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| Gazzetta n. 236 del 10 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 29 settembre 2006 |  | Revoca  della  concessione  n.  112/02  del  28 febbraio 2002, per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti della societa' «Game 2001 S.r.l.». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE per i giochi dell'Amministrazione autonoma
 dei monopoli di Stato
 Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per  l'istituzione del gioco Bingo, ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
 Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la  quale  l'incarico di controllore centralizzato del gioco Bingo e' affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
 Visto   il   decreto  direttoriale  16 novembre  2000,  concernente l'approvazione  del  regolamento  di gioco del Bingo, e le successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto   il   decreto   ministeriale  21 novembre  2000  concernente approvazione  della convenzione tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;
 Visto il decreto direttoriale 7 ottobre 2003, prot. n. 445 UDG;
 Vista  la  convenzione  di concessione n. 112/02, stipulata in data 28 febbraio  2002,  tra  l'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di Stato  e  la  «Game  2001 S.r.l.» per la gestione del gioco del Bingo nella sala sita in Gerenzano (Varese), via G.P. Clerici n. 188;
 Visto  l'atto fidejussorio n. 250874.647 del 13 febbraio 2002, pari ad  Euro  516.456,89,  rilasciato  dalla «Finworld S.p.a.» a garanzia degli  obblighi  convenzionali  ai  sensi  dell'art.  9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29;
 Visti,  in  particolare, l'art. 3, comma 5, lettera h) e l'art. 11, ultimo  periodo,  della  sopraindicata  convenzione n. 112/02 i quali prevedono,   rispettivamente,   l'obbligo   del   concessionario   di «garantire la continuita' del servizio per almeno undici mesi l'anno, per  almeno sei giorni alla settimana, compresi in ogni caso i giorni festivi,  e  per  almeno  otto  ore  al  giorno»  e  che,  in caso di sospensione  non  autorizzata  dell'attivita'  «per  piu'  di  trenta giorni,  anche  non  consecutivi,  l'Amministrazione  ha  facolta' di revocare la concessione»;
 Vista  l'istanza  dell'8 maggio  2003,  con  la quale la «Game 2001 S.r.l.»  ha  chiesto  la  sospensione dell'attivita' nella sala-Bingo sita  in  Gerenzano (Varese), via G.P. Clerici n. 188, per un periodo di  novanta  giorni,  al  fine di inoltrare una successiva istanza di trasferimento della titolarita' della concessione ad altro soggetto;
 Vista  la lettera del 7 luglio 2003, prot. n. 30538/COA/BNG, con la quale,  in riferimento alla sopraindicata istanza dell'8 maggio 2003, e' stata autorizzata, in deroga all'art. 3, comma 5, lettera h) della convenzione  di  concessione,  la  sospensione dell'attivita' fino al 5 agosto 2003;
 Vista la lettera del 28 novembre 2003, prot. n. 2003/53230/COA/BNG, con  la quale, non avendo la «Game 2001 S.r.l.» ripreso l'attivita' e non  avendo inoltrato la preannunciata istanza di trasferimento della titolarita'   della   concessione,   e'  stato  comunicato  che  tale comportamento  costituisce violazione dell'obbligo, sancito dall'art. 3, comma 5, lettera h) della vigente convenzione di concessione;
 Vista  la  lettera del 26 febbraio 2004, con la quale la «Game 2001 S.r.l.» ha comunicato che per guasti tecnici non ha potuto riprendere l'attivita'  nel  periodo settembre  2003  e gennaio  2004 e che tali guasti   avrebbero   comportato  la  sospensione  dell'attivita'  per ulteriori centoventi giorni;
 Vista la lettera dell'8 febbraio 2005, prot. 2005/6120/COA/BNG, con la  quale,  non  avendo  la  «Game  2001»  ripreso  l'attivita' nella sala-Bingo in questione, e' stato, tra l'altro comunicato che:
 il  comportamento  della  «Game  2001  S.r.l.»  costituisce grave violazione dell'obbligo di assicurare la continuita' del servizio, di cui  all'art.  3,  comma  5, lettera h), della vigente convenzione di concessione,   e   si  configura  come  sospensione  non  autorizzata dell'attivita', sanzionabile con la revoca della concessione ai sensi dell'art. 11 della convenzione stessa;
 il   comportamento   della   «Game   2001  S.r.l.»  e',  inoltre, pregiudizievole dell'interesse erariale;
 in  conseguenza di quanto sopra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7  e  seguenti della legge n. 241/1990, sono stati avviati i procedimenti di revoca della convenzione di concessione n. 112/02 del 28 febbraio  2002,  e  di escussione della cauzione di cui all'art. 9 del  decreto  ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, e all'art. 6 della convenzione stessa;
