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| Gazzetta n. 235 del 9 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  | DECRETO 2 ottobre 2006 |  | Invito   alla  presentazione  di  progetti  di  ricerca  industriale, sviluppo   precompetitivo,  formazione  nel  settore  precompetitivo, formazione  nel  settore  della biomedicina molecolare da realizzarsi nella regione Friuli-Venezia Giulia. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca
 
 Visto  il  decreto-legge  18 maggio  2006, n. 181, convertito nella legge  17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'universita' e della ricerca (di seguito MUR);
 Viste  le  linee guida per la politica scientifica, tecnologica del Governo, approvate dal CIPE il 19 aprile 2002, che hanno posto, quale obiettivo  dell'asse  IV, la promozione della capacita' d'innovazione nelle  imprese  attraverso  la  creazione d'aggregazioni sistemiche a livello   territoriale;   cio'  al  fine  di  favorire  una  maggiore competitivita'  delle aree produttive esistenti ad alta intensita' di export,  rivitalizzandole  e rilanciandole attraverso la ricerca e lo sviluppo  di tecnologie chiave abilitanti le innovazioni di prodotto, di processo ed organizzative;
 Considerato  che, a tale scopo, le linee-guida individuano, tra gli strumenti  d'attuazione, lo sviluppo di azioni concertate da tradursi in  specifici accordi di programma con le regioni mirati a realizzare sinergie nei programmi e complementarieta' finanziarie;
 Visto  il  protocollo  d'intesa,  sottoscritto  in data 21 novembre 2003,  tra  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca  e  la  regione  Friuli  Venezia-Giulia  per la realizzazione nell'area  regionale  di  un  distretto tecnologico nel settore della biomedicina molecolare;
 Visto  l'Accordo  di  programma  (di  seguito denominato «Accordo») siglato  in  data  5 ottobre  2004  tra il Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e della ricerca e la regione Friuli Venezia-Giulia, finalizzato  alla  creazione  di  un'area  di  eccellenza tecnologica (distretto  tecnologico) avente ad oggetto la biomedicina molecolare, registrato alla Corte dei conti in data 18 settembre 2006;
 Visto,  in  particolare, l'art. 4, del predetto Accordo che prevede l'impegno  del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca  a finanziare progetti aventi ad oggetto attivita' di ricerca industriale  e  sviluppo precompetitivo nel settore della biomedicina molecolare da realizzarsi nell'area territoriale della regione Friuli Venezia-Giulia;
 Visti,  altresi',  i commi 2 e 3 del richiamato art. 4 del predetto Accordo   che,   per  le  modalita'  di  presentazione,  selezione  e finanziamento  dei  predetti  progetti, prevede l'emanazione da parte del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca di appositi  bandi  tematici  ai sensi del decreto legislativo 27 luglio 1999,  n.  297, e delle relative disposizioni di attuazione contenute nel decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;
 Visto,  inoltre,  l'art.  5  del  predetto  Accordo  che prevede un impegno  complessivo  di  risorse,  ove  disponibili,  del  Ministero dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca pari, per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007, a 5 milioni di euro;
 Visto  il  decreto  legislativo  27 luglio 1999, n. 297 (pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  201  del  27 agosto  1999),  recante: «Riordino  della  disciplina  e  snellimento  delle  procedure per il sostegno  della  ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle   tecnologie,   per   la   mobilita'  dei  ricercatori»  e,  in particolare,  l'art.  5  il quale prevede che tutti gli interventi da esso disciplinati gravino sulle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), istituito nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca;
 Visto  il  decreto  ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante le:  «Modalita'  procedurali  per  la  concessione delle agevolazioni previste  dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297», pubblicato nel  supplemento  ordinario  n.  10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001;
 Visto  il  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre  2003  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 274 del 25 novembre  2003)  che  reca  i  nuovi  criteri  e  le  modalita' di concessione,  ai  sensi dell'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,  delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca;
 Viste  le disponibilita' del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2006;
 Acquisite  le  valutazioni,  ai  sensi  dell'art.  4,  comma 4, del richiamato  Accordo, aventi ad oggetto i contenuti dei predetti bandi tematici,  trasmesse  dal Consorzio di biomedicina molecolare, di cui all'art.  8  dell'Accordo,  e  dalla  regione  Friuli Venezia-Giulia, rispettivamente in data 30 maggio 2005 e 19 luglio 2005;
 Viste le note del 20 settembre 2006 e del 28 settembre 2006, con le quali, rispettivamente, il predetto Consorzio CBM e la regione Friuli Venezia-Giulia,  relativamente  all'emanazione  del  presente  bando, hanno  indicato  l'opportunita' di riservare 3 dei 10 milioni di euro previsti  per  il  biennio  2005-2006,  alla  creazione  di  spin-off nell'area del distretto tecnologico di cui al richiamato Accordo;
 Ritenuta  la  opportunita'  di  procedere,  per  l'attuazione degli interventi indicati nel richiamato Accordo di programma, all'adozione del  decreto  di  cui  all'art.  12  del  decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto  2000,  per  un  impegno  di  risorse del FAR pari a 10 milioni  di euro, di cui 3 milioni di euro riservati al finanziamento di progetti da presentarsi, nelle stesse tematiche, ai sensi e per le finalita'  di  cui  all'art.  11 del predetto decreto ministeriale n. 593/2000;
 Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Obiettivi generali
 
 1.  Le  linee-guida  per  la  politica scientifica, tecnologica del Governo,  approvate  dal  CIPE  il  19 aprile  2002 hanno posto quale obiettivo  dell'asse  IV, la promozione della capacita' d'innovazione nelle  imprese  attraverso  la  creazione d'aggregazioni sistemiche a livello   territoriale;   cio'  al  fine  di  favorire  una  maggiore competitivita'  delle aree produttive esistenti ad alta intensita' di export,  rivitalizzandole  e rilanciandole attraverso la ricerca e lo sviluppo  di tecnologie chiave abilitanti le innovazioni di prodotto, di processo ed organizzative.
