  linee  guida  indicate  dal consiglio di amministrazione;
 d) elabora  le  proposte  da  sottoporre al presidente relative alle   risorse  finanziarie  da  assegnare  con  l'indicazione  degli obiettivi da conseguire;
 e) attua   quanto   previsto   nel   piano   delle   attivita', sovrintendendo e coordinando l'attivita' dei dirigenti;
 f) promuove lo sviluppo organizzativo e la valorizzazione delle risorse   umane;   cura,   con   i   dirigenti,   la   definizione  e l'aggiornamento dell'assetto organizzativo dell'Istituto;
 g) vigila  sistematicamente  sull'andamento della gestione, con riferimento   al   piano  triennale  ed  al  budget,  sviluppando  ed utilizzando idonei strumenti di controllo;
 h) conferisce   gli   incarichi  di  livello  dirigenziale  non generale,  ad  esclusione  di  quelli relativi ai dirigenti assegnati agli uffici di livello dirigenziale generale;
 i) adotta  gli  atti  relativi alla gestione dell'Istituto, non rientranti  nella  specifica  competenza  del  presidente  o dei vari dirigenti;
 l) approva  l'indizione  delle procedure concorsuali in materia di servizi, lavori e forniture che superino la soglia comunitaria.
 Art. 12.
 Comitato scientifico
 1.  Il comitato scientifico e' nominato, con decreto del Ministro della  salute,  tra  persone  esperte  nelle  materie  di  competenza dell'Istituto. Il comitato dura in carica tre anni ed e' composto:
 a) dal presidente;
 b) da otto esperti, anche stranieri, su proposta del presidente dell'ISPESL;
 c) da  tre  esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
 d) da  dieci esperti in rappresentanza rispettivamente: tre del Ministero   della   salute,   uno   del   Ministero  dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica,  uno  del Ministero dell'ambiente  e della tutela del territorio, uno del Ministero delle attivita'  produttive, uno del Ministero degli affari esteri, uno del Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali, uno del Ministero dell'interno   e   uno  del  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali;
 e) le  funzioni  di  segretario  sono  svolte  da  un dirigente amministrativo.
 2.  Alle  riunioni del comitato possono partecipare, altresi', su invito  del presidente e senza diritto di voto, dirigenti di ricerca, ricercatori  e  tecnologi  dell'Istituto.  Possono,  altresi', essere chiamati   a   partecipare,   senza  diritto  di  voto,  personalita' scientifiche  esterne,  in relazione alla particolare rilevanza della materia oggetto di valutazione.
 3.  Il compenso per i componenti esterni del comitato, nonche' il gettone  di presenza e le spese di missione, sono fissati con decreto del  Ministro  della  salute  e  del  Ministro  dell'economia e delle finanze.
 Art. 13.
 Compiti del Comitato scientifico
 1. Il comitato scientifico:
 a) esprime  parere  sui progetti di collaborazione e di ricerca con organismi nazionali ed internazionali sia pubblici che privati;
 b) svolge,  su  richiesta  del  presidente  o  del consiglio di amministrazione,  attivita' di consulenza in ordine a specifici piani e programmi di attivita';
 c) esprime  parere  sulle  materie  di  studio e ricerca per le quali assegnare le borse di studio;
 d) esprime  annualmente pareri obbligatori sull'attivita' delle strutture  tecnico-scientifiche  nelle  quali e' articolato l'ISPESL, sulla base di criteri fissati dal medesimo comitato;
 e) esprime     parere    sull'ordinamento    delle    strutture tecnico-scientifiche dell'Istituto.
 2.  Il  comitato  si  riunisce  di norma ogni tre mesi e tutte le volte  che  il  Consiglio  di  amministrazione  o  il  presidente  lo ritengano necessario.
 Art. 14.
 Collegio dei revisori dei conti
 1.  Il  collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi  e  uno  supplente  nominati con decreto del Ministro della salute,  di  cui  uno  designato  dal  Ministro dell'economia e delle finanze, e dura in carica tre anni.
 2.  I  predetti  componenti,  ad eccezione del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, devono essere scelti tra gli iscritti  nel  registro  dei  revisori  contabili  o  tra  persone in possesso  di specifica e documentata professionalita' con particolare riferimento ai magistrati contabili.
 3. Il collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro degli atti  di gestione e alla loro regolarita' e conformita' alle norme di leggi  e  regolamenti,  accerta  la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione, le variazioni ed  il conto consuntivo, effettua le verifiche di cassa e compie ogni altro   atto   inteso  ad  accertare  la  regolarita'  dell'attivita' dell'ISPESL.  I  componenti  del  Collegio  possono partecipare senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di amministrazione.
 4.  Con  provvedimento del Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sara'  stabilito  il compenso  da corrispondere al presidente e ai componenti del collegio dei revisori dei conti.
 Capo II
 Uffici di diretta collaborazione con gli organi statutari
 Art. 15.
 Uffici di diretta collaborazione del presidente
 1.   La  presidenza  costituisce  un  centro  di  responsabilita' amministrativa.
 2.   Il   presidente   si   avvale,   per  le  esigenze  connesse all'esercizio delle sue funzioni di uffici di diretta collaborazione. Gli   incarichi   sono  conferiti  con  provvedimento  del  direttore generale, su designazione del Presidente.
 3.  Ai  sensi  del  comma 2  sono  individuati  quattro uffici di diretta  collaborazione denominati: ufficio di segreteria, Ufficio di segreteria    tecnico-scientifica,    ufficio    studi   e   rapporti istituzionali e Ufficio stampa:
 a) L'Ufficio  di  segreteria  svolge  attivita'  complessiva di supporto  al  presidente.  All'ufficio  e'  preposto  il  capo  della segreteria con la qualifica non inferiore al quarto livello.
 b) L'ufficio    di   segreteria   tecnico-scientifica:   svolge attivita'  istruttorie  e  di  supporto alla presidenza nelle materie tecnico-scientifiche,  ivi  comprese  le  attivita'  di raccordo e di informazione  con  le strutture tecnico-scientifiche dell'Istituto ed il  comitato  scientifico,  in particolare per la predisposizione del piano  triennale  di attivita' e degli aggiornamenti annuali; cura le relazioni  tecnico-scientifiche  con  organismi  ed  enti nazionali e internazionali, in particolare con l'ISS, gli IRCCS, i Ministeri e le regioni; assiste i ricercatori per la predisposizione dei progetti di ricerca  nazionali,  europei  e  internazionali;  cura  le  relazioni nazionali   e   internazionali,  prioritariamente  per  le  attivita' culturali  istituzionali  e  gli  scambi  nell'ambito  degli  accordi internazionali di cooperazione tecnico-scientifica; cura le relazioni con  gli  organismi  e  gli  enti nazionali e internazionali nei vari settori,  in  particolare  con  l'ISS,  gli  IRCCS,  i Ministeri e le regioni;  cura  gli  adempimenti preliminari per accordi, convenzioni quadro;  cura gli adempimenti preliminari per l'istituzione di gruppi di  lavoro,  «osservatori»  e  comitati;  effettua le designazioni di esperti  scientifici  in  commissioni,  comitati  e gruppi di lavoro, effettua  la  programmazione  di congressi, simposi, tavole rotonde e manifestazioni  scientifiche;  esprime  parere in ordine ai patrocini per  convegni,  corsi, e alla adesione dell'Istituto a manifestazioni tecnico-scientifiche  nazionali  e/o  internazionali  organizzate  da soggetti  terzi. All'ufficio e' preposto un dipendente con profilo di primo ricercatore o primo tecnologo.
 c) L'Ufficio  studi e rapporti istituzionali: svolge compiti di studio  per  le attivita' istituzionali; segue e cura l'andamento dei lavori  parlamentari,  le  concertazioni  e  le  intese  con le altre amministrazioni; cura i rapporti con il Parlamento e gli altri organi costituzionali,  con  la  Conferenza Stato-regioni e le regioni e gli altri  organi  istituzionali  in raccordo con le strutture dell'ente. Predispone  altresi'  le  risposte  alle interrogazioni parlamentari. All'Ufficio  e'  preposto  un  dirigente  amministrativo  di  seconda fascia.
 d) L'Ufficio  stampa  svolge  le  attivita'  di  informazione e comunicazione previste dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  21 settembre 2001, n. 422 e dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2000 nonche'  dalla  direttiva  del  Dipartimento  della funzione pubblica 7 febbraio  2002.  In  particolare:  svolge attivita' di informazione indirizzata  ad altre strutture di informazione pubbliche e private e ai  mass-media  nazionali  e  internazionali,  a mezzo stampa, radio, televisione   e   on-line;  cura  il  monitoraggio  dell'informazione italiana  ed  estera  e  la  rassegna  stampa  con  riferimento  alle attivita'  di  competenza  dell'Istituto; promuove, in accordo con il Dipartimento   processi   organizzativi,   programmi   e   iniziative editoriali   di   informazione  istituzionale;  cura  i  rapporti  di collaborazione con centri di informazione nazionali e internazionali; redige   articoli redazionali,   editoriali,   forum,   dibattiti  su tematiche  istituzionali  da inserire nelle pubblicazioni periodiche; progetta  inserzioni  pubblicitarie  per  la promozione dell'immagine dell'Istituto.  All'ufficio  e'  preposto  un dipendente interno, con profilo di primo ricercatore o primo tecnologo, o dipendente di altra pubblica  amministrazione,  ovvero  un soggetto non appartenente alla pubblica  amministrazione, se in possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge.
