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| Gazzetta n. 238 del 12 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI |  | DELIBERAZIONE 19 settembre 2006 |  | Trasporto   pubblico  locale  -  Regolamentazione  provvisoria  delle prestazioni    indispensabili   e   delle   altre   misure   di   cui all'articolo 2,  comma 2,  legge  n.  146/1990  come modificata dalla legge  n.  83/2000  nel  settore del trasporto pubblico locale per il personale  dipendente dalla azienda La Ferroviaria Italiana S.p.a. di Arezzo. (Pos. 23047). (Deliberazione n. 06/506). |  | 
 |  |  |  | LA COMMISSIONE 
 Premesso:
 che  in  data  3 ottobre 2006 veniva sottoscritto dall'azienda La Ferroviaria  Italiana  S.p.a.  di  Arezzo (d'ora innanzi LFI) e dalla Segreteria  provinciale  dell'organizzazione  sindacale Filt-Cgil, un accordo  per  la regolamentazione delle prestazioni indispensabili in materia  di  servizi  pubblici  essenziali  nel  quale,  tra l'altro, venivano  individuate  le fasce orarie durante le quali doveva essere garantito il servizio completo in caso di sciopero, cosi' articolate: dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15;
 che  tale  accordo, tuttavia, ancor prima di essere sottoposto al giudizio   di   idoneita'  della  Commissione,  e'  stato  nei  fatti disdettato dall'organizzazione sindacale che lo aveva sottoscritto;
 che, con successive note (v. da ultimo nota dell'8 gennaio 2005), la   Commissione   ha   invitato   le  segreterie  provinciali  delle organizzazioni  sindacali  Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uilt-Uil di Arezzo a riavviare  le  trattative  al  fine  di  concludere  un nuovo accordo «ampiamente condiviso» da tutti i sindacati presenti in azienda;
 che,  in  data  23  novembre 2005, l'azienda LFI S.p.a. di Arezzo comunicava  di aver indetto a tal fine una riunione con le segreterie provinciali   delle  organizzazioni  sindacali  Filt-Cgil,  Fit-Cisl, Uilt-Uil e Faisa-Cisal di Arezzo;
 che   la   Commissione   di  garanzia,  preso  atto  del  mancato raggiungimento  di  un  accordo  avviava  un'istruttoria  diretta  ad individuare    quali    prestazioni    realizzassero    il    miglior contemperamento  tra l'esercizio del diritto di sciopero e quello del diritto alla mobilita' della persona, e, a tal fine, indiceva in data 10 gennaio  2006  un'audizione  a conclusione della quale invitava le parti  ad  un  confronto  su  un'ipotesi di articolazione delle fasce orarie di garanzia del servizio completo;
 che,  nonostante  tali sollecitazioni, le trattative tra le parti non hanno avuto esito positivo;
 che,   pertanto,   con   nota   del  17 febbraio  2006  tutte  le organizzazioni  sindacali  presenti nell'azienda LFI S.p.a. di Arezzo (Filt-Cgil,   Fit-Cisl,   Uilt-Uil  e  Faisa-Cisal)  chiedevano  alla Commissione   di   garanzia   l'emanazione  di  una  regolamentazione provvisoria  delle  prestazioni indispensabili ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146/1990 e seguenti modifiche;
 che  a  seguito di tale richiesta, l'azienda LFI S.p.a. di Arezzo si  attivava nuovamente, convocando tutte le organizzazioni sindacali nel  tentativo di trovare un accordo che potesse essere soddisfacente per l'utenza e per le parti sociali;
 che,  a  seguito  di  detto incontro, le organizzazioni sindacali sottoponevano  alla  Commissione  di  garanzia una ipotesi di accordo atta  a  garantire le fasce di servizio nelle ore comprese fra le 6 e le 9 e fra le 12 e le 15, in occasione di scioperi nazionali, e nelle ore comprese fra le 6 e le 9 e le 18 e le 21 in occasione di scioperi a carattere aziendale;
