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| Gazzetta n. 235 del 9 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 5 settembre 2006 |  | Determinazione  dei  criteri  e  delle modalita' applicative relativi alla  destinazione e all'utilizzazione delle risorse per l'efficienza dei servizi istituzionali - Anno 2005. |  | 
 |  |  |  | IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 Visto  il  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni  ed  integrazioni,  recante  norme  sulle procedure per disciplinare  i  contenuti  del  rapporto di impiego del personale di Polizia e delle Forze armate, emanato in attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, e della legge 29 aprile 1995, n. 130;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 marzo 1999, n.  254,  recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia  ad  ordinamento  civile e del provvedimento di concertazione delle   Forze   di   polizia  ad  ordinamento  militare  relativi  al quadriennio 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999»;
 Visto  in  particolare,  l'art.  53,  che demanda al Ministro delle finanze,  ora  Ministro  dell'economia e delle finanze, su oposta del Comandante  generale  del  Corpo  della  guardia  di  finanza, previa informazione del COCER ai sensi dell'art. 59 dello stesso decreto, la destinazione  e  l'utilizzazione,  previa determinazione dei relativi criteri  e  modalita' applicative, delle risorse per l'efficienza dei servizi   istituzionali  annualmente  disponibili,  finalizzate,  tra l'altro,  ad  incentivare il personale nelle attivita' operative e di funzionamento  individuate  dal  Comandante  generale del Corpo della guardia  di finanza ed a compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino l'assunzione di specifiche responsabilita' o disagi;
 Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica del 9 febbraio 2001,  n.  140,  recante  «Recepimento  dell'accordo sindacale per le Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile  e  del  provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2000-2001»;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 18 giugno 2002,  n.  164,  recante  «Recepimento  dell'accordo sindacale per le Forze   di   polizia   ad   ordinamento  civile  e  dello  schema  di concertazione  per  le  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  militare relativi  al  quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003»;
 Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica del 19 novembre 2003,  n.  348,  recante  «Recepimento  dell'accordo  sindacale e del provvedimento  di  concertazione  integrativi  per  il  personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare»;
 Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica del 5 novembre 2004,  n.  301,  recante  «Recepimento  dell'accordo sindacale per le Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile  e  del  provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2004-2005»;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 1986, n.  189,  recante  «Regolamento  di  amministrazione  del Corpo della guardia  di  finanza»,  sostituito  dal  1° gennaio  2006 dal decreto ministeriale  14 dicembre  2005,  n.  292, in attuazione dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita  delega  di  funzioni,  registrato  alla  Corte  dei conti il 13 giugno  2006  -  Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei   Ministri,   registro   n.   7,   foglio   n.  397,  concernente l'attribuzione  all'on.  prof.  Vincenzo  Visco  del  titolo  di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
 Ritenuto  di  dover  individuare  le  suddette  attivita' in quelle svolte  presso  i  reparti  e/o  articolazioni  indicati nel presente decreto,  incentivando in misura maggiore le attivita' caratterizzate da una particolare proiezione operativa;
 Ritenuto   di   dover  individuare  gli  incarichi  che  comportino l'assunzione di particolari responsabilita' o disagio negli incarichi indicati;
 Ritenuto di dover incentivare la presenza effettiva in servizio;
 Ritenuto di dover incentivare i militari trasferiti d'autorita';
 Vista  la  delibera  del  CO.CE.R.  n. 2/177/9° in data 28 febbraio 2006;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1.  Le  somme di pertinenza dello stato di previsione del Ministero dell'economia  e delle finanze, tabella 2 - centro di responsabilita' 7  -  Guardia di finanza - unita' previsionale di base 7.1.1.1 «Spese generali  di funzionamento» - cap. 4221 «Fondo unico per l'efficienza dei  servizi  istituzionali»,  relative all'anno 2005, al netto degli importi  dovuti  a  titolo  di  IRAP  e  degli oneri sociali a carico dell'Amministrazione  sulle  retribuzioni  corrisposte  al  personale militare,  sono  destinate  al  personale  dei  ruoli del Corpo della guardia   di   finanza   indicato  e  nelle  misure  stabilite  dagli articoli seguenti.
 |  |  |  | Art. 2. 
