Gazzetta n. 237 del 11 ottobre 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 30 agosto 2006 |
Concessione della proroga del trattamento di CIGS, previsto dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore dei dipendenti della societa' «SIELTE S.p.a.». (Decreto n. 39216). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608; Visto l'art. 1-quinquies del decreto-legge dell'8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale n. 25516 dell'11 gennaio 1999, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilita' al trattamento di cui al sopracitato art. 1-quinquies della legge n. 176 del 1998; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 36453 del 1° luglio 2005, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2005, registro n. 5, foglio 82; Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; Visto il verbale di accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,in data 9 marzo 2006, tra la societa' appaltatrice di lavori di installazione di reti telefoniche SIELTE e le organizzazioni sindacali di categoria, nel quale e' stato concordato il ricorso al trattamento CIGS per l'anno 2006, ai sensi del citato art. 1, comma 410 della legge 23 dicembre 2005, al fine di agevolare la realizzazione delle iniziative finalizzate al reimpiego e alla gestione non traumatica dei lavoratori interessate al beneficio; Considerato che dal predetto accordo si evince che il numero delle unita' interessate e' ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari del medesimo trattamento scaduto nel dicembre 2005, cosi' come previsto dal citato art. 1, comma 410 della legge 23 dicembre 2005; Vista l'istanza presentata dalla societa' SIELTE, tendente ad ottenere la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, secondo quanto concordato nel citato verbale di accordo; Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria, per il periodo 1° gennaio 2006-31 dicembre 2006, ai sensi dell'art. 1, comma 410 della legge 23 dicembre 2005, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla societa' SIELTE, gia' utilizzatrice del predetto trattamento, ai sensi decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 36453 del 1° luglio 2005, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2005, registro n. 5, foglio 82; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 410 della legge 23 dicembre 2005, e' concessa la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' di seguito indicata, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto: SIELTE S.p.a. Sede legale in S. Gregorio di Catania - Catania: Unita' di: Milano per un massimo di nove unita' lavorative; Padova per per un massimo di sei unita' lavorative; Viterbo per un massimo di dieci unita' lavorative; Cagliari per un massimo di quindici unita' lavorative; Oristano per un massimo di diciotto unita' lavorative; Sassari per un massimo di ventitre unita' lavorative; Napoli per un massimo di centocinquanta unita' lavorative; Salerno per un massimo di quarantuno unita' lavorative; Bari per un massimo di ottantadue unita' lavorative; Foggia per un massimo di ventuno unita' lavorative; Cosenza per un massimo di ottantuno unita' lavorative; Catanzaro per un massimo di trentatre unita' lavorative; Lamezia Terme - Catanzaro, per un massimo di ventuno unita' lavorative; Reggio Calabria per un massimo di venti unita' lavorative; Catania per un massimo di cinquantacinque unita' lavorative; Palermo per un massimo di cinquanta unita' lavorative; Messina per un massimo di venti unita' lavorative; Pomezia - Roma, per un massimo di dieci unita' lavorative; Trapani - Messina per un massimo di cinque unita' lavorative; Agrigento per un massimo di diciotto unita' lavorative; Massafra - Taranto, per un massimo di ventiquattro unita' lavorative; Ragusa per un massimo di quindici unita' lavorative; Siracusa per un massimo di sedici unita' lavorative; Eboli - Salerno per un massimo di venti unita' lavorative; Atena Lucana - Salerno per un massimo di undici unita' lavorative. Totale n. 774 unita' lavorative. Codice ISTAT 45.34.0 (matricola I.N.P.S. n. 7038539243). Verbale di accordo in data 9 marzo 2006. Per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006. |
| Art. 2. La misura del trattamento di cui all'art. 1 e' ridotta del 40%. |
| Art. 3. L'azienda di cui al precedente art. 1 potra' usufruire del trattamento di cui trattasi a condizione che ricorrano i presupposti previsti dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto ministeriale n. 25516 dell'11 gennaio 1999, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilita' al trattamento di cui all'art. 1-quinquies della legge n. 176 del 1998, richiamato nel preambolo. |
| Art. 4. La concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per l'azienda indicata all'art. 1, e' autorizzata nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dall'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; ed il conseguente onere complessivo, pari a euro 11.727.678,96 gravera' sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - occupazione, sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato al conto impegni n. 22 su capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 per il corrente esercizio finanziario. |
| Art. 5. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 4 l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e al Ministero dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 agosto 2006
Il Ministro del lavoro e della previdena sociale Damiano Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa
Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 373 |
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