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| Gazzetta n. 239 del 13 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 13 aprile 2006 |  | Modifiche  del  Piano di cui alla legge 7 agosto 1997, n. 270 («Piano degli   interventi   di  interesse  nazionale,  relativi  a  percorsi giubilari e pellegrinaggi in localita' al di fuori del Lazio»). |  | 
 |  |  |  | IL VICE MINISTRO delle infrastrutture e dei trasporti
 Vista  la  legge  7 agosto  1997,  n.  270, recante: «Piano degli interventi  di  interesse  nazionale  relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in localita' al di fuori del Lazio»;
 Visto  il  decreto  ministeriale  17 settembre 1997, concernente: «Criteri  per  la  selezione delle richieste di inserimento nel piano degli  interventi  di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi   giubilari   e   di   pellegrinaggi  ed  a  mete  religiose tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in localita' al di fuori del Lazio»;
 Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre  1997,  17 marzo  1998  e  28 luglio  2000  afferenti  la costituzione  della  Commissione  prevista dall'art. 2 della legge n. 270/1997 e le modifiche alla sua composizione;
 Visto  il  decreto ministeriale n. 155/RC in data 21 aprile 1998, recante:  «Approvazione  del  Piano  degli  interventi  di  interesse nazionale  relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in localita' al di fuori del Lazio» e successive modificazioni;
 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
 Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 aprile  1998,  5 novembre  1998  e  8 maggio  2000,  con i quali al Ministro dei lavori pubblici venivano delegate le funzioni in materia di aree urbane, Roma Capitale e Giubileo del 2000;
 Visto  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri in data   17 novembre   2004,  con  il  quale  il  vice  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti, competente nella materia, e' delegato a  presiedere  la  detta  Commissione  di  cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1997, n. 270;
 Visto  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri in data  17 novembre 2004, innanzi citato, con il quale il vice Ministro delle  infrastrutture  e dei trasporti, competente nella materia, nel caso  di  modifica  delle designazioni da parte delle Amministrazioni interessate,  e'  delegato, altresi', a procedere con proprio decreto alle eventuali sostituzioni dei componenti della Commissione;
 Visti  i  decreti  del  vice  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  in  data  16 marzo  2005  e  13 marzo  2006,  afferenti le modifiche  alla  composizione  della Commissione prevista dall'art. 2 della legge n. 270/1997;
 Visto  il  verbale  della  riunione tecnica della Commissione del 2 marzo 2006;
 Visto  il  verbale  della  seduta  della Commissione del 16 marzo 2006;
 Considerato  che  le Amministrazioni non presenti alla seduta del 16 marzo  2006,  nel prendere atto del verbale della citata riunione, non hanno sollevato osservazioni circa le delibere adottate;
 Ritenuto  pertanto, che il verbale della seduta della Commissione tenutasi   in   data  16 marzo  2006  puo'  intendersi  integralmente approvato; ai sensi della vigente normativa
 Decreta:
 Art. 1.
 Sono  approvate  le  modificazioni  degli interventi inseriti nel Piano  degli  interventi  di  interesse nazionale relativi a percorsi giubilari  e  pellegrinaggi in localita' al di fuori del Lazio, cosi' come esposto nelle tabelle 01a.01, 01a.02, 01b.01, 01b.02, 02, 03.01, 03.02,  04,  05,  06.01, 06.02, 06.03, 06.04, 06.05, 07.a, 07.b e 08, che,  di  seguito  allegate  al  presente  decreto,  ne formano parte integrante e sostanziale.
 Il  presente  decreto  sara'  inviato alla Corte dei conti per la registrazione.
 Roma, 13 aprile 2006
 Il vice Ministro: Martinat
 
 Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2006 Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 37
 |  |  |  | Allegato 
 ----> vedere allegato da pag. 24 a pag. 40 della G.U. <----
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