 1.  I militari che siano stati titolari di incarichi di comando dei seguenti reparti:
 comando provinciale;
 comando reparto operativo aeronavale;
 comando gruppo;
 comando compagnia;
 comando nucleo provinciale di Polizia tributaria;
 comando stazione navale;
 comando sezione aerea;
 comando tenenza;
 comando sezione operativa navale;
 comando brigata;
 comando squadriglia navale, per  un  periodo  non inferiore a 184 giorni nel 2005, con esclusione delle   situazioni   di   carattere   interinale,   partecipano  alla distribuzione  delle  somme  di  cui  all'art.  8, comma 1, secondo i seguenti  coefficienti, in relazione al grado rivestito alla data del 31 dicembre 2005:
 
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 Grado                              Coefficiente -------------------------------------------------------------------- Tenente Colonnello / Maggiore                   5,5 Capitano / Tenente                              5,3 Sottotenente / Maresciallo Aiutante             5,1 Maresciallo Capo                                4,9 Maresciallo Ordinario / Brigadiere Capo         4,8 Maresciallo / Brigadiere / Vice Brigadiere      4,6 --------------------------------------------------------------------
 |  |  |  | Art. 3. 
 1.  I  militari,  in  forza  a  qualsiasi  reparto, che siano stati titolari  di  incarichi  di  comando ordinativamente previsti, per un periodo  non  inferiore  a  184 giorni nel 2005, con esclusione delle situazioni  di  carattere  interinale, partecipano alla distribuzione delle   somme   di  cui  all'art.  8,  comma 1,  secondo  i  seguenti coefficienti,   in   relazione  al  grado  rivestito  alla  data  del 31 dicembre 2005:
 
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 Grado                              Coefficiente -------------------------------------------------------------------- Tenente Colonnello / Maggiore                   4,8 Capitano / Tenente                              4,6 Sottotenente / Maresciallo Aiutante             4,3 Maresciallo Capo                                4,0 Maresciallo Ordinario / Brigadiere Capo         3,7 Maresciallo / Brigadiere / Vice Brigadiere      3,4 Appuntato scelto / Appuntato / Finanziere       2,8
 scelto / Finanziere --------------------------------------------------------------------
 |  |  |  | Art. 4. 
 1.  I  militari in forza, per un periodo non inferiore a 184 giorni nel 2005, ai seguenti reparti e/o articolazioni:
 nuclei  speciali dei reparti speciali, ad esclusione dell'Ufficio comando,  dell'Ufficio  personale  e  AA.GG.,  dell'Ufficio  raccordo informativo,  dell'Ufficio  operazioni,  dell'Ufficio analisi e delle sezioni comando;
 servizio  centrale  investigazioni  criminalita'  organizzata, ad esclusione  dell'Ufficio  personale  e  AA.GG., dell'Ufficio comando, dell'Ufficio  raccordo informativo e delle sezioni comando dei gruppi dipendenti;
 nuclei   regionali   di   Polizia   tributaria,   ad   esclusione dell'Ufficio comando, dell'Ufficio operazioni e delle sezioni comando dei  gruppi  dipendenti,  nonche'  del  Reparto  comando  dei  nuclei regionali Trentino-Alto Adige e Abruzzo;
 nuclei  provinciali  di  Polizia  tributaria, ad esclusione della sezione  comando,  dell'autodrappello  e  delle  squadre  comando dei gruppi dipendenti;
 gruppi,  ad  esclusione  delle  sezioni  comando  e delle squadre comando di nucleo operativo dipendente;
 compagnie,    ad    esclusione    della    squadra    comando   e dell'autodrappello;
 tenenze, ad esclusione della squadra comando;
 brigate;
 sezioni «I» dei comandi regionali e provinciali;
 unita' navali e nuclei sommozzatori;
 piloti  in stato di pronto intervento aereo ed equipaggi fissi di volo;
 sezioni di Polizia giudiziaria, partecipano  alla  distribuzione  delle  somme  di  cui  all'art.  8, comma 1,  secondo  i  seguenti  coefficienti,  in  relazione al grado rivestito alla data del 31 dicembre 2005:
 
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 Grado                              Coefficiente -------------------------------------------------------------------- Tenente Colonnello / Maggiore                   2,4 Capitano / Tenente                              2,2 Sottotenente / Maresciallo Aiutante             2,1 Maresciallo Capo                                2,0 Maresciallo Ordinario / Brigadiere Capo         1,9 Maresciallo / Brigadiere / Vice Brigadiere      1,8 Appuntato scelto / Appuntato / Finanziere       1,6
 scelto / Finanziere --------------------------------------------------------------------
 |  |  |  | Art. 5. 