 Vista  la  lettera  dell'11 aprile  2005  con  la  quale  e'  stata trasmessa  la documentazione relativa alla cessione e occupazione del territorio  limitrofo  alla  sala-Bingo sita in Gerenzano finalizzato alla  sistemazione della viabilita' generale da parte del comune, per lavori  che,  secondo  quanto  segnalato  dalla  «Game  2001 S.r.l.», sarebbero durati circa dodici mesi;
 Vista  la  lettera  raccomandata  a/r  del 31 agosto 2006, prot. n. 2006/29950/giochi/BNG,  ricevuta  dalla  «Game  2001  S.r.l.» in data 4 settembre  2006,  con  la  quale e' stato notificato che «che da un sopralluogo effettuato da funzionari del competente ufficio regionale e'  emerso  che  i  lavori  di  realizzazione  di  una  rotatoria  in prossimita' della sala-Bingo in oggetto sembrano conclusi, il sistema viabilistico  nella  zona definito e che non vi sono fattori ostativi alla riapertura della sala-Bingo.»;
 Considerato   che  neanche  successivamente  al  ricevimento  della sopraindicata      lettera      del     31 agosto     2006,     prot. 2006/29950/giochi/BNG,  la  «Game 2001 S.r.l.» ha ripreso l'attivita' di esercizio dei gioco del Bingo nella sala sita in Gerenzano, via P. Clerici   n.  188,  in  violazione  degli  obblighi  assunti  con  la sottoscrizione   della  convenzione  di  concessione  n.  112/02  del 28 febbraio 2002, e che le motivazioni rappresentate dalla «Game 2001 S.r.l.»  la  giustificazione  della  sospensione  dell'attivita', che perdura  ininterrottamente  dal maggio 2003 e cioe' anche nei periodi durante i quali tali motivazioni sono venute meno, sono pretestuose e comunque non sono state sanzionate dall'Amministrazione;
 Considerato   che   la  violazione  dell'obbligo  convenzionale  di assicurare  la  continuita'  del  servizio comporta un danno erariale immediato e diretto, in quanto soltanto dall'esercizio dell'attivita' di  gioco  ha  origine  l'entrata  erariale e che, pertanto, si rende escutibile  la  cauzione  prestata dal concessionario, a garanzia dei propri  obblighi,  ai  sensi  dell'art.  9  del  decreto ministeriale 31 gennaio   2000,   n.  29,  e  dell'art.  6  della  convenzione  di concessione;
 Considerato  che,  ai  fini della quantificazione del danno occorre tener  presente  che  la  convenzione di concessione stipulata con la «Game  2001  S.r.l.» in data 28 febbraio 2002, ai sensi dell'art. 15, ha  scadenza  in data 28 febbraio 2008 e che la «Game 2001 S.r.l.» ha cessato l'attivita' fin dal mese di maggio 2003;
 Considerato  che  il  danno derivante dal comportamento della «Game 2001  S.r.l.»  e'  pari  all'entrata  erariale  che  sarebbe derivata dall'attivita'  di  gioco nella sala-Bingo dal mese di maggio 2003 al 28 febbraio 2008, e cioe' per un periodo di cinquantotto mesi, che al netto  del  periodo  di  sospensione autorizzato con la sopraindicata lettera  del  7 luglio  2003,  prot.  n.  30538/COA/BNG,  e'  pari  a cinquantacinque mesi;
 Considerato  che  la  «Game  2001  S.r.l.»,  dal mese di marzo 2002 (inizio   dell'attivita)   al   mese   di   maggio  2003  (cessazione dell'attivita)   ha   venduto   490.007   cartelle,  per  un  incasso complessivo  di  Euro  810.531,50,  di  cui  Euro 192.906,50 (pari al 23,80%)  costituente prelievo erariale, corrispondente ad un prelievo erariale  medio  mensile  di  Euro  13.779,04, e, quindi, ad un danno erariale  complessivo  di  Euro  757.846,95  (Euro 13.779,04\times 55 mesi) che rende escutibile l'intero importo dell'atto fidejussorio n. 250874.647  del 13 febbraio 2002, pari ad Euro 516.456,89, rilasciato dalla  «Finworld  S.p.a.»  a garanzia degli obblighi convenzionali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29;
 Visti gli ulteriori atti istruttori;
 Decreta:
 1.  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 11, ultimo periodo, della convenzione  di  concessione n. 112/02, stipulata in data 28 febbraio 2002,  e'  revocata,  nei  confronti  della  «Game  2001  S.r.l.», la concessione per la gestione del gioco del Bingo.
 2.  Per  i  motivi  indicati  in  premessa,  si rende escutibile la cauzione   di   Euro  516.456,89  di  cui  all'atto  fidejussorio  n. 250874.647  del 13 febbraio 2002, rilasciato dalla «Finworld S.p.a.», ai  sensi  dell'art.  9,  comma 1 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, a garanzia degli obblighi della «Game 2001 S.r.l.».
 Avverso  il  presente  decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana, e' ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.
 Roma, 29 settembre 2006
 Il direttore: Tagliaferri
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