Gazzetta n. 236 del 10 ottobre 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 2 settembre 2006, n. 265 |
Regolamento recante le tabelle per la determinazione dell'indennita' spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro. Articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia). |
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IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 58 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nel quale e' previsto che l'indennita' per la custodia e la conservazione dei beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo e, nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, a sequestro penale conservativo nonche' a sequestro giudiziario e conservativo, sia determinata sulla base delle tariffe approvate ai sensi dell'articolo 59 del Testo Unico e, in via residuale, secondo gli usi locali; Visto l'articolo 59 del citato Testo Unico secondo cui «con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono approvate le tabelle per la determinazione dell'indennita' di custodia», che tali «tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe vigenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico», e che «prevedono altresi' l'inclusione nelle tabelle delle riduzioni percentuali dell'indennita' in relazione allo stato di conservazione del bene»; Rilevato che il rilievo statistico dei sequestri concerne essenzialmente i veicoli a motore ed i natanti e che pertanto, si ritiene di limitare la determinazione dell'indennita' di custodia a detti beni; Rilevato che per la determinazione dell'indennita' di custodia e conservazione relativa ad altre categorie di beni si debba fare riferimento agli usi locali, in base a quanto disposto dall'articolo 58, comma 2, del Testo Unico citato; Ritenuto, per quanto riguarda i veicoli a motore, di dovere fare riferimento ai criteri di massima stabiliti dal Ministero dell'interno con circolare n. 38 del 4 aprile 2000 per la definizione da parte delle Prefetture delle tariffe per la custodia, con conversione in euro e aggiornamento in base agli indici ISTAT, nonche', per le tariffe ivi non previste, di tenere conto di quelle applicate presso le singole Prefetture; Ritenuto, per quanto riguarda i natanti, di dovere fare riferimento ai criteri di massima indicati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 novembre 2005; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota 0005848.U del 23 dicembre 2005); Vista la nota del 7 marzo 2006 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, che propone una riformulazione dell'articolo 6 del decreto; Ritenuto di dover accogliere la proposta di modifica;
Adotta il seguente regolamento: Art. 1. Indennita' per la custodia dei veicoli a motore 1. Le tabelle per la determinazione dell'indennita' giornaliera per la custodia e per la conservazione, nonche' quella per il traino, il trasporto e il recupero dei veicoli sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo e, nei casi previsti dal codice di procedura civile, a sequestro penale conservativo nonche' a sequestro giudiziario e conservativo, sono fissate secondo le tariffe di seguito riportate, IVA esclusa: a) custodia in area recintata e scoperta di motoveicoli e ciclomotori: 1) per i primi novanta giorni dal sequestro: euro 1,68; 2) per il periodo successivo: euro 1,06; b) custodia in area recintata e scoperta di autoveicoli: 1) per i primi novanta giorni dal sequestro: euro 2,24; 2) per il periodo successivo: euro 1,39; c) custodia in area recintata e scoperta di autocarri: 1) per i primi novanta giorni dal sequestro: euro 2,79; 2) per il periodo successivo: euro 1,79; d) custodia in luogo chiuso e coperto: l'indennita' determinata in base alle tariffe di cui ai punti a), b) e c) e' aumentata del 25%; e) traino e trasporto in depositeria: motoveicoli e ciclomotori: euro 40,00; autoveicoli: euro 60,00; autocarri: euro 80,00; f) recupero del mezzo: l'indennita' determinata in base alle tariffe di cui al punto e) e' aumentata del 25%.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.». - Si riporta il testo degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).): «Art. 58. (L) Indennita' di custodia. - 1 . Al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, al custode di beni sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, spetta un'indennita' per la custodia e la conservazione. 2. L'indennita' e' determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'art. 59, e, in via residuale, secondo gli usi locali. 3. Sono rimborsabili eventuali spese documentate se indispensabili per la specifica conservazione del bene.». «Art. 59. (L) Tabelle delle tariffe vigenti. - 1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le tabelle per la determinazione dell'indennita' di custodia. 2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe vigenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico. 3. Le tabelle prevedono, altresi', le riduzioni percentuali dell'indennita' in relazione allo stato di conservazione del bene.».