 1.  Tutti  i  militari in forza, per un periodo non inferiore a 184 giorni  nel  2005,  ad  un qualsiasi altro reparto e/o articolazione, compresi  i  distaccati  presso  il  Ministero  dell'economia e delle finanze,  partecipano  alla distribuzione delle somme di cui all'art. 8,  comma 1,  secondo  i seguenti coefficienti, in relazione al grado rivestito alla data del 31 dicembre 2005:
 
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 Grado                              Coefficiente -------------------------------------------------------------------- Tenente Colonnello / Maggiore                   2,2 Capitano / Tenente                              2,0 Sottotenente / Maresciallo Aiutante             1,9 Maresciallo Capo                                1,8 Maresciallo Ordinario / Brigadiere Capo         1,7 Maresciallo / Brigadiere / Vice Brigadiere      1,6 Appuntato scelto / Appuntato / Finanziere       1,4
 scelto / Finanziere --------------------------------------------------------------------
 |  |  |  | Art. 6. 
 1.  I militari distaccati presso altri Ministeri, organismi ed enti vari, per un periodo non inferiore a 184 giorni nel 2005, partecipano alla  distribuzione delle somme di cui all'art. 8, comma 1, secondo i seguenti  coefficienti, in relazione al grado rivestito alla data del 31 dicembre 2005:
 
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 Grado                              Coefficiente -------------------------------------------------------------------- Tenente Colonnello / Maggiore                   1,1 Capitano / Tenente                              1,0 Sottotenente / Maresciallo Aiutante             0,9 Maresciallo Capo                                0,8 Maresciallo Ordinario / Brigadiere Capo         0,7 Maresciallo / Brigadiere / Vice Brigadiere      0,6 Appuntato scelto / Appuntato / Finanziere       0,5
 scelto / Finanziere --------------------------------------------------------------------
 |  |  |  | Art. 7. 
 1.  I  militari, in forza a qualsiasi reparto, che abbiano prestato un  numero  di  giorni di presenza in servizio pari o superiore a 210 nel  2005, partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 8, comma 2, secondo i seguenti coefficienti:
 2.  Il  beneficio  di  cui  al  comma 1 e' cumulabile con tutti gli incentivi previsti dal presente decreto.
 
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 Numero di giorni                       Coefficiente --------------------------------------------------------------------
 da 210 a 249                               1,1 pari o superiore a 250                          1,5 --------------------------------------------------------------------
 |  |  |  | Art. 8. 
 1.  La somma destinata agli incentivi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del presente decreto e' pari a Euro 33.000.000,00.
 2. La somma destinata agli incentivi di cui all'art. 7 del presente decreto e' pari a Euro 8.000.000,00.
 |  |  |  | Art. 9. 1. Ai fini del computo dei giorni di effettiva presenza in servizio si considerano, ai sensi del presente decreto:
 i  giorni  di  effettiva  presenza  prestati  nel corso dell'anno solare, anche in piu' di un reparto;
 i giorni di assenza per fruizione di riposo compensativo.
 Ogni  ulteriore  fattispecie  non  prevista  dal  presente comma si configura come giorno di assenza.
