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| Gazzetta n. 239 del 13 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEI TRASPORTI |  | DECRETO 28 settembre 2006 |  | Imposizione  degli  oneri  di  servizio  pubblico  nelle tratte aeree Pantelleria-Palermo     e    v.v.,    Lampedusa-Palermo    e    v.v., Lampedusa-Catania  e v.v., Lampedusa-Roma e v.v. e Pantelleria-Roma e v.v. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto  il  regolamento  CEE  n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992,  concernente  disposizioni sull'accesso dei vettori aerei della comunita' alle rotte intracomunitarie ed in particolare l'art. 4;
 Visto  l'art.  36  della  legge  n. 144 sopra citata che assegna al Ministro  dei trasporti e della navigazione la competenza di disporre con proprio decreto, in conformita' alle disposizioni del regolamento CEE  n.  2408/92,  l'imposizione  degli  oneri  di  servizio pubblico relativi agli scali nello stesso contemplati;
 Vista  la delega conferita con note n. 10878 del 9 giugno 2005 AC e n.  11329  del  16 giugno 2005 AC dal Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti al Presidente della regione autonoma della Sicilia, ai sensi del comma 2 dell'art. 36 della legge n. 144 del 17 maggio 1999, ad indire e presiedere la conferenza di servizi;
 Visto l'art. 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha esteso le disposizioni emanate dall'art. 36 della legge n. 144 del 17 maggio 1999 anche agli aeroporti di Trapani, Lampedusa e Pantelleria;
 Visto  l'art.  1,  comma 269, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che,  per  assicurare  la continuita' territoriale degli aeroporti di Trapani, Pantelleria e Lampedusa ha assegnato risorse finanziarie per complessivi 10 milioni di euro annui per il triennio 2005-2007;
 Viste  le risultanze delle Conferenze di servizi che si sono tenute nei giorni 26 luglio 2005, 10 ottobre 2005 e 24 ottobre 2005;
 Visto  il verbale della Conferenza di servizi del 26 luglio 2005 in cui  la  regione  Sicilia  ha  dichiarato  di  voler  cofinanziare la continuita'  territoriale della Sicilia con un ammontare di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni d'intervento;
 Vista  la  nota  n.  902692  del  22 agosto  2006  del Ministro dei trasporti  con  la  quale  viene  comunicata alla Commissione europea l'intenzione  del  Governo  italiano di imporre gli oneri di servizio pubblico  sulle rotte Pantelleria-Palermo e v.v., Lampedusa-Palermo e v.v.,    Lampedusa-Catania    e    v.v.,   Lampedusa-Roma   e   v.v., Pantelleria-Roma e v.v.;
 Viste  le  note  informative  n. 903004, 903005, 903006, 903007 del 13 settembre  2006  con  le  quali,  ai  sensi  dell'art.  4.1.a) del regolamento  CEE  2408/92,  viene  comunicato  ai  vettori  aerei che operano sulle rotte interessate che e' stata avviata la procedura per una nuova imposizione degli oneri di servizio pubblico;
 Vista  la  nota  n.  903008  del  13 settembre 2006 con la quale si invitano  IBAR  e  ASSAEREO  a divulgare presso i propri associati le modifiche relative all'imposizione;
 Considerato che, la data dalla quale gli oneri di servizio pubblico divengono   obbligatori   deve  essere  subordinata  all'accertamento dell'eventuale  espletamento  della  gara  di appalto di cui all'art. 4.1.d) del regolamento 2408/92 CEE;
 Considerato  altresi',  che  tale accertamento e' condizionato alla facolta'  dei vettori di pronunziarsi in ordine alla accettazione dei medesimi  oneri  e  che,  pertanto occorre rinviare la determinazione della predetta data ad un provvedimento successivo;
 Decreta:
 Art. 1.
 Al   fine  di  assicurare  l'effettuazione  di  collegamenti  aerei adeguati   regolari   e   continuativi,  i  servizi  aerei  di  linea Pantelleria-Palermo     e    v.v.,    Lampedusa-Palermo    e    v.v., Lampedusa-Catania  e v.v., Lampedusa-Roma e v.v. e Pantelleria-Roma e v.v.  vengono  sottoposti  ad  oneri  di servizio pubblico secondo le modalita'  indicate  nell'allegato,  che costituisce parte integrante del presente decreto.
 Qualora,  entro  trenta  giorni  dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea,  della comunicazione della Commissione  relativa  alla  imposizione dei citati oneri di servizio pubblico, nessun vettore accetti l'imposizione di detti oneri, l'Ente nazionale  per  l'aviazione  civile  procedera'  ad  esperire la gara secondo  le  modalita'  previste dall'art. 4 del Regolamento (CEE) n. 2408/92.
 |  |  |  | Art. 2. La data dalla quale gli oneri suddetti divengono obbligatori verra' stabilita con successivo decreto.
 |  |  |  | Art. 3. Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 28 settembre 2006
 Il Ministro: Bianchi
 |  |  |  | Allegato 
 ----> vedere allegato da pag. 42 a pag. 46 della G.U. <----
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