Gazzetta n. 238 del 12 ottobre 2006 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERAZIONE 19 settembre 2006
Trasporto pubblico locale - Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'articolo 2, comma 2, legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000 nel settore del trasporto pubblico locale per il personale dipendente dalla azienda La Ferroviaria Italiana S.p.a. di Arezzo. (Pos. 23047). (Deliberazione n. 06/506).

LA COMMISSIONE

Premesso:
che in data 3 ottobre 2006 veniva sottoscritto dall'azienda La Ferroviaria Italiana S.p.a. di Arezzo (d'ora innanzi LFI) e dalla Segreteria provinciale dell'organizzazione sindacale Filt-Cgil, un accordo per la regolamentazione delle prestazioni indispensabili in materia di servizi pubblici essenziali nel quale, tra l'altro, venivano individuate le fasce orarie durante le quali doveva essere garantito il servizio completo in caso di sciopero, cosi' articolate: dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15;
che tale accordo, tuttavia, ancor prima di essere sottoposto al giudizio di idoneita' della Commissione, e' stato nei fatti disdettato dall'organizzazione sindacale che lo aveva sottoscritto;
che, con successive note (v. da ultimo nota dell'8 gennaio 2005), la Commissione ha invitato le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uilt-Uil di Arezzo a riavviare le trattative al fine di concludere un nuovo accordo «ampiamente condiviso» da tutti i sindacati presenti in azienda;
che, in data 23 novembre 2005, l'azienda LFI S.p.a. di Arezzo comunicava di aver indetto a tal fine una riunione con le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil e Faisa-Cisal di Arezzo;
che la Commissione di garanzia, preso atto del mancato raggiungimento di un accordo avviava un'istruttoria diretta ad individuare quali prestazioni realizzassero il miglior contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero e quello del diritto alla mobilita' della persona, e, a tal fine, indiceva in data 10 gennaio 2006 un'audizione a conclusione della quale invitava le parti ad un confronto su un'ipotesi di articolazione delle fasce orarie di garanzia del servizio completo;
che, nonostante tali sollecitazioni, le trattative tra le parti non hanno avuto esito positivo;
che, pertanto, con nota del 17 febbraio 2006 tutte le organizzazioni sindacali presenti nell'azienda LFI S.p.a. di Arezzo (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil e Faisa-Cisal) chiedevano alla Commissione di garanzia l'emanazione di una regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146/1990 e seguenti modifiche;
che a seguito di tale richiesta, l'azienda LFI S.p.a. di Arezzo si attivava nuovamente, convocando tutte le organizzazioni sindacali nel tentativo di trovare un accordo che potesse essere soddisfacente per l'utenza e per le parti sociali;
che, a seguito di detto incontro, le organizzazioni sindacali sottoponevano alla Commissione di garanzia una ipotesi di accordo atta a garantire le fasce di servizio nelle ore comprese fra le 6 e le 9 e fra le 12 e le 15, in occasione di scioperi nazionali, e nelle ore comprese fra le 6 e le 9 e le 18 e le 21 in occasione di scioperi a carattere aziendale;
che l'azienda LFI S.p.a. di Arezzo contestava il contenuto di una siffatta ipotesi di accordo, ritenendo valide unicamente le fasce individuate nell'accordo del 9 ottobre 2003;
che, a seguito di un ulteriore incontro svoltosi in data 17 marzo 2006, le parti davano atto dell'impossibilita' di pervenire ad un accordo in relazione alla individuazione della fascia pomeridiana, l'azienda ritenendo adeguata ai fini della tutela degli utenti la fascia compresa fra le 12 e le 15, e i sindacati ritenendo di aderire a detta proposta solo in occasione di scioperi a carattere nazionale e non locale;
che con due distinte note, inviate in data 7 aprile 2006, la Commissione di garanzia chiedeva al prefetto di Arezzo e alle associazioni dei consumatori operanti sul territorio toscano di far pervenire le proprie valutazioni in ordine alla piu' utile - ai fini dell'utenza - collocazione oraria delle fasce di garanzia, eventualmente anche prescindendo dalle proposte formulate dalle parti sociali;
