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| Gazzetta n. 239 del 13 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 28 settembre 2006 |  | Autorizzazione   per   l'immissione   in   commercio   del   prodotto fitosanitario «Dantop 50 WG», registrato al n. 12865. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
 Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
 Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del 10 giugno  1995,  n.  17 (supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 145  del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
 Visto  l'art.  4,  comma 1,  del  sopracitato  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione  alla  produzione,  all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
 Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003,  n. 65, corretto e integrato   dal  successivo  decreto  del  28 luglio  2004,  n.  260, concernente  l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE  e 2001/60/CE relative  alla  classificazione,  all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
 Vista   la   domanda  presentata  il  2 luglio  2002  e  successive integrazioni  di  cui l'ultima in data 15 settembre 2006 dall'impresa Comercial  Quimica  Masso' S.A. con sede in Viladomat 321, 5° - 08029 Barcellona (Spagna), diretta ad ottenere la registrazione provvisoria del  prodotto  fitosanitario  denominato  DANTOP 50 WG, contenente la sostanza attiva clothianidin;
 Vista  la  decisione  della  Commissione  dell'Unione  europea  del 19 aprile  2002  che riconosce in linea di massima la conformita' del fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento  della sostanza attiva clothianidin nell'allegato I della direttiva   91/414/CEE  del  Consiglio,  relativa  all'immissione  in commercio di prodotti fitosanitari;
 Visto  il  parere  favorevole espresso in data 11 maggio 2006 dalla commissione  consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  relativo all'autorizzazione provvisoria per 3 anni, del prodotto di cui trattasi;
 Vista  la  nota  dell'ufficio  del 12 giugno 2006 con la quale sono stati   richiesti  gli  atti  definitivi  e  l'impegno  a  presentare l'ulteriore  documentazione  ritenuta  necessaria  dalla  commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;
 Vista  la nota pervenuta in data 18 luglio 2006, da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;
 Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
 Decreta:
 A  decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di tre anni,  l'impresa  Comercial Quimica Masso' S.A. con sede in Viladomat 321,  5°  - 08029 Barcellona (Spagna), e' autorizzata ad immettere in commercio  il  prodotto fitosanitario denominato DANTOP 50 WG, con la composizione  e  alle  condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente   decreto,   fatto   salvo  l'obbligo  di  adeguamento  alle conclusioni  della  valutazione  comunitaria riguardante l'inclusione della  sostanza  attiva  clothianidin  nell'allegato  I  del  decreto legislativo n. 194/1995.
 Per  la  sostanza  attiva  clothianidin  sono  approvati i seguenti limiti  massimi di residui, che saranno inseriti nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:
 
 Prodotti destinati                 | all'alimentazione                  |Limiti massimi di residui (mg/kg) --------------------------------------------------------------------- mele, pere                         |0,05
 
 Il    prodotto    e'    confezionato    nelle    taglie    da    kg 0,1-0,2-0,5-1-5-10-15-20.
 Il  prodotto  in  questione  e'  importato in confezioni pronte per l'impiego  dallo  stabilimento dell'impresa estera Sumika-Takeda Agro Manufacturing Ltd - Giappone.
 Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12865.
 E'   approvata   quale   parte   integrante  del  presente  decreto l'etichetta  allegata,  con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
 Il   presente   decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 28 settembre 2006
 Il direttore generale: Borrello
 |  |  |  | Allegato 
 ----> vedere allegato da pag. 17 a pag. 18 della G.U. <----
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