| 
| Gazzetta n. 239 del 13 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 9 ottobre 2006 |  | Annullamento  dei  certificati  di  credito  del  Tesoro  1°  gennaio 1997/2007,   non   assegnati,  emessi  per  l'estinzione  di  crediti d'imposta, e restituzione all'erario dei relativi interessi. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico;
 Visto  il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in  attuazione  dell'art.  3  del citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  398  del  2003,  ove  si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del tesoro dovra' attenersi nell'effettuare   le   operazioni  finanziarie  di  cui  al  medesimo articolo,  prevedendo  che  le operazioni stesse vengano disposte dal direttore  generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;
 Vista  la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il  direttore  generale  del  Tesoro  ha  delegato il direttore della direzione  seconda  del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;
 Visto  il decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito, con modificazioni,  nella  legge  10 febbraio  1996,  n. 53, recante, fra l'altro,  disposizioni  urgenti  in  materia di estinzione di crediti d'imposta,  ed,  in  particolare, l'art. 1-bis, con cui si stabilisce che,  per l'estinzione dei crediti d'imposta ivi indicati, relativi a periodi  d'imposta  chiusi  entro  il  31 dicembre  1992, si provvede mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato, con decorrenza 1° gennaio  1997,  fino  all'importo  di  lire  6.000  miliardi,  con caratteristiche,  modalita' e procedure di assegnazione da stabilirsi con apposito decreto ministeriale;
 Visto  il  decreto ministeriale n. 787053 del 7 maggio 1996, come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 473447 del 27 novembre 1998,  con  il  quale,  in  applicazione  dell'art.  1-bis del citato decreto-legge  n.  526  del  1995,  si  e'  provveduto  a  fissare le caratteristiche  dei  titoli di cui alla norma stessa, stabilendo che ai  soggetti  creditori  d'imposta venissero assegnati certificati di credito del Tesoro decennali, con decorrenza 1° gennaio 1997, a tasso d'interesse  variabile,  da  determinarsi  con le modalita' di cui al decreto stesso;
 Visti i sottoindicati decreti ministeriali:
 n.  474726  dell'11 giugno  1999,  pubblicato  nel  supplemento ordinario n. 139 alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 1999;
 n.  475664  del  17 novembre  1999,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 7 dicembre 1999, con  i  quali  e'  stata  disposta, in attuazione dell'art. 1-bis del ricordato  decreto-legge n. 526 del 1995, l'emissione di due tranches dei suddetti certificati di credito del Tesoro e la loro assegnazione ai  soggetti  creditori  d'imposta indicati negli elenchi allegati ai decreti stessi, tramite le banche mandatarie ivi indicate;
 Considerato  che,  come segnalato da alcune delle predette banche mandatarie, e come confermato dalla Banca d'Italia con note n. 800959 del  14 luglio  2006  e  n.  1051939 del 5 ottobre 2006, non e' stato possibile   portare   a  compimento  l'assegnazione  dei  titoli  nei confronti  di  alcuni  soggetti,  indicati  negli elenchi allegati al presente decreto;
 Viste  le  lettere  dell'Agenzia  delle entrate n. 29394/2006 del 22 febbraio  2006 e n. 69985/2006 del 4 maggio 2006, e la lettera del Dipartimento  del tesoro n. 43116 del 20 aprile 2006, con le quali si e'  convenuto  sulla  possibilita' e sull'opportunita' di annullare i suddetti   titoli   non   assegnati,  provvedendo  alla  restituzione all'erario delle somme corrispondenti alle relative cedole scadute, e prevedendo  altresi'  che,  qualora  i  mancati  assegnatari  vengano successivamente   individuati,   la   suddetta   Agenzia  provvedera' direttamente  a  soddisfare  le richieste di rimborso con le consuete modalita' ordinarie di erogazione;
 Ritenuto  pertanto  di  emanare  disposizioni  per l'annullamento delle iscrizioni contabili rappresentative dei titoli non assegnati e per  la  restituzione  all'erario  delle  somme  corrispondenti  alle relative cedole scadute;
 Decreta:
 Art. 1.
 E'    disposto    l'annullamento   delle   iscrizioni   contabili corrispondenti  ai  certificati  di  credito  del  Tesoro  1° gennaio 1997/2007,  emessi  con  i  decreti ministeriali dell'11 giugno e del 17 novembre  1999,  per  le  finalita'  di  cui  all'art.  1-bis  del decreto-legge   n.   526  del  1995,  tutti  citati  nelle  premesse, relativamente  ai  soggetti  di cui agli elenchi allegati al presente decreto,  e  per  gli  importi  ivi indicati, nonche' la restituzione all'erario  delle  somme corrispondenti alle relative cedole scadute, sempreche'    tali    importi    risultino   giacenti,   al   momento dell'operazione, sui conti dei soggetti stessi.
 Nell'eventualita'  che  i  conti  predetti  presentino un importo inferiore  a quello indicato nell'elenco, l'operazione verra' portata a termine per tale minore importo.
 Qualora,  successivamente  al compimento dell'operazione, vengano individuati  i  soggetti  assegnatari,  questi  verranno  soddisfatti dall'Agenzia  delle  entrate  con  le consuete modalita' ordinarie di erogazione.
 |  |  |  | Art. 2. La  restituzione  delle  somme  di  cui  all'art.  1 del presente decreto   avverra',  da  parte  delle  banche  depositarie,  mediante versamento  alla  Banca  d'Italia.  La  Banca  d'Italia provvedera' a versare  a  sua  volta  i  predetti importi presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato.
 A  fronte  di tali versamenti la predetta sezione emettera' una o piu'  quietanze  di entrata, con imputazione al capo X, capitolo 2368 (unita'  previsionale  di  base  6.2.2)  dello  stato  di  previsione dell'entrata del bilancio statale.
 La   Banca  d'Italia  e'  incaricata  delle  operazioni  connesse all'applicazione del presente decreto.
 Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 9 ottobre 2006
 p. Il direttore generale: Cannata
 |  |  |  | Allegato 
 ----> vedere allegato da pag. 9 a pag. 10 della G.U. <----
 |  |  |  |  |