| 
| Gazzetta n. 237 del 11 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |  | DECRETO 30 agosto 2006 |  | Concessione   della   proroga   del  trattamento  di  CIGS,  previsto dall'articolo 1,  comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore  dei  dipendenti  della  societa' «SIELTE S.p.a.». (Decreto n. 39216). |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  il  decreto-legge  1° ottobre  1996, n. 510, convertito, con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
 Visto  l'art.  1-quinquies del decreto-legge dell'8 aprile 1998, n. 78,  convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176 e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  il  decreto  ministeriale  n.  25516  dell'11  gennaio 1999, registrato  dalla  Corte  dei  conti  in data 20 gennaio 1999, con il quale  sono  stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le  condizioni  e i requisiti di ammissibilita' al trattamento di cui al sopracitato art. 1-quinquies della legge n. 176 del 1998;
 Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze n. 36453 del 1° luglio 2005, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2005, registro n. 5, foglio 82;
 Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
 Visto  il  verbale  di  accordo  stipulato  presso il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,in  data  9  marzo  2006, tra la societa'  appaltatrice di lavori di installazione di reti telefoniche SIELTE e le organizzazioni sindacali di categoria, nel quale e' stato concordato  il  ricorso al trattamento CIGS per l'anno 2006, ai sensi del citato art. 1, comma 410 della legge 23 dicembre 2005, al fine di agevolare  la realizzazione delle iniziative finalizzate al reimpiego e   alla  gestione  non  traumatica  dei  lavoratori  interessate  al beneficio;
 Considerato  che dal predetto accordo si evince che il numero delle unita'  interessate e' ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al   numero   dei   destinatari   del  medesimo  trattamento  scaduto nel dicembre  2005,  cosi' come previsto dal citato art. 1, comma 410 della legge 23 dicembre 2005;
 Vista  l'istanza  presentata  dalla  societa'  SIELTE,  tendente ad ottenere la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, secondo quanto concordato nel citato verbale di accordo;
 Ritenuto  che  ricorrono i presupposti normativi per la proroga del trattamento  di  integrazione salariale straordinaria, per il periodo 1°  gennaio  2006-31  dicembre  2006, ai sensi dell'art. 1, comma 410 della legge 23 dicembre 2005, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla  societa'  SIELTE, gia' utilizzatrice del predetto trattamento, ai  sensi  decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze n. 36453 del 1° luglio 2005, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2005, registro n. 5, foglio 82;
 Decreta:
 Art. 1.
 Ai  sensi  dell'art.  1, comma 410 della legge 23 dicembre 2005, e' concessa  la  proroga  del  trattamento straordinario di integrazione salariale  a  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  societa' di seguito indicata, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto: SIELTE S.p.a.
 Sede legale in S. Gregorio di Catania - Catania:
 Unita' di:
 Milano per un massimo di nove unita' lavorative;
 Padova per per un massimo di sei unita' lavorative;
 Viterbo per un massimo di dieci unita' lavorative;
 Cagliari per un massimo di quindici unita' lavorative;
 Oristano per un massimo di diciotto unita' lavorative;
 Sassari per un massimo di ventitre unita' lavorative;
 Napoli per un massimo di centocinquanta unita' lavorative;
 Salerno per un massimo di quarantuno unita' lavorative;
 Bari per un massimo di ottantadue unita' lavorative;
 Foggia per un massimo di ventuno unita' lavorative;
 Cosenza per un massimo di ottantuno unita' lavorative;
 Catanzaro per un massimo di trentatre unita' lavorative;
 Lamezia  Terme  -  Catanzaro,  per un massimo di ventuno unita' lavorative;
 Reggio Calabria per un massimo di venti unita' lavorative;
 Catania per un massimo di cinquantacinque unita' lavorative;
 Palermo per un massimo di cinquanta unita' lavorative;
 Messina per un massimo di venti unita' lavorative;
 Pomezia - Roma, per un massimo di dieci unita' lavorative;
 Trapani - Messina per un massimo di cinque unita' lavorative;
 Agrigento per un massimo di diciotto unita' lavorative;
 Massafra  -  Taranto,  per  un  massimo  di ventiquattro unita' lavorative;
 Ragusa per un massimo di quindici unita' lavorative;
 Siracusa per un massimo di sedici unita' lavorative;
 Eboli - Salerno per un massimo di venti unita' lavorative;
 Atena  Lucana  -  Salerno  per  un  massimo  di  undici  unita' lavorative.
 Totale n. 774 unita' lavorative.
 Codice ISTAT 45.34.0 (matricola I.N.P.S. n. 7038539243).
 Verbale di accordo in data 9 marzo 2006.
 Per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.
 |  |  |  | Art. 2. La misura del trattamento di cui all'art. 1 e' ridotta del 40%.
 |  |  |  | Art. 3. L'azienda  di  cui  al  precedente  art.  1  potra'  usufruire  del trattamento  di cui trattasi a condizione che ricorrano i presupposti previsti  dagli  articoli 1,  2 e 3 del decreto ministeriale n. 25516 dell'11 gennaio  1999,  registrato  dalla  Corte dei conti in data 20 gennaio  1999,  con  il  quale  sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilita' al  trattamento  di  cui  all'art. 1-quinquies della legge n. 176 del 1998, richiamato nel preambolo.
 |  |  |  | Art. 4. La   concessione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione salariale,  per  l'azienda  indicata  all'art.  1, e' autorizzata nei limiti   delle   disponibilita'  finanziarie  previste  dall'art.  1, comma 410,  della  legge  23 dicembre 2005, n. 266; ed il conseguente onere  complessivo,  pari  a euro 11.727.678,96 gravera' sul capitolo 7202  - U.P.B. 3.2.3.1 - occupazione, sui fondi impegnati con decreto direttoriale  n.  1146 del 15 marzo 2006, registrato al conto impegni n.  22  su  capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 per il corrente esercizio finanziario.
 |  |  |  | Art. 5. Ai  fini  del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato   dal   precedente  art.  4  l'Istituto  nazionale  della previdenza  sociale  e'  tenuto  a  controllare  i  flussi  di  spesa afferenti   all'avvenuta  erogazione  delle  prestazioni  di  cui  al presente  provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale  e  al  Ministero  dell'economia  e  delle finanze.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 30 agosto 2006
 
 Il Ministro del lavoro
 e della previdena sociale
 Damiano Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Padoa Schioppa
 
 Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 373
 |  |  |  |  |