 Art. 16.
 Servizio per la valutazione e il controllo strategico
 1.  Il  consiglio  di  amministrazione  si  avvale,  ai sensi del decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 286, di un servizio per la valutazione e il controllo strategico.
 2.  Al servizio e' preposto un collegio di tre membri, di cui uno con  funzioni  di  presidente,  e  almeno  due esterni all'ISPESL. Il collegio  dura  in  carica  al  massimo  tre  anni,  e'  nominato dal consiglio di amministrazione e decade con quest'ultimo.
 3.   I   compiti   e  le  funzioni  sono  previste  dall'apposito regolamento  sui  controlli interni approvato dall'ISPESL, nonche' da ogni altra disposizione prevista da leggi e da regolamenti.
 Art. 17.
 Uffici di staff del direttore generale
 1. La direzione generale costituisce un centro di responsabilita' amministrativa.
 2.  Il  direttore  generale  si  avvale, per le esigenze connesse all'esercizio  delle sue funzioni, di uffici di staff. Gli incarichi, conferiti con provvedimento del direttore generale, sono rinnovabili.
 3.  Ai sensi del comma 2 sono individuati quattro uffici di staff denominati:  ufficio  di  segreteria,  ufficio controllo di gestione, ufficio   studi,   relazioni   sindacali   ed  attivita'  d'ispezione amministrativa,    ufficio    tecnico,    informatico    e   per   le telecomunicazioni:
 a) L'ufficio di segreteria svolge supporto all'espletamento dei compiti  del  Direttore  generale, provvedendo al coordinamento delle relative funzioni, svolge altresi' funzioni istruttorie e di supporto nelle   materie  tecnico-gestionali  di  competenza  della  direzione generale  nonche'  attivita'  di  raccordo  e  di informazione con il dipartimento del bilancio, del personale e degli affari generali, con il  dipartimento  processi-organizzativi  e  le agenzie territoriali. All'ufficio  e'  preposto  un  capo  segreteria,  con  qualifica  non inferiore al IV livello.
 b) L'ufficio controllo di gestione studia la configurazione dei centri di costo dell'Istituto nelle strutture centrali e territoriali e  ne  propone  l'aggiornamento;  collabora con il direttore generale nella  pianificazione dettagliata degli obiettivi gestionali; produce rapporti  periodici  sull'andamento  della gestione; sviluppa analisi globali  e  di  settore  sull'efficacia,  efficienza  ed economicita' nell'attuazione  degli  obiettivi  con  particolare  riferimento allo studio   degli   scostamenti,   al   fine  di  individuare  le  cause determinanti  e le eventuali metodologie correttive; sviluppa analisi specifiche  per  la  determinazione  delle  politiche  tariffarie dei servizi  erogati. All'ufficio e' preposto un dirigente amministrativo di seconda fascia;
 c) l'ufficio    studi,   relazioni   sindacali   ed   attivita' d'ispezione  amministrativa  elabora studi gestionali, amministrativi ed  economici;  formula  pareri  su questioni attinenti al management dell'Istituto;  cura  i  rapporti  con  le  organizzazioni sindacali; svolge  attivita'  di ispezione amministrativa a norma della legge n. 662/1996  e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2002. All'ufficio e' preposto un dirigente amministrativo di seconda fascia.
 d) L'Ufficio  tecnico,  informatico  e per le telecomunicazioni svolge le seguenti attivita': progettazione, direzione e collaudo dei lavori  di ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria; gestione  ed interventi non specialistici di manutenzione ordinaria e straordinaria,  con  il  proprio  personale,  degli immobili; cura la gestione del patrimonio.
 Svolge  inoltre  compiti  di  studio  e progettazione del sistema informatico   e   di   telecomunicazioni   (TLC)   per  le  attivita' dell'Istituto;  coordina  lo sviluppo dell'attivita' informatica e di TLC  dell'Istituto;  svolge  attivita'  di elaborazione dati; cura la gestione delle procedure di servizio a supporto degli uffici centrali e  territoriali; svolge attivita' di studio, sviluppo ed acquisizione di  prodotti,  servizi  e  programmi  applicativi atti a promuovere o soddisfare  utenze specifiche nell'ambito delle strutture interne con relativa  assistenza  agli  utenti;  cura  l'attivita'  di assistenza tecnica  di primo livello alle apparecchiature informatiche, di TLC e supporto   applicativo   agli  utenti.  All'ufficio  e'  preposto  un dipendente   dell'Istituto   con   profilo  di  ricercatore  o  primo ricercatore, tecnologo o primo tecnologo.
 Titolo II
 STRUTTURE CENTRALI
 Capo I
 Area tecnico-scientifica
 Art. 18.
 I dipartimenti tecnico-scientifici
 1.  L'area  tecnico-scientifica  e'  coordinata  dalla presidenza dell'Istituto. Si articola in cinque dipartimenti tecnico-scientifici denominati:
 a) dipartimento di igiene del lavoro;
 b) dipartimento di medicina del lavoro;
 c) dipartimento tecnologie di sicurezza;
 d) dipartimento  installazioni  di  produzione  e  insediamenti antropici.
 e) dipartimento  certificazione  e  conformita'  di prodotti ed impianti.
 2.  I  dipartimenti sono strutture tecnico-scientifiche aventi il fine   di   gestire  e  sviluppare  attivita'  omogenee  di  ricerca, assistenza,  controllo,  consulenza,  informazione  e  formazione, in conformita' agli obiettivi programmatici individuati.
 3.  Ai  dipartimenti tecnico-scientifici e' conferita, nel quadro della  programmazione  triennale  e  annuale,  autonomia scientifica, amministrativa,   organizzativa   nella  elaborazione  dei  contenuti dell'attivita'   di  ricerca,  nella  elaborazione  normativa,  nella utilizzazione  delle  risorse  umane  e  finanziarie,  nonche'  delle attrezzature  assegnate. Essi costituiscono centri di responsabilita' amministrativa e di spesa.
 4.  I  dipartimenti  sono  articolati  in sezioni e/o laboratori. L'incarico  di  direzione  di  tali strutture avviene su proposta del direttore di dipartimento con provvedimento del presidente sentito il consiglio  di amministrazione. Ogni dipartimento e' supportato da una unita' amministrativa interna di livello non dirigenziale.
 5. La predisposizione dei piani di attivita' di ricerca annuali e pluriennali   avviene   con   modalita'   idonee   a   consentire  la partecipazione dei singoli ricercatori.
 Art. 19.
 Compiti dei dipartimenti tecnico-scientifici
 1.  Il  dipartimento  di  igiene  del  lavoro  svolge  compiti di ricerca,  studio, sperimentazione, controllo, consulenza, assistenza, sviluppo   di   buone   prassi,  proposta  normativa,  documentazione standardizzazione  delle  metodiche  e delle procedure di valutazione nelle  attivita' riguardanti la misura e la valutazione dei rischi da agenti  fisici,  chimici, biologici di varia natura negli ambienti di lavoro  ai  fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. A tal fine:
 a) effettua,   con   il   supporto  del  dipartimento  processi organizzativi,    attivita'    di    consulenza   e   di   formazione tecnico-scientifica nei settori di competenza;
 b) effettua  esami  e formula proposte sulle questioni generali relative  alla tutela della salute e alla sicurezza negli ambienti di vita   e   di  lavoro,  in  ambito  nazionale  e  internazionale.  In particolare procede:
 alla  misura  e  alla  valutazione  di agenti fisici (rumore, vibrazione,   microclima,  illuminamento)  finalizzate  all'idoneita' igienico  ambientale  e  alle procedure di taratura e calibrazione di strumenti di misura;
 alla  misura  e  alla  valutazione  di  agenti chimici per lo studio  delle  condizioni  di  inquinamento  da  polveri, fibre, gas, vapori,  aerosol,  aeriformi  tossici  e nocivi, fumi e nebbie, negli ambienti di lavoro;
 alla  misura  e alla valutazione della esposizione a sorgenti ionizzanti  e  naturali  e artificiali e a sorgenti di radiazioni non ionizzanti;
 all'assistenza  e  alla consulenza agli organi della Pubblica amministrazione   per   il   rilascio   di   autorizzazioni  relative all'impiego di radiazioni ionizzanti e non;
 alla  misura  e  alla  valutazione dell'esposizione da agenti biologici,  con  monitoraggio microbiologico in ambienti di vita e di lavoro;
 alla   valutazione   e   allo  sviluppo  dei  dispositivi  di protezione individuale da rischi fisici, chimici e biologici.
