Gazzetta n. 238 del 12 ottobre 2006 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERAZIONE 13 settembre 2006
Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneita' dell'accordo aziendale concluso tra l'azienda Francigena S.r.l. di Viterbo e le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl Trasporti, Faisa-Cisal nonche' la R.S.U. aziendale in data 21 maggio 2004, in relazione alle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero riguardante il personale dipendente dall'azienda Francigena S.r.l. di Viterbo. (Pos. 19837). (Deliberazione n. 06/490).

LA COMMISSIONE

Premesso:
che l'azienda Francigena S.r.l. di Viterbo svolge attivita' di trasporto pubblico locale;
che questa Commissione, nelle sedute del 9 luglio e 10 settembre 1992, ha dichiarato idoneo l'accordo aziendale contenente la regolamentazione delle prestazioni indispensabili concluso in data 9 giugno 1992 tra il comune di Viterbo e le organizzazioni sindacali provinciali di categoria;
che, tuttavia, in ottemperanza agli obblighi imposti dalla vigente normativa la gestione del Trasporto pubblico locale esercitata dal comune di Viterbo fino alla data del 28 febbraio 2003 a decorrere dal 1° marzo 2003 si e' trasferita automaticamente alla Francigena S.r.l., partecipata interamente dallo stesso comune;
che, in data 21 maggio 2004, l'azienda Francigena S.r.l. di Viterbo e le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl Trasporti, Faisa-Cisal nonche' la R.S.U. aziendale hanno concluso un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda, giusta quanto previsto dalla legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, e in adeguamento alle previsioni di cui all'art. 11 della regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;
che le parti hanno condizionato la piena operativita' dell'efficacia dell'accordo alla approvazione del contenuto dello stesso da parte del consiglio di amministrazione;
che, come risulta dalla documentazione pervenuta, il consiglio di amministrazione della Francigena S.r.l. ha approvato, in data 27 maggio 2004, il contenuto del predetto accordo, determinando pertanto la piena operativita' dello stesso;
che, in data 13 gennaio 2006, tale accordo e' stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori, per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;
che, in data 17 gennaio 2006, l'ADOC ha espresso parere favorevole in ordine al contenuto dell'accordo;
che parimenti, in data 23 gennaio 2006, il Comitato centrale dell'Unione nazionale consumatori ha espresso parere favorevole in ordine al contenuto dell'accordo;
Considerato:
che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale e' attualmente disciplinato dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, nonche' da una regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;
che la predetta regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:
a) dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera a);
b) individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera b);
c) individuazione delle seguenti modalita' operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16):
- i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi...);
- procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;
- procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;
- criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;
- garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;
- eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;
- in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessita', di animali vivi, di merci deperibili, nonche' per la continuita' delle attivita' produttive;
- individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;
- individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15;
che l'art. 10, lettera a), stabilisce anche che «in via sperimentale l'area del bacino di utenza coincidera' con l'area territoriale di operativita' dell'azienda interessata dallo sciopero»;
Rilevato:
che le fasce orarie coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza o con le esigenze di particolari categorie di utenti, per i quali il servizio si pone come essenziale, e durante le quali deve essere garantito il servizio completo sono cosi' individuate: dalle ore 5,30 alle ore 8,30 e dalle ore 17 e alle ore 20;
che tale modifica circa la collocazione oraria delle fasce di garanzia del servizio si e' resa necessaria «per uniformita' di comportamento con le altre realta' del T.P.L. operanti sul territorio regionale»;
che, pur se il predetto accordo nulla stabilisce con riguardo alle altre modalita' operative che, ai sensi degli articoli 15 e 16 della regolamentazione provvisoria, devono essere concordate tra le parti, nulla osta alla valutazione di idoneita' dell'accordo medesimo, da considerarsi come attuazione almeno parziale delle previsioni di cui alla regolamentazione provvisoria, fermo restando l'auspicio al raggiungimento di nuovo accordo integrante tutte le previsioni della regolamentazione medesima;
Valuta idoneo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, l'accordo aziendale in materia di sciopero del personale dell'azienda Francigena S.r.l. di Viterbo, concluso in data 21 maggio 2004, con le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl Trasporti, Faisa-Cisal nonche' la R.S.U. aziendale;
Precisa che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge n. 146/1990, ma non disciplinati nell'accordo in esame, restano in vigore le regole di cui alla citata legge n. 146/1990 e seguenti modifiche, nonche' alla menzionata regolamentazione provvisoria del settore;
Dispone la comunicazione della presente delibera all'azienda Francigena S.r.l. di Viterbo, alle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl Trasporti, Faisa-Cisal nonche' la R.S.U. aziendale, al prefetto di Viterbo, al Ministro dei trasporti, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' l'inserimento sul sito Internet della Commissione.
Dispone inoltre la pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2006

Il presidente: Martone
 
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