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| Gazzetta n. 238 del 12 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 3 ottobre 2006 |  | Riconoscimento,  alla  sig.ra Toti Lombardozzi Macarena, di titolo di studio  estero,  quale  titolo  abilitante  per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il  decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche professionali;
 Visto  il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento  di  cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
 Vista  l'istanza  della  sig.ra  Toti  Lombardozzi Macarena, nata a Madrid il 22 aprile 1965, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, cosi' come modificato  dal  decreto  ministeriale n. 277/2003, il riconoscimento del  titolo  professionale di «Abogado», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Avvocato»;
 Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico «Licenciado  en Derecho» conseguito presso l'«Universidad Complutense de Madrid» in data 9 dicembre 1990;
 Considerato  che  e'  iscritta all'«Illustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 10 gennaio 1991;
 Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 23 maggio 2006;
 Considerato  il  conforme  parere  del  rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;
 Considerato  che  comunque  sussistono differenze tra la formazione professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante;
 Visto  l'art.  6  n.  1  del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
 Decreta:
 Art. 1.
 Alla  sig.ra  Toti Lombardozzi Macarena, nata a Madrid il 22 aprile 1965,  cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui  in  premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Avvocati», e l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento  di  una  prova  attitudinale  sulle seguenti materie: 1) diritto  penale,  2)  diritto  civile,  3) diritto costituzionale, 4) diritto    commerciale,   5)   diritto   del   lavoro,   6)   diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale,   9)   diritto  internazionale  privato,  10)  deontologia  e ordinamento forense.
 |  |  |  | Art. 3. La  prova  si  compone  di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua  italiana.  Le  modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono  indicate  nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
 Roma, 3 ottobre 2006
 
 Il direttore generale: Papa
 |  |  |  | Allegato A 
 a) La   candidata,   per   essere  ammessa  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.
 La   commissione,  istituita  presso  il  Consiglio  nazionale,  si riunisce  su  convocazione  del  presidente  per lo svolgimento delle prove  di  esame,  fissandone il calendario. Della convocazione della commissione  e  del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia   all'interessata,  al  recapito  da  questi  indicato  nella domanda.
 b) La  prova  scritta  consiste  nello svolgimento di elaborati su: 1) diritto  civile,  2)  diritto  penale  e  3)  una  a  scelta della candidata  tra  le  restanti  materie  ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale;
 c) La  prova  orale  verte  nella  discussione  di  brevi questioni pratiche  su  cinque materie scelte dall'interessato tra quelle sopra elencate  oltre  che  su  deontologia e ordinamento professionale. La candidata  potra'  accedere  a  questo  secondo  esame  solo se abbia superato con successo la prova scritta;
 d) «La    commissione   rilascia   all'interessata   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
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