Gazzetta n. 240 del 14 ottobre 2006 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |
DELIBERAZIONE 2 agosto 2006 |
Approvazione delle linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112 e dell'articolo 45, comma 4, del testo unico della radiotelevisione. (Deliberazione n. 481/06/CONS). |
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L'AUTORITA' Nella riunione del consiglio del 2 agosto 2006; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997; Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI - Radio televisione italiana S.p.a., nonche' delega al governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 104 del 5 maggio 2004, e, in particolare, l'art. 17; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante il «testo unico della radiotelevisione» pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 208 del 7 settembre 2005, e, in particolare l'art. 45; Vista la propria delibera n. 136/05/CONS, recante «Interventi a tutela del pluralismo ai sensi della legge 3 maggio 2004, n. 112», del 1° marzo 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 marzo 2005, supplemento ordinario n. 35; Vista la propria delibera 163/06/CONS del 22 marzo 2006, recante «Approvazione di un programma di interventi volto a favorire l'utilizzazione razionale delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla tecnica digitale»; Considerato che, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il testo unico della radiotelevisione, di seguito denominato « testo unico», l'attivita' di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente esercitata, costituisce un servizio di interesse generale ed e' svolta nel rispetto dei principi di cui al titolo I, capo I dello stesso testo unico, il quale individua, altresi', gli ulteriori e specifici compiti di pubblico servizio che la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e' tenuta ad adempiere nell'ambito della sua complessiva programmazione, anche non informativa, ivi inclusa la produzione di opere audiovisive europee realizzate da produttori indipendenti, al fine di favorire l'istruzione, la crescita civile e il progresso sociale, di promuovere la lingua italiana e la cultura, di salvaguardare l'identita' nazionale e di assicurare prestazioni di utilita' sociale; Considerato che ai sensi dell'art. 45, comma 1, del testo unico, il servizio pubblico generale radiotelevisivo e' affidato per concessione a una societa' per azioni, che lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero delle comunicazioni, e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della societa' concessionaria e che ai sensi dell'art. 49, comma 1, dello stesso testo unico la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo e' affidata, per la durata di dodici anni dalla entrata in vigore della legge stessa, alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.; Rilevato che ai sensi dell'art. 45, comma 2, del testo unico, il servizio pubblico generale radiotelevisivo comunque garantisce: a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio della societa' concessionaria con copertura integrale del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica; b) un numero adeguato di ore di trasmissione televisive e radiofoniche dedicate all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative, il cui numero di ore e' definito ogni tre anni con deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, escludendo dal computo di tali ore le trasmissioni di intrattenimento per i minori; c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera b) in modo proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche di maggior ascolto, e su tutti i programmi televisivi e radiofonici; d) l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalita' indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politici e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse nazionale che ne facciano richiesta; e) la costituzione di una societa' per la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiane attraverso l'utilizzazione dei programmi e la diffusione delle piu' significative produzioni nel panorama audiovisivo nazionale; f) la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilita' sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilita' delle strade e delle autostrade italiane; h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilita' della prima infanzia e dell'eta' evolutiva; i) la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi; k) la realizzazione nei termini previsti dalla legge delle infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale; l) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilita'; m) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall'art. 