Gazzetta n. 240 del 14 ottobre 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 28 settembre 2006 |
Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Fantic M Blu», registrato al n. 12870. |
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IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto l'art. 8, comma 1, del sopracitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Autorizzazioni provvisorie o eccezionali»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Vista la domanda presentata il 14 ottobre 2002 e successive integrazioni di cui l'ultima in data 1° giugno 2005 dall'impresa Isagro S.p.a., con sede legale via Caldera, 21 - Milano, diretta ad ottenere la registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario denominato Fantic M successivamente ridenominato Fantic M Blu, contenente le sostanze attive benalaxil-M e mancozeb; Vista la decisione della commissione dell'Unione europea (2003/35/CE) del 10 gennaio 2003 «che riconosce in linea di massima la conformita' del fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento della sostanza attiva benalaxil-M nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari»; Visto il decreto del 7 marzo 2006 di inclusione della sostanza attiva mancozeb nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2005/72/CE della commissione del 21 ottobre 2005; Visto il parere favorevole espresso in data 20 luglio 2006 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'autorizzazione provvisoria per tre anni del prodotto di cui trattasi; Vista la nota dell'ufficio del 3 agosto 2006 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi; Vista la nota pervenuta in data 8 settembre 2006, da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999; Decreta: A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni tre, l'impresa Isagro S.p.a., con sede legale in via Caldera, 21 - Milano, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Fantic M Blu, contenente le sostanze attive benalaxil M e mancozeb, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle conclusioni della valutazione comunitaria riguardante l'inclusione della sostanza attiva benalaxil M nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995. Per la sostanza attiva benalaxil M sono approvati i seguenti limiti massimi di residui, che saranno inseriti nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:
Prodotti destinati | all'alimentazione |Limiti massimi di residui (mg/kg) --------------------------------------------------------------------- vite |uva da tavola e da vino: 0,1 --------------------------------------------------------------------- |vino: 0,02 --------------------------------------------------------------------- patata |0,01 --------------------------------------------------------------------- pomodoro |0,05
Il prodotto e' confezionato nelle taglie da kg 0,2-0,25-0,5-1-5-10-20-25 e in sacchetti idrosolubili nelle taglie da kg 0,5-1-1,5-2,5-5-8-10. Il prodotto in questione e' preparato negli stabilimenti delle imprese: Isagro S.p.a. in Aprilia (Latina), autorizzato con decreti del 31 ottobre 1974/16 aprile 2004; Isagro S.p.a. in Adria Cavanella Po (Rovigo), autorizzato con decreti del 7 ottobre 1977/17 novembre 2004; Agriformula S.r.l. in Paganica (L'Aquila), autorizzato con decreti del 27 ottobre 1972/22 settembre 2004. Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12870. E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 settembre 2006 Il direttore generale: Borrello |
| Allegato
----> Vedere Allegato da pag. 6 a pag. 8 della G.U. <---- |
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