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| Gazzetta n. 238 del 12 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 29 settembre 2006 |  | Protezione   transitoria   accordata   a   livello   nazionale   alla denominazione  «Suino  Cinto  Toscano», per la quale e' stata inviata istanza   alla   Commissione   europea   per  la  registrazione  come denominazione di origine protetta. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del consiglio del 20 marzo 2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Visto  l'art.  5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che  stabilisce  che a decorrere dalla data della presentazione della domanda alla commissione il medesimo Stato membro puo' accordare solo in  via  transitoria  alla  denominazione  una  protezione  a livello nazionale, nonche', se del caso, un periodo di adattamento;
 Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela della Cinta Senese,  con sede in Siena, via Camollia n. 86, intesa ad ottenere la registrazione  della  denominazione  «Suino  Cinto Toscano», ai sensi dell'art. 5, comma 6 del citato regolamento (CE) n. 510/2006;
 Vista la nota protocollo n. 64736 del 5 settembre 2005 con la quale il   Ministero   delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali ritenendo  che la predetta domanda soddisfacesse i requisiti indicati dal  regolamento  comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente  la  predetta  domanda  di  registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
 Vista l'istanza con la quale il Consorzio per la tutela della Cinta Senese,   ha   chiesto  la  protezione  a  titolo  transitorio  della denominazione  «Suino  Cinto  Toscano»,  ai sensi dell'art. l'art. 5, comma 6  del  predetto  regolamento  (CE)  n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole   alimentari  e  forestali,  da  qualunque  responsabilita', presente  e  futura,  conseguente  all'eventuale mancato accoglimento della   citata  istanza  della  denominazione  di  origine  protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
 Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma 6  del  predetto regolamento (CE) n. 510/2006;
 Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli  interessati all'utilizzazione della denominazione «Suino Cinto Toscano»,  in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;
 Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che,  in  accoglimento  della  domanda  avanzata del Consorzio per la tutela   della   Cinta   Senese,  assicuri  la  protezione  a  titolo transitorio  e  a  livello nazionale della denominazione «Suino Cinto Toscano»,  secondo  il  disciplinare  di  produzione trasmesso con la citata nota all'organismo comunitario e allegato al presente decreto;
 Decreta:
 Art. 1.
 E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale alla  denominazione  «Suino  Cinto  Toscano»,  ai  sensi dell'art. 5, comma 6  del  regolamento (CE) n. 510/2006 del consiglio del 20 marzo 2006.
 |  |  |  | Art. 2. La  denominazione  «Suino  Cinto  Toscano» e' riservata al prodotto ottenuto  in  conformita'  al  disciplinare  di  produzione trasmesso all'organismo  comunitario  con  nota n. 64736 del 5 settembre 2005 e allegato al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. La  responsabilita',  presente e futura, conseguente alla eventuale mancata  registrazione  comunitaria  della denominazione «Suino Cinto Toscano»,  come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che  si  avvalgono  della  protezione  a  titolo  transitorio  di cui all'art. 1.
 |  |  |  | Art. 4. La  protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere  dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 29 settembre 2006
 
 Il direttore generale: La Torre
 |  |  |  | DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «SUINO CINTO TOSCANO»
 Art. 1.
 Denominazione
 La  denominazione  di  origine  protetta  (D.O.P.)  «Suino  Cinto Toscano»  e'  riservata  esclusivamente  alle  carni suine di animali nati, allevati e macellati in Toscana, che rispondono alle condizioni ed  ai requisiti del presente disciplinare, redatto ai sensi del reg. CEE n. 2081/92.
 Art. 2.
 Descrizione del prodotto
 La  D.O.P.  «Suino  Cinto Toscano» e' riservata ai suini da carne allevati  allo  stato  brado/semibrado  in ambiente caratterizzato da boschi e/o terreni seminativi-pascolativi tipici della Toscana.
 Razza:   Il  Suino  Cinto  Toscano  deve  provenire  da  soggetti derivanti  da  accoppiamenti  di  suini entrambi iscritti al registro anagrafico e/o libro genealogico del tipo genetico «Cinta Senese».
 Art. 3.
 Zona di produzione
 L'area  geografica  di  produzione  del  «Suino  Cinto  Toscano» e' rappresentata dal territorio amministrativo della regione Toscana.
 Art. 4.
 Prova dell'origine
 Ogni   fase   del   processo   produttivo  deve  essere  monitorata documentando  per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti  in  uscita).  In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi   elenchi,   gestiti   dall'organismo  di  controllo,  degli allevatori,  macellatori, sezionatori, trasformatori, confezionatori, nonche'  attraverso  la  dichiarazione  tempestiva  alla struttura di controllo  delle quantita' prodotte, e' garantita la tracciabilita' e la  rintracciabilita'  (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto. Inoltre, i soggetti proveniente dagli accoppiamenti del tipo  genetico  «Cinta  Senese»  devono essere identificati non oltre quarantacinque   giorni   dalla   nascita,   mediante   l'apposizione sull'orecchio   di   idoneo  segno  distintivo  (fascetta  o  bottone auricolare)  indicante  il  codice  di  identificazione  del soggetto idoneo.  E' consentito l'utilizzo di colorazioni diverse per il segno distintivo,   qualora  sussista  la  necessita'  di  identificare  il soggetto  destinato  alla  eventuale  carriera riproduttiva da quelli destinati alla macellazione.