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223; n) l'articolazione della societa' concessionaria in una o piu' sedi nazionali e in sedi di ciascuna regione e, per la regione Trentino-Alto Adige, nelle province autonome di Trento e di Bolzano; o) l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di handicap sensoriali in attuazione dell'art. 4, comma 2, della legge; p) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati, in particolare per le finalita' di cui alla lettera b) e per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali; q) la realizzazione di attivita' di insegnamento a distanza; Rilevato, altresi', che secondo quanto previsto dall'art. 44, comma 5, del testo unico, a partire dal contratto di servizio per il triennio 2006-2008, la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo destina una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti. All'interno di tali quote il contratto di servizio dovra' stabilire una riserva di produzione, o acquisto, da produttori indipendenti italiani o europei, di cartone animato appositamente prodotto per la formazione dell'infanzia e che, ai sensi del successivo comma 8, la concessionaria riserva spazi diffusivi nelle reti via satellite alle opere audiovisive e ai film europei; Considerato che sono compiti prioritari del servizio pubblico generale radiotelevisivo garantire la liberta', il pluralismo, l'obiettivita', la completezza, l'imparzialita' e la correttezza dell'informazione; favorire l'accesso alla programmazione fondato sul principio delle pari opportunita'; rispettare la dignita' della persona e dei minori; favorire la crescita civile ed il progresso sociale; promuovere la cultura, l'istruzione e la lingua italiana; salvaguardare l'identita' nazionale e locale; garantire servizi di utilita' sociale; favorire la ricezione dell'offerta radiofonica, televisiva e multimediale dei disabili sensoriali; assicurare la qualita' del segnale e la massima copertura del territorio; estendere alla collettivita' i vantaggi dei nuovi servizi audiovisivi e delle nuove tecnologie; assicurare una programmazione equilibrata, ampia e varia per corrispondere alle esigenze della totalita' degli utenti; Considerato che la qualita' dell'offerta televisiva costituisce un fine strategico della missione di servizio pubblico, che deve essere perseguito anche nei generi a piu' ampia diffusione, in tutte le reti e in tutte le fasce orarie, anche di maggior ascolto e che, a tal fine, e' opportuno istituire un sistema di valutazione della qualita' dell'offerta che si avvalga di appositi indicatori e di indici di soddisfazione degli utenti definiti dal contratto di servizio; Rilevato che la scadenza del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per il triennio 2003-2005, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2003, e' fissata al 31 dicembre 2005 e che il contratto di servizio per il triennio 2006-2008 va stipulato secondo le previsioni della legge, assumendo la denominazione di «contratto nazionale di servizio», a cui si aggiungono i contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali; Considerato che ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge 31 luglio 2004, n. 112, trasfuso nell'art. 45, comma 4, del testo unico, con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e dal Ministero delle comunicazioni prima di ciascun rinnovo triennale del contratto di servizio, sono fissate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali; Vista la propria delibera n. 55/06/CONS del 1° febbraio 2006, con la quale l'Autorita' ha approvato lo schema di linee guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge 31 luglio 2004, n. 112, sottoposto all'intesa del Ministro delle comunicazioni; Tenuto conto dell'opportunita' di accogliere le osservazioni formulate dal Ministero delle comunicazioni sul citato schema di provvedimento; Considerato che il numero di ore televisive e radiofoniche dedicato all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale, resta fissato nelle attuali ore di programmazione televisiva e radiofonica trasmesse dalla RAI e dedicate alle tipologie di cui sopra fino a nuova deliberazione dell'Autorita' da adottare ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera b), del testo unico; Udita la relazione dei commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita'; Delibera: Art. 1. Oggetto 1. Fermi restando gli obblighi che la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e' tenuta a garantire ai sensi della normativa vigente in materia radiotelevisiva e nel rispetto del diritto comunitario e degli accordi internazionali, il presente provvedimento definisce le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle esigenze culturali, nazionali e locali, valide per il periodo di vigenza del contratto nazionale di servizio tra il Ministero delle comunicazioni, di seguito denominato «Ministero» e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., di seguito denominata «RAI», per il triennio 2006-2008. |