che, con nota del 21 aprile 2006 il prefetto di Arezzo comunicava che, a conclusione di ampia istruttoria, riteneva maggiormente adeguata a contemperare il diritto di sciopero con il diritto alla mobilita' dei cittadini (con particolare riferimento all'utenza scolastica, in considerazione della minore eta' dei fruitori del servizio e dei profili di responsabilita' connessi ad un'eventuale loro maggiore attesa non garantita da adeguata assistenza e vigilanza) la fascia pomeridiana compresa fra le 12 e le 15;
che, con nota del 16 giugno 2006, le organizzazioni sindacali lamentavano di non essere state ascoltate dal prefetto di Arezzo nella fase propedeutica all'emanazione del proprio parere, e ribadivano il proprio dissenso rispetto all'individuazione della fascia pomeridiana tra le 12 e le 15, a loro dire eccessivamente lesiva del diritto di sciopero della maggioranza dei lavoratori di LFI;
Premesso altresi':
che, preso atto del mancato raggiungimento di un accordo tra le parti, con delibera n. 06/358 del 21 giugno 2006 questa Commissione di garanzia, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), legge n. 146/1990 e seguenti modifiche, formulava una proposta di regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili da garantire in occasione di sciopero presso LFI S.p.a. di Arezzo, proposta che in data 26 giugno 2006 veniva trasmessa a LFI S.p.a., alle organizzazioni sindacali interessate, al Ministro dei trasporti e al prefetto di Arezzo, nonche' alle associazioni degli utenti riconosciute ai fini della legge n. 281/1998;
che con nota del 27 giugno 2006 l'Unione nazionale consumatori comunicava di non avere osservazioni da formulare rispetto alla proposta di regolamentazione provvisoria;
che con nota del 5 luglio 2006 LFI S.p.a. comunicava il proprio parere positivo sulla proposta di regolamentazione;
che, viceversa, con nota del 6 luglio 2006 le organizzazioni sindacali manifestavano il proprio dissenso rispetto alla proposta della Commissione;
che, stante quanto sopra, la Commissione convocava le parti in audizione, al fine di verificare la loro disponibilita' al raggiungimento di un accordo;
che nel corso dell'audizione del 18 luglio 2006 emergeva ancora una volta l'indisponibilita' delle parti a raggiungere un accordo sulla fascia oraria di garanzia pomeridiana;
che, difatti, l'azienda insisteva nel valutare la fascia oraria 12 - 15 come l'unica in grado di evitare disagi eccessivi alle categorie piu' deboli dell'utenza, quali i minorenni studenti delle scuole medie e superiori, mentre le organizzazioni sindacali sottolineavano come detta fascia comprimesse eccessivamente il diritto di sciopero, considerato che dopo le ore 15 circola solo il 13% dei mezzi;
che, peraltro, la Commissione prendeva atto di una nuova convocazione delle parti davanti al prefetto di Arezzo, e, invitando le parti a raggiungere un'intesa, riservava ogni decisione all'esito di detto incontro, nonche' all'esito delle informazioni richieste sempre al prefetto di Arezzo sugli orari di chiusura dei maggiori istituti scolastici medi e superiori ricadenti nel bacino di servizio di LFI S.p.a.;
Premesso infine:
che con nota del 27 luglio 2006 LFI S.p.a. rimetteva copia del verbale della riunione tenutasi in data 24 luglio 2006, nella quale l'azienda si dichiarava disponibile ad accettare una differenziazione delle fasce orarie nel periodo estivo di chiusura degli istituti scolastici, nonche', pur con riserva, la decorrenza della fascia oraria pomeridiana dalle ore 12,30, mentre le organizzazioni sindacali proponevano un'articolazione della fascia pomeridiana dalle ore 11 alle ore 14;
che con nota del 30 agosto 2006 il sig. prefetto di Arezzo comunicava l'orario di cessazione delle lezioni presso i maggiori istituti scolastici medi e superiori compresi nel bacino di utenza della LFI S.p.a.;
che con nota del 7 settembre 2006 il prefetto di Arezzo, a seguito di sollecitazione della Commissione, comunicava che anche in occasione di un ultimo incontro tenutosi in data 5 settembre 2006 le parti non avevano raggiunto un'intesa in ordine alle prestazioni indispensabili da erogare in caso di sciopero;
Considerato:
che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), legge n. 146/1990, i trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari costituiscono servizio pubblico essenziale volto a garantire il diritto delle persone costituzionalmente tutelato alla liberta' di circolazione;
che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 83 del 2000, che ha modificato ed integrato la predetta legge n. 146/1990, si e' resa necessaria la revisione delle previgenti discipline delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero, che devono essere adeguate a quanto disposto dalla legge;
