| IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 Visto l'art. 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, il  quale  dispone  che,  a decorrere dall'anno finanziario 1990, una quota  pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,  liquidata  dagli  uffici  sulla  base  delle  dichiarazioni annuali,  e'  destinata,  in parte, a scopi di interesse sociale e di carattere  umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica;
 Visto  l'art.  48  della predetta legge n. 222 del 1985, in base al quale  le  quote  di  cui  al  citato  art.  47,  secondo comma, sono utilizzate  dallo  Stato  per  interventi  straordinari  per fame nel mondo,  calamita'  naturali,  assistenza ai rifugiati e conservazione dei beni culturali;
 Visto  l'art.  3,  comma 19,  della legge 23 dicembre 1996, n. 664, secondo  cui,  ai  fini  dell'attuazione  dell'art.  48  della  legge 20 maggio 1985, n. 222, sono stabiliti con regolamento i criteri e le procedure  per  l'utilizzazione  dello stanziamento del capitolo 6878 dello  stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76,  con  il  quale e' stato emanato il regolamento recante criteri e procedure   per  l'utilizzazione  della  quota  dell'otto  per  mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n.  250, che reca modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 novembre   2004,   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica  italiana  in  data  26 gennaio  2005  n.  20  supplemento ordinario  n.  8,  recante  ripartizione  per  l'anno  2004 dei fondi dell'otto   per  mille  dell'IRPEF  devoluti  alla  diretta  gestione statale,  con  il  quale e' stata attribuita al Comune di Chiesanuova (Torino)   una   quota  parte  dei  fondi  disponibili  pari  a  euro 400.000,00, per l'intervento di «Realizzazione centro accoglienza per i richiedenti asilo e rifugiati»;
 Vista la nota protocollo n. 1527 del 27 luglio 2005 con la quale il Comune   di   Chiesanuova   (Torino)  ha  rinunciato  formalmente  al contributo  ottenuto su deliberazione n. 17 del consiglio comunale in data 6 maggio 2005;
 Ritenuto di dover accogliere la suddetta richiesta;
 Visto   il  decreto  in  data  23 aprile  2005,  con  il  quale  al Sottosegretario  di  Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e'   stata   delegata   la  firma  dei  decreti,  degli  atti  e  dei provvedimenti   di   competenza  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri,  ad  esclusione  dei  decreti che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei Ministri;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Il  Comune di Chiesanuova (Torino) non e' piu' destinatario del finanziamento   dell'otto  per  mille  dell'IRPEF  per  l'anno  2004, assegnato  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 23 novembre 2004.
 2.  La quota non utilizzata, di importo pari a euro 400.000,00 deve essere  integralmente  versata  dalla  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri  al  capo  X  dello  stato  di  previsione  dell'entrata del bilancio  dello  Stato,  sul  capitolo 2368, ai sensi dell'art. 2 del decreto  del Presidente della Repubblica 10 novembre l999, n. 469 per essere   riassegnata   nell'ambito  dello  stato  di  previsione  del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze ed utilizzo ai fini della ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 25 ottobre 2005
 p. Il Presidente: Letta Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2006 Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 95
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