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| Gazzetta n. 238 del 12 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 29 settembre 2006 |  | Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo «Agroqualita' - Societa'  per  la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.»,  ad  effettuare  i  controlli  sulla  denominazione di origine protetta «Monte Etna». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del consiglio del 20 marzo 2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche protette»;
 Visto   l'art.   10   del  predetto  regolamento  (CE)  n.  510/06, concernente i controlli;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1491/03 del 25 agosto 2003 con il quale   l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione  della denominazione di origine protetta «Monte Etna»;
 Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
 Visto   il  decreto  16 ottobre  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2003, con il  quale  l'organismo  Agroqualita' - Societa' per la certificazione della  qualita'  nell'agroalimentare  a  r. l., con sede in Roma, via Montebello n. 8, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Monte Etna»;
 Considerato  che  la predetta autorizzazione ha validita' triennale decorrente  dal 16 ottobre 2003, data di pubblicazione emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;
 Considerato   che   la  Societa'  cooperativa  agricola  produttori agricoli  ha confermato Agroqualita' - Societa' per la certificazione della  qualita'  nell'agroalimentare  a  r.  l.  quale  organismo  di controllo  e  di  certificazione  ai  sensi  del  citato  art. 10 del regolamento  (CE)  n. 510/06 per la denominazione di origine protetta «Monte Etna»;
 Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo  concernente  la  denominazione  di origine protetta «Monte Etna»  anche  nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione  e  il  rinnovo  della  stessa,  al fine di consentire all'organismo  Agroqualita'  -  Societa'  per la certificazione della qualita'  nell'agroalimentare  a r.l. la predisposizione del piano di controllo;
 Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite nella  autorizzazione  concessa  con  decreto  16 ottobre  2003, fino all'emanazione    del    decreto   di   rinnovo   dell'autorizzazione all'organismo  Agroqualita'  -  Societa'  per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r. l., con sede  in  Roma,  via  Montebello n. 8 con decreto 16 ottobre 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Monte Etna»  registrata  con  il  regolamento (CE) n. 1491/03 del 25 agosto 2003   e'  prorogata  fino  all'emanazione  del  decreto  di  rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.
 |  |  |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 16 ottobre 2003.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 29 settembre 2006
 
 Il direttore generale: La Torre
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