Gazzetta n. 238 del 12 ottobre 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 27 settembre 2006 |
De-cartolarizzazione degli immobili di proprieta' dell'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, di cui al decreto dirigenziale 10 giugno 2003. |
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IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, recanti disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture; Visto l'art. 9, comma 1-bis, lettera a) della legge di conversione n. 112/2002 che prevede fra l'altro la possibilita' di alienare gli immobili di proprieta' degli enti pubblici soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, con le modalita' previste al capo I del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410; Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare» convertito con legge 23 novembre 2001, n. 410; Visto il capo I del decreto-legge n. 351/2001 che prevede fra l'altro ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti dirigenziali, dei beni immobili degli enti pubblici; Considerato che l'art. 9, comma 1-bis, della legge di conversione n. 112/2002 dispone che i relativi decreti dirigenziali siano adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Visti i commi 224, 225, 226, 228, e 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005); Visti i commi 89, 90, e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006); Vista la Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - e la societa' Fintecna S.p.a. - Finanziaria per i settori industriali e dei servizi - sottoscritta il 27 settembre 2004 ed in virtu' della quale la gestione della liquidazione degli enti soppressi ed in liquidazione presso l'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (IGED) nonche' del relativo contenzioso e' affidata a detta societa' alle condizioni indicate nella convenzione medesima; Visto l'atto aggiuntivo alla convenzione, sottoscritto 18 novembre 2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005; Considerato che a seguito della soppressione degli enti pubblici sono state avviate procedure liquidatorie ai sensi e per gli effetti della legge n. 1404/1956 e che risultano nella disponibilita' di tali procedure liquidabili immobili di proprieta' degli enti pubblici soppressi; Rilevata la necessita' ai fini di avvalersi della previsione normativa recata dall'art. 9, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge n. 63/2002, di accelerare la conclusione delle procedure liquidatorie in atto e di provvedere all'alienazione degli immobili degli enti soppressi; Ritenuto di rinviare ad altro provvedimento da adottarsi a seguito della conclusione di apposita conferenza di servizi da tenersi per la individuazione degli immobili gia' di proprieta' di enti soppressi ed attualmente oggetto di contenzioso con enti locali; Decreta: Art. 1. Sono di proprieta' dei seguenti enti soppressi: Associazione Nazionale per il Controllo della Combustione (A.N.C.C.); Cassa Mutua Provinciale di Malattia per gli Artigiani di: Udine, Imperia, Pistoia e Federazione Nazionale; Cassa Mutua per gli Esercenti le Attivita' Commerciali di: Chieti, Firenze, Forli', Salerno, Latina, L'Aquila e Varese; Cassa Mutua Provinciale di Malattia per i Coltivatori Diretti di: Chieti, Pescara, Penne (Pescara), Massa Carrara, Torino, Caserta e Federazione Nazionale; Cassa Mutua Nazionale Lavoratori Giornali Quotidiani (C.M.N.L.G.Q.); Ente Nazionale Lavoratori Ciechi (E.N.L.C.); Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.); Istituto Nazionale Istruzione e addestramento nel Settore Artigiano (I.N.I.A.S.A.); Ente Nazionale Previdenza Dipendenti da Enti di Diritto Pubblico (E.N.P.D.E.D.P); Opera Nazionale Invalidi di Guerra (O.N.I.G.); Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie (I.N.A.M.), Ente Nazionale Prevenzione Infortuni (E.N.P.I.), Opera Nazionale Maternita' ed Infanzia (O.N.M.I.), Ente Nazionale per la Previdenza ed Assistenza per le Ostetriche (E.N.P.A.O.), i beni immobili individuati, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, negli elenchi allegati, facenti parte integrante del presente decreto. |
| Art. 2. Il presente decreto ha effetto confermativo della proprieta' degli immobili in capo agli enti suddetti e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto. |
| Art. 3. Gli immobili degli enti soppressi, gia' individuati con il decreto dirigenziale in data 10 giugno 2003, sono svincolati dalla procedura di cartolarizzazione e saranno alienati, ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, dalla societa' Fintecna S.p.a. In caso di vendita in forma individuale degli immobili e delle unita' immobiliari ad uso residenziale di cui al presente decreto, ai conduttori, ai familiari conviventi, nonche' agli eredi del conduttore con lui conviventi, purche' non siano proprietari di altra abitazione nel comune di residenza e siano in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori, e' riconosciuto il diritto di opzione con le modalita' di cui all'art. 3, commi 3, 7, 8 della legge 30 novembre 2001, n. 410. Il diritto di opzione e' esercitabile entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'offerta di opzione inviata dalla proprieta' ai conduttori. Il prezzo di vendita sara' pari al prezzo di mercato stimato dall'Agenzia del territorio o da societa' avente particolare esperienza nel settore immobiliare individuata con procedura competitiva, diminuito del 30%. |
| Art. 4. Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura. |
| Art. 5. Il presente decreto potra' essere modificato ed integrato a seguito degli accertamenti che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato si riserva di effettuare. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 settembre 2006
Il ragioniere generale dello Stato: Canzio
Avvertenza: Gli elenchi richiamati nell'art. 1, gia' allegati al decreto 10 giugno 2003, sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 150 del 1° luglio 2003. |
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