Gazzetta n. 236 del 10 ottobre 2006 (vai al sommario) |
COMMISSARIO DELEGATO PER LA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI |
ORDINANZA 2 ottobre 2006 |
Integrazione dell'ordinanza 13 dicembre 2005, di autorizzazione alla costruzione nel sito Eurex del comune di Saluggia, del nuovo sistema di approvvigionamento idrico. |
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IL COMMISSARIO DELEGATO Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte; Vista l'O.P.C.M. n. 3267 del 7 marzo 2003 con cui il presidente della «SO.G.I.N. S.p.a.» e' stato nominato commissario delegato per la messa in sicurezza dei materiali nucleari (nel seguito, commissario delegato) e dotato, a tal fine, di poteri di derogare, tra le altre, alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente alle disposizioni in materia di permesso di costruire; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 maggio 2004 di proroga fino al 31 dicembre 2004 dello stato di emergenza; Vista l'O.P.C.M. n. 3355 del 7 maggio 2004 con cui, a parziale modifica ed integrazione dell'O.P.C.M. n. 3267 del 7 marzo 2003, al fine di assicurare la massima celerita' per l'attuazione delle iniziative finalizzate a fronteggiare la situazione emergenziale, il commissario delegato e' stato dotato di ulteriori poteri in deroga; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 2005 di ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2005 dello stato di emergenza; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 febbraio 2006 di ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2006; Considerato che con l'ordinanza commissariale 13 dicembre 2005 e la successiva ordinanza di rettifica 24 febbraio 2006 nel sito Eurex del comune di Saluggia (Vercelli), a cura del soggetto attuatore «SO.G.I.N.», e' stata autorizzata tra le altre opere la costruzione del nuovo sistema di approvvigionamento idrico; Considerato che con note 9 e 28 agosto 2006 l'Ente parco fluviale del Po torinese ha espresso l'avviso che la costruzione dei pozzi sarebbe in contrasto con le disposizioni del vigente Piano d'area protetta, che e' strumento di pianificazione della zona, che comunque la trivellazione avverrebbe a breve distanza dal luogo ove si sarebbe riscontrato un rilascio di radioattivita' dalla piscina Eurex e che sarebbe necessario valutare la possibilita' della utilizzazione dei pozzi dimessi dell'acquedotto del Monferrato; Ritenuto che tali osservazioni non possono essere accolte, atteso che, come hanno formalmente dichiarato tanto l'Autorita' di bacino quanto la regione Piemonte, la costruzione di pozzi di attingimento dalle falde superficiali, quali sono quelli progettati, e' indispensabile, proprio al fine di evitare ogni possibilita' di inquinamento delle falde piu' profonde che alimentano gli acquedotti della zona; Ritenuto altresi' che per ragioni di sicurezza non possono utilizzarsi a tale scopo i pozzi dismessi in quanto non ricadenti all'interno del perimetro dell'impianto; Ritenuto infine che i paventati rischi di contaminazione sono esclusi sia dalla presenza tra la falda superficiale e quella profonda di uno spesso strato impermeabile, sia dalla circostanza che i due pozzi progettati, adeguatamente protetti in superficie, sono situati a monte dell'edificio piscina rispetto al flusso della falda e ad una distanza di ben 200 metri, il che vale anche ad evitare ogni incidenza dei lavori di trivellazione; Considerato che e' indispensabile che l'autorizzazione alla costruzione dei pozzi, gia' concessa con l'ordinanza 13 dicembre 2005, esercitando il potere in tal senso concesso dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 180, sia integrata con la dichiarazione che essa e' rilasciata altresi' in deroga al vigente strumento di pianificazione d'area protetta sopra indicato, per non ritardare il programma di solidificazione del materiale radioattivo liquido; Ritenuto che i motivi di improrogabile necessita' ed urgenza dichiarati dall'ordinanza commissariale 13 dicembre 2005 ovviamente valgono anche per la costruzione dei pozzi che e' funzionale all'operativita' del nuovo sistema di approvvigionamento idrico; Ritenuto che la regione Piemonte ha gia' espresso parere favorevole sul complessivo progetto di nuovo sistema di approvvigionamento idrico; Ad integrazione dell'ordinanza commissariale 13 di-cembre 2005; Dispone: La costruzione presso il sito Eurex del comune di Saluggia (Vercelli), dei pozzi facenti parte del nuovo sistema di approvvigionamento idrico, gia' autorizzata in deroga alle norme di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e' altresi' rilasciata in deroga, per le ragioni sopra esposte, al vigente strumento di pianificazione d'area protetta, secondo il progetto di dettaglio gia' trasmesso al comune di Saluggia (Vercelli) dal commissario delegato con lettera 66 di protocollo del 19 luglio 2006. La realizzazione delle suddette opere e' a cura della «SO.G.I.N.», titolare della licenza di esercizio dell'impianto Eurex, nel rispetto delle prescrizioni disposte dall'APAT in sede di autorizzazione. La presente ordinanza viene trasmessa al comune di Saluggia per gli adempimenti di cui all'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, alla provincia di Vercelli, alla regione Piemonte, nonche' a tutti gli altri enti coinvolti nell'iter autorizzativi ed alle amministrazioni centrali e periferiche competenti. La presente ordinanza viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi del gia' citato art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con omissione degli allegati. La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva. Roma, 2 ottobre 2006 Il commissario delegato: Jean |
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