Gazzetta n. 235 del 9 ottobre 2006 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 2006 |
Scioglimento del consiglio comunale di Pisciotta. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto che nelle consultazioni elettorali del 3 aprile 2005 sono stati eletti il consiglio comunale di Pisciotta (Salerno) ed il sindaco nella persona del sig. Cesare Festa; Considerato che, con sentenza pronunciata dal tribunale di Vallo della Lucania in data 5-18 luglio 2005, confermata dalla Corte di appello di Salerno con la sentenza del 28 novembre 2005 e passata in giudicato per effetto della sentenza della Corte suprema di cassazione datata 20 maggio 2006, il predetto amministratore e' stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco; Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza; Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Decreta:
Il consiglio comunale di Pisciotta (Salerno) e' sciolto. Dato a Roma, addi' 2 ottobre 2006 NAPOLITANO
Amato, Ministro dell'interno |
| Allegato
Al Presidente della Repubblica
Il consiglio comunale di Pisciotta (Salerno) e' stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 3 aprile 2005, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Cesare Festa. Successivamente, con sentenza del tribunale di Vallo della Lucania del 5-18 luglio 2005, confermata dalla Corte di appello di Salerno con sentenza del 28 novembre 2005, e passata in giudicato per effetto della sentenza della Corte suprema di cassazione, datata 20 maggio 2006, il suddetto amministratore e' stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco, essendo stata riscontrata una causa di ineleggibilita' ai sensi dell'art. 60, comma 1, n. 12, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si e' configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale. Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento. Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pisciotta (Salerno). Roma, 18 settembre 2008 Il Ministro dell'interno: Amato |
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