 2.  Il  Dipartimento  di  medicina  del  lavoro svolge compiti di ricerca,   studio,   sorveglianza   epidemiologica,  sperimentazione, standardizzazione delle metodiche, controllo, consulenza, assistenza, sviluppo   di   buone  prassi,  proposta  normativa,  documentazione, gestione dei sistemi di registrazione e delle cartelle sanitarie e di rischio per quanto concerne la tutela della salute e il benessere dei lavoratori  negli  ambienti  di  vita  e  di  lavoro  ai  fini  della prevenzione  degli  infortuni  e  delle malattie professionali. A tal fine:
 a) effettua,   con   il   supporto  del  dipartimento  processi organizzativi,    attivita'    di    consulenza   e   di   formazione tecnico-scientifica nei settori di competenza;
 b) e'  centro  di  collaborazione  dell'Organizzazione mondiale della  sanita'  per  la  tutela  della  salute  e  la sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro;
 c) effettua  esami  e formula proposte sulle questioni generali relative  alla tutela della salute e alla sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro. In particolare opera:
 per la valutazione e la conseguente prevenzione degli effetti sulla  salute  e  sulla  sicurezza dei lavoratori nei casi di rischio chimico,  fisico, biologico, ergonomico, cancerogeno, organizzativo e psico-sociale;
 per  la ricerca, lo sviluppo e il trasferimento dei risultati anche nell'ambito di reti nazionali e internazionali;
 per  la  sorveglianza  epidemiologica  e  per  lo sviluppo di metodologie e modelli di sorveglianza sanitaria anche in relazione ai rischi emergenti;
 per   la   valutazione  e  la  definizione  di  strategie  di prevenzione  degli  effetti  sulla  salute  derivanti da emergenze ed eventi anomali.
 3.  Il  Dipartimento tecnologie di sicurezza svolge, in relazione all'evoluzione tecnologica dei sistemi di prevenzione e sicurezza sul lavoro,   compiti  di  ricerca,  studio,  sperimentazione,  prove  di laboratorio,  consulenza,  assistenza, proposta normativa, sviluppo e validazione  di  buone  prassi,  standardizzazione  delle metodiche e delle  procedure  di valutazione e gestione del rischio in materia di sicurezza  e  qualita'  dei materiali, prodotti, macchine, impianti e ambienti   di   lavoro,  ivi  compresa  la  consulenza  ai  Ministeri competenti   per  la  sorveglianza  del  mercato  in  relazione  alle direttive  europee, per l'accertamento delle conformita' dei prodotti ai requisiti di sicurezza. A tal fine:
 a) effettua,   con   il   supporto  del  dipartimento  processi organizzativi,    attivita'    di    consulenza   e   di   formazione tecnico-scientifica nei settori di competenza;
 b) formula  ed  elabora  studi  e  proposte  in  relazione alla sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro;
 c) effettua  esami  e  controlli  e  rilascia certificazioni di sistemi di sicurezza. In particolare procede:
 alla  elaborazione di metodi e strumenti di analisi necessari per la valutazione dei rischi, in particolare di macchine e impianti;
 alla  elaborazione  di  metodi  e  strumenti necessari per la gestione del rischio macchine, impianti e attrezzature di lavoro;
 alla  elaborazione di metodi e strumenti di analisi necessari per  la  gestione  dei  rischi dei sistemi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro.
 4.  Il  Dipartimento  certificazione e conformita' di prodotti ed impianti  svolge  compiti di coordinamento tecnico delle attivita' di verifica  di  conformita'  di  prodotto  e di impianti previsti dalla legge  12 agosto  1982, n. 597, con funzione sia di indirizzo, sia di valutazione dei  dati  di  ritorno e di rilevazione sperimentale, nonche' per una uniforme e univoca applicazione delle norme vigenti in materia. A tal fine:
 a) e'   organismo  notificato  dalla  Commissione  europea  per l'attivita' di certificazione relativa alle direttive PED, TPED, SPV, che realizza anche avvalendosi di specifiche unita' di certificazione nelle strutture territoriali;
 b) svolge  verifiche  di conformita' di prodotti e impianti non direttamente esercitabili dalle Agenzie territoriali;
 c) garantisce  l'unitarieta'  dell'apporto tecnico nei riguardi delle  Agenzie  territoriali  per  quanto  concerne  le  attivita' di omologazione e certificazione;
 d) svolge  attivita'  di  studio, ricerca e sperimentazione per aree tematiche nei settori di competenza;
 e) elabora  norme,  raccomandazioni  e  linee  guida  a livello nazionale   e  internazionale,  in  stretta  collaborazione  con  gli organismi italiani ed europei di normazione;
 f) effettua  elaborazioni  statistiche  e  gestisce banche dati relative alle attivita' di certificazione e verifiche di conformita';
 g) effettua,   con   il   supporto  del  dipartimento  processi organizzativi,    attivita'    di    consulenza   e   di   formazione tecnico-scientifica nei settori di competenza.
 5.  Il  Dipartimento  installazioni  di produzione e insediamenti antropici   svolge   compiti  di  ricerca,  studio,  sperimentazione, consulenza,     assistenza,     proposta     normativa,    controllo, standardizzazione delle metodiche e delle procedure di valutazione ai fini   della   tutela   della   salute,   della   sicurezza  e  della compatibilita'   ambientale   in  connessione  con  la  presenza  sul territorio  di  installazioni di produzione e insediamenti antropici, in  particolare  con  riferimento  alle  installazioni  a  rischio di incidenti  rilevanti di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334  e  alle  installazioni di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. A tal fine:
 a) valuta  la  sicurezza  e l'affidabilita' dei sistemi ai fini del  miglioramento  dei processi correlati alle attivita' produttive, anche  in funzione di eventi indesiderati e collegati a situazioni di emergenza;
 b) procede  all'analisi globale dei rischi e all'individuazione dei  possibili  rimedi  e interventi correttivi, anche in connessione con la pianificazione del territorio;
 c) individua  le  migliori  tecniche  di  settore disponibili e studia le procedure per la riduzione degli impatti sul territorio;
 d) valuta  i  rischi  nuovi  ed  emergenti relativi all'impiego delle  biotecnologie  nell'industria  e in agricoltura, microbiologia ambientale, biorisanamento, biotrattamento dei reflui;
 e) misura  e  valuta i rischi fisici e chimici nell'aria, nelle acque  e nei suoli per la stima delle interazioni con le attivita' di produzione   e   gli   insediamenti  antropici  e  propone  soluzioni migliorative;
 f) promuove la cultura e sviluppa buone pratiche nei settori di competenza;
 g) effettua,   con   il   supporto  del  dipartimento  processi organizzativi,    attivita'    di    consulenza   e   di   formazione tecnico-scientifica nei settori di competenza.
 Art. 20.
 Direzione dei Dipartimenti tecnico-scientifici
 1.  L'incarico  di  direttore  del  Dipartimento e' conferito dal Presidente sentito il Consiglio di amministrazione.
 2.  Il  direttore  del  Dipartimento  ha  la  responsabilita'  di assicurare    il    funzionamento    scientifico,   organizzativo   e amministrativo   della  struttura,  nel  rispetto  dei  programmi  di attivita'    e   degli   indirizzi   approvati   dal   Consiglio   di amministrazione.
 3.  Il  direttore  del  Dipartimento e' scelto tra i dirigenti di ricerca  dell'Istituto,  ovvero,  in  caso  di  impossibilita', tra i professori   ordinari  e  straordinari  delle  universita'  o  tra  i dirigenti  di  ricerca  di  altri  enti  o  tra esperti di comprovata esperienza  scientifica  in  base  a  criteri  di  professionalita' e comprovata  esperienza.  I  professori universitari possono avvalersi della  facolta'  di  cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica  11 luglio  1980,  n.  382, concernente il collocamento in aspettativa  con  o  senza  assegni:  in  tale  ultima ipotesi verra' corrisposta   una  retribuzione  pari  al  trattamento  economico  in godimento presso la struttura di appartenenza.
 4. L'incarico e' a tempo determinato.
 5.   Il   direttore   del   Dipartimento   e'   responsabile  del funzionamento  complessivo  dello stesso di fronte al Presidente e al Direttore generale, secondo le rispettive competenze. A tal fine:
 a) provvede  alla  programmazione delle attivita' di competenza del  Dipartimento,  in  conformita'  al  piano  triennale  e  ai suoi aggiornamenti annuali ed agli indirizzi del Presidente;
 b) formula  la  proposta  di  articolazione del Dipartimento in servizi  e/o  laboratori  ai  fini del prescritto parere del Comitato scientifico;
 c) adotta  gli  atti  di  competenza  del  Dipartimento e ne e' responsabile;  determina  l'organizzazione del lavoro all'interno del Dipartimento;  e'  responsabile  dell'andamento  della  gestione  del Dipartimento;
 d) segnala    le   esigenze   di   personale,   necessario   al funzionamento del Dipartimento;
 e) propone i piani annuali e triennali del dipartimento.
 6. Il direttore di Dipartimento, per l'attivita' amministrativa e contabile,   si  avvale  di  personale  amministrativo  assegnato  al Dipartimento dal Direttore generale.
