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| Gazzetta n. 242 del 17 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |  | DECRETO 31 luglio 2006 |  | Modifiche alla disciplina delle sostituzioni tra prodotti petroliferi soggetti ad obbligo di scorta. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 Vista  la  legge 7 novembre 1977, n. 883, che recepisce l'Accordo relativo  ad  un  programma  internazionale  per  l'energia firmato a Parigi   il  18 novembre  1974  da  realizzare  attraverso  l'Agenzia internazionale per l'energia (AIE);
 Visto  il  decreto  legislativo  11 febbraio  1998,  n. 32 ed, in particolare  gli  articoli 8 e 9 che istituiscono l'Agenzia nazionale delle scorte di riserva;
 Vista   la  direttiva  comunitaria  98/93/CE  del  Consiglio  del 14 dicembre  1998,  recante  modifiche  alla direttiva 68/414/CEE del Consiglio  del  20 dicembre  1968,  che  stabilisce l'obbligo per gli Stati  membri  dell'Unione  europea di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;
 Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, concernente l'attuazione   alla   direttiva  comunitaria  98/93/CE  sulle  scorte petrolifere  di  riserva  e  l'adeguamento di esse anche al programma internazionale  per  l'energia e in particolare, l'art. 4, comma 3, e l'art.  9,  che  demandano  ad  apposito provvedimento amministrativo rispettivamente  la  disciplina  delle contabilizzazioni dei prodotti petroliferi   nel   riepilogo  statistico  delle  scorte  nonche'  la disciplina  delle  possibilita'  di  conversione  e  sostituzione tra prodotti  e  dei  trasferimenti  degli  stessa  e la fissazione delle modalita'  di trasmissione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei dati relativi al costo delle scorte;
 Visto   il   decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive 19 settembre  2002, n. 16995, registrato alla Corte dei conti in data 7 luglio  2003  con  il quale si e' data attuazione al disposto degli articoli 4,  comma 3, e 9 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22;
 Visto  l'art.  8  del  decreto  19 settembre  2002, n. 16995, che attribuisce  al  Ministero  delle attivita' produttive, ora Ministero dello sviluppo economico la facolta' di sospendere la validita' delle sostituzioni  tra  prodotti  finiti  e  delle  conversioni in materia prima,  qualora  cio'  sia  richiesto  da  particolari difficolta' di approvvigionamento   e   o   reperimento  sul  mercato  dei  prodotti appartenenti alle tre categorie;
 Considerate   le   mutate   condizioni  del  mercato  petrolifero nazionale  ed  internazionale  che registra un incremento progressivo dei  consumi  di prodotti di II categoria a fronte di una consistente diminuzione del consumo di prodotti di III categoria;
 Considerato  che  il  sistema  di  flessibilita' operative per il mantenimento  delle  scorte  stabilito  con  il  decreto ministeriale 19 settembre   2002,   n.   16995,   tra  le  quali  segnatamente  le possibilita'  di  sostituzione  tra  i diversi prodotti da detenere a scorta,  non  appare  adeguato  a  garantire  il livello minimo degli stoccaggi  pari  a  novanta  giorni  di  consumo previsto dalla sopra citata direttiva comunitaria 98/93/CE;
 Ritenuta   la   necessita'  di  procedere  alla  revisione  delle procedure  previste  per il mantenimento delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi;
 Decreta:
 Art. 1.
 Modifiche alla disciplina delle sostituzioni
 fra prodotti petroliferi
 1. L'art. 7, lettera b), del decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 settembre 2002, n. 16995, disciplinante le modalita' di conversione   tra   categorie  di  prodotti  e  materie  prime  e  di sostituzione tra categorie di prodotti e' modificato come segue:
 B.   Le   scorte   derivanti  dalle  immissioni  al  consumo  e/o esportazioni  e  lavorazioni  per conto di committenti esteri della I categoria   possono  essere  sostituite,  entro  il  limite  del  20% dell'obbligo   imposto,   con   pari  quantita'  di  prodotti  finiti appartenenti  alle  altre  due  categorie; le scorte di categoria III sono  sostituibili  entro  il  limite  massimo  del  30% dell'obbligo imposto,  con  pari quantita' di prodotti appartenenti alle altre due categorie.
 Le  scorte derivanti dalle immissioni al consumo e/o esportazioni e  lavorazioni  per  conto  di  committenti esteri della II categoria possono  essere  sostituite  con  pari  quantita'  di prodotti finiti appartenenti  alle  altre due categorie secondo le modalita' indicate di seguito:
 - a  decorrere  dal  1° ottobre  2006  e sino al 31 dicembre 2006 entro il limite del 15% dell'obbligo imposto;
 - a  decorrere  dal  1° gennaio  2007  entro  il  limite  del 10% dell'obbligo imposto.
 2.  Con  provvedimento  della  competente  Direzione generale per l'energia  e  le  risorse  minerarie  del  Ministero  dello  sviluppo economico  potranno  essere  stabilite  variazioni  delle percentuali sopraindicate  in  relazione  all'andamento  delle  rilevazioni delle giacenze di prodotti petroliferi.
 |  |  |  | Art. 2. Disposizioni transitorie e finali
 1.  Restano  invariate  tutte  le  altre  clausole  e  condizioni previste   dal   decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive 19 settembre 2002, n. 16995.
 2.  Il  presente  decreto  e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 31 luglio 2006
 Il Ministro: Bersani Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2006 Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 109
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