| Art. 2. Qualita' dell'offerta 1. La RAI deve assicurare un'offerta di qualita' improntando la propria complessiva programmazione ai seguenti criteri: a) assicurare una gamma di programmi equilibrata e varia in grado di soddisfare le esigenze democratiche, sociali e culturali della societa' e garantire il pluralismo; b) rispettare i principi di obiettivita', completezza, imparzialita', lealta' dell'informazione, di apertura alle diverse opinioni e tendenze sociali e religiose, di salvaguardia delle diversita' etniche; c) promuovere la cultura e sviluppare il senso critico dei telespettatori; d) valorizzare il patrimonio artistico e ambientale a livello nazionale e locale; e) rispettare la dignita' della persona e l'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, evitando scene ed espressioni volgari o di cattivo gusto. 2. La programmazione, nel rispetto piu' rigoroso possibile degli orari di trasmissione, tiene prioritariamente conto delle seguenti tipologie che devono essere diffuse in modo equilibrato, in tutte le fasce orarie, comprese quelle di maggior ascolto, e in tutte le reti televisive e radiofoniche: a) informazione politica e di attualita', compresa quella di approfondimento, informazione sportiva, eventi di carattere nazionale e internazionale, informazione locale; b) comunicazione sociale attraverso trasmissioni dedicate a tematiche che trattino i bisogni della collettivita' e delle fasce deboli, con particolare riguardo all'ambiente, alla salute, alla qualita' della vita, ai diritti e doveri civici, allo sport sociale, ai disabili, agli anziani, assegnando adeguati spazi alle associazioni e ai movimenti della societa' civile, ai gruppi etnici e linguistici presenti in Italia e realizzando specifiche trasmissioni per l'informazione dei consumatori. c) educazione e formazione con trasmissioni improntate alla diffusione della cultura scientifica e umanistica, alla conoscenza delle lingue straniere, alla alfabetizzazione informatica, alla formazione artistica e musicale e alla didattica, compresa l'educazione a distanza; d) promozione culturale, italiana ed europea, con la crescente valorizzazione delle opere teatrali, documentaristiche, cinematografiche, televisive e musicali di alto livello artistico, con particolare riguardo a quelle realizzate dai produttori indipendenti; e) trasmissioni per i minori, secondo i criteri indicati all'art. 4. 3. Il contratto di servizio definisce, rispettivamente per l'offerta televisiva e quella radiofonica, i generi della programmazione di servizio pubblico tenendo conto delle tipologie di cui al comma 2. I generi sono definiti in maniera chiara e dettagliata, evitando la commistione tra diverse tipologie di trasmissione e distinguendo, anche ai fini della contabilita' separata di cui all'art. 47 del testo unico, tra la programmazione predeterminata per legge e quella che e' rimessa alla discrezionalita' editoriale della RAI, comunque nel rispetto dei vincoli teleologici e modali stabiliti dalla legge. |
| Art. 3. Sistema di valutazione della qualita' dell'offerta 1. La RAI e' tenuta ad adottare un sistema di valutazione che, avvalendosi di appositi indicatori basati sui criteri di programmazione di cui all'art. 2 e sugli indici di soddisfazione degli utenti, misuri il grado di qualita' dell'offerta televisiva e radiofonica. La Rai consulta, periodicamente, le associazioni dei consumatori sul grado di soddisfazione degli utenti. 2. Il sistema di valutazione della qualita' dell'offerta di cui al comma 1, e' sottoposto a controllo da parte di un organismo esterno alla RAI composto di sette esperti particolarmente qualificati nella materia, scelti dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con il Ministero e nominati dalla RAI, entro tre mesi dall'entrata in vigore del contratto di servizio. 3. All'attivita' dell'organismo di cui al comma 2 la RAI fornisce supporto organizzativo e logistico mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. 4. Il sistema di valutazione della qualita' dell'offerta e' avviato dalla RAI entro tre mesi dall'entrata in vigore del contratto di servizio che determina gli indicatori di qualita' e gli indici di soddisfazione di cui al comma 1. Gli esiti delle verifiche sono trasmessi all'Autorita' e al Ministero e resi pubblici dalla RAI, anche attraverso il proprio sito web, con cadenza quadrimestrale. |