 7.  In  relazione  alle  statuizioni  di cui all'art. 5, comma 4, lettera e),  del  decreto del Presidente della Repubblica, 4 dicembre 2002,  n.  303,  l'incarico  di direttore di Dipartimento puo' essere revocato,  prima della sua naturale scadenza, dal Presidente, sentito il Consiglio di amministrazione, nel caso di grave inosservanza delle direttive  impartite  dagli  organi  dell'Istituto  o  di valutazione negativa  dell'attivita'  svolta;  nel  procedimento  di  revoca deve essere  osservato  il  principio  della  partecipazione  del  diretto interessato  attraverso  la  contestazione  ed il contraddittorio, da realizzare  in  tempi  certi  e brevi. Detta valutazione negativa non puo' riguardare i risultati dell'attivita' di ricerca svolta.
 Art. 21.
 Direzione della sezione o del laboratorio
 1.  L'incarico  di  direttore  della sezione o del laboratorio e' conferito  dal Presidente su proposta del direttore del Dipartimento, ai  sensi  della  normativa  vigente  ad  un soggetto con profilo non inferiore a primo ricercatore/primo tecnologo.
 2.   L'incarico   puo'   essere   revocato,   dal   direttore  di Dipartimento,   nel   caso  di  grave  inosservanza  delle  direttive impartite  o  di  valutazione  negativa  dell'attivita'  svolta;  nel procedimento  di  revoca  deve  essere  osservato  il principio della partecipazione al procedimento del diretto interessato, attraverso la contestazione  ed  il  contraddittorio da realizzare in tempi certi e brevi.  Detta  valutazione  negativa  non puo' riguardare i risultati dell'attivita' di ricerca svolta.
 3.  Il  direttore  della  sezione  o  del laboratorio risponde al direttore  del  Dipartimento  per le specifiche attivita' di ricerca, controllo  e  consulenza svolte dalla sezione, servizio o laboratorio cui e' preposto.
 Capo II
 Area processi organizzativi
 Art. 22.
 Dipartimento processi organizzativi
 1. Il Dipartimento processi organizzativi:
 a) svolge  attivita'  di  studio  e  promozione,  in termini di qualita', delle attivita' didattiche e formative per gli attori della sicurezza e salute aziendali, compresi i lavoratori;
 b) svolge  attivita'  per  la  qualificazione e l'aggiornamento professionale  del  personale  dell'Istituto e del Servizio sanitario nazionale, dei formatori e degli specialisti di settore;
 c) svolge  attivita'  d'individuazione e promozione di supporti didattici   per  l'integrazione  della  cultura  prevenzionale  nelle attivita' scolastiche;
 d) promuove,   anche   in   collaborazione   con  le  strutture tecnico-scientifiche   dell'Istituto,   la   realizzazione  di  buone pratiche, analisi statistiche e realizzazione di prodotti di supporto alla  implementazione  della  sicurezza  e  salute nelle aziende, con particolare riferimento alle P.M.I. ed agli Organismi paritetici;
 e) procede  all'organizzazione  informatica  dei  dati  e delle informazioni  prevenzionali  correlate  alle  esigenze  degli  utenti finali: Servizio sanitario nazionale, aziende, consulenti, lavoratori e loro rappresentanti, cittadini;
 f) svolge  attivita' di promozione delle modalita' comunicative piu'  efficaci  per  implementare la cultura della sicurezza e salute negli ambienti di vita e di lavoro;
 g) promuove,  coordina  e ottimizza l'organizzazione, curandone la   gestione  amministrativa,  delle  attivita'  di  servizio  verso organismi  pubblici  e  privati  in  tema di formazione, consulenza e assistenza,  informazione  ed  attivita'  editoriali,  anche  con  il supporto  delle  strutture  dell'Istituto;  promuove  studi e formula proposte  in  materia  di procedure attuative al fine di incrementare l'efficienza/efficacia dei prodotti e/o servizi resi agli utenti;
 h) realizza congressi, simposi, tavole rotonde e manifestazioni varie;
 i) svolge  le  attivita'  di  supporto  correlate alla funzione dell'Istituto  di Focal Point dell'Agenzia europea per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
 j) cura le relazioni con il pubblico.
 2.  Il  Dipartimento Processi organizzativi costituisce centro di responsabilita' amministrativa.
 Art. 23.
 Articolazione del Dipartimento processi organizzativi
 1.  Il Dipartimento processi organizzativi e' suddiviso in unita' funzionali e uffici, di seguito elencati:
 a) Unita' funzionale formazione;
 b) Unita' funzionale elaborazione e diffusione informazioni;
 c) Unita' funzionale biblioteca;
 d) Unita' funzionale comunicazione;
 e) Unita' funzionale verifica dei processi;
 f) Unita' funzionale consulenza e assistenza;
 g) Ufficio amministrativo;
 h) Ufficio per il servizio a terzi;
 i) Ufficio relazioni con il pubblico.
 Art. 24.
 Compiti delle Unita' funzionali
 e degli Uffici del Dipartimento processi organizzativi
 1.  L'Unita'  funzionale  formazione  procede  all'individuazione delle  metodologie  piu'  consone  alla  formazione  degli  adulti in termini  di  analisi  dei  bisogni,  progettazione, valutazione degli apprendimenti,  didattica  attiva,  soddisfazione  degli  utenti e di sistemi  di  valutazione  della qualita' formativa; progetta percorsi formativi,  anche  a distanza, per le figure della salute e sicurezza aziendale,  per  i  consulenti  e per i formatori; ricerca e realizza prodotti  formativi  di  ausilio  alla  implementazione della cultura prevenzionale  correlati  ai  diversi  livelli  scolastici; promuove, programma  e  realizza  percorsi formativi per il personale interno e per  organismi  pubblici  e privati; fornisce un supporto didattico e metodologico  ai  corsi  di  aggiornamento  degli  esperti di settore realizzati dai dipartimenti scientifici.
 2.  L'Unita'  funzionale  elaborazione e diffusione informazioni, elabora  e  diffonde dati statistici sugli infortuni e sulle malattie professionali,  informazioni, strumenti e prodotti applicativi, anche attraverso  la  implementazione  di  apposito  sito  web, strutturato secondo  le esigenze della valutazione dei rischi e secondo i livelli di utenza; svolge i compiti di cui al decreto legislativo 6 settembre 1979,   n.   322  e  successive  circolari;  ricerca  e  diffonde  le informazioni  in  coerenza  con  i  piani  di attivita' della Agenzia europea  per  la  sicurezza  e  la  salute  sul  lavoro;  promuove la conoscenza e la diffusione dei contenuti del sistema informativo.
 3.   L'Unita'   funzionale  biblioteca  cura  l'acquisizione,  la gestione,  l'archiviazione  e  la  distribuzione  di  testi,  riviste tecnico-scientifiche   e   di   norme  tecniche;  cura  le  attivita' biblioteconomiche  correlate;  ricerca le modalita' piu' efficaci per l'utilizzo   del   patrimonio  documentale  da  parte  delle  diverse tipologie di utenti.
 4.  L'Unita' funzionale comunicazione conduce studi e analisi del processo  di  comunicazione istituzionale e prevenzionale nelle varie categorie  di  utenti  compresi  i  cittadini;  progetta  e  realizza strumenti e campagne di comunicazione, anche attraverso l'uso di mass media,   per  incrementare  la  percezione  positiva  della  funzione istituzionale e della prevenzione, in termini di costi benefici nelle organizzazioni;      pubblicizza      l'organizzazione     funzionale dell'Istituto; pubblicizza, per gli utenti esterni, i servizi erogati e  loro  modalita'  applicative/gestionali  di  fruizione;  progetta, realizza,   promuove   e  distribuisce  le  pubblicazioni  periodiche dell'Istituto,     monografie     e    opuscoli    istituzionali    e tecnico-scientifici  secondo  le  esigenze  degli utenti finali; cura l'unificazione   e   l'estensione   finale  dei  piani  di  attivita' dell'Istituto,  la  stampa  e  la  diffusione dei piani approvati, la predisposizione e la stampa dei rapporti.
 5. L'Unita' funzionale verifica dei processi analizza, in base ad indicatori  predefiniti,  la  soddisfazione  degli  utenti interni ed esterni;   identifica   gli  eventuali  punti  critici  dei  processi operativo-gestionali; promuove soluzioni organizzative, procedurali e professionali per migliorare nel tempo i servizi resi.
 6. L'Unita' funzionale consulenza e assistenza promuove, coordina e  ottimizza  l'organizzazione, curandone la gestione amministrativa, delle  attivita'  di consulenza e assistenza in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro.
 Art. 25.
 Compiti degli uffici del Dipartimento processi organizzativi
 1.  Presso  il  Dipartimento  processi  organizzativi operano tre uffici  denominati Ufficio amministrativo-gestionale, Ufficio servizi a  terzi ed Ufficio relazioni con il pubblico. Gli incarichi relativi a  tali Uffici sono conferiti dal Direttore del Dipartimento processi organizzativi.
