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| Gazzetta n. 238 del 12 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI |  | DELIBERAZIONE 13 settembre 2006 |  | Trasporto  pubblico  locale  -  Valutazione di idoneita' dell'accordo aziendale  concluso  tra  l'azienda Francigena S.r.l. di Viterbo e le segreterie  provinciali  delle  organizzazioni  sindacali  Filt-Cgil, Fit-Cisl,  Uilt-Uil,  Ugl  Trasporti,  Faisa-Cisal  nonche' la R.S.U. aziendale  in  data  21 maggio  2004,  in  relazione alle prestazioni indispensabili  da  garantire  in  caso  di  sciopero  riguardante il personale dipendente dall'azienda Francigena S.r.l. di Viterbo. (Pos. 19837). (Deliberazione n. 06/490). |  | 
 |  |  |  | LA COMMISSIONE 
 Premesso:
 che  l'azienda  Francigena  S.r.l. di Viterbo svolge attivita' di trasporto pubblico locale;
 che  questa Commissione, nelle sedute del 9 luglio e 10 settembre 1992,   ha   dichiarato  idoneo  l'accordo  aziendale  contenente  la regolamentazione  delle  prestazioni  indispensabili concluso in data 9 giugno  1992 tra il comune di Viterbo e le organizzazioni sindacali provinciali di categoria;
 che,  tuttavia,  in  ottemperanza  agli  obblighi  imposti  dalla vigente   normativa   la   gestione  del  Trasporto  pubblico  locale esercitata  dal comune di Viterbo fino alla data del 28 febbraio 2003 a  decorrere  dal 1° marzo 2003 si e' trasferita automaticamente alla Francigena S.r.l., partecipata interamente dallo stesso comune;
 che,  in  data  21 maggio  2004,  l'azienda  Francigena S.r.l. di Viterbo  e  le  segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil,  Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl Trasporti, Faisa-Cisal nonche' la R.S.U.   aziendale   hanno   concluso   un  accordo  aziendale  sulle prestazioni  indispensabili  da  garantire  in  caso  di sciopero del personale dipendente dall'azienda, giusta quanto previsto dalla legge n.  146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, e in adeguamento alle previsioni di cui all'art. 11 della regolamentazione provvisoria delle   prestazioni  indispensabili  adottata  dalla  Commissione  di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;
 che   le   parti   hanno   condizionato   la  piena  operativita' dell'efficacia  dell'accordo  alla  approvazione  del contenuto dello stesso da parte del consiglio di amministrazione;
 che, come risulta dalla documentazione pervenuta, il consiglio di amministrazione   della  Francigena  S.r.l.  ha  approvato,  in  data 27 maggio  2004,  il  contenuto  del  predetto  accordo, determinando pertanto la piena operativita' dello stesso;
 che,  in  data  13 gennaio  2006, tale accordo e' stato trasmesso alle  associazioni degli utenti e dei consumatori, per l'acquisizione del  relativo  parere,  ai  sensi  dell'art. 13, comma 1, lettera a), della  legge  12 giugno  1990,  n.  146,  come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;
 che,   in   data  17 gennaio  2006,  l'ADOC  ha  espresso  parere favorevole in ordine al contenuto dell'accordo;
 che  parimenti,  in  data  23 gennaio  2006, il Comitato centrale dell'Unione  nazionale  consumatori  ha espresso parere favorevole in ordine al contenuto dell'accordo;
 Considerato:
 che  lo  sciopero  nel  settore  del trasporto pubblico locale e' attualmente  disciplinato  dalla  legge  12 giugno 1990, n. 146, come modificata  dalla  legge  11 aprile  2000,  n.  83,  nonche'  da  una regolamentazione   provvisoria   delle   prestazioni   indispensabili adottata  dalla  Commissione  di  garanzia  con delibera n. 02/13 del 31 gennaio  2002  e  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;
 che  la  predetta  regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi  aziendali  o  territoriali,  per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:
 a) dettagliata  descrizione  del  tipo e dell'area territoriale nella  quale  si  effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera a);
 b) individuazione  delle  fasce  orarie  durante  le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera b);
 c) individuazione delle seguenti modalita' operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16):
 -   i  servizi  esclusi  dall'ambito  di  applicazione  della disciplina  dell'esercizio  del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi...);
 -  procedure  da  adottare  all'inizio  dello sciopero e alla ripresa del servizio;
 -  procedure  da  adottare  per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;
 -  criteri,  procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;
 -  garanzia  dei  presidi  aziendali  atti  ad  assicurare la sicurezza  e  la  protezione  degli  utenti,  dei  lavoratori,  degli impianti e dei mezzi;
 -  eventuali  procedure  da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;
 -  in  caso  di  trasporto  di  merci,  garanzia  dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni  di  prima  necessita',  di  animali  vivi, di merci deperibili, nonche' per la continuita' delle attivita' produttive;
 -  individuazione  delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate  possano  garantire  un  servizio  alternativo  a  quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;
 -  individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15;
 che   l'art.  10,  lettera  a),  stabilisce  anche  che  «in  via sperimentale  l'area  del  bacino  di  utenza  coincidera' con l'area territoriale   di   operativita'   dell'azienda   interessata   dallo sciopero»;
 Rilevato:
 che  le  fasce  orarie  coincidenti  con  i  periodi  di  massima richiesta  dell'utenza  o con le esigenze di particolari categorie di utenti, per i quali il servizio si pone come essenziale, e durante le quali   deve   essere  garantito  il  servizio  completo  sono  cosi' individuate:  dalle  ore 5,30 alle ore 8,30 e dalle ore 17 e alle ore 20;
 che  tale  modifica  circa  la collocazione oraria delle fasce di garanzia  del  servizio  si  e'  resa  necessaria «per uniformita' di comportamento con le altre realta' del T.P.L. operanti sul territorio regionale»;
 che,  pur  se  il  predetto accordo nulla stabilisce con riguardo alle  altre  modalita' operative che, ai sensi degli articoli 15 e 16 della  regolamentazione  provvisoria, devono essere concordate tra le parti,   nulla   osta  alla  valutazione  di  idoneita'  dell'accordo medesimo,  da  considerarsi  come  attuazione  almeno  parziale delle previsioni  di  cui alla regolamentazione provvisoria, fermo restando l'auspicio  al  raggiungimento  di  nuovo accordo integrante tutte le previsioni della regolamentazione medesima;
 Valuta  idoneo,  ai  sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge  12 giugno  1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, l'accordo aziendale in materia di sciopero del personale dell'azienda Francigena S.r.l. di Viterbo, concluso in data 21 maggio 2004,  con  le  segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil,  Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl Trasporti, Faisa-Cisal nonche' la R.S.U. aziendale;
 Precisa  che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge n. 146/1990, ma non disciplinati nell'accordo in esame, restano  in  vigore  le regole di cui alla citata legge n. 146/1990 e seguenti   modifiche,   nonche'   alla   menzionata  regolamentazione provvisoria del settore;
 Dispone la  comunicazione  della  presente  delibera  all'azienda  Francigena S.r.l.  di  Viterbo, alle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali  Filt-Cgil,  Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl Trasporti, Faisa-Cisal nonche'  la R.S.U. aziendale, al prefetto di Viterbo, al Ministro dei trasporti,  ai  Presidenti  delle Camere, al Presidente del Consiglio dei   Ministri,   nonche'   l'inserimento  sul  sito  Internet  della Commissione.
 Dispone inoltre la  pubblicazione  della  presente  delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 13 settembre 2006
 
 Il presidente: Martone
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