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| Gazzetta n. 236 del 10 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 2 settembre 2006, n. 265 |  | Regolamento  recante le tabelle per la determinazione dell'indennita' spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro. Articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico  delle  disposizioni  legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia). |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
 E DELLE FINANZE
 Visto  l'articolo 17,  commi 3  e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto  l'articolo 58 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, emanato con decreto del  Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nel quale e' previsto che l'indennita' per la custodia e la conservazione dei beni sottoposti  a  sequestro  penale  probatorio e preventivo e, nei soli casi  previsti  dal  codice  di  procedura civile, a sequestro penale conservativo  nonche'  a  sequestro  giudiziario  e conservativo, sia determinata   sulla   base   delle   tariffe   approvate   ai   sensi dell'articolo 59 del Testo Unico e, in via residuale, secondo gli usi locali;
 Visto l'articolo 59 del citato Testo Unico secondo cui «con decreto del   Ministro   della   giustizia,   di  concerto  con  il  Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sono  approvate  le tabelle per la determinazione  dell'indennita'  di custodia», che tali «tabelle sono redatte   con   riferimento   alle   tariffe  vigenti,  eventualmente concernenti    materie   analoghe,   contemperate   con   la   natura pubblicistica  dell'incarico», e che «prevedono altresi' l'inclusione nelle   tabelle   delle   riduzioni  percentuali  dell'indennita'  in relazione allo stato di conservazione del bene»;
 Rilevato   che   il   rilievo  statistico  dei  sequestri  concerne essenzialmente  i  veicoli  a  motore ed i natanti e che pertanto, si ritiene  di  limitare la determinazione dell'indennita' di custodia a detti beni;
 Rilevato  che  per  la determinazione dell'indennita' di custodia e conservazione  relativa  ad  altre  categorie  di  beni si debba fare riferimento   agli   usi   locali,   in   base   a   quanto  disposto dall'articolo 58, comma 2, del Testo Unico citato;
 Ritenuto,  per  quanto  riguarda i veicoli a motore, di dovere fare riferimento   ai   criteri   di   massima   stabiliti  dal  Ministero dell'interno con circolare n. 38 del 4 aprile 2000 per la definizione da  parte  delle  Prefetture  delle  tariffe  per  la  custodia,  con conversione  in  euro  e  aggiornamento  in  base  agli indici ISTAT, nonche',  per  le tariffe ivi non previste, di tenere conto di quelle applicate presso le singole Prefetture;
 Ritenuto, per quanto riguarda i natanti, di dovere fare riferimento ai  criteri  di massima indicati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 novembre 2005;
 Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma  dell'articolo 17,  comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota 0005848.U del 23 dicembre 2005);
 Vista  la  nota del 7 marzo 2006 della Presidenza del Consiglio dei Ministri,  Dipartimento  per  gli affari giuridici e legislativi, che propone una riformulazione dell'articolo 6 del decreto;
 Ritenuto di dover accogliere la proposta di modifica;
 