 2.   L'Ufficio   amministrativo-gestionale  espleta  le  seguenti attivita':
 a) supporto al Direttore del Dipartimento;
 b) predisposizione del budget dei piani di attivita';
 c) attuazione  dei  compiti  dipartimentali,  ivi  compresa  la realizzazione di convegni, congressi e manifestazioni varie;
 d) incombenze  gestionali  ed  amministrative  del Dipartimento quale centro di spesa;
 e) fornisce    altresi'   supporto   amministrativo   ai   fini dell'omogeneita'  delle  procedure  concernenti i progetti di ricerca nazionali e comunitari.
 All'Ufficio  e'  preposto  un dirigente amministrativo di seconda fascia.
 3.  L'Ufficio per il servizio a terzi esplica tutte le incombenze amministrativo-contabili  inerenti  alle  attivita' di competenza del Dipartimento rese a terzi, tra cui:
 a) acquisizione,  anche  per  via  telematica,  delle  quote di iscrizione ai percorsi formativi tenuti direttamente dall'Istituto;
 b) pagamento dei compensi dovuti a docenti interni ed esterni;
 c) istruzione   e  predisposizione  degli  atti  relativi  alle attivita'  formative  interne ed esterne, anche per cio' che concerne le strumentazioni logistico-funzionali di supporto.
 All'Ufficio  e'  preposto  un dirigente amministrativo di seconda fascia.
 4.  L'Ufficio relazioni con il pubblico provvede all'informazione all'utenza  relativa  agli atti e allo stato dei procedimenti di loro interesse;   cura   il   servizio   all'utenza   per   i  diritti  di partecipazione  previsti al Capo III della legge n. 241/1990; formula proposte  per  il  miglioramento  dei  rapporti con l'utenza; cura la comunicazione  interna  rivolta alle strutture dell'ente. All'Ufficio e'  preposto  un dipendente dell'ente con idonea professionalita' con profilo di primo tecnologo.
 Art. 26.
 Direzione del Dipartimento processi organizzativi
 e delle relative unita' funzionali
 1.   Al   Dipartimento  processi  organizzativi  e'  preposto  un dirigente   di   prima  fascia  dei  ruoli  dell'Istituto  ovvero  un ricercatore  o  tecnologo  della prima qualifica funzionale dei ruoli dell'istituto.  Nei casi in cui non siano presenti le predette figure l'incarico  puo'  essere  anche conferito, ai sensi e per gli effetti dell'art.  19  decreto-legge n. 165 del 2001. L'incarico e' conferito dal Presidente dell'Istituto, sentito il Direttore generale.
 2.   L'incarico   di  responsabile  delle  Unita'  funzionali  e' conferito dal direttore del Dipartimento ad un dipendente con profilo di primo ricercatore o primo tecnologo.
 Capo III
 Area del bilancio, del personale e degli affari generali
 Art. 27.
 Dipartimento del bilancio, del personale e degli affari generali
 1. Il Dipartimento espleta le seguenti attivita':
 a) cura  la  programmazione e la gestione economico-finanziaria (bilancio, contratti, spese in economia);
 b) cura  la  gestione  tecnica  e  patrimoniale degli immobili, uffici, impianti attrezzature e servizi dell'Istituto;
 c) cura  la  gestione del personale (reclutamento, progressione delle  carriere,  trattamento  economico e giuridico di attivita', di previdenza e quiescenza);
 d) garantisce  l'organizzazione contabile degli uffici centrali e la supervisione procedurale di quelli periferici;
 e) cura gli affari legali e il contenzioso;
 f) cura gli affari fiscali;
 g) cura  le  attivita' di registrazione di brevetti, di stipula di  contratti  all'estero,  di  adesione a consorzi, fondazioni, o di partecipazioni societarie;
 h) cura  le attivita' di supporto al funzionamento degli organi collegiali.
 2.  Il  Dipartimento  del  bilancio, del personale e degli affari generali costituisce centro di responsabilita' amministrativa.
 Art. 28.
 Articolazione del Dipartimento del bilancio,
 del personale e degli affari generali
 1.  Il  Dipartimento  del  bilancio, del personale e degli affari generali  si  articola  in  otto  Uffici  di livello dirigenziale non generale.
 2.  Gli  Uffici  di  livello  dirigenziale  non  generale  sono i seguenti:
 a) Il Servizio programmazione e gestione economico-finanziaria;
 b) Il Servizio contratti e spese in economia;
 c) Il Servizio trattamento giuridico del personale;
 d) Il Servizio trattamento economico del personale;
 e) Il Servizio legale e per il contenzioso del lavoro;
 f) Il Servizio affari generali;
 g) Il  Servizio  per  la  gestione amministrativa delle aree di ricerca «Monteporzio» e «Casilina»;
 h) Il Servizio organi collegiali.
 Art. 29.
 Compito dei servizi del Dipartimento del bilancio
 del personale e degli affari generali
 1.  Il  Servizio  programmazione e gestione economico-finanziaria svolge le seguenti attivita':
 studio   delle   modalita'   di  applicazione  delle  normative riguardanti   la   contabilita'  generale  pubblica  -  Studio  delle procedure  di  decentramento  in  materia  amministrativo contabile - Analisi  del  piano  di utilizzazione dei fondi stanziati in bilancio per  il  funzionamento  e  la ricerca scientifica - Predisposizione e tenuta  delle  scritture  contabili  e  del  bilancio di previsione e triennale  di  competenza  e  di  cassa  delle  entrate e delle spese dell'Istituto,  assestamenti  di  bilancio  -  Rilevazioni periodiche dello   stato   di   attuazione   delle  deliberazioni  degli  organi dell'Istituto   con  segnalazione  della  trasformazione  da  impegni provvisori  in definitivi - Analisi dell'andamento delle spese per il coordinamento   della   gestione   bilancio  -  Emissione  ordini  di accreditamento a favore dei Funzionari delegati ed esame dei relativi rendiconti   -   Rendiconto  consuntivo  dell'Istituto  e  rendiconto contabilita' separata delle attivita' omologative - Cura dei rapporti con  la  Tesoreria  provinciale  dello  Stato di Roma per la gestione della  contabilita' speciale intestata all'Istituto - Rapporti con la Banca   Cassieri   e   adempimenti   concernenti  pagamenti  disposti dall'Istituto - Tenuta registro IVA, denuncia annuale IVA, versamento imposta  di  bollo  in  modo virtuale - Adempimenti connessi ai fermi amministrativi  -  Rilevazioni  contabili  di addebiti ed incassi per servizi  resi  a  pagamento  - Adempimenti amministrativo-contabili e tariffari  connessi  a  servizi  resi a pagamento sottoposti a regime IVA.
 2.  Il  Servizio contratti e spese in economia svolge le seguenti attivita':
 adempimenti  preliminari  per  la stipulazione, approvazione ed atti   modificativi   -   Esecuzione   dei  contratti  -  Adempimenti amministrativi attinenti i servizi generali della direzione (pulizie, riscaldamento e vigilanza) - Collaudi, applicazioni clausole penali - Emissioni dei titoli di pagamento - Attivita' dell'ufficiale rogante; Adempimenti  amministrativi  relativi  alla locazione immobili per le sedi  centrali  e  periferiche  -  Convenzioni per l'uso dei locali a titolo  gratuito  - Adempimenti amministrativi relativi alla gestione delle  commissioni di gara e di collaudo - istruttoria amministrativa delle  richieste  di  spese  e  servizi  in  economia delle strutture centrali  -  Buoni  di  cassa  ed  emissioni  di  titoli  di  spesa e rendiconti  -  Organizzazione  dei  servizi  di  trasporto - gestione autoparco  -  Gestione noleggio mezzi di trasporto - Albo fornitori - Ufficio  del  Consegnatario  -  Scritture inerenti all'inventario dei beni  mobili  -  Ricezione,  controllo  e  distribuzione  di tutte le attrezzature,  arredi  e  materiali  -  Custodia  e  manutenzione  di apparecchi  e materiali in temporaneo deposito - Adempimenti connessi alla  messa  fuori  uso  di  attrezzature, arredi e materiale - Altri adempimenti  previsti  dal decreto del Presidente della Repubblica n. 718  del  30 novembre  1979; adempimenti per la stipula dei contratti all'estero; adempimenti amministrativi relativi alla partecipazione o costituzione di consorzi, fondazioni o societa' con soggetti pubblici e    privati,   nazionali,   esteri   ed   internazionali;   rapporti amministrativi con organismi nazionali ed internazionali.