 Tutte  le  persone,  sia  fisiche  che  giuridiche,  iscritte nei rispettivi  elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura  di  controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
 Art. 5.
 Metodo di ottenimento
 Allevamento: i soggetti destinati alla macellazione devono essere allevati alla stato brado/semibrado a partire dal quarto mese di vita (gli  animali  devono  soggiornare quotidianamente in appezzamenti di terreno sia recintati che non, provvisti di eventuale ricovero per le ore notturne e/o per le condizioni climatiche sfavorevoli); il limite massimo  di  capi  allevabile  e' di kg 1.500 peso vivo per ettaro. I riproduttori possono essere ricoverati in apposite strutture (stalle) nel  periodo  di  accoppiamento, pre e post parto cio' per favorire i controlli sanitari e i parti;
 Alimentazione:  l'alimentazione  e'  fornita dal pascolo in bosco e/o  in terreni nudi seminati con essenze foraggere e cerealicole. E' altresi'  consentito  l'impiego  di  una  integrazione  alimentare di esclusiva  provenienza  vegetale  con  concentrati (farine, pastoni e pellets). E' consentito inoltre l'impiego di integratori minerali. E' espressamente  vietato l'utilizzo di scarti di produzione industriale tal  quale  (quali  sieri, derivati del latte, polpe di barbabietola, panelli e/o estratti di girasole, farine e o derivati di carne/pesce, sanse di oliva, vinacce);
 Macellazione:  gli  animali  macellati devono avere almeno dodici mesi di eta';
 Caratteristiche   fisico-chimiche:  la  carne  del  «Suino  Cinto Toscano»,  per  avere diritto alla denominazione di origine protetta, deve  rispondere  alle  seguenti caratteristiche chimico-fisiche (per gr 100 di carne edibile 24 ore post mortem);
 contenuto in acqua: non superiore al 78%;
 contenuto  in  grassi:  non  inferiore  al  2,5%  (riferito  al muscolo);
 pH finale: da 5,6 a 6,0.
 Caratteristiche  visive-organolettiche:  la carne di «Suino Cinto Toscano»,  per  avere  diritto alla Denominazione di origine protetta deve rispondere alle seguenti caratteristiche visive-organolettiche:
 colore: rosa acceso e/o rosso;
 tessitura: fine;
 consistenza:   compatta,   leggermente  infiltrata  di  grasso, tenera, succulenta con aroma della carne fresca.
 Il  condizionamento  della  DOP «Suino Cinto Toscano» deve avvenire esclusivamente nella zona di origine cosi' come delimitata all'art. 3 del presente disciplinare.
 Art. 6.
 Legame con l'ambiente
 Il  legame  tra  la  DOP «Suino Cinto Toscano» e la zona geografica delimitata  si  giustifica proprio in merito al tipo di allevamento e di  alimentazione  che caratterizza questa razza. La culla di origine e'  la zona di Montemaggio e successivamente tale razza si e' diffusa nel  Chianti e in tutta la Toscana. In tale zona vi sono boschi misti ricchi  di  specie  quercine idonee alla produzione della ghianda e/o terreni   seminativi  marginali.  Questi  pascoli,  spesso  poveri  e argillosi,  sono  usualmente coltivati a foraggiere da pascolo, quali lupinella,   ginestrino,   trifoglio,   ecc..  e  sono  tutti  tipici dell'ambiente  pedoclimatico  toscano.  Il  «Suino  Cinto Toscano» e' allevato  in  questa  area  proprio  per  sfruttare  gli appezzamenti boschivi  (in  genere  cedui  di  latifoglie con prevalenza di specie quercine e macchie mediterrane, soprattutto fra le province di Siena, Grosseto   e   Pisa).   L'ambiente  cosi'  difficile  e  l'uso  quasi esclusivamente  di  risorse  alimentari spontanee, ha selezionato nel tempo, suini in possesso di caratteristiche di ruralita', frugalita', adattamento  all'ambiente  e resistenza alle malattie che non trovano riscontri nelle altre razze suine comunemente allevate. Nel corso dei secoli,  infatti, tale razza si e' ben adattata all'allevamento anche nelle  zone appenniniche e, soprattutto, in tutti gli appezzamenti di seminativi e pascolativi «poveri». Pertanto, il «Suino Cinto Toscano» si  adatta  perfettamente  al  pascolamento  di  ghiande e di essenze foraggere  naturali  e/o seminate. Ancora oggi e come nel passato, la forma tipica di allevamento e' quella semibrada e/o brada. In pratica l'allevamento  consiste nel «pascolamento» degli animali, utilizzando le  risorse del territorio, quali i boschi e i terreni adatti per poi ricoverarlo  la notte. Tale forma di allevamento consente un notevole contenimento  di  problemi sanitari, nonche' assenza di stress, tutti fattori che si ripercuotono favorevolmente sulla qualita' delle carni del  Suino  Cinto Toscano. L'intervento dell'uomo, quindi nei secoli, ha selezionato suini in grado di adattarsi bene all'ambiente.