 che l'azienda LFI S.p.a. di Arezzo contestava il contenuto di una siffatta  ipotesi  di  accordo,  ritenendo valide unicamente le fasce individuate nell'accordo del 9 ottobre 2003;
 che, a seguito di un ulteriore incontro svoltosi in data 17 marzo 2006,  le  parti  davano  atto dell'impossibilita' di pervenire ad un accordo  in  relazione  alla individuazione della fascia pomeridiana, l'azienda  ritenendo  adeguata  ai  fini della tutela degli utenti la fascia compresa fra le 12 e le 15, e i sindacati ritenendo di aderire a  detta proposta solo in occasione di scioperi a carattere nazionale e non locale;
 che  con  due  distinte  note,  inviate in data 7 aprile 2006, la Commissione  di  garanzia  chiedeva  al  prefetto  di  Arezzo  e alle associazioni  dei  consumatori operanti sul territorio toscano di far pervenire  le proprie valutazioni in ordine alla piu' utile - ai fini dell'utenza   -   collocazione   oraria   delle  fasce  di  garanzia, eventualmente anche prescindendo dalle proposte formulate dalle parti sociali;
 che, con nota del 21 aprile 2006 il prefetto di Arezzo comunicava che,  a  conclusione  di  ampia  istruttoria,  riteneva  maggiormente adeguata  a  contemperare  il diritto di sciopero con il diritto alla mobilita'  dei  cittadini  (con  particolare  riferimento  all'utenza scolastica,  in  considerazione  della  minore  eta' dei fruitori del servizio  e  dei  profili di responsabilita' connessi ad un'eventuale loro   maggiore   attesa  non  garantita  da  adeguata  assistenza  e vigilanza) la fascia pomeridiana compresa fra le 12 e le 15;
 che,  con  nota  del  16 giugno 2006, le organizzazioni sindacali lamentavano  di  non  essere  state  ascoltate dal prefetto di Arezzo nella   fase   propedeutica  all'emanazione  del  proprio  parere,  e ribadivano  il  proprio  dissenso  rispetto  all'individuazione della fascia  pomeridiana  tra  le  12  e le 15, a loro dire eccessivamente lesiva  del  diritto  di sciopero della maggioranza dei lavoratori di LFI;
 Premesso altresi':
 che,  preso  atto del mancato raggiungimento di un accordo tra le parti,  con  delibera n. 06/358 del 21 giugno 2006 questa Commissione di  garanzia,  ai  sensi  dell'art. 13, comma 1, lettera a), legge n. 146/1990   e   seguenti   modifiche,   formulava   una   proposta  di regolamentazione  provvisoria  delle  prestazioni  indispensabili  da garantire  in  occasione  di  sciopero  presso  LFI S.p.a. di Arezzo, proposta  che  in  data 26 giugno 2006 veniva trasmessa a LFI S.p.a., alle  organizzazioni sindacali interessate, al Ministro dei trasporti e  al  prefetto  di  Arezzo,  nonche'  alle associazioni degli utenti riconosciute ai fini della legge n. 281/1998;
 che  con  nota  del 27 giugno 2006 l'Unione nazionale consumatori comunicava  di  non  avere  osservazioni  da  formulare rispetto alla proposta di regolamentazione provvisoria;
 che  con  nota del 5 luglio 2006 LFI S.p.a. comunicava il proprio parere positivo sulla proposta di regolamentazione;
 che,  viceversa,  con  nota  del  6 luglio 2006 le organizzazioni sindacali  manifestavano  il  proprio dissenso rispetto alla proposta della Commissione;
 che,  stante  quanto  sopra, la Commissione convocava le parti in audizione,   al   fine   di  verificare  la  loro  disponibilita'  al raggiungimento di un accordo;
 che  nel  corso dell'audizione del 18 luglio 2006 emergeva ancora una  volta  l'indisponibilita'  delle  parti a raggiungere un accordo sulla fascia oraria di garanzia pomeridiana;
