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| Gazzetta n. 240 del 14 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 28 settembre 2006 |  | Autorizzazione   per   l'immissione   in   commercio   del   prodotto fitosanitario «Fantic M Blu», registrato al n. 12870. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
 Visto  l'art.  6  della  legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
 Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del 10 giugno  1995,  n.  17 (Supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 145  del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
 Visto  l'art.  8,  comma 1,  del  sopracitato decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente  «Autorizzazioni provvisorie o eccezionali»;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, che detta norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
 Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato   dal  successivo  decreto  del  28 luglio  2004,  n.  260, concernente  l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE  e 2001/60/CE relative  alla  classificazione,  all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
 Vista  la  domanda  presentata  il  14 ottobre  2002 e successive integrazioni  di  cui  l'ultima  in  data 1° giugno 2005 dall'impresa Isagro  S.p.a.,  con sede legale via Caldera, 21 - Milano, diretta ad ottenere  la  registrazione  provvisoria  del  prodotto fitosanitario denominato  Fantic  M  successivamente  ridenominato  Fantic  M  Blu, contenente le sostanze attive benalaxil-M e mancozeb;
 Vista   la   decisione   della  commissione  dell'Unione  europea (2003/35/CE)  del  10 gennaio 2003 «che riconosce in linea di massima la  conformita'  del  fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista  di  un eventuale inserimento della sostanza attiva benalaxil-M nell'allegato  I  della  direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;
 Visto  il  decreto  del 7 marzo 2006 di inclusione della sostanza attiva  mancozeb  nell'Allegato  I  del  decreto legislativo 17 marzo 1995,   n.  194,  in  attuazione  della  direttiva  2005/72/CE  della commissione del 21 ottobre 2005;
 Visto  il parere favorevole espresso in data 20 luglio 2006 dalla commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194, relativo all'autorizzazione provvisoria per tre anni del prodotto di cui trattasi;
 Vista  la  nota  dell'ufficio del 3 agosto 2006 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;
 Vista  la nota pervenuta in data 8 settembre 2006, da cui risulta che   la   suddetta   impresa   ha  ottemperato  a  quanto  richiesto dall'ufficio;
 Visto  il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
 Decreta:
 A  decorrere  dalla  data del presente decreto e per la durata di anni tre, l'impresa Isagro S.p.a., con sede legale in via Caldera, 21 -  Milano,  e'  autorizzata  ad  immettere  in  commercio il prodotto fitosanitario  denominato Fantic M Blu, contenente le sostanze attive benalaxil  M  e  mancozeb,  con  la  composizione  e  alle condizioni indicate  nell'etichetta  allegata  al  presente decreto, fatto salvo l'obbligo   di   adeguamento   alle   conclusioni  della  valutazione comunitaria  riguardante l'inclusione della sostanza attiva benalaxil M nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995.
 Per  la  sostanza  attiva  benalaxil  M sono approvati i seguenti limiti  massimi di residui, che saranno inseriti nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:
 
 Prodotti destinati                 | all'alimentazione                  |Limiti massimi di residui (mg/kg) --------------------------------------------------------------------- vite                               |uva da tavola e da vino: 0,1 ---------------------------------------------------------------------
 |vino: 0,02 --------------------------------------------------------------------- patata                             |0,01 --------------------------------------------------------------------- pomodoro                           |0,05
 
 Il    prodotto    e'    confezionato    nelle    taglie   da   kg 0,2-0,25-0,5-1-5-10-20-25 e in sacchetti idrosolubili nelle taglie da kg 0,5-1-1,5-2,5-5-8-10.
 Il  prodotto  in  questione e' preparato negli stabilimenti delle imprese:  Isagro  S.p.a. in Aprilia (Latina), autorizzato con decreti del  31 ottobre 1974/16 aprile 2004; Isagro S.p.a. in Adria Cavanella Po  (Rovigo),  autorizzato con decreti del 7 ottobre 1977/17 novembre 2004;  Agriformula  S.r.l.  in  Paganica  (L'Aquila), autorizzato con decreti del 27 ottobre 1972/22 settembre 2004.
 Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12870.
 E'   approvata   quale  parte  integrante  del  presente  decreto l'etichetta  allegata,  con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
 Il  presente  decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa all'Impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 28 settembre 2006
 Il direttore generale: Borrello
 |  |  |  | Allegato 
 ---->  Vedere Allegato da pag. 6 a pag. 8 della G.U.  <----
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