 Adotta
 il seguente regolamento:
 Art. 1.
 Indennita' per la custodia dei veicoli a motore
 1. Le tabelle per la determinazione dell'indennita' giornaliera per la  custodia e per la conservazione, nonche' quella per il traino, il trasporto  e  il  recupero  dei veicoli sottoposti a sequestro penale probatorio  e preventivo e, nei casi previsti dal codice di procedura civile,   a   sequestro   penale  conservativo  nonche'  a  sequestro giudiziario  e  conservativo,  sono  fissate  secondo  le  tariffe di seguito riportate, IVA esclusa:
 a) custodia  in  area  recintata  e  scoperta  di  motoveicoli  e ciclomotori:
 1) per i primi novanta giorni dal sequestro: euro 1,68;
 2) per il periodo successivo: euro 1,06;
 b) custodia in area recintata e scoperta di autoveicoli:
 1) per i primi novanta giorni dal sequestro: euro 2,24;
 2) per il periodo successivo: euro 1,39;
 c) custodia in area recintata e scoperta di autocarri:
 1) per i primi novanta giorni dal sequestro: euro 2,79;
 2) per il periodo successivo: euro 1,79;
 d) custodia  in  luogo chiuso e coperto: l'indennita' determinata in  base  alle  tariffe  di cui ai punti a), b) e c) e' aumentata del 25%;
 e) traino e trasporto in depositeria:
 motoveicoli e ciclomotori: euro 40,00;
 autoveicoli: euro 60,00;
 autocarri: euro 80,00;
 f) recupero del mezzo:
 l'indennita'  determinata  in  base  alle  tariffe  di  cui  al punto e) e' aumentata del 25%.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il   testo   delle   note  qui  pubblicato  e'  redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
 lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
 il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
 atti legislativi qui trascritti.
 Note alle premesse:
 - Si  riporta  il  testo  dei  commi 3 e 4 dell'art. 17
 della    legge   23 agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
 dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
 del Consiglio dei Ministri.):
 «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
 4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
 ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
 denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
 del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
 registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
 Gazzetta Ufficiale.».
 - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 58  e  59 del
 decreto  del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
 115   (testo   unico   delle   disposizioni  legislative  e
 regolamentari  in  materia  di  spese  di giustizia. (Testo
 A).):
 «Art. 58. (L) Indennita' di custodia. - 1 . Al custode,
 diverso   dal   proprietario  o  avente  diritto,  di  beni
 sottoposti  a  sequestro penale probatorio e preventivo, e,
 nei  soli  casi previsti dal codice di procedura civile, al
 custode  di beni sottoposti a sequestro penale conservativo
 e   a   sequestro   giudiziario   e   conservativo,  spetta
 un'indennita' per la custodia e la conservazione.
 2. L'indennita' e' determinata sulla base delle tariffe
 contenute  in  tabelle, approvate ai sensi dell'art. 59, e,
 in via residuale, secondo gli usi locali.
 3.  Sono  rimborsabili  eventuali  spese documentate se
 indispensabili per la specifica conservazione del bene.».
 «Art.  59.  (L) Tabelle delle tariffe vigenti. - 1. Con
 decreto  del  Ministro  della giustizia, di concerto con il
 Ministro  dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art.
 17,  commi 3  e  4,  legge  23 agosto  1988,  n.  400, sono
 approvate  le tabelle per la determinazione dell'indennita'
 di custodia.
 2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe
 vigenti,   eventualmente   concernenti   materie  analoghe,
 contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico.
 3.   Le   tabelle  prevedono,  altresi',  le  riduzioni
 percentuali  dell'indennita'  in  relazione  allo  stato di
 conservazione del bene.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Indennita' per la custodia dei natanti
 1. Le tabelle per la determinazione dell'indennita' giornaliera per la custodia e per la conservazione dei natanti sottoposti a sequestro penale  probatorio  e  preventivo  e, nei casi previsti dal codice di procedura civile, a sequestro penale conservativo nonche' a sequestro giudiziario  e  conservativo,  sono  fissate  secondo  le  tariffe di seguito riportate, IVA esclusa:
 a) unita' di lunghezza fuori tutto inferiore o uguale a 10 metri:
 1) per i primi novanta giorni dal sequestro: euro 7,00;
 2) per il periodo successivo: euro 3,50;
 b) unita' di lunghezza fuori tutto superiore a 10 metri:
 1) per i primi novanta giorni dal sequestro: euro 12,00;
 2) per il periodo successivo: euro 6,00.
 |  |  |  | Art. 3. Riduzione  dell'indennita'  in  relazione allo stato di conservazione del bene
 1.  Per  gli  anni successivi al primo, gli importi dell'indennita' giornaliera  determinati  in base alle tariffe di cui all'articolo 1, rispettivamente,  alla  lettera a)  n.  2; alla lettera b) n. 2; alla lettera c)   n.   2   e  alla  lettera d),  nonche'  all'articolo  2, rispettivamente,  alla  lettera a)  n. 2 e alla lettera b) n. 2, sono ridotti,  in  relazione allo stato di conservazione del bene, secondo le percentuali di seguito riportate:
 a) per   il   secondo   anno   o   frazione  di  esso,  l'importo dell'indennita' giornaliera e' ridotto nella misura del 20%;
 b) per   il   terzo   anno   o   frazione   di   esso,  l'importo dell'indennita'  giornaliera, come determinato secondo la lettera a), e' ulteriormente ridotto nella misura del 30%;
 c) per   il   quarto   anno   o   frazione   di  esso,  l'importo dell'indennita'  giornaliera, come determinato secondo la lettera b), e' ulteriormente ridotto nella misura del 40%;
 d) per   il   quinto   anno   o   frazione   di  esso,  l'importo dell'indennita'  giornaliera, come determinato secondo la lettera c), e' ulteriormente ridotto nella misura del 50%.
 2.  Per il sesto anno o frazione di esso, l'importo dell'indennita' giornaliera,   come   determinato  alla  lettera d)  del  comma 1  e' ulteriormente ridotto nella misura del 50%.
 3.  L'importo  dell'indennita' giornaliera determinato per il sesto anno  e'  dovuto  per ciascun anno, o frazione di esso, successivo al sesto.
 |  |  |  | Art. 4. T a b e l l e
 1.   Gli   importi  delle  indennita'  determinate  a  norma  degli articoli 1,  2  e 3 sono riportati nelle tabelle A, B, C e D allegate al presente decreto e ne costituiscono parte integrante.
 |  |  |  | Art. 5. Determinazione dell'indennita' relativa ad altre categorie di beni
 1.   Per   la   determinazione   dell'indennita'   di   custodia  e conservazione  relativa ad altre categorie di beni si fa riferimento, in  via  residuale,  agli usi locali, come previsto dall'articolo 58, comma 2, del Testo Unico citato.
 
