IL PRORETTORE VICARIO Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, emanato con decreto rettorale 29 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 luglio 1995, n. 169, e successive modificazioni; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6 che disciplina il controllo di legittimita' e di merito sugli statuti di autonomia delle universita' da parte del Ministro competente; Visto l'art. 73 dello statuto di autonomia che dispone in ordine alle modalita' di revisione dello stesso; Esaminato, in particolare, il testo degli articoli 58 e 59 dello statuto di autonomia relativi rispettivamente a collegio dei revisori dei conti e a nucleo di valutazione interna; Visto in particolare il comma 3 del citato art. 59 che statuisce in tre anni la durata del mandato del nucleo di valutazione, ma ne prevede comunque la decadenza in coincidenza con la scadenza del mandato rettorale durante il quale e' stato costituito; Ravvisata l'opportunita' di modifica allo statuto di autonomia, in considerazione del fatto che il nucleo di valutazione interna e' organo centrale a cui l'Ateneo e' tenuto ad assicurare assoluta autonomia operativa in quanto svolge funzioni di valutazione della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa; Visto, altresi', l'art. 58, comma 5, dello statuto di autonomia che statuisce la durata triennale del mandato del collegio dei revisori dei conti; Ravvisata l'opportunita' di intervenire a parziale modifica di tale comma, recependo quanto proposto dal consiglio di amministrazione limitatamente all'obbligo per il collegio dei revisori di relazionare anche il conto consuntivo relativo all'ultimo esercizio della durata in carica del mandato; Vista la deliberazione del senato accademico integrato assunta nella seduta del 2 maggio 2006 recante l'approvazione delle citate proposte di modifica allo statuto di autonomia; Vista la nota direttoriale prot. n. 7500/DA del 24 maggio 2006, di trasmissione delle proposte di modifica al Ministero competente per il prescritto controllo di legittimita' e di merito di cui all'art. 6, comma 9, della citata legge n. 168/1989; Vista la nota di riscontro del MIUR del 31 luglio 2006, prot. n. 2319, con la quale si rappresenta che non vi sono osservazioni da formulare; Ritenuto utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per il recepimento delle modifiche nello statuto di autonomia; Decreta: Articolo unico Lo statuto di autonomia dell'Universita' Mediterranea di Reggio Calabria, emanato con decreto rettorale 29 giugno 2005 e successive modificazioni, e' ulteriormente modificato relativamente all'art. 58 (Collegio dei revisori dei conti) e all'art. 59 (Nucleo di valutazione interna) come segue: a) il testo dell'art. 58 (Collegio dei revisori dei conti) quinto comma e' soppresso e sostituito dal seguente: «5. I revisori nominati durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Al collegio dei revisori e' fatto obbligo di relazionare il conto consuntivo relativo all'ultimo esercizio di durata in carica del mandato. Nell'ipotesi in cui il mandato viene a scadere prima che il Collegio possa adempiere al suddetto obbligo, il collegio stesso continua a permanere in carica sino al completamento della elaborazione, ai fini dell'approvazione, del conto consuntivo relativo all'ultimo esercizio finanziario.»; b) il testo dell'art. 59 (Nucleo di valutazione interna) terzo comma e' soppresso e sostituito dal seguente: «3. Il nucleo di valutazione dell'Ateneo ha durata triennale.». Il presente decreto e' trasmesso al Ministero della giustizia ai fini della prevista pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Reggio Calabria, 8 settembre 2006 Il prorettore vicario: Giuffre' |