Gazzetta n. 236 del 10 ottobre 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 29 settembre 2006 |
Revoca della concessione n. 112/02 del 28 febbraio 2002, per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti della societa' «Game 2001 S.r.l.». |
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IL DIRETTORE per i giochi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco Bingo, ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133; Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco Bingo e' affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Visto il decreto direttoriale 16 novembre 2000, concernente l'approvazione del regolamento di gioco del Bingo, e le successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2000 concernente approvazione della convenzione tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo; Visto il decreto direttoriale 7 ottobre 2003, prot. n. 445 UDG; Vista la convenzione di concessione n. 112/02, stipulata in data 28 febbraio 2002, tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la «Game 2001 S.r.l.» per la gestione del gioco del Bingo nella sala sita in Gerenzano (Varese), via G.P. Clerici n. 188; Visto l'atto fidejussorio n. 250874.647 del 13 febbraio 2002, pari ad Euro 516.456,89, rilasciato dalla «Finworld S.p.a.» a garanzia degli obblighi convenzionali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29; Visti, in particolare, l'art. 3, comma 5, lettera h) e l'art. 11, ultimo periodo, della sopraindicata convenzione n. 112/02 i quali prevedono, rispettivamente, l'obbligo del concessionario di «garantire la continuita' del servizio per almeno undici mesi l'anno, per almeno sei giorni alla settimana, compresi in ogni caso i giorni festivi, e per almeno otto ore al giorno» e che, in caso di sospensione non autorizzata dell'attivita' «per piu' di trenta giorni, anche non consecutivi, l'Amministrazione ha facolta' di revocare la concessione»; Vista l'istanza dell'8 maggio 2003, con la quale la «Game 2001 S.r.l.» ha chiesto la sospensione dell'attivita' nella sala-Bingo sita in Gerenzano (Varese), via G.P. Clerici n. 188, per un periodo di novanta giorni, al fine di inoltrare una successiva istanza di trasferimento della titolarita' della concessione ad altro soggetto; Vista la lettera del 7 luglio 2003, prot. n. 30538/COA/BNG, con la quale, in riferimento alla sopraindicata istanza dell'8 maggio 2003, e' stata autorizzata, in deroga all'art. 3, comma 5, lettera h) della convenzione di concessione, la sospensione dell'attivita' fino al 5 agosto 2003; Vista la lettera del 28 novembre 2003, prot. n. 2003/53230/COA/BNG, con la quale, non avendo la «Game 2001 S.r.l.» ripreso l'attivita' e non avendo inoltrato la preannunciata istanza di trasferimento della titolarita' della concessione, e' stato comunicato che tale comportamento costituisce violazione dell'obbligo, sancito dall'art. 3, comma 5, lettera h) della vigente convenzione di concessione; Vista la lettera del 26 febbraio 2004, con la quale la «Game 2001 S.r.l.» ha comunicato che per guasti tecnici non ha potuto riprendere l'attivita' nel periodo settembre 2003 e gennaio 2004 e che tali guasti avrebbero comportato la sospensione dell'attivita' per ulteriori centoventi giorni; Vista la lettera dell'8 febbraio 2005, prot. 2005/6120/COA/BNG, con la quale, non avendo la «Game 2001» ripreso l'attivita' nella sala-Bingo in questione, e' stato, tra l'altro comunicato che: il comportamento della «Game 2001 S.r.l.» costituisce grave violazione dell'obbligo di assicurare la continuita' del servizio, di cui all'art. 3, comma 5, lettera h), della vigente convenzione di concessione, e si configura come sospensione non autorizzata dell'attivita', sanzionabile con la revoca della concessione ai sensi dell'art. 11 della convenzione stessa; il comportamento della «Game 2001 S.r.l.» e', inoltre, pregiudizievole dell'interesse erariale; in conseguenza di quanto sopra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990, sono stati avviati i procedimenti di revoca della convenzione di concessione n. 112/02 del 28 febbraio 2002, e di escussione della cauzione di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, e all'art. 6 della convenzione stessa; Vista