 Le  testimonianze  storiche dell'allevamento e della trasformazione delle  carni  di  «Suino  Cinto  Toscano»  affondano nel passato. Nel Palazzo  Civico  di  Siena  e' famoso l'affresco del 1340 di Ambrogio Lorenzetti nell'allegoria del «Buongoverno», dove e' rappresentato il suino  cinto toscano. Nel corso del tempo, l'uso delle carni di suino cinto  toscano  si  afferma: ne e' esempio la citazione di Bartolomeo Benvoglienti nel «Trattato de l'origine et accrescimenti de la Citta' di  Siena» edito in Roma, nel 1571, laddove si parla di utilizzazione delle  carni  per  la  macellazione  e  la  trasformazione  in salumi tradizionali del territorio d'origine. Nel 1890 circa, il dott. Dondi G.,  della  cattedra  ambulante  di  agricoltura  di  Siena, conferma l'adattamento  dell'allevamento  della  razza  «Cinta Senese», da cui deriva  il  Suino Cinto Toscano, quale «la piu' antica razza italiana adatta  al duro ambiente delle colline e della montagna toscana». Nel 1927,  il  prof.  Ettore Mascheroni, sulla Nuova Enciclopedia Agraria Italiana, dichiara che «Oscura e' l'origine di questa razza, ma si ha motivo  di  ritenere  che  sia  lontanissima  perche'  i  piu' vecchi agricoltori del Senese ricordano di averla sempre allevata» ed ancora «la  carne  e'  ottima  e  molto  saporita e sono noti in commercio i prodotti  senesi  di  salumeria,  in  particolar  modo  le  salsicce, mortadelle   e   prosciutti,   prodotti   in  notevole  quantita'  da stabilimenti  locali  che  di  preferenza  attingono la materia prima dalla  montagna  senese».  Ancora  oggi  risultano  molto ricercati i prodotti  della  salumeria  derivanti  da questo prodotto e che fanno parte dei prodotti tipici della regione Toscana.
 Art. 7.
 Controlli
 Il «Suino Cinto Toscano» a denominazione di origine protetta, per l'applicazione  delle  disposizioni  del presente disciplinare, sara' controllato  da una struttura autorizzata, in conformita' all'art. 10 del regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992.
 Art. 8.
 Confezionamento/etichettatura
 Le  indicazioni  relative  alla  designazione e presentazione del prodotto sono quelle previste dalla normativa vigente. Oltre a quelle previste e' obbligatorio:
 il  prodotto  deve  essere  immesso  al  consumo  provvisto  di particolare    contrassegno   a   garanzia   dell'origine   e   della identificazione;
 il contrassegno e' costituito dal logo, di cui all'art. 10;
 l'apposizione  del marchio deve essere effettuata nell'impianto di macellazione o trasformazione;
 il  marchio  deve  essere  ben visibile in tutte le sue fasi di distribuzione;
 eventuali informazioni a garanzia del consumatore.
 Art. 9.
 Trasformazione e/o elaborazione del prodotto interessato
 I prodotti per la cui preparazione e' utilizzata la D.O.P. «Suino Cinto  Toscano»,  anche  a  seguito  di processi di elaborazione e di trasformazione,  possono  essere  immessi  al  consumo  in confezioni recanti  il  riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
 il  prodotto  a  denominazione protetta, certificato come tale, costituisca  il  componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;
 gli  utilizzatori  del  prodotto a denominazione protetta siano autorizzati  dai  titolari  del  diritto  di proprieta' intellettuale conferito  dalla  registrazione  della  D.O.P.  riuniti  in Consorzio incaricato  alla  tutela  dal  Ministero  delle  politiche agricole e forestali.  Lo  stesso  Consorzio  incaricato  provvedera'  anche  ad iscriverli  in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione   protetta.  In  assenza  di  un  Consorzio  di  Tutela incaricato  le  predette  funzioni saranno svolte dal Ministero delle politiche agricole e forestali in quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del reg. CEE n. 2081/92.
 Art. 10.
 L o g o
 Scudo   araldico  di  colore  rosso  scuro  (Terra  di  Siena)  con raffigurazione  di  Suino  in  colore grigio scuro con fasciatura sul tronco centrale di colore bianco, il tutto in circonferenza di colore rosso  scuro  (ciano  25%,  magenta  89%,  giallo  78%,  nero 7%). Il carattere  tipografico  utilizzato  per  il  logo-tipo  «Suino  Cinto Toscano Tipo Genetico Cinta Senese» e' il Block.
 
 ---->  Vedere Logo a pag. 26 della G.U.  <----
 
 Suino Cinto Toscano D.O.P.
 Tipo Genetico Cinta Senese
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