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| Gazzetta n. 238 del 12 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |  | DECRETO 29 settembre 2006 |  | Revoca  del  collegio commissariale della Sandretto Industrie S.r.l., in   amministrazione   straordinaria,   e   nomina   del  commissario straordinario. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 Visto  il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;
 Visto  l'art.  6 della legge n. 145/2002 che prevede la facolta' di revoca,  entro  sei  mesi  dal  voto  sulla fiducia al Governo, delle «nomine  degli  organi  di  vertice  e dei componenti dei consigli di amministrazione  o degli organi equiparati degli enti pubblici, delle societa'  controllate  o  partecipate dallo Stato, delle agenzie o di altri  organismi  comunque  denominati,  conferite  dal Governo o dai Ministri   nei  sei  mesi  antecedenti  la  scadenza  naturale  della legislatura,  computata  con  decorrenza  dalla  prima riunione delle Camere, o nel mese antecedente lo scioglimento anticipato di entrambe le Camere»;
 Vista la sentenza, in data 14 marzo, 2006 con la quale il Tribunale di  Torino  ha  dichiarato  l'insolvenza  della  Sandretto  Industrie S.r.l.;
 Visto  il  decreto  del Tribunale di Torino, in data 5 maggio 2006, con  il  quale  ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo  sopra citato e' dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Sandretto Industrie S.r.l.;
 Visto  il  proprio  decreto, in data 9 maggio 2006, con il quale e' stato  nominato  il  collegio commissariale della Sandretto Industrie S.r.l  composto  dall'avv.  Piercarlo  Castagnetti,  con studio in La Spezia,  dall'avv.  Massimo  Postiglione,  con  studio in Angri e dal dott. Luigi Tealdi, con studio in Torino;
 Richiamata  la  nota  in  data  2 agosto  2006 con la quale, per le ragioni  nella  stessa esplicitate, e' stato comunicato ai commissari straordinari  l'avvio  del  procedimento di revoca dell'incarico, con assegnazione  agli stessi del termine di trenta giorni per l'invio di eventuali osservazioni;
 Preso atto delle osservazioni formulate dai commissari straordinari in data 31 agosto 2006, in riscontro alla nota sopra citata;
 Considerato  che  l'art.  6 citato conferisce un potere generale di riconsiderazione  delle  nomine effettuate, avente ad oggetto tutti i profili   funzionali   ed  amministrativi  che  sono  stati  posti  a presupposto  della  scelta,  ai  fini  della  migliore disciplina del rapporto,  di  natura  fiduciaria  e caratterizzato dalla valutazione delle   specifiche   competenze   professionali,   intercorrente  fra l'Amministrazione,  titolare  del  potere  di  nomina e i destinatari degli incarichi conferiti;
 Ritenuto  che  appare  coerente  con tale indicazione la attrazione nell'ambito  di  applicabilita'  della  norma,  sub specie «organismi comunque  denominati»,  della  figura  del  commissario straordinario delle  imprese  in  amministrazione  straordinaria,  la  cui  nomina, regolata  dal  comma 1,  dell'art.  38  del  decreto  legislativo  n. 270/1999,   comporta   spendita   di   pubblico   potere   da   parte dell'Amministrazione   procedente   e  che  di  tale  ultimo  profilo costituisce  conferma  la  previsione che i criteri per la nomina dei commissari  delle  imprese in amministrazione straordinaria, aperte a norma  dell'art.  2  del decreto-legge n. 349/2003, siano fissati con decreto ministeriale;
 Considerato   che  l'espletamento  delle  funzioni  di  Commissario straordinario  e', altresi', soggetto alla disciplina di cui all'art. 43   del   decreto  legislativo  n.  270/1999,  recante  «Revoca  del commissario straordinario»;
 Ritenuta  l'unicita' del potere di revoca contenuto nelle due norme soprarichiamate,  di  cui  l'art.  6  cit., per il contesto indicato, delinea modalita' e tempi;
 Richiamato  l'art.  8, comma 2 del decreto legislativo n. 270/1999, il quale prevede la nomina di tre commissari giudiziali limitatamente ai casi di eccezionale rilevanza e complessita' della procedura;
 Vista   la   documentazione   agli  atti  relativa  alla  Sandretto Industrie,  depositata  dai  commissari  giudiziali  e dai commissari straordinari;
 Ritenuto  che  la  valutazione  di  rilevanza  e complessita' della procedura debba essere effettuata avuto riguardo ad una pluralita' di indicatori  quali: a)  appartenenza  della  societa'  ad un gruppo di imprese  e  conseguenti  implicazioni  con riferimento alla possibile estensione  della  procedura  o  alle  attivita'  da  svolgersi nella qualita'  di  socio  controllante  di  imprese in bonis; b) ammontare dell'attivo  e del passivo della societa'; c) ammontare del fatturato e  degli  occupati  e  dislocazione territoriale dei siti produttivi, quali   indici   della   complessita'   dell'attivita'   di  gestione dell'esercizio  d'impresa; d) altri elementi specifici di particolare rilevanza;