 
 
 Nota all'art. 5:
 - Per  il  testo  del  comma 2  dell'art. 58 del citato
 decreto  del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
 115, vedi note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6. Disposizioni finali e transitorie
 1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello  della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applica anche,  fermo  restando  quanto  previsto dall'articolo 1, comma 318, della  legge  30 dicembre  2004,  n. 311, all'attivita' di custodia e conservazione dei beni sottoposti a sequestro, di cui agli articoli 1 e  2 del presente decreto, per i quali alla data di entrata in vigore non  sia  stato  ancora  emesso  decreto  di  liquidazione  da  parte dell'Autorita' giudiziaria.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Roma, 2 settembre 2006
 
 Il Ministro della giustizia
 Mastella Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Padoa Schioppa
 
 Visto,  il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2006 Ministeri istituzionali - Guistizia, registro n. 11, foglio n. 9
 
 
 
 Nota all'art. 6:
 - Si  riporta  il  testo  del comma 318 dell'articolo 1
 della  legge  30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
 formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
 (legge finanziaria 2005):
 «Art.  1  Disposizioni  per  la formazione del bilancio
 annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):
 1-317 (omissis);
 318. Al custode e' riconosciuto, in deroga alle tariffe
 previste  dagli articoli 59 e 276 del testo unico di cui al
 decreto  del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
 115,  un  importo  complessivo forfettario, comprensivo del
 trasporto,   determinato,   per   ciascuno  degli  anni  di
 custodia, nel modo seguente:
 a) euro  6  per  ogni  mese  o frazione di esso per i
 motoveicoli e i ciclomotori;
 b) euro  24  per ogni mese o frazione di esso per gli
 autoveicoli  e  i rimorchi di massa complessiva inferiore a
 3,5 tonnellate, per le macchine agricole e operatrici;
 c) euro  30  per ogni mese o frazione di esso per gli
 autoveicoli  e  i rimorchi di massa complessiva superiore a
 3,5 tonnellate.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Allegato 
 ----> vedere allegato da pag. 5 a pag. 8 della G.U. <----
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