Gazzetta n. 238 del 12 ottobre 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 29 settembre 2006 |
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Suino Cinto Toscano», per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92; Visto l'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che a decorrere dalla data della presentazione della domanda alla commissione il medesimo Stato membro puo' accordare solo in via transitoria alla denominazione una protezione a livello nazionale, nonche', se del caso, un periodo di adattamento; Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela della Cinta Senese, con sede in Siena, via Camollia n. 86, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Suino Cinto Toscano», ai sensi dell'art. 5, comma 6 del citato regolamento (CE) n. 510/2006; Vista la nota protocollo n. 64736 del 5 settembre 2005 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfacesse i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa; Vista l'istanza con la quale il Consorzio per la tutela della Cinta Senese, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della denominazione «Suino Cinto Toscano», ai sensi dell'art. l'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso; Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006; Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Suino Cinto Toscano», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta; Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata del Consorzio per la tutela della Cinta Senese, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Suino Cinto Toscano», secondo il disciplinare di produzione trasmesso con la citata nota all'organismo comunitario e allegato al presente decreto; Decreta: Art. 1. E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale alla denominazione «Suino Cinto Toscano», ai sensi dell'art. 5, comma 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 del consiglio del 20 marzo 2006. |
| Art. 2. La denominazione «Suino Cinto Toscano» e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione trasmesso all'organismo comunitario con nota n. 64736 del 5 settembre 2005 e allegato al presente decreto. |
| Art. 3. La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Suino Cinto Toscano», come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1. |
| Art. 4. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 settembre 2006
Il direttore generale: La Torre |
| DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «SUINO CINTO TOSCANO» Art. 1. Denominazione La denominazione di origine protetta (D.O.P.) «Suino Cinto Toscano» e' riservata esclusivamente alle carni suine di animali nati, allevati e macellati in Toscana, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare, redatto ai sensi del reg. CEE n. 2081/92. Art. 2. Descrizione del prodotto La D.O.P. «Suino Cinto Toscano» e' riservata ai suini da carne allevati allo stato brado/semibrado in ambiente caratterizzato da boschi e/o terreni seminativi-pascolativi tipici della Toscana. Razza: Il Suino Cinto Toscano deve provenire da soggetti derivanti da accoppiamenti di suini entrambi iscritti al registro anagrafico e/o libro genealogico del tipo genetico «Cinta Senese». Art. 3. Zona di produzione L'area geografica di produzione del «Suino Cinto Toscano» e' rappresentata dal territorio amministrativo della regione Toscana. Art. 4. Prova dell'origine Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, degli allevatori, macellatori, sezionatori, trasformatori, confezionatori, nonche' attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantita' prodotte, e' garantita la tracciabilita' e la rintracciabilita' (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto. Inoltre, i soggetti proveniente dagli accoppiamenti del tipo genetico «Cinta Senese» devono essere identificati non oltre quarantacinque giorni dalla nascita, mediante l'apposizione sull'orecchio di idoneo segno distintivo (fascetta o bottone auricolare) indicante il codice di identificazione del soggetto idoneo. E' consentito l'utilizzo di colorazioni diverse per il segno distintivo, qualora sussista la necessita' di identificare il soggetto destinato alla eventuale carriera riproduttiva da quelli destinati alla macellazione. Tutte le persone, sia fisiche che giuridiche, iscritte nei rispettivi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo. Art. 5. Metodo di ottenimento Allevamento: i soggetti destinati alla macellazione devono essere allevati alla stato brado/semibrado a partire dal quarto mese di vita (gli animali devono soggiornare quotidianamente in appezzamenti di terreno sia recintati che non, provvisti di eventuale ricovero per le ore notturne e/o per le condizioni climatiche sfavorevoli); il limite massimo di capi allevabile e' di kg 1.500 peso vivo per ettaro. I riproduttori possono essere ricoverati in apposite strutture (stalle) nel periodo di accoppiamento, pre e post parto cio' per favorire i controlli sanitari e i parti; Alimentazione: l'alimentazione e' fornita dal pascolo in bosco e/o in terreni nudi seminati con essenze foraggere e cerealicole. E' altresi' consentito l'impiego di una integrazione alimentare di esclusiva provenienza vegetale con concentrati (farine, pastoni e pellets). E' consentito inoltre l'impiego di integratori minerali. E' espressamente vietato l'utilizzo di scarti di produzione industriale tal quale (quali sieri, derivati del latte, polpe di barbabietola, panelli e/o estratti di girasole, farine e o derivati di carne/pesce, sanse di oliva, vinacce); Macellazione: gli animali macellati devono avere almeno dodici mesi di eta'; Caratteristiche fisico-chimiche: la carne del «Suino Cinto Toscano», per avere diritto alla denominazione di origine protetta, deve rispondere alle seguenti caratteristiche chimico-fisiche (per gr 100 di carne edibile 24 ore post mortem); contenuto in acqua: non superiore al 78%; contenuto in grassi: non inferiore al 2,5% (riferito al muscolo); pH finale: da 5,6 a 6,0. Caratteristiche visive-organolettiche: la carne di «Suino Cinto Toscano», per avere diritto alla Denominazione di origine protetta deve rispondere alle seguenti caratteristiche visive-organolettiche: