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| Gazzetta n. 237 del 11 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 25 settembre 2006 |  | Proroga   dell'autorizzazione,  rilasciata  all'organismo  denominato «CSQA  -  Certificazioni  S.r.l.»,  ad  effettuare  i controlli sulla indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche protette»;
 Visto   l'art.  10  del  predetto  regolamento  (CE)  n.  510/2006, concernente i controlli;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n. 1263/96 del 1° luglio 1996, con il quale  l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione, fra le altre,  della  indicazione  geografica  protetta  Radicchio  Rosso di Treviso;
 Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
 Visto   il   decreto  12 giugno  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana n. 151 del 2 luglio 2003, con il quale  l'organismo  CSQA  - Certificazioni S.r.l., con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli  sulla  indicazione  geografica protetta Radicchio Rosso di Treviso;
 Visto il decreto 9 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana n. 115 del 19 maggio 2006 con il quale la validita'  dell'autorizzazione  triennale rilasciata all'organismo di controllo  denominato CSQA - Certificazioni S.r.l. e' stata prorogata di 120 giorni a far data dall'11 giugno 2006;
 Considerato che il Consorzio di tutela Radicchio Rosso di Treviso e Variegato  di  Castelfranco con nota del 10 maggio 2006 ha comunicato di   confermare   l'organismo  CSQA  -  Certificazioni  S.r.l.  quale organismo  di  controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006;
 Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo  concernente  la  indicazione geografica protetta Radicchio Rosso di Treviso anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta  autorizzazione  e  il  rinnovo  della  stessa,  al  fine di consentire    all'organismo   CSQA   -   Certificazioni   S.r.l.   la predisposizione del piano di controllo;
 Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite nella  autorizzazione  concessa  con  decreto  12 giugno  2003,  fino all'emanazione    del    decreto   di   rinnovo   dell'autorizzazione all'organismo di controllo CSQA - Certificazioni S.r.l.;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  CSQA  - Certificazioni S.r.l.,  con  sede  in  Thiene  (Vicenza),  via S. Gaetano n. 74, con decreto  12 giugno  2003, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica  protetta  Radicchio  Rosso  di  Treviso registrata con il regolamento  (CE)  n.  1263/96  del 1° luglio 1996, e' prorogata fino all'emanazione    del    decreto   di   rinnovo   dell'autorizzazione all'organismo stesso.
 |  |  |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 12 giugno 2003.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 25 settembre 2006
 Il direttore generale: La Torre
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