 2.  Ai  fini del calcolo delle giornate di cui all'art. 7, comma 1, per il personale che osserva un orario di lavoro articolato su cinque giorni  settimanali  sara'  sommato  un  giorno  ad  ogni  cinque  di effettiva presenza.
 |  |  |  | Art. 10. 1.  I  militari che, con decorrenza nel corso dell'anno 2005, siano stati  trasferiti  d'autorita'  per  esigenze  di  servizio  da altre regioni nelle sottoindicate sedi non ambite:
 Sicilia,   Sardegna   e  Calabria  per  il  personale  dei  ruoli ufficiali;
 Lombardia,   Piemonte   e  Veneto  per  il  personale  dei  ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, beneficiano  di  un  incentivo,  al  lordo  delle ritenute erariali e previdenziali,  pari  a  3.000,00 euro, indipendentemente dal grado e dalla tipologia d'impiego.
 L'importo  e'  ridotto  a  2.000,00  euro  se  il  militare risulta assegnatario  presso  la  nuova  sede  di servizio, nel medesimo anno 2005, di alloggio di servizio gratuito per l'incarico (A.S.G.I.).
 2. Il beneficio di cui al comma 1 non compete nell'ipotesi:
 di prima assegnazione;
 di   trasferimento   disposto  per  ragioni  di  incompatibilita' ambientale;
 di intervenuta revoca o modifica del trasferimento.
 3. Il beneficio di cui al comma 1 non compete altresi':
 ai militari classificati «inferiore alla media» o «insufficiente» secondo    l'ultima    documentazione    caratteristica    notificata relativamente ad un periodo del 2005;
 ai  militari  che,  pur  in  presenza  di un nuovo trasferimento, abbiano gia' percepito, relativamente all'anno 2003 e 2004, l'analogo incentivo   previsto,   rispettivamente,   dall'art.  8  del  decreto ministeriale  27 ottobre 2004 e dall'art. 10 del decreto ministeriale 14 dicembre 2005;
 ai militari celibi e in ferma volontaria.
 4.  Il  beneficio di cui al comma 1 e' cumulabile con gli incentivi previsti  dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente decreto e non e' cumulabile con quelli previsti dagli articoli 11, 12 e 13.
 |  |  |  | Art. 11. 1.  I  militari  che abbiano svolto, per un periodo non inferiore a 184 giorni nel 2005, gli incarichi previsti per tale annualita' dagli articoli 25,  29  e  32  del  decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo  1986,  n.  189, beneficiano di un incentivo, al lordo delle ritenute erariali e previdenziali, pari a 300,00 euro.
 2. Il limite di 184 giorni puo' essere raggiunto anche sommando gli eventuali  periodi  prestati  in due o piu' degli incarichi di cui al comma 1.
 3.  Il  beneficio di cui al comma 1 e' cumulabile con gli incentivi di  cui  agli  articoli 2,  3,  4,  5,  6,  7 e non e' cumulabile con l'incentivo previsto dagli articoli 10 e 12.
 |  |  |  | Art. 12. 1.  I militari aventi la specializzazione «Tecnico soccorso alpino» (TSA)  ed effettivamente impiegati presso le stazioni Soccorso alpino della  Guardia  di  finanza (S.A.G.F.) per un periodo non inferiore a 184  giorni  nel  2005,  beneficiano  di un incentivo, al lordo delle ritenute erariali e previdenziali, pari a 300,00 euro.
 2.  Il  beneficio di cui al comma 1 e' cumulabile con gli incentivi di  cui  agli  articoli  2, 3, 4, 5, 6, 7 e non e' cumulabile con gli incentivi previsti dagli articoli 10, 11.
 |  |  |  | Art. 13. 1.  Agli ufficiali ed agenti di Polizia tributaria e' attribuito un compenso annuo in relazione alle attribuzioni, alle responsabilita' e ai  disagi  derivanti  dall'espletamento  dei  compiti  istituzionali connessi alle qualifiche rivestite. Detto compenso e' stabilito nella misura  di  euro  100,00  al  lordo  delle  ritenute previdenziali ed assistenziali,  per  ciascun  beneficiario ed e' cumulabile con tutti gli   incentivi   previsti   dal   presente   decreto   ad  eccezione dell'incentivo previsto dall'art. 10.