colore: rosa acceso e/o rosso; tessitura: fine; consistenza: compatta, leggermente infiltrata di grasso, tenera, succulenta con aroma della carne fresca. Il condizionamento della DOP «Suino Cinto Toscano» deve avvenire esclusivamente nella zona di origine cosi' come delimitata all'art. 3 del presente disciplinare. Art. 6. Legame con l'ambiente Il legame tra la DOP «Suino Cinto Toscano» e la zona geografica delimitata si giustifica proprio in merito al tipo di allevamento e di alimentazione che caratterizza questa razza. La culla di origine e' la zona di Montemaggio e successivamente tale razza si e' diffusa nel Chianti e in tutta la Toscana. In tale zona vi sono boschi misti ricchi di specie quercine idonee alla produzione della ghianda e/o terreni seminativi marginali. Questi pascoli, spesso poveri e argillosi, sono usualmente coltivati a foraggiere da pascolo, quali lupinella, ginestrino, trifoglio, ecc.. e sono tutti tipici dell'ambiente pedoclimatico toscano. Il «Suino Cinto Toscano» e' allevato in questa area proprio per sfruttare gli appezzamenti boschivi (in genere cedui di latifoglie con prevalenza di specie quercine e macchie mediterrane, soprattutto fra le province di Siena, Grosseto e Pisa). L'ambiente cosi' difficile e l'uso quasi esclusivamente di risorse alimentari spontanee, ha selezionato nel tempo, suini in possesso di caratteristiche di ruralita', frugalita', adattamento all'ambiente e resistenza alle malattie che non trovano riscontri nelle altre razze suine comunemente allevate. Nel corso dei secoli, infatti, tale razza si e' ben adattata all'allevamento anche nelle zone appenniniche e, soprattutto, in tutti gli appezzamenti di seminativi e pascolativi «poveri». Pertanto, il «Suino Cinto Toscano» si adatta perfettamente al pascolamento di ghiande e di essenze foraggere naturali e/o seminate. Ancora oggi e come nel passato, la forma tipica di allevamento e' quella semibrada e/o brada. In pratica l'allevamento consiste nel «pascolamento» degli animali, utilizzando le risorse del territorio, quali i boschi e i terreni adatti per poi ricoverarlo la notte. Tale forma di allevamento consente un notevole contenimento di problemi sanitari, nonche' assenza di stress, tutti fattori che si ripercuotono favorevolmente sulla qualita' delle carni del Suino Cinto Toscano. L'intervento dell'uomo, quindi nei secoli, ha selezionato suini in grado di adattarsi bene all'ambiente. Le testimonianze storiche dell'allevamento e della trasformazione delle carni di «Suino Cinto Toscano» affondano nel passato. Nel Palazzo Civico di Siena e' famoso l'affresco del 1340 di Ambrogio Lorenzetti nell'allegoria del «Buongoverno», dove e' rappresentato il suino cinto toscano. Nel corso del tempo, l'uso delle carni di suino cinto toscano si afferma: ne e' esempio la citazione di Bartolomeo Benvoglienti nel «Trattato de l'origine et accrescimenti de la Citta' di Siena» edito in Roma, nel 1571, laddove si parla di utilizzazione delle carni per la macellazione e la trasformazione in salumi tradizionali del territorio d'origine. Nel 1890 circa, il dott. Dondi G., della cattedra ambulante di agricoltura di Siena, conferma l'adattamento dell'allevamento della razza «Cinta Senese», da cui deriva il Suino Cinto Toscano, quale «la piu' antica razza italiana adatta al duro ambiente delle colline e della montagna toscana». Nel 1927, il prof. Ettore Mascheroni, sulla Nuova Enciclopedia Agraria Italiana, dichiara che «Oscura e' l'origine di questa razza, ma si ha motivo di ritenere che sia lontanissima perche' i piu' vecchi agricoltori del Senese ricordano di averla sempre allevata» ed ancora «la carne e' ottima e molto saporita e sono noti in commercio i prodotti senesi di salumeria, in particolar modo le salsicce, mortadelle e prosciutti, prodotti in notevole quantita' da stabilimenti locali che di preferenza attingono la materia prima dalla montagna senese». Ancora oggi risultano molto ricercati i prodotti della salumeria derivanti da questo prodotto e che fanno parte dei prodotti tipici della regione Toscana. Art. 7. Controlli Il «Suino Cinto Toscano» a denominazione di origine protetta, per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare, sara' controllato da una struttura autorizzata, in conformita' all'art. 10 del regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992. Art. 8. Confezionamento/etichettatura Le indicazioni relative alla designazione e presentazione del prodotto sono quelle previste dalla normativa vigente. Oltre a quelle previste e' obbligatorio: il prodotto deve essere immesso al consumo provvisto di particolare contrassegno a garanzia dell'origine e della identificazione; il contrassegno e' costituito dal logo, di cui all'art. 10; l'apposizione del marchio deve essere effettuata nell'impianto di macellazione o trasformazione; il marchio deve essere ben visibile in tutte le sue fasi di distribuzione; eventuali informazioni a garanzia del consumatore. Art. 9. Trasformazione e/o elaborazione del prodotto interessato I prodotti per la cui preparazione e' utilizzata la D.O.P. «Suino Cinto Toscano», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che: il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza; gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprieta' intellettuale conferito dalla registrazione della D.O.P. riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvedera' anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un Consorzio di Tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle politiche agricole e forestali in quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del reg. CEE n. 2081/92. Art. 10. L o g o Scudo araldico di colore rosso scuro (Terra di Siena) con raffigurazione di Suino in colore grigio scuro con fasciatura sul tronco centrale di colore bianco, il tutto in circonferenza di colore rosso scuro (ciano 25%, magenta 89%, giallo 78%, nero 7%). Il carattere tipografico utilizzato per il logo-tipo «Suino Cinto Toscano Tipo Genetico Cinta Senese» e' il Block.
----> Vedere Logo a pag. 26 della G.U. <----
Suino Cinto Toscano D.O.P. Tipo Genetico Cinta Senese |
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