 che,  difatti,  l'azienda insisteva nel valutare la fascia oraria 12  -  15  come  l'unica  in  grado  di evitare disagi eccessivi alle categorie  piu'  deboli dell'utenza, quali i minorenni studenti delle scuole   medie   e  superiori,  mentre  le  organizzazioni  sindacali sottolineavano   come  detta  fascia  comprimesse  eccessivamente  il diritto  di  sciopero, considerato che dopo le ore 15 circola solo il 13% dei mezzi;
 che,   peraltro,  la  Commissione  prendeva  atto  di  una  nuova convocazione  delle parti davanti al prefetto di Arezzo, e, invitando le  parti a raggiungere un'intesa, riservava ogni decisione all'esito di  detto  incontro,  nonche'  all'esito delle informazioni richieste sempre  al  prefetto  di  Arezzo sugli orari di chiusura dei maggiori istituti scolastici medi e superiori ricadenti nel bacino di servizio di LFI S.p.a.;
 Premesso infine:
 che  con  nota  del 27 luglio 2006 LFI S.p.a. rimetteva copia del verbale  della  riunione tenutasi in data 24 luglio 2006, nella quale l'azienda si dichiarava disponibile ad accettare una differenziazione delle  fasce  orarie  nel  periodo  estivo di chiusura degli istituti scolastici,  nonche',  pur  con  riserva,  la decorrenza della fascia oraria   pomeridiana   dalle  ore  12,30,  mentre  le  organizzazioni sindacali proponevano un'articolazione della fascia pomeridiana dalle ore 11 alle ore 14;
 che  con  nota  del  30 agosto  2006  il  sig. prefetto di Arezzo comunicava  l'orario  di  cessazione  delle lezioni presso i maggiori istituti  scolastici  medi  e superiori compresi nel bacino di utenza della LFI S.p.a.;
 che  con  nota  del  7 settembre  2006  il  prefetto di Arezzo, a seguito  di sollecitazione della Commissione, comunicava che anche in occasione  di un ultimo incontro tenutosi in data 5 settembre 2006 le parti  non  avevano  raggiunto  un'intesa  in ordine alle prestazioni indispensabili da erogare in caso di sciopero;
 Considerato:
 che,   ai  sensi  dell'art.  1,  comma 2,  lettera b),  legge  n. 146/1990,    i    trasporti    pubblici    urbani    ed   extraurbani autoferrotranviari costituiscono servizio pubblico essenziale volto a garantire  il  diritto delle persone costituzionalmente tutelato alla liberta' di circolazione;
 che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 83 del 2000, che  ha  modificato ed integrato la predetta legge n. 146/1990, si e' resa  necessaria  la  revisione  delle  previgenti  discipline  delle prestazioni  indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di  sciopero,  che  devono  essere  adeguate  a quanto disposto dalla legge;
 che,   in   data   31   gennaio   2002,   e'  stata  adottata  la regolamentazione  provvisoria  delle  prestazioni  indispensabili nel settore  del trasporto locale (delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002, pubblicata  in  Gazzetta  Ufficiale  il  23  marzo  2002, n. 70), che demanda  ad  accordi  tra le parti a livello aziendale la definizione della  collocazione  oraria  delle  fasce  di  garanzia  del servizio completo  (art. 11, lettera b) nonche' le altre modalita' di garanzia delle prestazioni indispensabili (art. 16);
 che,  in  mancanza  di  accordo tra le parti, la Commissione puo' deliberare  una  provvisoria  regolamentazione ai sensi dell'art. 13, comma 1,  lettera a),  della  legge  n.  146  del  1990  e successive modificazioni;
 che  l'adeguamento  della  disciplina  e'  necessario proprio per consentire  agli  utenti  dell'azienda  LFI S.p.a. di Arezzo certezza delle  regole  poste  a  garanzia delle prestazioni indispensabili in occasione dello sciopero;