 Considerato  che  dall'esame  della  documentazione sopracitata, si rileva quanto segue:
 a) quanto alla rilevanza dei rapporti infragruppo, si osserva che alla Sandretto fanno capo esclusivamente quattro societa' con sede in paesi  comunitari  che svolgono attivita' commerciale e di assistenza tecnica  ai  clienti; non risultano, nemmeno a livello programmatico, iniziative volte ad attrarre le predette societa' alla procedura;
 b) l'attivo  e  il  passivo  della  societa'  (come  esposti  nel programma   nelle   more   della  redazione  delle  perizie  e  della definizione  del  procedimento di accertamento del passivo) risultano rispettivamente  indicati  in  Euro  39  milioni circa, (24 dei quali rappresentati da circolante) ed in Euro 55 milioni circa;
 c) quanto  alla  rilevanza  della  gestione  dell'impresa,  e' da osservare   che  le  relative  attivita'  risultano  territorialmente concentrate  nella  provincia  di Torino (Collegno, Grugliasco e Pont Canavese);  i  volumi  produttivi  si sono attestati in circa Euro 21 milioni nell'anno 2005 e in circa Euro 5 milioni nel I semestre 2006; gli  addetti  in forza all'azienda sono complessivamente 371, per una parte  significativa  dei quali e' prevista, nel programma presentato dai commissari, la collocazione in cigs straordinaria;
 d) non sono rilevabili, infine, dalla documentazione prodotta dai commissari,  elementi  atti a dimostrare una particolare complessita' della  procedura  in  esame  rispetto  a procedure di amministrazione straordinaria similari sotto il profilo dimensionale;
 Considerato  che  alla  stregua  degli  elementi sopra riportati la procedura  di  amministrazione  straordinaria relativa alla Sandretto Industrie   non   risulta,   anche  nell'ambito  di  una  valutazione comparativa   in   raffronto   alle   altre   procedure   in   corso, caratterizzata da eccezionale rilevanza e complessita';
 Preso    atto   degli   atti   di   intervento   nel   procedimento rispettivamente   effettuati:   dal  vice  presidente  della  regione Piemonte,  in  data  25 agosto 2006, con il quale viene rappresentata l'esigenza  di  mantenimento  della continuita' produttiva aziendale; del  sindaco  del comune di Pont Canavese in data 31 agosto 2006, con il  quale  viene espressa preoccupazione per il futuro dell'azienda e il  timore  che  un  eventuale  avvicendamento dei commissari porti a rallentare  il processo di riavvio della competitivita' dell'azienda; dalle  rappresentanze  sindacali  aziendali della Sandretto Industrie S.r.l. in data 30 agosto 2006, con il quale si esprime l'esigenza che venga  garantita  la continuita' aziendale, eliminando in tempi brevi le incertezze sulla conduzione aziendale;
 Ritenuto  di  provvedere,  per  i  motivi sopra illustrati e tenuto conto  dei  richiamati interventi nel procedimento, alla sostituzione del  collegio  commissariale  con un unico commissario straordinario, assegnando il relativo incarico ad uno dei componenti del collegio in carica,  al fine di assicurare continuita' alla gestione, con riserva di  verifica  dell'operato del commissario in sede di valutazione del programma della procedura e della sua attuazione;
 Considerato  che  l'esame comparato dei curricula dei commissari in carica   suggerisce   l'opportunita'   di  attribuire  l'incarico  di commissario  unico  all'avv.  Piercarlo  Castagnetti  in  ragione del congiunto  ricorrere  di uno specifico requisito professionale, quale la  competenza  dal  medesimo maturata nella gestione di procedure di amministrazione   straordinaria   e  di  un  motivo  di  opportunita' rappresentato   dalla  prossimita'  territoriale  del  suo  domicilio professionale   alla   ubicazione   dell'impresa  in  amministrazione straordinaria;
 Decreta:
 Art. 1.
 Il   collegio  commissariale  composto  dai  sigg.  avv.  Piercarlo Castagnetti,  avv.  Massimo Postiglione, dott. Luigi Tealdi, preposto alla  procedura  di amministrazione della Sandretto Industrie S.r.l., con  decreto del Ministro delle attivita' produttive in data 9 maggio 2006, e' revocato dall'incarico.
 |  |  |  | Art. 2. L'avv.  Piercarlo Castagnetti e' nominato commissario straordinario della Sandretto Industrie S.r.l.
 Il presente decreto e' comunicato:
 al Tribunale di Torino;
 alla  Camera  di  commercio di Torino ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;
 alla regione Piemonte;
 al comune di Torino.
 
 Roma, 29 settembre 2006
 
 Il Ministro: Bersani
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