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| Gazzetta n. 238 del 12 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 2 ottobre 2006 |  | Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Lynx», registrato al n. 13274. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
 
 Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato dall'art.  4  della  legge  25 febbraio  1963, n. 441, concernente la disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
 Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione  della  direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del 10 giugno  1995,  n.  17  (S.O.  della  Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita' del 15 marzo 1996 (Gazzetta   Ufficiale   n.   74   del   28 marzo  1996),  concernente semplificazioni  procedurali  in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione  del  decreto  17 marzo  1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti  uguali  ad  altri  gia'  autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
 Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003, n. 65, concernente l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati pericolosi;
 Vista  la  domanda  presentata  in  data 2 maggio 2006 dall'impresa Bayer   Cropscience   S.r.l.   intesa  ad  ottenere  l'autorizzazione all'immissione  in  commercio  del  prodotto fitosanitario denominato «Lynx»  uguale  al  prodotto  di  riferimento denominato «Folicur Se» registrato  al  n.  10753 con D.D. in data 19 marzo 2001 dell'impresa medesima;
 Rilevato  che  la  verifica  tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato  la  sussistenza  dei  requisiti  per  l'applicazione delle semplificazioni  previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:
 il  prodotto  e'  uguale  al  prodotto  di riferimento denominato «Folicur Se» dell'impresa medesima;
 non  sono  intervenuti  nuovi  elementi  di  valutazione  dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;
 l'impresa  richiedente  risulta  anche  titolare  del prodotto di riferimento;
 Rilevato  pertanto che non e' richiesto il parere della Commissione consultiva  per  i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
 Accertato che la classificazione del preparato denominato «Lynx» e' conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;
 Ritenuto  di limitare la validita' dell'autorizzazione alla data di scadenza  del  prodotto  di  riferimento  sopra  citato,  fatto salvo l'obbligo  di  adeguamento  alle  decisioni  comunitarie  che saranno stabilite  al  termine  della  revisione  comunitaria per la sostanza attiva Tebuconazolo;
 Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
 Decreta:
 A  decorrere  dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2008  l'impresa  Bayer Cropscience S.r.l., con sede in viale Certosa, 130  -  Milano,  e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario  nocivo  per  gli organismi acquatici denominato «Lynx» con   la  composizione  e  alle  condizioni  indicate  nell'etichetta allegata al presente decreto.
 Il    prodotto    e'    confezionato    nelle    taglie    da:   ml 10-50-100-200-250-500 e litri 1-5-10.
 Il prodotto in questione e' preparato presso gli stabilimenti delle imprese:  -  Irca  Service  S.p.A.,  Fornovo  S. Giovanni  (Bergamo), autorizzato   con   decreti  del  9 maggio  1997/20  settembre  2001, confezionato presso lo stabilimento dell'impresa: - Bayer Cropscience S.r.l.,  Filago  (Bergamo)  autorizzato  con  decreti  del 6 dicembre 1983/20 dicembre  2002  nonche'  importato  in  confezioni pronte per l'impiego e formulazione dall'imprese estere:
 Bayer Cropscience AG - Dormagen (Germania);
 Bayer Cropscience France - Villefranche (Francia);
 SCB Marle-Su-Serre (Francia).
 La  composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.
 Il prodotto suddetto e' registrato al n. 13274.
 Sono  approvate  e  fanno  parte integrante del presente decreto le etichette  allegate  con  le  quali  il prodotto deve essere posto in commercio  e  che  saranno  pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa, all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 2 ottobre 2006
 
 Il direttore generale: Borrello
 |  |  |  | Allegato 
 ---->  Vedere Allegato da pag. 17 a pag. 19 della G.U.  <----
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