 2. Il compenso di cui al comma 1 non compete:
 ai  militari che siano stati in forza ad un qualsiasi reparto e/o articolazione  per  un periodo inferiore a 184 giorni complessivi nel 2005;
 ai  militari compresi nella forza assente, come definita, fino al 31 dicembre   2005,   dall'art.   71,  lettera c),  del  decreto  del Presidente  della  Repubblica  20 marzo  1986, n. 189, per periodi di almeno 184 giorni complessivi nel 2005.
 |  |  |  | Art. 14. 1.  Sono  esclusi  dalla  attribuzione degli emolumenti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 e 12:
 i  militari classificati «inferiore alla media» o «insufficiente» secondo    l'ultima    documentazione    caratteristica    notificata relativamente ad un periodo del 2005;
 i  militari  impegnati  nella  frequenza  di  corsi  o  di  altre attivita'  addestrative  di  formazione di base e alta qualificazione per periodi di almeno 184 giorni complessivi nel 2005;
 i militari compresi, per periodi di almeno 184 giorni complessivi nel  2005,  nella  forza  assente, come definita, fino al 31 dicembre 2005,  dall'art.  71,  lettera c),  del  decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189.
 2.   Ai  sensi  dell'art.  41  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  16 marzo 1999, n. 254, sono altresi' esclusi da tutti gli incentivi previsti dal presente decreto:
 gli ufficiali di grado superiore a tenente colonnello;
 gli ufficiali di complemento;
 i finanzieri ausiliari;
 il personale non appartenente ai ruoli del Corpo della guardia di finanza.
 3.  Nel caso di coincidenza di piu' fattispecie in capo allo stesso militare,  l'incentivo  viene  attribuito  una  sola  volta  in  base all'articolo piu' favorevole.
 4.  Alla  ripartizione  degli emolumenti di cui al presente decreto partecipano  gli  ufficiali che alla data del 1° gennaio 2005 abbiano maturato  il trattamento economico di cui all'art. 43, commi 22 e 23, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
 5. Gli ufficiali promossi al grado di colonnello nel corso del 2005 beneficiano  degli incentivi in proporzione al periodo trascorso, nel 2005,  nel  grado  di  tenente  colonnello,  con riferimento al quale dovranno verificarsi le condizioni di cui agli articoli precedenti.
 |  |  |  | Art. 15. 1.  L'indennita'  di  presenza  qualificata  di cui all'art. 16 del decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, e' corrisposta con le modalita' vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  254  del 1999, ed e' cumulabile  con  le  indennita'  di  cui  all'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.
 2. L'indennita' di presenza qualificata e' cumulabile con tutti gli incentivi di cui agli articoli precedenti.
 |  |  |  | Art. 16. 1.  Le  somme  di cui all'art. 1 che si renderanno disponibili dopo l'emanazione  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonche' altre somme residuali che si renderanno disponibili a seguito dell'effettiva erogazione, saranno:
 destinate a sanare situazioni relative alle annualita' pregresse;
 portate  in  aumento della somma complessiva indicata all'art. 8, comma 1, per essere ridistribuite proporzionalmente ai militari sulla base dei parametri indicati negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6.
 2.  Saranno  altresi' destinate alle finalita' di cui al comma 1 le somme  che  si renderanno disponibili a seguito della definizione del provvedimento  di  concertazione di ripartizione delle risorse di cui all'art.  1,  comma 89,  della  legge  30 dicembre  2004,  n.  311, e dall'art. 1, comma 177, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
 Il  presente decreto sara' inviato all'Ufficio centrale di bilancio presso   il   Ministero   dell'economia   e   delle  finanze  per  la registrazione,  sottoposto a controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 5 settembre 2006
 Il vice Ministro: Visco
 
 Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2006 Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 360
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