 3.  Il  Servizio  trattamento  giuridico  del personale svolge le seguenti attivita':
 assegnazione  agli uffici - Collocamento fuori ruolo - Rapporti informativi   complessivi   sul  personale  -  Aspettative,  comandi, mobilita'  e  distacchi - Provvedimenti riguardanti la cessazione, la decadenza  e  la  dispensa  dal  servizio  -  assenza  dal servizio e provvedimenti  relativi  -  Procedure  relative  alle  indennita'  di rischio  del  personale  -  Procedure  di  assunzione del personale e adempimenti  connessi  - Approvazione graduatoria e nomina in prova - Assunzioni  obbligatorie  -  Assunzioni  di  personale scientifico da istituti   di  istruzione  universitaria  o  di  ricerca  italiani  e stranieri  -  Incarichi  speciali  -  Riconoscimento  ai  fini  dello svolgimento  della  carriera  dei servizi prestati presso istituti di istruzione  universitaria  o di ricerca italiani o stranieri - Nomina in  ruolo  - Inquadramento e progressione di carriera del personale - Profili   professionali   -   Passaggi   di  qualifica  funzionale  - Conferimento  di  funzioni  dirigenziali  e  deleghe  di attribuzioni dirigenziali   -   Provvedimenti   di   promozione  del  personale  - Provvedimenti di proposta e nomina del personale negli organi e negli incarichi  di direzione dell'Istituto - Provvedimenti di conferimento e  revoca  degli  incarichi Stato matricolare - Fascicoli personali - Schedario  -  Ruoli  di  anzianita'  -  Rilascio certificati e copie, provvedimenti   relativi   al  personale  in  servizio  -  Bollettino ufficiale.
 4.  Il  Servizio  trattamento  economico  del personale svolge le seguenti attivita':
 assegni  fissi al personale dipendente - Compensi a particolari categorie   di   personale  -  Adempimenti  economici  conseguenti  a riconoscimenti ricongiunzione e valutazione di servizi - Liquidazione spese per accertamenti sanitari al personale - Ritenute per prestiti, mutui  e  conto  terzi  -  Adempimenti  concernenti  le assicurazioni sociali  (INPS,  Tesoro,  CPDEL,  Opera di Previdenza, Fondo Credito, SSN,  ONAOSI,  Fondi integrativi di previdenza) - Adempimenti fiscali conseguenti  alle  erogazioni  al  personale  dipendente - Rendiconti semestrali  -  Altri  adempimenti previsti dal decreto del Presidente della  Repubblica  n.  718  del  30 novembre  1979  -  Trattamento di previdenza   -  Prestazioni  INPDAP  -  Indennita'  di  buonuscita  - Liquidazione  - Riliquidazione e supplemento indennita' di buonuscita -  Indennita'  -  Una Tantum diretta ed indiretta - Riscatti utili al fine  del  trattamento di previdenza - Rapporti con l'INPDAP gestione ENPAS  e  INADEL  -  Trattamento  di  quiescenza  -  Riconoscimento e ricongiunzione  di  servizi - Riconoscimento e ricongiunzione servizi del  personale  scientifico  proveniente  da  istituti  di istruzione universitaria  o  di  ricerca  italiani  o  stranieri  - Costituzione posizione  assicurativa  presso l'I.N.P.S. - Posizioni assicurative - Rapporti  con  il  Ministero  del  Tesoro,  Ufficio  pensioni  e  con l'I.N.P.S. - Trattamento di assistenza.
 5.  Il  Servizio legale e per il contenzioso del lavoro svolge le seguenti attivita':
 consulenza   giuridica  interna  ed  esterna;  contenzioso  del lavoro,   amministrativo,   civile,  penale  e  contabile;  attivita' stragiudiziale;  attivita'  per  l'avvocatura  generale  dello Stato; recupero  crediti;  procedure  concorsuali  e  fallimentari; servizio ingiunzionale.
 6. Il Servizio affari generali svolge le seguenti attivita':
 affari   generali   -  Protocollo  generale  -  Accettazione  e spedizione  corrispondenza  -  Nomina  funzionari delegati, ufficiale rogante,   cassieri   e   consegnatari   -   Predisposizione  atti  e provvedimenti  di  istituzione  e nomina di comitati tecnici - Atti e procedure  per  la  designazione  di personale in seno a commissioni, comitati e collegi - Gestione dei locali di rappresentanza e riunioni -  Adempimenti  amministrativi  riguardanti  i brevetti - Portinerie, custodie,  centralini  telefonici - Rilevazione di dati relativi agli uffici  ed  al  personale,  alla  produttivita' ed alle condizioni di lavoro   -   Indagini,  relazioni  e  progetti  d'intervento  per  la realizzazione   delle  procedure  organizzative  -  Centro  stampa  e fotocopiatura   -  Passaporti  di  servizio  -  Rilascio  tessere  di riconoscimento.
 7.  Il  Servizio  per  la  gestione  amministrativa delle aree di ricerca «Monteporzio» e «Casilina» svolge le seguenti attivita':
 attivita' di supporto e coordinamento amministrativo, vigilanza sull'attivita'  amministrativa per la conformazione di tale attivita' alle  direttive  impartite  centralmente  -  Spese  in  economia  per l'acquisto  dei  beni  e  servizi  occorrenti  per il funzionamento - Svolgimento  delle  attivita'  di  consegnatario  dei  beni  mobili e immobili assegnati Manutenzione ordinaria dei beni immobili.
 8. Il Servizio organi collegiali svolge:
 attivita'  di  supporto  e  di  segreteria per il funzionamento degli  organi collegiali dell'Istituto (Consiglio di amministrazione, Comitato  scientifico,  Collegio dei revisori - Servizio di controllo strategico)  rapportandosi  funzionalmente  anche  con  il Presidente dell'Istituto;   attua   le   disposizioni  di  carattere  normativo, organizzativo e procedurale relative agli organi collegiali; gestisce l'istruttoria  dei  provvedimenti  di nomina degli organi collegiali; cura  la  tenuta  delle  delibere  dell'ente  che  trasmette anche al Direttore  generale;  cura  la  tenuta dei verbali e la pubblicazione degli  atti  degli  Organi.  Al  servizio  e'  preposto  un dirigente amministrativo di seconda fascia.
 Art. 30.
 Direzione del Dipartimento del bilancio del personale
 e degli affari generali
 1.  Al  Dipartimento  del  bilancio, del personale e degli affari generali   e'  preposto  un  dirigente  di  prima  fascia  dei  ruoli dell'Istituto.  Nei  casi in cui non sia presente la predetta figura, l'incarico  puo'  essere  anche  conferito ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, decreto-legge n. 165 del 2001.
 L'incarico  e' conferito dal Presidente dell'Istituto, sentito il Direttore generale.
 2.  L'incarico  di  responsabile  dei  servizi  e'  conferito dal Direttore   del  Dipartimento  ad  un  dirigente  di  seconda  fascia appartenente ai ruoli dell'Istituto.
 Art. 31.
 Servizio prevenzione e protezione
 1.  L'Ufficio  prevenzione e protezione svolge le attivita' e gli adempimenti correlati all'applicazione del decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni, nonche' gli adempimenti connessi ai  regimi  autorizzativi  e/o denunce relative a scarichi, impianti, ecc.  (ai comuni, alle aziende sanitarie, ai vigili del fuoco, ecc.). All'Ufficio e' preposto un primo ricercatore o un primo tecnologo con idonea   professionalita'.  L'incarico  e'  conferito  dal  Direttore generale.
 Titolo III
 STRUTTURE TERRITORIALI
 Art. 32.
 Centri di ricerca
 1.  L'ISPESL  puo'  svolgere  le  attivita'  di  studio, ricerca, sperimentazione, formazione, assistenza e consulenza, di cui all'art. 2  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 303/2002 anche attraverso centri di ricerca dislocati sul territorio nazionale.
 2.  I  centri  di  ricerca  dell'Istituto  sono  tre: Monteporzio Catone,      Casilina      e      Lamezia      Terme.     L'attivita' amministrativo-gestionale dei centri di ricerca di Monteporzio Catone e  Casilina  e'  assicurata ai sensi del precedente art. 29, comma 7; mentre  presso  il  centro  di  Lamezia Terme e' costituita un'unita' amministrativo-contabile  cui  e'  assegnato  dal direttore generale, personale   tecnico   ed   amministrativo,  secondo  le  esigenze  di funzionamento.
 3.  L'incarico  di  direttore  del  centro  di  Lamezia  Terme e' conferito  dal  presidente  dell'Istituto,  sentito  il  consiglio di amministrazione, al personale appartenente al profilo di dirigente di ricerca  o  dirigente  tecnologo,  ovvero  a professore universitario ovvero ad esperto di comprovata e documentata esperienza nel settore.
 4.  Al  direttore  del  Centro  di  ricerca  di  Lamezia Terme e' assegnato  un budget. Annualmente il direttore generale, con apposito atto,  assegna le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per  lo  svolgimento  dei  compiti  assegnati.  Della  gestione delle risorse risponde al direttore generale.
 5.  Il  centro di ricerca di Lamezia Terme puo' essere articolato in laboratori, cui sono preposti ricercatori.
 6.  L'istituzione  di nuovi centri di ricerca viene approvata dal consiglio d'amministrazione, su proposta del presidente, in relazione a  quanto  previsto nei piani triennali dell'Istituto ed alle risorse disponibili.
 Art. 33.
 Cooperazione con organismi esterni
 1.  Al  fine  di realizzare un sistema a rete di eccellenza della ricerca scientifica dei settori della sicurezza e tutela della salute negli  ambienti  di  vita  e  di  lavoro, sia a livello nazionale che internazionale,  in  considerazione  anche di particolari contingenti situazioni   o   per   una   ottimale  esplicazione  delle  attivita' istituzionali, in considerazione anche di peculiarita' e specificita' territoriali del nostro Paese, possono essere utilizzati strumenti di cooperazione   con   istituzioni   universitarie  ovvero  di  ricerca pubbliche  o  private  di  riconosciuto  valore  scientifico e con le regioni,   aventi  ciascuno  una  o  piu'  missioni  specificatamente indicate  anche  attraverso  l'attivazione  di  apposite strutture di ricerche.