 che le parti hanno raggiunto un accordo su svariati aspetti della disciplina  relativa  all'esercizio  del  diritto  di  sciopero,  con esclusione  del  problema  relativo  all'individuazione  delle  fasce orarie di garanzia, e segnatamente della fascia oraria pomeridiana;
 che,  per  cio' che concerne le altre modalita' di garanzia delle prestazioni  indispensabili di cui all'art. 16 della regolamentazione provvisoria  (delibera  n.  02/13  del 31 gennaio 2002, pubblicata in Gazzetta  Ufficiale il 23 marzo 2002, n. 70), la Commissione ritiene, conformemente  a  quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, lettera a), della  legge  n.  146/1990  e  seguenti modifiche, che possano essere assunti  come  parametri  di riferimento gli accordi sottoscritti nel settore  e,  pertanto,  nel  caso  di specie, quello stipulato fra le parti sociali in data 9 ottobre 2003;
 Considerato altresi':
 che,  per  quanto riguarda l'individuazione delle fasce orarie di garanzia,  la  Commissione  rileva anzitutto l'accordo delle parti in ordine alla prima fascia oraria, decorrente dalle ore 6 sino alle ore 9;
 che,   per   quanto   riguarda   l'individuazione   della  fascia pomeridiana,  la  Commissione  ritiene che nel contemperamento tra il diritto  costituzionale  di  sciopero e il diritto costituzionale dei cittadini  alla  mobilita',  all'istruzione e alla sicurezza, debbano trovare  particolare  tutela  le esigenze delle categorie piu' deboli dei  fruitori  del  servizio  pubblico,  quali  nel  caso di specie i minori-studenti, cui per intuibili ragioni non possono essere imposte attese eccessive dei mezzi pubblici;
 che  dalle  informazioni  assunte  presso la prefettura di Arezzo risulta  che i maggiori istituti scolastici medi e superiori compresi nel bacino di utenza della LFI S.p.a. terminano le proprie lezioni in un orario compreso tra le ore 13,10 e le ore 13,30;
 che  pertanto,  pur tenendo conto delle esigenze di LFI S.p.a. di riposizionamento  dei  mezzi dopo lo sciopero, appare congruo fissare l'inizio  della  fascia  pomeridiana di garanzia alle ore 12,30, onde evitare  eccessivi  disagi  ai  minori  studenti  presso gli istituti scolastici  della  Val  di  Chiana  e del Casentino, bacino di utenza della LFI di Arezzo;
 che  la suesposta valutazione, ovviamente, non trova ingresso per cio'  che  concerne  il  periodo  estivo  di  chiusura  degli edifici scolastici,  di  talche'  per  detto periodo appare opportuno - nella citata  ottica del contemperamento tra i diritti costituzionali della persona  -  aderire  alle  originarie  proposte  delle organizzazioni sindacali, individuando la fascia oraria di garanzia nel periodo 18 - 21  (tanto, considerato che la fascia «pomeridiana» 11 - 14 da ultimo proposta  dalle organizzazioni sindacali non assicurerebbe il rientro alle proprie abitazioni dei lavoratori pendolari);
 Formula ai  sensi  art.  13, comma 1, lettera a), legge n. 146 del 1990, come modificata  dalla  legge n. 83 del 2000, la seguente regolamentazione provvisoria   delle   prestazioni   indispensabili  da  garantire  in occasione  di  sciopero  del  personale  dipendente  dell'azienda LFI S.p.a. di Arezzo.
 Art. 1.
 Prestazioni indispensabili 1.1. Personale viaggiante Giorni feriali, compreso sabato, e festivi
 Devono   essere   garantiti   tutti  i  servizi  automobilistici  e ferroviari viaggiatori in partenza entro le seguenti fasce orarie:
 a) nel periodo 11 settembre - 14 giugno 6 - 9 e 12,30 - 15,30;
 b) nel periodo 15 giugno - 10 settembre 6 - 9 e 18 - 21.
 Le  corse automobilistiche e i treni che sono avviate/i nelle fasce di  cui  sopra  perverranno  fino al capolinea garantendo il servizio completo (salita e discesa passeggeri) normalmente previsto.