la lettera dell'11 aprile 2005 con la quale e' stata trasmessa la documentazione relativa alla cessione e occupazione del territorio limitrofo alla sala-Bingo sita in Gerenzano finalizzato alla sistemazione della viabilita' generale da parte del comune, per lavori che, secondo quanto segnalato dalla «Game 2001 S.r.l.», sarebbero durati circa dodici mesi; Vista la lettera raccomandata a/r del 31 agosto 2006, prot. n. 2006/29950/giochi/BNG, ricevuta dalla «Game 2001 S.r.l.» in data 4 settembre 2006, con la quale e' stato notificato che «che da un sopralluogo effettuato da funzionari del competente ufficio regionale e' emerso che i lavori di realizzazione di una rotatoria in prossimita' della sala-Bingo in oggetto sembrano conclusi, il sistema viabilistico nella zona definito e che non vi sono fattori ostativi alla riapertura della sala-Bingo.»; Considerato che neanche successivamente al ricevimento della sopraindicata lettera del 31 agosto 2006, prot. 2006/29950/giochi/BNG, la «Game 2001 S.r.l.» ha ripreso l'attivita' di esercizio dei gioco del Bingo nella sala sita in Gerenzano, via P. Clerici n. 188, in violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione della convenzione di concessione n. 112/02 del 28 febbraio 2002, e che le motivazioni rappresentate dalla «Game 2001 S.r.l.» la giustificazione della sospensione dell'attivita', che perdura ininterrottamente dal maggio 2003 e cioe' anche nei periodi durante i quali tali motivazioni sono venute meno, sono pretestuose e comunque non sono state sanzionate dall'Amministrazione; Considerato che la violazione dell'obbligo convenzionale di assicurare la continuita' del servizio comporta un danno erariale immediato e diretto, in quanto soltanto dall'esercizio dell'attivita' di gioco ha origine l'entrata erariale e che, pertanto, si rende escutibile la cauzione prestata dal concessionario, a garanzia dei propri obblighi, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, e dell'art. 6 della convenzione di concessione; Considerato che, ai fini della quantificazione del danno occorre tener presente che la convenzione di concessione stipulata con la «Game 2001 S.r.l.» in data 28 febbraio 2002, ai sensi dell'art. 15, ha scadenza in data 28 febbraio 2008 e che la «Game 2001 S.r.l.» ha cessato l'attivita' fin dal mese di maggio 2003; Considerato che il danno derivante dal comportamento della «Game 2001 S.r.l.» e' pari all'entrata erariale che sarebbe derivata dall'attivita' di gioco nella sala-Bingo dal mese di maggio 2003 al 28 febbraio 2008, e cioe' per un periodo di cinquantotto mesi, che al netto del periodo di sospensione autorizzato con la sopraindicata lettera del 7 luglio 2003, prot. n. 30538/COA/BNG, e' pari a cinquantacinque mesi; Considerato che la «Game 2001 S.r.l.», dal mese di marzo 2002 (inizio dell'attivita) al mese di maggio 2003 (cessazione dell'attivita) ha venduto 490.007 cartelle, per un incasso complessivo di Euro 810.531,50, di cui Euro 192.906,50 (pari al 23,80%) costituente prelievo erariale, corrispondente ad un prelievo erariale medio mensile di Euro 13.779,04, e, quindi, ad un danno erariale complessivo di Euro 757.846,95 (Euro 13.779,04\times 55 mesi) che rende escutibile l'intero importo dell'atto fidejussorio n. 250874.647 del 13 febbraio 2002, pari ad Euro 516.456,89, rilasciato dalla «Finworld S.p.a.» a garanzia degli obblighi convenzionali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29; Visti gli ulteriori atti istruttori; Decreta: 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, ultimo periodo, della convenzione di concessione n. 112/02, stipulata in data 28 febbraio 2002, e' revocata, nei confronti della «Game 2001 S.r.l.», la concessione per la gestione del gioco del Bingo. 2. Per i motivi indicati in premessa, si rende escutibile la cauzione di Euro 516.456,89 di cui all'atto fidejussorio n. 250874.647 del 13 febbraio 2002, rilasciato dalla «Finworld S.p.a.», ai sensi dell'art. 9, comma 1 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, a garanzia degli obblighi della «Game 2001 S.r.l.». Avverso il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente. Roma, 29 settembre 2006 Il direttore: Tagliaferri |
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