| Art. 4. Programmazione per i minori 1. La programmazione della RAI e' rigorosamente improntata al rispetto delle norme comunitarie a tutela dei minori e a quanto previsto dall'art. 34 del testo unico, ivi comprese le disposizioni stabilite dal codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002. La RAI tiene nel massimo conto le raccomandazioni e le decisioni del comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione TV e minori. 2. Nella fasce orarie destinate ad una visione familiare, comprese tra le ore 7 e le ore 22,30, durante la quale deve essere trasmessa una programmazione che rispetti la dignita' dei minori evitando la messa in onda di programmi che possano creare in loro turbamento, la RAI e' tenuta a realizzare una quota di programmazione annuale, da fissare nel contratto di servizio, dedicata ai programmi di intrattenimento per i minori e di formazione ed informazione per l'infanzia e l'adolescenza, che tenga conto dei criteri previsti dal codice di autoregolamentazione Tv e minori, in particolare per quanto riguarda la fascia compresa tra le ore 16 e le ore 20. 3. La RAI e' tenuta a dedicare appositi spazi ad informazioni sull'uso corretto ed appropriato delle trasmissioni televisive da parte dei minori, anche segnalando, attraverso sistemi di chiara evidenza visiva, i programmi adatti ai minori e adolescenti, quelli adatti ad una visione congiunta e quelli adatti ad un pubblico piu' adulto, dando esauriente e preventiva informazione di detta programmazione e rispettando gli orari di trasmissione. La RAI adotta il sistema di segnalazione visiva previa consultazione con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e con il Comitato TV e minori. |
| Art. 5. Programmazione dedicata alle persone con disabilita' sensoriali 1. Al fine di favorire la ricezione da parte dei cittadini con disabilita' sensoriali dei programmi radiotelevisivi, la RAI e' tenuta all'adozione di idonee misure, da stabilire nel contratto di servizio, tali da garantire, comunque, un congruo incremento del volume delle offerte attuali, sia in termini quantitativi che di tipologie di generi di programmazione, con particolare attenzione alle trasmissioni di informazione, ivi compresi i notiziari e i telegiornali, culturali e di approfondimento, assicurando la copertura delle varie fasce orarie, comprese quelle di maggior ascolto. In particolare la RAI e' tenuta a migliorare sul piano qualitativo e quantitativo le audio-descrizioni, le sottotitolazioni e il linguaggio dei gesti e a sperimentare programmi con partecipazione delle persone disabili. 2. La RAI e' tenuta a promuovere la ricerca tecnologia per favorire l'accesso della propria offerta multimediale alle persone disabili e con ridotte capacita' sensoriali attraverso le nuove tecniche trasmissive. La RAI si impegna in particolare a garantire l'accessibilita' alla propria programmazione attraverso le opportunita' tecnologiche offerte dalle trasmissioni in tecnica digitale terrestre. |
| Art. 6. Programmazione audiovisiva europea 1. Il contratto di servizio stabilisce, nel rispetto della quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui da destinare alla produzione di opere europee, ai sensi dell'art. 44, comma 5, del testo unico, la percentuale da riservare ai film, compresi quelli destinati all'utilizzo prioritario nelle sale cinematografiche, nonche' la riserva di produzione, o acquisto, da produttori indipendenti italiani o europei, di cartone animato appositamente prodotto per la formazione dell'infanzia. Tali percentuali tengono conto dell'obiettivo di favorire lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea, ivi inclusa quella realizzata dai produttori indipendenti e di promuovere la lingua e la cultura italiana salvaguardando l'identita' nazionale. 2. La RAI riserva spazi diffusivi nelle reti via satellite alle opere audiovisive e ai film europei, secondo le percentuali minime che saranno fissate nel contratto di servizio, anche svolgendo rassegne cinematografiche accompagnate da trasmissioni di approfondimento sui temi trattati dalle rassegne. 3. La RAI e' tenuta ad istituire sistemi di monitoraggio e verifica del rispetto delle quote previste dal presente articolo, trasmettendo annualmente all'Autorita' e al Ministero la documentazione rilevante per la vigilanza sul rispetto del citato obbligo. |
| Art. 7. Promozione delle minoranze linguistiche 1. La RAI assicura la programmazione in favore delle minoranze linguistiche, allo scopo di favorire e promuovere l'identita' culturale nell'ambito delle apposite convenzioni previste dagli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103. 2. La RAI assicura le condizioni per la tutela delle lingue minoritarie presenti sul territorio, ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482, secondo le linee di indirizzo stabilite nel contratto di servizio, nell'ambito della compatibilita' finanziaria. |
| Art. 8. Promozione delle programmazioni regionali e locali 1. La RAI diffonde trasmissioni dedicate agli ambiti regionali e locali, operando in collaborazione con le regioni e gli enti locali e valorizzando i centri di produzione decentrati, in particolare per le esigenze di formazione, informazione, promozione culturale e del patrimonio artistico ed ambientale. 2. Nell'ambito dei contratti di servizio regionali e, per le province di Trento e Bolzano, provinciali, sono definiti gli specifici compiti di servizio pubblico che la concessionaria e' tenuta ad adempiere, comunque garantendo la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la salvaguardia delle identita' locali. |