 2.  Gli obiettivi, la missione, gli obblighi e le responsabilita' per   l'istituzione  ed  il  funzionamento  di  tali  strutture  sono stabilite  da  apposite convenzioni, che sono approvate dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente.
 3.  Le  convenzioni  di  cui  al  comma 2  definiscono oltre agli obiettivi,  la  missione,  gli  obblighi  e  le  responsabilita'  dei rispettivi  partner  nonche' gli organi di direzione scientifica e di programmazione  ed  attuazione  delle  attivita'  da  svolgere e, ove previsto, di durata temporale degli stessi.
 Art. 34.
 Le agenzie territoriali
 1.   Le   agenzie   territoriali  garantiscono  le  attivita'  di certificazione,  verifica  di  conformita',  supporto  tecnico per la sorveglianza  del  mercato,  formazione,  informazione,  assistenza e consulenza   verso   l'utenza   finale.   Trovano   un  supporto  nei coordinamenti  dei  servizi.  Sono sottoposte alla supervisione della direzione  generale,  ed  operano  in  stretta  collaborazione con il dipartimento  processi organizzativi e il dipartimento certificazione e  conformita'  di  prodotti  e  impianti,  al  fine di promuovere un dialogo  piu'  stretto  con  le amministrazioni locali, in particolar modo  le regioni, per definire protocolli e procedure comuni, sondare i  bisogni  dell'utenza, promuovere e coordinare i servizi dell'ente. Promuovono attivita' di studio e ricerca sul territorio ed effettuano consulenza  per  gli impianti a rischio di incidente rilevante e/o di tipo  speciale.  Per  queste  ultime  attivita'  sono  sottoposte  al coordinamento del presidente.
 2. L'incarico di direttore dell'agenzia territoriale e' conferito dal  Direttore  generale  al  personale  appartenente  al  profilo di dirigente di ricerca o dirigente tecnologo.
 3.   Sono  istituite  le  sotto  elencate  agenzie  territoriali, strutture  a  livello regionale di norma aventi sede nel capoluogo di regione salvo quelle diversamente indicate:
 a) agenzia della Valle d'Aosta;
 b) agenzia del Piemonte;
 c) agenzia della Lombardia;
 d) agenzia del Trentino Alto Adige;
 e) agenzia del Friuli-Venezia Giulia;
 f) agenzia del Veneto;
 g) agenzia dell'Emilia Romagna;
 h) agenzia della Liguria;
 i) agenzia della Toscana;
 j) agenzia delle Marche;
 k) agenzia dell'Umbria, con sede a Terni;
 l) agenzia dell'Abruzzo, con sede a Pescara;
 m) agenzia del Lazio;
 n) agenzia della Campania;
 o) agenzia del Molise;
 p) agenzia della Basilicata;
 q) agenzia della Calabria, con sede a Catanzaro;
 r) agenzia delle Puglie;
 s) agenzia della Sicilia;
 t) agenzia della Sardegna.
 Art. 35.
 Articolazione e risorse delle agenzie territoriali
 1.  Presso  le  agenzie  territoriali  possono  essere costituite sezioni distaccate con sede nei capoluoghi di provincia, con delibera del Consiglio di amministrazione.
 2.  Le agenzie territoriali sono dotate di un apposito budget. Il Direttore  generale annualmente assegna le risorse finanziarie, umane e  strumentali necessarie per lo svolgimento dei compiti previsti dai piani  di attivita'. Presso ciascuna delle agenzie e' organizzata una struttura  amministrativa  di  supporto  di  livello non dirigenziale nominata dal direttore dell'agenzia.
 Art. 36.
 Sezioni territoriali
 1.  Nelle  more  della  riorganizzazione  dei  servizi  a livello regionale,  le attuali sedi ISPESL, non sedi di agenzia territoriale, continueranno a svolgere la loro attivita' in base all'organizzazione attuale.
 2.  A  regime, l'incarico di direttore della sezione territoriale e'  conferito  dal  direttore  generale  su  proposta  del  direttore dell'agenzia territoriale.
 Parte III
 DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
 DEL PERSONALE DELL'ISPESL
 Titolo IV
 Attribuzione degli incarichi di direzione
 delle strutture tecnico-amministrative
 Art. 37.
 Conferimento degli incarichi di livello dirigenziale generale
 1.   Gli   incarichi   di   direzione  degli  uffici  di  livello dirigenziale  generale  sono  conferiti  dal  presidente,  sentito il direttore  generale,  per  un  periodo non inferiore a tre anni e non superiore  a  cinque  e  con  facolta'  di  rinnovo.  Con  l'atto  di conferimento dell'incarico sono individuati la durata e le competenze istituzionali  da  svolgere.  Con il contratto individuale di lavoro, stipulato  con  il  direttore  generale sono fissati gli obiettivi da conseguire  con  riferimento alle priorita', ai piani ed ai programmi definiti  dal  consiglio di amministrazione, le modalita' di verifica del   corretto   espletamento   dell'incarico,  nonche'  definito  il corrispondente   trattamento   economico  sulla  base  del  contratto collettivo  nazionale  di  lavoro  del  personale dirigente dell'area della ricerca.
 2. I dirigenti degli uffici di livello dirigenziale generale sono responsabili  di  fronte  al Direttore generale dell'attivita' svolta dagli  uffici  che  da  essi  dipendono, della corretta ed efficiente gestione  degli  uffici  medesimi,  nonche'  della  realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati.
 3.   La   valutazione   delle   prestazioni  e  delle  competenze organizzative  dei  dirigenti  degli  uffici  di livello dirigenziale generale e' effettuata annualmente dal direttore generale.
 4.  La  valutazione  tiene conto delle direttive impartite, degli obiettivi   da  perseguire  e  delle  risorse  umane,  finanziarie  e strumentali   effettivamente   poste  a  disposizione  dei  dirigenti medesimi;   la  valutazione  si  fonda  altresi'  sui  risultati  del controllo di gestione.
 5.  Il  procedimento  si  ispira ai criteri di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 286/1999, cosi' come esplicitati dal contratto collettivo  nazionale  di  lavoro  del  personale dirigente dell'Area della ricerca e dal regolamento sui controlli interni dell'Istituto.
 6.    Il   mancato   raggiungimento   degli   obiettivi,   ovvero l'inosservanza  delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i  sistemi  e  le  garanzie di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  286,  comportano,  ferma  restando  l'eventuale responsabilita'  disciplinare  secondo  la  normativa  contenuta  nel contratto   collettivo,  l'impossibilita'  di  rinnovo  dello  stesso incarico   dirigenziale.   In   relazione  alla  gravita'  dei  casi, l'amministrazione  puo'  inoltre  recedere  dal  rapporto  di  lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.
 7.  La  positiva  verifica  e  certificazione  dei  risultati  di gestione  conseguiti  costituisce,  per  converso, presupposto per la corresponsione ai dirigenti medesimi della retribuzione di risultato.
 8.  I  provvedimenti  di  cui  al  precedenti  commi 6  e  7 sono adottati, in attuazione delle disposizioni contrattuali vigenti.
 Art. 38.
 Conferimento degli incarichi di livello dirigenziale non generale
 1. Gli incarichi di livello dirigenziale non generale, di cui gli articoli 15,  17,  31 e 34, sono conferiti dal Direttore generale, ai sensi  dell'art.  8,  comma 2,  lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2002.
 2.   Gli   incarichi   di   direzione  degli  uffici  di  livello dirigenziale  non  generale  sono  conferiti  con  contratto  a tempo determinato,  di  durata  non  inferiore a tre anni e non superiore a cinque  anni  e con facolta' di rinnovo. Con il contratto individuale di  lavoro  sono  fissati gli obiettivi da conseguire con riferimento alle  priorita',  ai  piani ed ai programmi definiti dal consiglio di amministrazione,  le  modalita' di verifica del corretto espletamento dell'incarico   nonche'   definito   il   corrispondente  trattamento economico sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'Area della ricerca.
 3. I dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale, di  cui al comma 1, sono responsabili di fronte al direttore generale del  risultato  dell'attivita' svolta dall'ufficio cui sono preposti, della  realizzazione  dei  programmi  e  dei  progetti loro affidati, nonche' della corretta ed efficiente gestione dell'ufficio medesimo.
 4.   La   valutazione   delle   prestazioni  e  delle  competenze organizzative  dei dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale,  di  cui  al comma 1, e' adottata annualmente dal direttore generale.
 5.  La  valutazione  tiene conto delle direttive impartite, degli obiettivi   da  perseguire  e  delle  risorse  umane,  finanziarie  e strumentali  effettivamente  poste a disposizione e si fonda altresi' sui risultati del controllo di gestione.
