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| Gazzetta n. 238 del 12 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 27 settembre 2006 |  | De-cartolarizzazione  degli  immobili  di proprieta' dell'Ispettorato generale  per la liquidazione degli enti disciolti, di cui al decreto dirigenziale 10 giugno 2003. |  | 
 |  |  |  | IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 Visto  il  decreto-legge  15 aprile  2002,  n.  63,  convertito con modificazioni,   dalla   legge   15 giugno   2002,  n.  112,  recanti disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione  del  sistema  di formazione del costo dei prodotti farmaceutici,      adempimenti     ed     adeguamenti     comunitari, cartolarizzazioni,  valorizzazione  del  patrimonio  e  finanziamento delle infrastrutture;
 Visto  l'art. 9, comma 1-bis, lettera a) della legge di conversione n.  112/2002  che prevede fra l'altro la possibilita' di alienare gli immobili  di  proprieta'  degli  enti  pubblici soppressi di cui alla legge  4 dicembre  1956, n. 1404, con le modalita' previste al capo I del   decreto-legge   25 settembre  2001,  n.  351,  convertito,  con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;
 Visto   il   decreto-legge   25 settembre  2001,  n.  351,  recante «Disposizioni  urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento  immobiliare»  convertito con legge 23 novembre 2001, n. 410;
 Visto  il  capo  I  del  decreto-legge  n. 351/2001 che prevede fra l'altro   ai  fini  della  ricognizione  del  patrimonio  immobiliare pubblico,  l'individuazione,  con  appositi decreti dirigenziali, dei beni immobili degli enti pubblici;
 Considerato  che  l'art. 9, comma 1-bis, della legge di conversione n.  112/2002  dispone  che  i  relativi  decreti  dirigenziali  siano adottati  dal  Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
 Visti  i  commi 224,  225,  226, 228, e 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005);
 Visti  i  commi 89,  90,  e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006);
 Vista la Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - e la societa' Fintecna S.p.a. - Finanziaria per i settori industriali e dei servizi -  sottoscritta  il  27 settembre  2004  ed  in virtu' della quale la gestione  della  liquidazione degli enti soppressi ed in liquidazione presso   l'Ispettorato   generale  per  la  liquidazione  degli  enti disciolti (IGED) nonche' del relativo contenzioso e' affidata a detta societa' alle condizioni indicate nella convenzione medesima;
 Visto  l'atto aggiuntivo alla convenzione, sottoscritto 18 novembre 2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;
 Considerato  che  a  seguito della soppressione degli enti pubblici sono  state avviate procedure liquidatorie ai sensi e per gli effetti della legge n. 1404/1956 e che risultano nella disponibilita' di tali procedure  liquidabili  immobili  di  proprieta'  degli enti pubblici soppressi;
 Rilevata  la  necessita'  ai  fini  di  avvalersi  della previsione normativa   recata   dall'art.   9,   comma 1-bis,   lettera a),  del decreto-legge   n.   63/2002,  di  accelerare  la  conclusione  delle procedure  liquidatorie in atto e di provvedere all'alienazione degli immobili degli enti soppressi;
 Ritenuto  di rinviare ad altro provvedimento da adottarsi a seguito della conclusione di apposita conferenza di servizi da tenersi per la individuazione degli immobili gia' di proprieta' di enti soppressi ed attualmente oggetto di contenzioso con enti locali;
 Decreta:
 Art. 1.
 Sono  di  proprieta'  dei  seguenti  enti  soppressi:  Associazione Nazionale  per il Controllo della Combustione (A.N.C.C.); Cassa Mutua Provinciale di Malattia per gli Artigiani di: Udine, Imperia, Pistoia e  Federazione  Nazionale; Cassa Mutua per gli Esercenti le Attivita' Commerciali  di: Chieti, Firenze, Forli', Salerno, Latina, L'Aquila e Varese; Cassa Mutua Provinciale di Malattia per i Coltivatori Diretti di:  Chieti, Pescara, Penne (Pescara), Massa Carrara, Torino, Caserta e  Federazione  Nazionale;  Cassa Mutua Nazionale Lavoratori Giornali Quotidiani   (C.M.N.L.G.Q.);   Ente   Nazionale   Lavoratori   Ciechi (E.N.L.C.);   Istituto   Nazionale   Gestione   Imposte   di  Consumo (I.N.G.I.C.);  Istituto  Nazionale  Istruzione  e  addestramento  nel Settore   Artigiano   (I.N.I.A.S.A.);   Ente   Nazionale   Previdenza Dipendenti   da  Enti  di  Diritto  Pubblico  (E.N.P.D.E.D.P);  Opera Nazionale  Invalidi  di  Guerra  (O.N.I.G.);  Istituto  Nazionale per l'Assicurazione   contro   le  Malattie  (I.N.A.M.),  Ente  Nazionale Prevenzione  Infortuni  (E.N.P.I.),  Opera  Nazionale  Maternita'  ed Infanzia  (O.N.M.I.),  Ente Nazionale per la Previdenza ed Assistenza per  le  Ostetriche  (E.N.P.A.O.), i beni immobili individuati, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, negli elenchi allegati, facenti parte integrante del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 2. Il  presente decreto ha effetto confermativo della proprieta' degli immobili  in  capo  agli  enti  suddetti  e  produce  ai  fini  della trascrizione  gli  effetti  previsti dall'art. 2644 del codice civile nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.
 |  |  |  | Art. 3. Gli  immobili degli enti soppressi, gia' individuati con il decreto dirigenziale  in data 10 giugno 2003, sono svincolati dalla procedura di  cartolarizzazione  e  saranno  alienati,  ai  sensi  dell'art. 9, comma 1-bis,  lettera c),  del  decreto-legge  15 aprile 2002, n. 63, dalla societa' Fintecna S.p.a.
 In  caso  di  vendita  in  forma individuale degli immobili e delle unita' immobiliari ad uso residenziale di cui al presente decreto, ai conduttori,   ai   familiari   conviventi,  nonche'  agli  eredi  del conduttore con lui conviventi, purche' non siano proprietari di altra abitazione nel comune di residenza e siano in regola con il pagamento dei  canoni  e  degli  oneri accessori, e' riconosciuto il diritto di opzione con le modalita' di cui all'art. 3, commi 3, 7, 8 della legge 30 novembre 2001, n. 410.
 Il  diritto  di  opzione  e' esercitabile entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'offerta di opzione inviata dalla proprieta' ai conduttori.
 Il  prezzo  di  vendita  sara'  pari  al  prezzo di mercato stimato dall'Agenzia   del   territorio  o  da  societa'  avente  particolare esperienza   nel   settore   immobiliare  individuata  con  procedura competitiva, diminuito del 30%.
 |  |  |  | Art. 4. Gli   uffici   competenti   provvederanno,   se   necessario,  alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura.
 |  |  |  | Art. 5. Il presente decreto potra' essere modificato ed integrato a seguito degli  accertamenti  che  il  Dipartimento  della Ragioneria generale dello Stato si riserva di effettuare.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 27 settembre 2006
 
 Il ragioniere generale dello Stato: Canzio
 
 Avvertenza:  Gli  elenchi  richiamati  nell'art.  1, gia' allegati al decreto   10  giugno  2003,  sono  stati  pubblicati  nella  Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 150 del 1° luglio 2003.
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