| Art. 9. Iniziative europee ed internazionali 1. La RAI partecipa attivamente ai programmi e alle iniziative promosse dall'Unione europea e dal Consiglio d'Europa e cura la collaborazione con gli altri organismi radiotelevisivi pubblici europei, anche al fine della definizione di comuni progetti di ricerca e sviluppo e della valorizzazione del patrimonio culturale italiano ed europeo. 2. Nel contesto internazionale la RAI promuove e valorizza la cultura e la lingua italiana, realizzando anche un adeguato livello di informazione sugli sviluppi della societa' italiana per le comunita' italiane all'estero ed assicurando a queste ultime la comunicazione politica ed informativa nei periodi interessati da campagne elettorali e referendarie. |
| Art. 10. Servizi speciali per la mobilita' 1. La RAI e' tenuta ad assicurare spazi nella programmazione televisiva e radiofonica per la diffusione di informazioni riguardanti le condizioni del traffico e della viabilita' e la sicurezza stradale e quelle di pubblica utilita' comunque connesse con la sicurezza stradale. 2. I servizi radiofonici sulle condizioni della viabilita' e del traffico delle autostrade e zone limitrofe e i consigli sulla sicurezza stradale sono trasmessi dal servizio Isoradio mediante appositi notiziari nel corso dei programmi ripetuti dalle reti nazionali. Detti programmi, senza pubblicita', sono trasmessi lungo il tracciato autostradale e zone limitrofe. 3. La RAI e' tenuta ad estendere l'attuale copertura del servizio Isoradio secondo le condizioni che verranno stabilite dal contratto di servizio e a rendere disponibile tale servizio per tutte le esigenze di orientamento dell'utenza e della protezione civile, anche in collaborazione con le emittenti radiofoniche private. 4. Il servizio Isoradio sperimenta la diffusione di informazioni sulla viabilita' e sul traffico in lingua straniera per la fruizione del servizio anche da parte di cittadini esteri. |
| Art. 11. Realizzazione delle infrastrutture per la televisione digitale terrestre 1. La RAI e' tenuta alla realizzazione delle reti televisive digitali terrestri nel rispetto del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale e del piano di attuazione di cui all'art. 42, comma 11, del testo unico e secondo le linee di indirizzo approvate dall'Autorita' con delibera n. 163/05/CONS, volte a favorire l'utilizzazione razionale e pluralistica delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla tecnica digitale. |
| Art. 12. Trasmissioni televisive digitali terrestri 1. La RAI e' tenuta a contribuire alla maggiore diffusione della tecnologia digitale terrestre anche per il tramite di un nuovo programma generalista in chiaro attrattivo in termini di audience e privo di pubblicita' su reti digitali terrestri in conformita' a quanto previsto dalla delibera n. 136/05/CONS e successive modificazioni. 2. Il programma di cui al comma 1, che deve valorizzare la novita' e la qualita' della programmazione al fine di incentivare la diffusione della tecnologia digitale terrestre, anche con riguardo alla diffusione della conoscenza della lingua, della cultura e delle imprese italiane, e' realizzato dalla RAI entro sei mesi dall'entrata in vigore del contratto di servizio, previa approvazione da parte dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni del relativo piano editoriale, sentito il Ministero. |
| Art. 13. Destinazione della capacita' trasmissiva delle reti digitali terrestri 1. La RAI, conformemente a quanto previsto dalle delibere n. 435/01/CONS e n. 136/05/CONS, e loro successive modificazioni e integrazioni, destina a fornitori di contenuti indipendenti almeno il 40% della capacita' trasmissiva dei blocchi di diffusione di programmi televisivi in tecnica digitale terrestre, ad esclusione di quello di riserva pubblica. |
| Art. 14. Servizi di diffusione via satellite e via cavo e accessibilita' della programmazione diffusa in simulcast 1. Al fine di diffondere la conoscenza della lingua, della cultura e dell'economia del Paese nel contesto internazionale, e di promuovere l'innovazione tecnologica con particolare riguardo ai processi di convergenza multimediale, la RAI incrementa la realizzazione di programmi televisivi via satellite e via cavo. 2. La RAI assicura agli utenti, in regola con il pagamento del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, l'accesso all'intera programmazione RAI diffusa sulle reti analogiche in forma non codificata e trasmessa in simulcast via satellite e via cavo. 3. Le modalita' attuative per l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 2 sono stabilite nel contratto di servizio. |