 Allo   stesso  modo,  le  corse  automobilistiche  ed  i  treni  in svolgimento  all'ora  di  avvio  dell'agitazione saranno regolarmente condotte/i  fino  al  capolinea  ove  il  servizio potra' cessare per l'adesione allo sciopero;
 B) dovranno  essere  garantite/i eventuali corse automobilistiche e treni  a  vuoto  necessarie/i  alla  riallocazione  dei  mezzi  nelle ubicazioni   nelle  quali  questi  debbono  trovarsi  all'atto  della conclusione dello sciopero;
 C) i  tempi  di  preparazione e di riconsegna dei mezzi (ad esempio nel  caso  di  settore  ferroviario  l'invio  di  materiale vuoto tra localita'   di   servizio)   non  devono  compromettere  il  regolare svolgimento  del  servizio  normalmente programmato all'interno delle fasce  garantite  (cosi' come individuato nei paragrafi precedenti) e la pronta riattivazione dello stesso al termine dello sciopero;
 D) devono  essere  garantiti  i treni merci programmati qualora sia previsto il trasporto di merci deperibili, di sostanze pericolose e/o di   animali   vivi,   nonche'  i  treni  straordinari  per  servizio viaggiatori programmati per fini promozionali o turistici;
 E) al   fine   di   ottemperare   a  quanto  sopra  scritto  e  non compromettere  la sicurezza e regolarita' dell'esercizio ferroviario, deve  essere  garantito  il presenziamento degli impianti interessati onde  permettere  l'arrivo  a  destinazione  dei treni in linea prima dell'inizio dello sciopero. Pertanto dovra' essere presente:
 1)   almeno  un  capostazione  per  ogni  stazione  normalmente presenziata;
 2)   almeno  un  manovratore  o  deviatore  per  ogni  stazione normalmente presenziata;
 3)  almeno  un D.P.C./D.C.O. per dirigere la circolazione sulle linee sociali;
 F) dopo  l'effettuazione  delle  corse automobilistiche e dei treni garantite/i deve essere assicurato, quanto prima, l'eventuale rientro del personale in sciopero nella propria residenza di servizio; a tale scopo,  nel  settore  ferroviario,  si  potra'  provvedere attraverso l'effettuazione  di  un  treno  straordinario  ad orario libero fuori servizio   per   ciascuna   linea,   la   cui   traccia   oraria  sia sufficientemente discosta da quella di treni ordinari viaggiatori;
 G) le  prestazioni indispensabili di cui sopra vengono aggiornate a richiesta  dell'azienda e formano oggetto di negoziato preventivo con le organizzazioni sindacali. 1.2. Settore     autolinee:     addetti    alla    manutenzione    ed all'officina-deposito
 In  caso  di  sciopero  dovra'  essere  assicurata la sicurezza, la funzionalita' ed il ripristino, in caso di guasti, degli automezzi in genere. Dovranno, quindi, essere garantiti: Giorni feriali, compreso sabato
 deposito:
 pronto  intervento  di  almeno  un  responsabile e presenziamento minimo  (almeno  un  responsabile) degli impianti di deposito volto a garantire la funzionalita' degli automezzi; 1.3. Settore  ferroviario:  addetti  alla manutenzione, agli impianti fissi ed all'officina deposito
 In  caso  di  sciopero  dovra'  essere  assicurata la sicurezza, la funzionalita' ed il ripristino, in caso di guasti, delle linee, degli impianti e dei rotabili in genere. Dovranno essere garantiti: a) giorni feriali, compreso sabato
 Mattina:
 -  manutenzione:  pronto intervento di almeno due operai per ogni linea sociale;
 - impianti elettrici, sicurezza e segnalamento: pronto intervento di almeno due operai per ogni linea sociale;
 -  deposito-officina: pronto intervento di almeno un responsabile e  presenziamento minimo (almeno tre operai di cui uno abilitato alla scorta)  degli  impianti  di  deposito/officina  volto a garantire la funzionalita' dei rotabili in servizio ai treni;
 Sera:
 -  manutenzione:  pronto intervento di almeno due operai per ogni linea sociale;
 - impianti elettrici, sicurezza e segnalamento: pronto intervento di almeno due operai per ogni linea sociale;
 -  deposito-officina:  pronto  intervento di un responsabile e un operaio  abilitato  alla  scorta secondo il turno di reperibilita' in vigore; b) giorni festivi
 Mattina:
 - impianti elettrici, sicurezza e segnalamento: pronto intervento di   un   operaio   per  ogni  linea  sociale  secondo  il  turno  di reperibilita' in vigore;
 - deposito-officina: pronto intervento di un responsabile secondo il turno di reperibilita' in vigore;
 Sera:
 - impianti elettrici, sicurezza e segnalamento: pronto intervento di un operaio per ogni linea sociale;
 - deposito-officina: pronto intervento di un responsabile secondo il turno di reperibilita' in vigore.
 Dispone la  trasmissione  della  presente  delibera all'azienda LFI S.p.a. di Arezzo  e  alle  organizzazioni  sindacali  presenti  in  azienda, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro  dei  trasporti e al prefetto di Arezzo, alle organizzazioni dei  consumatori  e  degli utenti riconosciute ai fini dell'elenco di cui  alla legge 30 luglio 1998, n. 281 nonche' l'inserimento sul sito Internet della Commissione;
 Dispone inoltre la  pubblicazione  della  presente  delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 19 settembre 2006
 
 Il presidente: Martone
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