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| Gazzetta n. 238 del 12 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 29 settembre 2006 |  | Rinnovo dell'autorizzazione, all'organismo di controllo denominato «3 A  Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», ad  espletare le funzioni di controllo sulla denominazione di origine protetta  «Alto  Crotonese»,  riferita all'olio extravergine di oliva registrata  in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del consiglio del 20 marzo 2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche protette»;
 Visto   l'art.   10   del  predetto  regolamento  (CE)  n.  510/06, concernente i controlli;
 Visto  il  regolamento  (CE) n. 1257/2003 del 15 luglio 2003 con il quale   l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione  della denominazione  di origine protetta «Alto Crotonese» riferita all'olio extravergine di oliva;
 Visto  l'art.  53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti  dalla appartenenza  dell'Italia  alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999  -  il  quale  contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, sentite  le  Regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche agricole  e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla stessa;
 Visto  il  decreto-legge  18 maggio 2006, n. 181, ed in particolare l'art.  1,  commi 1  e 11 mediante i quali la denominazione Ministero delle   politiche   agricole   e   forestali,  prevista  dal  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, viene sostituita ovunque presente e  ad  ogni  effetto  dalla  denominazione: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
 Visto  il  decreto  4 novembre  2003  con il quale l'organismo «3 A Parco  tecnologico  agroalimentare  dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», con  sede in frazione Pantalla di Todi (Perugia) e' stato autorizzato ad  espletare  le  funzioni  di  controllo  previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Alto Crotonese» riferita all'olio extravergine di oliva;
 Vista   la   comunicazione   del   Consorzio  di  tutela  dell'olio extravergine  di  oliva D.O.P. «Alto Crotonese», datata 2 maggio 2006 che  ha  confermato  per  il controllo sulla denominazione di origine protetta  Alto  Crotonese  riferita  all'olio  extravergine di oliva, l'organismo   denominato   «3   A  Parco  tecnologico  agroalimentare dell'Umbria  -  Soc.  cons. a r.l.», con sede in frazione Pantalla di Todi (Perugia);
 Considerato  che  l'organismo «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria  -  Soc.  cons. a r.l.» risulta gia' iscritto nell'elenco degli  organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta  (DOP),  le  Indicazioni  geografiche  protette  (IGP)  e le Attestazioni  di  specificita'  (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
 Considerato  che  l'organismo  di  controllo «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» ha dimostrato di aver adeguato  in  modo  puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione  di origine protetta «Alto Crotonese» riferita all'olio extravergine  di  oliva, allo schema tipo e di possedere la struttura idonea  a  garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente  la  denominazione  di  origine protetta «Alto Crotonese» riferita all'olio extravergine di oliva;
 Considerato  che il Ministero delle politiche agricole Alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
 Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento (CE)  n.  510/2006  spettano  al  Ministero delle politiche agricole, alimentari  e  forestali,  in  quanto Autorita' nazionale preposta al coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
 Considerata  la  necessita',  espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi  dell'art.  10  regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che e' stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare  che  la  specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;
 Vista la documentazione agli atti del Ministero;
 Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di autorizzazione  ai  sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128  come  sostituito  dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'organismo  «3  A  Parco  tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc.  cons. a r.l.», con sede in frazione Pantalla di Todi (Perugia), e'  autorizzato  ad  espletare  le  funzioni  di  controllo, previste dall'art.  10  del regolamento (CE) n. 510/96 per la denominazione di origine  protetta  Alto  Crotonese  riferita all'olio extravergine di oliva,  registrata  in  ambito  europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) n. 1257/2003 del 15 luglio 2003.
 |  |  |  | Art. 2. La  presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» del rispetto  delle  prescrizioni  previste  nel  presente decreto e puo' essere  sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile  1998,  n.  128  come  sostituito  dall'art. 14 della legge 21 dicembre  1999,  n. 526 con provvedimento dell'Autorita' nazionale competente.
 |  |  |  | Art. 3. L'organismo  autorizzato  «3  A  Parco  tecnologico  agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» dovra' assicurare, coerentemente con gli  obiettivi  delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda   ai   requisiti  descritti  nel  relativo  disciplinare  di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la  denominazione  «Alto Crotonese» riferita all'olio extravergine di oliva,  venga  apposta  la  dicitura:  «Garantito dal Ministero delle politiche  agricole  alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006».
 |  |  |  | Art. 4. L'organismo  autorizzato  «3  A  Parco  tecnologico  agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» non puo' modificare la denominazione sociale,  il  proprio  statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio  sistema  qualita',  le  modalita'  di controllo e il sistema tariffario,   riportati  nell'apposito  piano  di  controllo  per  la denominazione  di origine protetta «Alto Crotonese» riferita all'olio extravergine  di  oliva,  cosi'  come  depositati presso il Ministero delle  politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta Autorita'.
 L'organismo comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione   concernente   il   personale  ispettivo  indicato  nella documentazione   presentata,   la   composizione   del   comitato  di certificazione  o della struttura equivalente e dell'organo decidente i   ricorsi,   nonche'   l'esercizio   di   attivita'  che  risultano oggettivamente  incompatibili  con  il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
 Il  mancato  adempimento  delle  prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 |  |  |  | Art. 5. L'autorizzazione  di  cui  all'art.  1  ha  durata  di  tre  anni a decorrere   dal   3 novembre  2006,  data  di  scadenza  del  decreto 4 novembre 2003.
 Nell'ambito   del   periodo   di   validita'   dell'autorizzazione, l'organismo  «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons.  a  r.l.»  e'  tenuto  ad  adempiere  a  tutte  le disposizioni complementari  che  l'autorita'  nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
 |  |  |  | Art. 6. L'organismo  autorizzato  «3  A  Parco  tecnologico  agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di  conformita'  all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Alto  Crotonese»  riferita  all'olio  extravergine  di  oliva, anche mediante  immissione  nel  sistema  informativo  del  Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 |  |  |  | Art. 7. L'organismo  autorizzato  «3  A  Parco  tecnologico  agroalimentare dell'Umbria   -   Soc.  cons.  a  r.l.»  immette  anche  nel  sistema informativo  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari e forestali  tutti  gli  elementi  conoscitivi  di  carattere tecnico e documentale   dell'attivita'   certificativa,   ed  adotta  eventuali opportune  misure,  da  sottoporre preventivamente ad approvazione da parte  dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione,    confusione   o   difformi   utilizzazioni   delle attestazioni  di  conformita' della denominazione di origine protetta «Alto  Crotonese»  riferita all'olio extravergine di oliva rilasciate agli  utilizzatori.  Le  modalita'  di  attuazione  di tali procedure saranno  indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.  I  medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e  dall'art.  6,  sono  simultaneamente resi noti anche alla regione Calabria.
 |  |  |  | Art. 8. L'organismo  autorizzato  «3  A  Parco  tecnologico  agroalimentare dell'Umbria  -  Soc.  cons.  a  r.l.»  e'  sottoposto  alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione  Calabria,  ai  sensi  dell'art.  53,  comma 12  della  legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 29 settembre 2006
 
 Il direttore generale: La Torre
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