Gazzetta n. 235 del 9 ottobre 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIRETTIVA 26 luglio 2006
Articolo 34, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale. (Direttiva n. 4/06).

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Segretariato generale
Alle Amministrazioni dello Stato
anche ad ordinamento autonomo
Al Consiglio di Stato - Ufficio del
Segretario generale
Alla Corte dei conti - Ufficio del
Segretario generale
All'Avvocatura generale dello Stato
- Ufficio del Segretario generale
Alle Agenzie
Agli enti pubblici non economici
(tramite i Ministeri vigilanti)
Agli enti pubblici (ex art. 70 del
decreto legislativo n. 165/2001)
Agli enti di ricerca (tramite il
Ministero dell'universita' e della
ricerca
Ai nuclei di valutazione
Agli organi di controllo interno
e, per conoscenza:
All'ARAN
Alla Scuola superiore della
pubblica amministrazione 1.
Premessa.

Si emana la presente direttiva, d'intesa con il Ministro dell'economia e finanze, relativa alla disciplina prevista dalla disposizione legislativa indicata in oggetto.
Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, inerente, fra l'altro, il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, attualmente in corso di conversione, prevede, all'art. 34, comma 1, che siano individuati i trattamenti accessori massimi da attribuire ai titolari di incarichi di uffici dirigenziali di livello generale, attribuiti ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine la norma rinvia la determinazione dei criteri per tale individuazione ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi con il concerto del Ministro per l'economia e le finanze. 2. Individuazione provvisoria dei trattamenti.
La finalita' della disposizione, come in essa espressamente chiarito, va ricercata nell'esigenza di stabilire principi di contenimento della spesa e, soprattutto, di uniformita' e perequazione dei trattamenti economici accessori dei dipendenti in questione, pur nel rispetto dei principi posti dall'art. 24 del decreto legislativo citato. Essa, infatti, mira, tenendo conto dei profili organizzativi e dei contenuti delle funzioni svolte, ad evitare sostanziali ed eccessive differenze, spesso non sufficientemente motivate, proprio in considerazione della struttura e delle modalita' di individuazione ed erogazione della retribuzione accessoria del personale con qualifica dirigenziale.
Pertanto nello stipulare i contratti individuali relativi ad incarichi di Segretario generale, di Capo dipartimento, di uffici generali di livello generale si dovra' definire il trattamento economico accessorio in misura tale da assicurare ai dirigenti un importo non superiore a quello in godimento ove confermati, ed un importo corrispondente alla graduazione dell'ufficio, operata sulla base delle disponibilita' del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, e comunque non superiore a quello riconosciuto al precedente titolare in caso di attribuzione di un nuovo incarico. Tali importi dovranno altresi' considerare gli incrementi di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza relativi al quadriennio normativo ed ai bienni economici 2002-2005. Il trattamento economico accessorio cosi' definito dovra' considerarsi determinato in via provvisoria, rinviando la definitiva determinazione a seguito dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 34, comma 1, del decreto-legge n. 223/2006 con il quale saranno individuati i criteri per i trattamenti accessori massimi da attribuire ai titolari di incarichi di uffici dirigenziali generali.
Si rappresenta inoltre che i contratti individuali dovranno contenere il richiamo al principio di onnicomprensivita' retributiva, nel senso che il trattamento economico riconosciuto remunera, oltre le funzioni e i compiti attribuiti ai dirigenti, «qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa» (art. 24, comma 3, decreto legislativo n. 165/2001).
Sul piano retributivo va tenuto presente che lo svolgimento dei predetti incarichi aggiuntivi, da richiamare specificamente anche nel provvedimento di attribuzione dell'incarico, trova la propria disciplina di riferimento per quanto concerne il personale dirigente dell'area I nell'art. 60 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed in analoghe disposizioni per gli altri comparti. La citata disposizione contrattuale prevede che «allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilita' dei dirigenti che svolgono incarichi aggiuntivi, viene loro corrisposta, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, una quota ai fini del trattamento accessorio in ragione dell'impegno richiesto». Tale quota, in una misura ricompresa tra il 50 ed il 66% dei compensi relativi all'incarico svolto e confluiti negli appositi fondi, dovra' essere definita, per i dirigenti incaricati di funzioni di livello generale, nel contratto individuale. 3. Attivita' di programmazione.
