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| Gazzetta n. 236 del 10 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  | DETERMINAZIONE 6 ottobre 2006 |  | Aggiornamento annuale dei ceppi virali dei vaccini influenzali per la stagione 2006-2007. (Determinazione n. 1093/06). |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269, convertito,  con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che  istituisce  l'Agenzia  italiana  del  farmaco,  con  particolare riferimento al comma 5, lettera c);
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i Ministri  della  funzione pubblica e dell'economia e delle finanze n. 245  del  20 settembre  2004,  recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
 Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del   dott.   Nello   Martini   in  qualita'  di  direttore  generale dell'Agenzia  italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al  n.  1154  del  registro  visti  semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;
 Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;
 Visto   il  regolamento  CE  n.  1084/2003  della  Commissione  del 3 giugno 2003,    relativo    alle    modifiche    dei   termini   di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali;
 Vista  la  propria  determinazione  3 luglio  2006 pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  156  del 7 luglio 2006 recante il Prontuario farmaceutico nazionale 2006;
 Visto   il  decreto  legislativo  29 maggio  2001,  n.  283  e,  in particolare,  l'art.  14  relativo  alla  redazione  in italiano e in tedesco del foglio illustrativo e delle etichettature dei medicinali;
 Viste le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita' relative  alla  composizione  del vaccino influenzale per la stagione 2006-2007;
 Viste le raccomandazioni del Committee for Human Medicinal Products (CHMP)  relative  alla  composizione  del  vaccino influenzale per la stagione 2006-2007;
 Vista la linea guida del CPMP sull'armonizzazione dei requisiti per i vaccini influenzali;
 Vista  la Circolare n. 2 del Ministro della salute diffusa con nota del 18 aprile 2006;
 Vista  la  direttiva  del  Ministro  della salute, del 15 settembre 2006,  n.  DGPREV.  V/20968/9/I.5.i.a. con la quale impegna l'Agenzia italiana  del  farmaco  a  finalizzare le procedure registrative e di prezzo dei vaccini influenzali;
 Vista  la  propria  determinazione  15 settembre  2005  recante  la Riclassificazione  ai fini della rimborsabilita' e modifica dei ceppi virali  dei  vaccini influenzali per la stagione 2005-2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005;
 Vista  la  posizione  espressa  dal  CMDh  (Co-ordination Group for Mutual  Recognition  and  Decentralised  Procedures - Human) riguardo all'implementazione  delle  informazioni  relative  al  contenuto  di ovoalbumina;
 Visti  i  decreti di autorizzazione all'immissione in commercio dei vaccini   influenzali   e  le  relative  domande  di  modifica  della composizione per aggiornamento stagionale dei ceppi virali;
 Preso  atto  della  positiva  conclusione  della procedura di mutuo riconoscimento relativa ad alcuni dei suddetti vaccini influenzali;
 Visto  il  parere  favorevole  espresso  dalla  Commissione tecnico scientifica  in  merito alle domande di variazione della composizione per aggiornamento stagionale dei ceppi virali;
 Determina:
 Art. 1. Autorizzazione  dell'aggiornamento  annuale  della  composizione  dei vaccini  influenzali  per  la stagione 2006-2007 e divieto di vendita
 della formulazione 2005-2006.
 1.  E'  autorizzata  la  modifica della composizione specificata al successivo  comma 2  dei  vaccini  influenzali di cui all'allegato 1, parte integrante della presente determinazione.
 2.  I vaccini influenzali devono essere costituiti, per la stagione 2006-2007, da antigeni virali preparati dai seguenti ceppi:
 un ceppo simile al A/Nuova Caledonia/20/99 (H1N1);
 un ceppo simile al A/Wisconsin/67/2005 (H3N2);
 un ceppo simile al B/Malaysia/2506/2004.
 3.   Ogni  vaccino  deve  rispettare  i  requisiti  previsti  dalla Farmacopea  europea  e  deve contenere 15 \mu g di emoagglutinina per ceppo e per dose.
 4.  Il  limite  inferiore  dell'intervallo di confidenza al 95% del controllo  di attivita' deve indicare un contenuto di almeno 12 \mu g di emoagglutinina per ceppo e per dose.
 5.  I  lotti  di  tutti  i  vaccini  influenzali  prodotti  con  la composizione  precedentemente  autorizzata  e  recanti  in  etichetta l'indicazione  della  stagione  2005-2006, devono essere ritirati dal commercio  e,  comunque,  non possono piu' essere venduti al pubblico ne' utilizzati.
 |  |  |  | Art. 2. Stampati
 1.  Il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto, il foglio illustrativo  e  le etichettature (di seguito: stampati) dei prodotti medicinali   riportati   nell'allegato  1  devono  essere  modificati conformemente e limitatamente a quanto previsto dal precedente art. 1 e dal successivo comma 4.
 2. La ditta titolare dovra' far pervenire entro trenta giorni dalla data  di  pubblicazione  della presente determinazione nella Gazzetta Ufficiale   della   Repubblica  italiana,  all'Agenzia  italiana  del farmaco,  ufficio  AIC  (per  medicinali  di procedura nazionale e di mutuo  riconoscimento  con  Italia  Reference  Member  State)  oppure ufficio  procedure  comunitarie (per medicinali di procedura di mutuo riconoscimento  con  Italia Concerned Member State), una riproduzione degli  stampati,  sia  su  supporto  cartaceo  in  formato  A4 che su supporto  informatico,  unitamente  ad una formale certificazione del legale  rappresentante  in  cui  si  attesti  che  gli  stampati sono conformi a quanto disposto dal precedente comma 1.
 3.  In  ottemperanza al decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, art.  14,  dovra'  inoltre  pervenire,  in  originale,  la traduzione giurata  in tedesco degli stampati corredata da una dichiarazione del legale rappresentante che ne attesti l'esatta corrispondenza a quelli redatti in italiano.
 4.  Per  i  prodotti  elencati  nell'allegato  2  e'  approvata  la variazione  degli  stampati  presentati  a  corredo  della domanda di aggiornamento  dei  ceppi per la corrente stagione 2006-2007 relativa all'adeguamento  ai requisiti previsti dalla Farmacopea europea circa l'indicazione  del contenuto di ovoalbumina; per l'adeguamento di cui sopra   i   titolari   AIC   dei  vaccini  influenzali  non  compresi nell'allegato  2  sono  tenuti  a  presentare una apposita domanda di variazione  degli  stampati  prima  della  domanda  di variazione per aggiornamento annuale dei ceppi per la successiva stagione 2007-2008.
 |  |  |  | Art. 3. Disposizioni finali
 1.  La presente determinazione, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana, sara'   notificata   alle   societa'  titolari  delle  autorizzazioni all'immissione in commercio o ai loro rappresentanti in Italia.
 Roma, 6 ottobre 2006
 Il direttore generale: Martini
 |  |  |  | Allegato 1 
 ----> vedere allegato da pag. 20 a pag. 22 della G.U. <----
 |  |  |  | Allegato 2 
 ----> vedere allegato a pag. 23 della G.U. <----
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