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| Gazzetta n. 239 del 13 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 28 settembre 2006 |  | Autorizzazione   per   l'immissione   in   commercio   del   prodotto fitosanitario «Collis», registrato al n. 12866. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
 Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
 Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del 10 giugno  1995,  n.  17 (supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 145  del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
 Visto  l'art.  8,  comma 1,  del  sopracitato  decreto  legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente  «Autorizzazioni provvisorie o eccezionali»;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione  alla  produzione,  all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
 Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003,  n. 65, corretto e integrato   dal  successivo  decreto  del  28 luglio  2004,  n.  260, concernente  l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE  e 2001/60/CE relative  alla  classificazione,  all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
 Vista   la   domanda   presentata  l'8 luglio  2002,  e  successive integrazioni,  di  cui  l'ultima in data 4 novembre 2005 dall'impresa BASF  Italia  S.p.a., con sede legale in Cesano Maderno (Milano), via Marconato  n. 8, diretta ad ottenere la registrazione provvisoria del prodotto  fitosanitario  denominato  BAS  517  01  F  successivamente ridenominato   COLLIS,  contenente  le  sostanze  attive  boscalid  e kresoxim-metile;
 Vista   la  decisione  della  Commissione  dell'Unione  europea  n. 2002/268/CE,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale L 92 del 9 aprile 2002  «che riconosce in linea di massima la conformita' del fascicolo trasmesso   per  un  esame  dettagliato  in  vista  di  un  eventuale inserimento  della  sostanza  attiva  boscalid  nell'allegato I della direttiva   91/414/CEE  del  Consiglio,  relativa  all'immissione  in commercio di prodotti fitosanitari»;
 Visto  il  decreto  del 18 maggio 1999 di inclusione della sostanza attiva  kresoxim  metile  nell'allegato  I  del  decreto  legislativo 17 marzo  1995, n. 194, in attuazione della direttiva 1999/1/CE della Commissione del 21 gennaio 1999;
 Visti  i  pareri  favorevoli espressi in data 11 maggio e 20 luglio 2006  dalla  commissione  consultiva  di  cui all'art. 20 del decreto legislativo   17 marzo  1995,  n.  194,  relativo  all'autorizzazione provvisoria per tre anni del prodotto fitosanitario di cui trattasi;
 Vista  la  nota  dell'ufficio  del  3 agosto 2006 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;
 Vista  la  nota  pervenuta in data 8 settembre 2006, da cui risulta che   la   suddetta   impresa   ha  ottemperato  a  quanto  richiesto dall'ufficio;
 Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
 Decreta:
 A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni tre,  l'impresa BASF Italia S.p.a., con sede legale in Cesano Maderno (Milano),  via  Marconato  n.  8,  e'  autorizzata  ad  immettere  in commercio  il prodotto fitosanitario denominato COLLIS, contenente le sostanze  attive  boscalid  e  kresoxim metile, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatto   salvo   l'obbligo   di  adeguamento  alle  conclusioni  della valutazione   comunitaria  riguardante  l'inclusione  della  sostanza attiva boscalid nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995.
 Per  la  sostanza  attiva boscalid sono approvati i seguenti limiti massimi  di  residui,  che  saranno  inseriti  nel  provvedimento  di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:
 
 Prodotti destinati                 | all'alimentazione                  |Limiti massimi di residui (mg/kg) --------------------------------------------------------------------- vite                               |uva: 2 - vino: 1 --------------------------------------------------------------------- melone, cocomero, zucca            |0,1 --------------------------------------------------------------------- zucchino, cetriolo                 |0,2
 
 Il prodotto e' confezionato nelle taglie da litri 0,5-1-3-5-10.
 Il  prodotto  in  questione  e'  importato in confezioni pronte per l'impiego  dallo  stabilimento  dell'impresa  BASF  Española  S.A.  - Tarragona - Spagna.
 Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12866.
 E'   approvata   quale   parte   integrante  del  presente  decreto l'etichetta  allegata,  con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
 Il   presente   decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 28 settembre 2006
 Il direttore generale: Borrello
 |  |  |  | Allegato 
 ----> vedere allegato a pag. 20 della G.U. <----
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