| 
| Gazzetta n. 235 del 9 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 aprile 2006 |  | Composizione e modalita' di funzionamento della Commissione nazionale per  la previsione e la prevenzione dei grandi rischi. (Repertorio n. 1250). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Vista  la  legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del servizio nazionale della protezione civile»;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni,   dalla   legge   9 novembre  2001,  n.  401,  recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture   preposte  alle  attivita'  di  protezione  civile  e  per migliorare  le strutture logistiche nel settore della difesa civile», ed  in particolare, le disposizioni di cui all'art. 5, commi 3, 3-bis e  3-quater, concernenti la commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;
 Visto   l'art.  4  del  decreto-legge  30 novembre  2005,  n.  245, convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 26 gennaio 2006, n. 21, recante   «Misure  straordinarie  per  fronteggiare  l'emergenza  nel settore  dei rifiuti nella regione Campania ed ulteriori disposizioni in  materia  di protezione civile.», che, nel definire la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi organo di  consulenza  tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile,  rinvia,  per la composizione e le modalita' di funzionamento della  Commissione  stessa,  ad  apposito  decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri, su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;
 Ravvisata   la   necessita'   di   dare  attuazione  alle  predette disposizioni,  allo  scopo  di consentire il concorso della comunita' scientifica  alla  corretta  ed  efficace  impostazione delle diverse problematiche concernenti la protezione civile;
 Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Composizione
 
 1.  La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi  rischi  e'  composta da ventuno rappresentanti di specifica e qualificata esperienza in tale ambito, di cui:
 il  Presidente  ed  il Presidente vicario scelti tra indiscusse e riconosciute  personalita'  di  fama  nazionale ed internazionale con comprovata esperienza nel campo della protezione civile;
 il Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.);
 il Presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (I.N.G.V.);
 il Direttore dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (A.P.A.T.),
 tre esperti in materia di rischio sismico;
 tre esperti in materia di rischio idrogeologico ed idraulico;
 tre esperti in materia di rischio vulcanico;
 un esperto in materia di rischio chimico nucleare industriale;
 un esperto in materia di rischio ambientale e sanitario;
 cinque esperti in materia di protezione civile.
 |  |  |  | Art. 2. Nomina dei componenti
 
 (Omissis).
 |  |  |  | Art. 3. Organizzazione e funzionamento
 
 1.  La  Commissione,  incaricata  di  rendere al Dipartimento della protezione  civile pareri e proposte di carattere tecnico-scientifico in  relazione  alle  problematiche  relative  ai  settori  di rischio indicati all'art. 1, si riunisce di regola con cadenza bimestrale.
 2.  Le convocazioni dei componenti sono disposte dal Presidente con preavviso  di  almeno  dieci  giorni,  salvo  i  casi di urgenza o di emergenza  in  cui  puo' essere ridotto ad un giorno, con indicazione degli  argomenti posti all'ordine del giorno. Negli stessi termini e' resa disponibile la relativa documentazione. Delle convocazioni e del relativo  ordine  del  giorno  e'  data  comunicazione  al  capo  del Dipartimento della protezione civile.
 Possono  partecipare  alle  riunioni della Commissione in relazione alle diverse situazioni di rischio in esame, senza diritto di voto, i direttori   degli  enti,  istituti,  centri  di  competenza  e  delle strutture  competenti dell'I.N.G.V., individuati dal Presidente e dal Presidente vicario di intesa con il capo del Dipartimento.
 3. Qualora si rilevasse la necessita' di approfondire problematiche specifiche  o di disporre di ulteriori contributi tecnico-scientifici su  determinati argomenti di interesse, il Presidente o il Presidente vicario possono invitare a partecipare alle riunioni senza diritto di voto  anche  esperti  esterni  o  autorita'  competenti in materia di protezione civile. A tal fine, di intesa con il capo del Dipartimento della   protezione   civile,   sentiti   anche   i  componenti  della Commissione,  provvedono  a  realizzare  un registro di nominativi di personalita'  competenti  nei  settori  specifici  di rischio, da cui attingere in funzione delle esigenze.
 4.  Il  Presidente vicario sostituisce il Presidente nelle relative funzioni in caso di suo impedimento o assenza.
 5.  Alle riunioni della Commissione puo' partecipare, senza diritto di  voto,  il  capo  del  Dipartimento  della protezione civile e, su richiesta  del  medesimo,  i  direttori degli uffici del Dipartimento interessati agli argomenti posti all'ordine del giorno.
 6.  La  Commissione  si  riunisce  di  norma  presso  la  sede  del Dipartimento della protezione civile, opera con la presenza di almeno dieci componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
 7.  La  Commissione  dura in carica cinque anni. I componenti della Commissione  decadono  dall'incarico  qualora  non partecipino, senza motivate  ragioni, a tre riunioni consecutive, alle quali siano stati regolarmente invitati.
 8.  Qualora  la  Commissione  ritenga  necessaria  l'esecuzione  di specifici  studi,  indagini  o analisi, il Presidente o il Presidente vicario  ne rappresentano l'esigenza al capo del Dipartimento al fine degli ulteriori seguiti di competenza.
 9.  Al fine di acquisire pareri e proposte su situazioni di rischio incombenti  o  potenziali,  il capo del Dipartimento della protezione civile  puo'  richiedere  al  Presidente  o  al Presidente vicario la convocazione urgente della Commissione.
 10.  Il  capo  del  Dipartimento puo', altresi', richiedere in ogni momento  ai  componenti della Commissione di effettuare ricognizioni, verifiche ed indagini.
 11.  Il  servizio  segreteria,  relazioni  con il pubblico e organi collegiali  del  Dipartimento  della  protezione  civile  assicura  i compiti di segreteria per il funzionamento della commissione.
 12.   Ai   componenti   della  commissione  compete  unicamente  il trattamento  di  missione  previsto  per i dirigenti statali di prima fascia.  Alle  relative  spese  si provvede a carico del Fondo per la protezione civile, che presenta le necessarie disponibilita'.
 |  |  |  | Art. 4. Abrogazione
 
 1.   Il   decreto   del   Ministro  dell'interno  delegato  per  il coordinamento  della protezione civile del 12 aprile 2002, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2002, n. 91, e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2002, pubblicato nella   Gazzetta  Ufficiale  dell'11  novembre  2002,  n.  264,  sono abrogati.
 Il   presente   decreto   entra  in  vigore  il  giorno  della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 3 aprile 2006
 Il Presidente: Berlusconi
 
 Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2006
 
 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 187
 |  |  |  |  |