che, in data 31 gennaio 2002, e' stata adottata la regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale (delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 marzo 2002, n. 70), che demanda ad accordi tra le parti a livello aziendale la definizione della collocazione oraria delle fasce di garanzia del servizio completo (art. 11, lettera b) nonche' le altre modalita' di garanzia delle prestazioni indispensabili (art. 16);
che, in mancanza di accordo tra le parti, la Commissione puo' deliberare una provvisoria regolamentazione ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni;
che l'adeguamento della disciplina e' necessario proprio per consentire agli utenti dell'azienda LFI S.p.a. di Arezzo certezza delle regole poste a garanzia delle prestazioni indispensabili in occasione dello sciopero;
che le parti hanno raggiunto un accordo su svariati aspetti della disciplina relativa all'esercizio del diritto di sciopero, con esclusione del problema relativo all'individuazione delle fasce orarie di garanzia, e segnatamente della fascia oraria pomeridiana;
che, per cio' che concerne le altre modalita' di garanzia delle prestazioni indispensabili di cui all'art. 16 della regolamentazione provvisoria (delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 marzo 2002, n. 70), la Commissione ritiene, conformemente a quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146/1990 e seguenti modifiche, che possano essere assunti come parametri di riferimento gli accordi sottoscritti nel settore e, pertanto, nel caso di specie, quello stipulato fra le parti sociali in data 9 ottobre 2003;
Considerato altresi':
che, per quanto riguarda l'individuazione delle fasce orarie di garanzia, la Commissione rileva anzitutto l'accordo delle parti in ordine alla prima fascia oraria, decorrente dalle ore 6 sino alle ore 9;
che, per quanto riguarda l'individuazione della fascia pomeridiana, la Commissione ritiene che nel contemperamento tra il diritto costituzionale di sciopero e il diritto costituzionale dei cittadini alla mobilita', all'istruzione e alla sicurezza, debbano trovare particolare tutela le esigenze delle categorie piu' deboli dei fruitori del servizio pubblico, quali nel caso di specie i minori-studenti, cui per intuibili ragioni non possono essere imposte attese eccessive dei mezzi pubblici;
che dalle informazioni assunte presso la prefettura di Arezzo risulta che i maggiori istituti scolastici medi e superiori compresi nel bacino di utenza della LFI S.p.a. terminano le proprie lezioni in un orario compreso tra le ore 13,10 e le ore 13,30;
che pertanto, pur tenendo conto delle esigenze di LFI S.p.a. di riposizionamento dei mezzi dopo lo sciopero, appare congruo fissare l'inizio della fascia pomeridiana di garanzia alle ore 12,30, onde evitare eccessivi disagi ai minori studenti presso gli istituti scolastici della Val di Chiana e del Casentino, bacino di utenza della LFI di Arezzo;
che la suesposta valutazione, ovviamente, non trova ingresso per cio' che concerne il periodo estivo di chiusura degli edifici scolastici, di talche' per detto periodo appare opportuno - nella citata ottica del contemperamento tra i diritti costituzionali della persona - aderire alle originarie proposte delle organizzazioni sindacali, individuando la fascia oraria di garanzia nel periodo 18 - 21 (tanto, considerato che la fascia «pomeridiana» 11 - 14 da ultimo proposta dalle organizzazioni sindacali non assicurerebbe il rientro alle proprie abitazioni dei lavoratori pendolari);
Formula ai sensi art. 13, comma 1, lettera a), legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, la seguente regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili da garantire in occasione di sciopero del personale dipendente dell'azienda LFI S.p.a. di Arezzo.
Art. 1.
Prestazioni indispensabili 1.1. Personale viaggiante Giorni feriali, compreso sabato, e festivi
Devono essere garantiti tutti i servizi automobilistici e ferroviari viaggiatori in partenza entro le seguenti fasce orarie:
a) nel periodo 11 settembre - 14 giugno 6 - 9 e 12,30 - 15,30;
b) nel periodo 15 giugno - 10 settembre 6 - 9 e 18 - 21.
Le corse automobilistiche e i treni che sono avviate/i nelle fasce di cui sopra perverranno fino al capolinea garantendo il servizio completo (salita e discesa passeggeri) normalmente previsto.