| Art. 15. Trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale 1. La RAI e' tenuta ad accelerare lo sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale, anche mediante la realizzazione di una adeguata copertura della popolazione nel rispetto di quanto previsto dalla delibera n. 149/05/CONS e successive modificazioni. 2. Il contratto di servizio, nel rispetto del principio di neutralita' tecnologica e tenendo conto del ruolo strategico della RAI per accelerare lo sviluppo della radiofonia digitale, definisce le fasi di realizzazione delle reti di trasmissione, la percentuale di copertura della popolazione e i tempi di attuazione. |
| Art. 16. Sperimentazione di nuove tecnologie trasmissive 1. Al fine di promuovere l'evoluzione tecnica e lo sviluppo industriale del Paese, la RAI sperimenta la diffusione di contenuti radiotelevisivi mediante l'uso di nuove tecnologie trasmissive quali il DVB-H, l'Alta definizione, l'IP Television, il Wi-Max e di ogni altra tecnologia evolutiva a larga banda nel rispetto dei principi di parita' di trattamento e non discriminazione, nonche' delle norme in materia di accesso alla capacita' trasmissiva digitale terrestre di cui all'art. 13 del presente provvedimento. 2. Nelle sperimentazioni di cui al comma 1, la RAI e' tenuta all'osservanza della regolamentazione stabilita dall'Autorita' e dal Ministero per la diffusione di contenuti televisivi in modalita' evolutive. |
| Art. 17. Esercizio dei blocchi di diffusione per la tecnologia digitale terrestre 1. Ferma restando la riserva alla RAI di un blocco di diffusione per palinsesti radiofonici e di un blocco di diffusione per palinsesti televisivi in chiaro sui quali non possono essere trasmessi programmi di altri fornitori di contenuti, per l'esercizio di ulteriori blocchi di diffusione la medesima e' tenuta al rispetto dell'obbligo di separazione societaria previsto dall'art. 5, comma 1, lettera g), n. 2, del testo unico. 2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, la RAI puo' chiedere il rilascio della licenza di operatore di rete, anche a favore di altra societa' da essa controllata, ad essa collegata o controllante il soggetto, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, a condizione che tale societa' soddisfi, all'atto della richiesta, i requisiti previsti dalla normativa vigente. |
| Art. 18. Finanziamento e gestione economico-finanziaria 1. Nella gestione economico-finanziaria la RAI e' tenuta al rispetto di quanto previsto dall'art. 7, comma 5 e dall'art. 47 del testo unico in materia di finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo e delle conseguenti deliberazioni sulla contabilita' separata adottate dall'Autorita'. 2. La RAI e' tenuta, altresi', ad adottare criteri tecnici ed economici di gestione idonei a consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza aziendale e di razionalizzazione del proprio assetto organizzativo. Nell'ottica di una gestione ispirata a criteri di efficienza la RAI persegue altresi' l'obiettivo di un adeguato ritorno sul capitale e sugli investimenti e puo' svolgere attivita' collaterali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 45, comma 5, del testo unico. |
| Art. 19. Verifica dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico 1. L'Autorita' verifica che il servizio pubblico generale radiotelevisivo venga effettivamente prestato dalla RAI ai sensi delle disposizioni di cui al testo unico, del contratto nazionale di servizio e degli specifici contratti conclusi con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto anche dei parametri di qualita' del servizio e degli indici di soddisfazione degli utenti definiti nel contratto stesso. 2. L'Autorita' vigila sul rispetto, da parte della RAI, degli indirizzi impartiti dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. 3. La RAI trasmette, con cadenza semestrale, all'Autorita' e al Ministero una relazione contenente una dettagliata informativa relativa alla programmazione trasmessa e a tutti gli adempimenti posti in essere per il rispetto degli obblighi di cui al comma 1. 4. Il contratto di servizio stabilisce le modalita' di ricostituzione della sede permanente di confronto sulla programmazione sociale prevista dal contratto di servizio per il triennio 2003-2005. Il predetto organismo riferisce con cadenza semestrale all'Autorita', al Ministero e alla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sulle risultanze delle verifiche svolte. 5. L'Autorita' da' conto dei risultati del controllo sull'adempimento dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo nella relazione annuale al Parlamento. La presente delibera e' trasmessa al Ministero delle comunicazioni ai fini dell'intesa di cui all'art. 17, comma 4, della legge 31 luglio 2004, n. 112, e dell'art. 45, comma 4, del testo unico della radiotelevisione. Roma, 2 agosto 2006 Il presidente Calabro' I commissari relatori Innocenzi Botti - Lauria Il segretario generale Viola |
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