Piu' in generale si coglie l'occasione per ricordare la necessita' di un monitoraggio e una programmazione continua sulla spesa per i contratti oggetto del nuovo intervento normativo. Infatti l'attuale struttura della retribuzione dei dirigenti prevede che, per i contratti individuali, la parte avente carattere accessorio, la quale trova il suo finanziamento in un apposito fondo costituito presso ciascuna amministrazione, sia composta dalla retribuzione di posizione di parte variabile e da quella di risultato, cosi' come definita dal contratto collettivo nazionale stipulato nel 2001, la prima quale corrispettivo delle funzioni attribuite e delle connesse responsabilita' e la seconda quale incentivo al raggiungimento degli obiettivi annuali. Entrambe le voci retributive debbono essere determinate in modo puntuale all'atto della stipula del contratto individuale.
Risulta, pertanto, necessario, che l'amministrazione accerti preventivamente che le risorse finanziarie disponibili consentano la remunerazione di tutti gli incarichi conferiti e da conferire, effettuando una stima preventiva dei relativi costi e tenendo conto dei fattori in base ai quali procedere alla determinazione degli importi relativi, poiche' risulta evidente come, all'interno della singola amministrazione, l'entita' delle retribuzioni accessorie da corrispondere e' condizionata, dalla disponibilita' del fondo. 4. Stipula contratti individuali.
Successivamente, all'atto della stipula del contratto individuale, rimane ferma la necessita' di fare riferimento al richiamato art. 24, il quale, nel dettare i principi cui conformare la disciplina dei trattamenti economici del personale dirigenziale, stabilisce che, per gli incarichi richiamati, il trattamento economico accessorio sia «collegato al livello di responsabilita' attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attivita' amministrativa e di gestione» nonche' di considerare anche altri aspetti, quali la rilevanza e la collocazione istituzionale dell'ufficio da ricoprire. Conseguentemente si ritiene opportuno che le singole amministrazioni diano puntuale attuazione alla previsione anche con riferimento agli incarichi relativi agli uffici di livello dirigenziale generale in considerazione della complessita' organizzativa delle strutture, del personale assegnato e delle responsabilita' previste.
Gli aspetti economici del contratto individuale e, nella specie, la retribuzione accessoria, rivestono una particolare importanza anche in relazione alla coerenza con gli obiettivi assegnati da perseguire e con l'attivita' da espletare, secondo la linea indicata dal decreto legislativo n. 286 del 1999, in materia di valutazione del personale con incarico dirigenziale in particolare per il riconoscimento del trattamento economico per esso previsto.
Come evidenziato dalla relazione della Corte dei conti sul risultato dell'indagine concernente «La gestione degli incarichi dirigenziali nello Stato dopo la legge n. 145 del 2002», del 21 giugno 2006, in una amministrazione moderna, orientata ad una logica di risultato, sarebbe opportuno valorizzare le risorse destinate ad incentivare il raggiungimento degli obiettivi, diversamente da quanto finora accaduto nella maggior parte delle Amministrazioni. Si rammenta infatti che l'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, costituisce riferimento essenziale nel disegno di riforma della dirigenza, cosi' come delineato in questi anni dal legislatore, in quanto rivolto a sottolineare la centralita' del merito, della professionalita' e della responsabilita' nel sistema di governo della dirigenza. Da qui l'invito alle Amministrazioni a dotarsi di criteri di conferimento degli incarichi e di sistemi di valutazione e di controllo interno reali ed efficaci, nonche' l'invito ai responsabili degli uffici e delle strutture addette alla valutazione e al controllo interno a porre attenzione alla congruita' della parte variabile dell'accessorio, in considerazione del carattere premiale della stessa, rispetto alle posizioni ricoperte, agli obiettivi assegnati e ai risultati raggiunti. Compito di questi ultimi dovra' essere quello di segnalare puntualmente le disparita' e le differenziazioni in contrasto con i principi di efficienza, efficacia ed economicita' che devono informare l'organizzazione e il funzionamento delle stesse.
L'attivita' programmatoria prima richiamata, oltre a garantire un efficiente gestione delle risorse attribuite, consentira', nella fase precedente all'acquisto dell'efficacia dell'art. 34 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, di intervenire a garanzia della sua piena futura attuazione, anche a tutela dei dirigenti interessati. Cosi' come una preliminare riflessione sulla finalita' del nuovo intervento normativo puo' essere l'occasione per rivedere l'attuale sistema di attribuzione delle voci accessorie ai fini di una loro maggiore rispondenza alle logiche che le caratterizzano.
In considerazione di quanto sopra evidenziato si invitano le Amministrazioni in indirizzo ad operare nel senso rappresentato e ad inviare all'ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni di questo Dipartimento e al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato-IGOP, la copia dei contratti individuali stipulati ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' una relazione complessiva dalla quale emergano le valutazioni in base alle quali sono stati determinati i trattamenti economici in questione.
Roma, 26 luglio 2006

Il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione
Nicolais

Registrata alla Corte dei conti il 20 settembre 2006 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 292
 
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