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| Art. 2. Indennita' per la custodia dei natanti 1. Le tabelle per la determinazione dell'indennita' giornaliera per la custodia e per la conservazione dei natanti sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo e, nei casi previsti dal codice di procedura civile, a sequestro penale conservativo nonche' a sequestro giudiziario e conservativo, sono fissate secondo le tariffe di seguito riportate, IVA esclusa: a) unita' di lunghezza fuori tutto inferiore o uguale a 10 metri: 1) per i primi novanta giorni dal sequestro: euro 7,00; 2) per il periodo successivo: euro 3,50; b) unita' di lunghezza fuori tutto superiore a 10 metri: 1) per i primi novanta giorni dal sequestro: euro 12,00; 2) per il periodo successivo: euro 6,00. |
| Art. 3. Riduzione dell'indennita' in relazione allo stato di conservazione del bene 1. Per gli anni successivi al primo, gli importi dell'indennita' giornaliera determinati in base alle tariffe di cui all'articolo 1, rispettivamente, alla lettera a) n. 2; alla lettera b) n. 2; alla lettera c) n. 2 e alla lettera d), nonche' all'articolo 2, rispettivamente, alla lettera a) n. 2 e alla lettera b) n. 2, sono ridotti, in relazione allo stato di conservazione del bene, secondo le percentuali di seguito riportate: a) per il secondo anno o frazione di esso, l'importo dell'indennita' giornaliera e' ridotto nella misura del 20%; b) per il terzo anno o frazione di esso, l'importo dell'indennita' giornaliera, come determinato secondo la lettera a), e' ulteriormente ridotto nella misura del 30%; c) per il quarto anno o frazione di esso, l'importo dell'indennita' giornaliera, come determinato secondo la lettera b), e' ulteriormente ridotto nella misura del 40%; d) per il quinto anno o frazione di esso, l'importo dell'indennita' giornaliera, come determinato secondo la lettera c), e' ulteriormente ridotto nella misura del 50%. 2. Per il sesto anno o frazione di esso, l'importo dell'indennita' giornaliera, come determinato alla lettera d) del comma 1 e' ulteriormente ridotto nella misura del 50%. 3. L'importo dell'indennita' giornaliera determinato per il sesto anno e' dovuto per ciascun anno, o frazione di esso, successivo al sesto. |
| Art. 4. T a b e l l e 1. Gli importi delle indennita' determinate a norma degli articoli 1, 2 e 3 sono riportati nelle tabelle A, B, C e D allegate al presente decreto e ne costituiscono parte integrante. |
| Art. 5. Determinazione dell'indennita' relativa ad altre categorie di beni 1. Per la determinazione dell'indennita' di custodia e conservazione relativa ad altre categorie di beni si fa riferimento, in via residuale, agli usi locali, come previsto dall'articolo 58, comma 2, del Testo Unico citato.
Nota all'art. 5: - Per il testo del comma 2 dell'art. 58 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, vedi note alle premesse.
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| Art. 6. Disposizioni finali e transitorie 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applica anche, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 318, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, all'attivita' di custodia e conservazione dei beni sottoposti a sequestro, di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, per i quali alla data di entrata in vigore non sia stato ancora emesso decreto di liquidazione da parte dell'Autorita' giudiziaria. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 2 settembre 2006
Il Ministro della giustizia Mastella Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa
Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2006 Ministeri istituzionali - Guistizia, registro n. 11, foglio n. 9
Nota all'art. 6: - Si riporta il testo del comma 318 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005): «Art. 1 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005): 1-317 (omissis); 318. Al custode e' riconosciuto, in deroga alle tariffe previste dagli articoli 59 e 276 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, un importo complessivo forfettario, comprensivo del trasporto, determinato, per ciascuno degli anni di custodia, nel modo seguente: a) euro 6 per ogni mese o frazione di esso per i motoveicoli e i ciclomotori; b) euro 24 per ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli e i rimorchi di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate, per le macchine agricole e operatrici; c) euro 30 per ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli e i rimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate.».
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| Allegato
----> vedere allegato da pag. 5 a pag. 8 della G.U. <---- |
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