Allo stesso modo, le corse automobilistiche ed i treni in svolgimento all'ora di avvio dell'agitazione saranno regolarmente condotte/i fino al capolinea ove il servizio potra' cessare per l'adesione allo sciopero;
B) dovranno essere garantite/i eventuali corse automobilistiche e treni a vuoto necessarie/i alla riallocazione dei mezzi nelle ubicazioni nelle quali questi debbono trovarsi all'atto della conclusione dello sciopero;
C) i tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi (ad esempio nel caso di settore ferroviario l'invio di materiale vuoto tra localita' di servizio) non devono compromettere il regolare svolgimento del servizio normalmente programmato all'interno delle fasce garantite (cosi' come individuato nei paragrafi precedenti) e la pronta riattivazione dello stesso al termine dello sciopero;
D) devono essere garantiti i treni merci programmati qualora sia previsto il trasporto di merci deperibili, di sostanze pericolose e/o di animali vivi, nonche' i treni straordinari per servizio viaggiatori programmati per fini promozionali o turistici;
E) al fine di ottemperare a quanto sopra scritto e non compromettere la sicurezza e regolarita' dell'esercizio ferroviario, deve essere garantito il presenziamento degli impianti interessati onde permettere l'arrivo a destinazione dei treni in linea prima dell'inizio dello sciopero. Pertanto dovra' essere presente:
1) almeno un capostazione per ogni stazione normalmente presenziata;
2) almeno un manovratore o deviatore per ogni stazione normalmente presenziata;
3) almeno un D.P.C./D.C.O. per dirigere la circolazione sulle linee sociali;
F) dopo l'effettuazione delle corse automobilistiche e dei treni garantite/i deve essere assicurato, quanto prima, l'eventuale rientro del personale in sciopero nella propria residenza di servizio; a tale scopo, nel settore ferroviario, si potra' provvedere attraverso l'effettuazione di un treno straordinario ad orario libero fuori servizio per ciascuna linea, la cui traccia oraria sia sufficientemente discosta da quella di treni ordinari viaggiatori;
G) le prestazioni indispensabili di cui sopra vengono aggiornate a richiesta dell'azienda e formano oggetto di negoziato preventivo con le organizzazioni sindacali. 1.2. Settore autolinee: addetti alla manutenzione ed all'officina-deposito
In caso di sciopero dovra' essere assicurata la sicurezza, la funzionalita' ed il ripristino, in caso di guasti, degli automezzi in genere. Dovranno, quindi, essere garantiti: Giorni feriali, compreso sabato
deposito:
pronto intervento di almeno un responsabile e presenziamento minimo (almeno un responsabile) degli impianti di deposito volto a garantire la funzionalita' degli automezzi; 1.3. Settore ferroviario: addetti alla manutenzione, agli impianti fissi ed all'officina deposito
In caso di sciopero dovra' essere assicurata la sicurezza, la funzionalita' ed il ripristino, in caso di guasti, delle linee, degli impianti e dei rotabili in genere. Dovranno essere garantiti: a) giorni feriali, compreso sabato
Mattina:
- manutenzione: pronto intervento di almeno due operai per ogni linea sociale;
- impianti elettrici, sicurezza e segnalamento: pronto intervento di almeno due operai per ogni linea sociale;
- deposito-officina: pronto intervento di almeno un responsabile e presenziamento minimo (almeno tre operai di cui uno abilitato alla scorta) degli impianti di deposito/officina volto a garantire la funzionalita' dei rotabili in servizio ai treni;
Sera:
- manutenzione: pronto intervento di almeno due operai per ogni linea sociale;
- impianti elettrici, sicurezza e segnalamento: pronto intervento di almeno due operai per ogni linea sociale;
- deposito-officina: pronto intervento di un responsabile e un operaio abilitato alla scorta secondo il turno di reperibilita' in vigore; b) giorni festivi
Mattina:
- impianti elettrici, sicurezza e segnalamento: pronto intervento di un operaio per ogni linea sociale secondo il turno di reperibilita' in vigore;
- deposito-officina: pronto intervento di un responsabile secondo il turno di reperibilita' in vigore;
Sera:
- impianti elettrici, sicurezza e segnalamento: pronto intervento di un operaio per ogni linea sociale;
- deposito-officina: pronto intervento di un responsabile secondo il turno di reperibilita' in vigore.
Dispone la trasmissione della presente delibera all'azienda LFI S.p.a. di Arezzo e alle organizzazioni sindacali presenti in azienda, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dei trasporti e al prefetto di Arezzo, alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell'elenco di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281 nonche' l'inserimento sul sito Internet della Commissione;
Dispone inoltre la pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2006

Il presidente: Martone
 
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