 6.  Il  procedimento  di  valutazione si ispira ai criteri di cui all'art.   5   del   decreto  legislativo  n.  286/1999,  cosi'  come esplicitati   dal   contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del personale  dirigente  dell'area  della  ricerca e dal regolamento sui controlli interni dell'Istituto.
 7.    Il   mancato   raggiungimento   degli   obiettivi,   ovvero l'inosservanza  delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i  sistemi  e  le  garanzie di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  286,  comportano,  ferma  restando  l'eventuale responsabilita'  disciplinare  secondo  la  normativa  contenuta  nel contratto   collettivo,  l'impossibilita'  di  rinnovo  dello  stesso incarico   dirigenziale.   In   relazione  alla  gravita'  dei  casi, l'amministrazione  puo'  inoltre  recedere  dal  rapporto  di  lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.
 8.  La  positiva  verifica  e  certificazione  dei  risultati  di gestione  conseguiti costituisce presupposto per la corresponsione ai dirigenti medesimi della retribuzione di risultato.
 9.  I  provvedimenti  di  cui  ai  precedenti  commi 6  e 7, sono adottati, in attuazione delle disposizioni contrattuali vigenti.
 10.  Gli  incarichi ai dirigenti sono conferiti dal direttore del relativo  dipartimento,  con  contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 3 anni e non superiore a 5 e con facolta' di rinnovo, con le procedure di cui al comma 2 del presente articolo.
 11. I dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale di   cui  al  comma 10  sono  responsabili  di  fronte  al  dirigente dell'ufficio   di   livello   dirigenziale   generale  del  risultato dell'attivita'   svolta   dall'ufficio   cui   sono  preposti,  della realizzazione  dei  programmi  e  dei progetti loro affidati, nonche' della corretta ed efficiente gestione dell'ufficio medesimo.
 12.   La   valutazione   delle  prestazioni  e  delle  competenze organizzative  dei dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale,   di   cui  al  comma 10,  e'  effettuata  annualmente  dal responsabile  dell'ufficio  di  livello  dirigenziale generale cui e' assegnato il dirigente valutato.
 13.  Ai dirigenti di cui al comma 10 si applicano le disposizioni contenute nei commi da 5 a 9.
 Art. 39.
 Durata degli incarichi
 1.  Gli  incarichi  di  direzione  delle  strutture  previste dal presente  regolamento sono conferiti da un minimo di anni tre fino ad un massimo di anni cinque.
 2. E' vietato il cumulo degli incarichi.
 3. Gli incarichi sono tutti rinnovabili.
 Titolo V
 PROFILI E LIVELLI DEL PERSONALE
 Art. 40.
 Inquadramento del personale
 1. Ai sensi dell'art. 16 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2002, il personale di ruolo dell'ISPESL in servizio alla  data  di entrata in vigore del presente regolamento e' inserito nei  ruoli  dell'Istituto  nelle  qualifiche e profili rivestiti alla stessa data.
 Art. 41.
 Inquadramento dei dirigenti amministrativi
 1. I dirigenti amministrativi dell'ISPESL sono cosi' inquadrati:
 - dirigenti di prima fascia;
 - dirigenti di seconda fascia.
 Art. 42.
 Dotazione organica
 1.  La  dotazione  organica del personale dell'Istituto e' quella risultante dalla tabella allegata al presente regolamento.
 Titolo VI
 RAPPORTO DI LAVORO
 TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO
 Art. 43.
 Rapporto di lavoro
 1.   I   rapporti  di  lavoro  dei  dipendenti  dell'ISPESL  sono disciplinati  dalle disposizioni del decreto legislativo n. 165/2001, da  quelle  del  capo I, titolo II, del libro V del codice civile, da quelle  delle  leggi  sui rapporti di lavoro nell'impresa, nonche' da quelle  del  vigente  contratto  collettivo  nazionale  di lavoro del personale  del  comparto  delle  istituzioni  ed  enti  di  ricerca e sperimentazione.
 2.   I   rapporti   di  lavoro  dei  dirigenti  dell'Ispesl  sono disciplinati  dalle disposizioni del decreto legislativo n. 165/2001, da  quelle  del  capo I, titolo II, del libro V del codice civile, da quelle delle leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, da quelle del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
 3.  I  rapporti  individuali di lavoro dei dipendenti dell'ISPESL sono regolati mediante contratti individuali.
 Art. 44.
 Formazione
 1.   L'Istituto  individua  nella  formazione  professionale  uno strumento  indispensabile  per  l'aggiornamento  e  la  crescita  del personale  in servizio e per l'inserimento nei processi organizzativi del personale di nuova assunzione.
 2. A tal fine, l'Istituto:
 a) promuove  e  favorisce forme permanenti di intervento per la formazione,  l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale;
 b) garantisce   l'autonomia   professionale  nello  svolgimento dell'attivita' scientifica e di ricerca;
 c) cura  la  formazione  e  l'aggiornamento  del personale, ivi compreso quello con profili gestionali.
 3.  L'Istituto svolge attivita' di formazione in base a programmi annuali  e/o  pluriennali,  prevedendone  gli  opportuni stanziamenti compatibilmente con le esigenze di bilancio.
 4.  In  conformita'  alle vigenti norme contrattuali, le linee di indirizzo  generale  delle  attivita'  formative  dell'Istituto  sono oggetto di contrattazione integrativa.
 Art. 45.
 Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi retribuiti
 1.  Ai  sensi dell'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001, i dipendenti  dell'ISPESL non possono svolgere incarichi retribuiti che non  siano  stati  conferiti  o previamente autorizzati dall'Istituto medesimo.
 2.  Per  incarichi  retribuiti  si intendono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, per i quali e' previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi indicati alle lettere da a) ad f) dell'art. 53, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 165/2001.
 3.   L'autorizzazione  deve  essere  richiesta  all'Istituto  dal dipendente   interessato  o  dai  soggetti  pubblici  o  privati  che intendono conferire l'incarico.
 4.  Restano  ferme  le  particolari  disposizioni  previste per i ricercatori e tecnologi dalla normativa contrattuale.
 Art. 46.
 Norma finale
 Per   quanto   non   espressamente   disciplinato   dal  presente regolamento,  si  fa  riferimento  alle  norme  di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  4 dicembre  2002,  n.  303, al decreto legislativo  30 marzo  2001,  n. 165, nonche' al contratto collettivo nazionale  di  lavoro del personale del comparto delle istituzioni ed enti   di  ricerca  e  sperimentazione  ed  al  contratto  collettivo nazionale  di  lavoro del personale dirigente, alle norme del capo I, titolo  II,  libro  V del codice civile ed alle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa.
 ISPESL
 
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 |   Profilo D.P.R. n.   | Livello professionale|       171/1991        |Dotazione organica 2006 =====================================================================
 | Dirigente di          |
 I          |ricerca....            |                     38 ---------------------------------------------------------------------
 II          | Primo ricercatore.... |                    124 ---------------------------------------------------------------------
 III         | Ricercatore....       |                    152 ---------------------------------------------------------------------
 | Dirigente             |
 I          |tecnologo....          |                     20 ---------------------------------------------------------------------
 II          | Primo tecnologo....   |                     72 ---------------------------------------------------------------------
 III         | Tecnologo....         |                    139 ---------------------------------------------------------------------
 | Dirigente di prima    |
 I          |fascia....             |                      2 ---------------------------------------------------------------------
 | Dirigente di seconda  |
 II          |fascia....             |                     15 ---------------------------------------------------------------------
 | Funzionario           |
 IV          |amministrativo....     |                    110 ---------------------------------------------------------------------
 | Funzionario           |
 V          |amministrativo....     |                     80 ---------------------------------------------------------------------
 | C.T.E.R. (art. 20,    |
 IV          |sesto comma)....       |                    127 ---------------------------------------------------------------------
 V          | C.T.E.R.....          |                     40 ---------------------------------------------------------------------
 VI          | C.T.E.R.....          |                    117 ---------------------------------------------------------------------
 | Collaboratore         |
 V          |amministrativo....     |                     20 ---------------------------------------------------------------------
 | Collaboratore         |
 VI          |amministrativo....     |                     85 ---------------------------------------------------------------------
 | Collaboratore         |
 VII         |amministrativo....     |                     65 ---------------------------------------------------------------------
 VI          | Operatore tecnico.... |                     21 ---------------------------------------------------------------------
 VII         | Operatore tecnico.... |                     10 ---------------------------------------------------------------------
 VIII         | Operatore tecnico.... |                     28 ---------------------------------------------------------------------
 | Operatore             |
 VII         |amministrativo....     |                      8 ---------------------------------------------------------------------
 | Operatore             |
 VIII         |amministrativo....     |                     15 ---------------------------------------------------------------------
 | Operatore             |
 IX          |amministrativo....     |                     44 ---------------------------------------------------------------------
 | Ausiliario            |
 VIII         |tecnico....            |                      5 ---------------------------------------------------------------------
 | Ausiliario            |
 IX          |tecnico....            |                     17 ---------------------------------------------------------------------
 | Ausiliario            |
 IX          |amministrativo....     |                     23 ---------------------------------------------------------------------
 |Totale generale . . .  |                  1.377
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