 2.  A  tale  scopo le linee-guida individuano, tra gli strumenti di attuazione, lo sviluppo di azioni concertate da tradursi in specifici accordi  di  programma  mirati  a realizzare sinergie nei programmi e complementarieta' finanziarie.
 3.  In  tale ambito il Ministero dell'Universita' e della ricerca - MUR  attribuisce particolare priorita' ad interventi finalizzati alla realizzazione  di distretti ad alta tecnologia, attraverso accordi di programma  che prevedono la partecipazione congiunta di regioni, enti locali, finanza innovativa, mondo delle imprese, mondo scientifico.
 4.  Il  territorio  della  regione  Friuli  Venezia-Giulia presenta elementi di notevole rilevanza, quali:
 l'esistenza   nell'area   regionale   delle  condizioni  di  base industriali   e  tecnico-scientifiche  per  realizzare  un  distretto tecnologico di successo nell'ambito della biomedicina molecolare;
 l'esistenza  di  punti  di forza nelle Universita', nei centri di ricerca  (privati e pubblici), nelle numerose imprese di produzione e di  servizi  di  grande  qualificazione e di grande tradizione che ha gia'  dimostrato  di saper generare innovazioni mirate e specifiche e di  saper  alimentare  anche  un processo sul sistema imprenditoriale locale;
 la  presenza di imprese strettamente classificate o riconducibili al  comparto della biomedicina molecolare con caratteristiche di alto livello qualitativo;
 la  presenza  di un rilevante complesso di organismi e competenze di  eccellenza nel sistema tecnico-scientifico, sia all'interno delle imprese che all'esterno, laboratori specialistici di Enti pubblici di ricerca e di enti privati.
 5.  In  tale quadro il MUR e la regione Friuli Venezia-Giulia hanno concordato  sulla  necessita' di adottare una strategia condivisa per svolgere,  nei settori scientifici e tecnologici predetti, interventi e  azioni  mirate al sostegno di attivita' di ricerca, all'incremento del  grado  di  innovazione  delle  imprese,  alla valorizzazione del capitale umano e delle iniziative che promuovano il collegamento alle imprese  e centri tecnologici connessi con le universita' ed i centri di ricerca.
 6.  Per  il  perseguimento  di  tali obiettivi, il MUR e la regione Friuli Venezia-Giulia hanno tra l'altro concordato:
 a)  di  destinare un importo pari a 7 milioni di euro al sostegno di   specifici   progetti  che  ricomprendano  attivita'  di  ricerca industriale,  di  sviluppo  precompetitivo  e  di  alta formazione di personale  qualificato,  selezionati  e  finanziati  ai  sensi  delle disposizioni   dell'art.   12   del   decreto   ministeriale  n.  593 dell'8 agosto   2000,   e   successive   modifiche  ed  integrazioni, (attuativo  delle  norme del decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, nonche'
 b)  di  destinare  3  milioni  di euro al sostegno di progetti di ricerca,  nelle stesse tematiche, finalizzati alla creazione di nuove imprese  ad  alto  contenuto tecnologico, selezionati e finanziati ai sensi dell'art. 11 del predetto decreto n. 593/2000.
 7.  Attraverso  tali progetti, si intendono promuovere le attivita' rivolte all'acquisizione di nuove conoscenze finalizzate alla messa a punto   di   nuovi  prodotti,  processi  produttivi,  servizi,  o  al miglioramento  di  quelli  esistenti,  cio' al fine di contribuire al potenziamento   del  settore  della  biomedicina  molecolare  e  alla promozione  e  sviluppo  socio-economico  del  territorio  del Friuli Venezia-Giulia.
 8.  I  progetti  dovranno, altresi', contribuire alla promozione di piattaforme  tecnologiche  a  rete  per  la  ricerca  industriale nei comparti   produttivi   della   biomedicina   molecolare   in  Friuli Venezia-Giulia.  Tali  piattaforme  tecnologiche hanno l'obiettivo di elevare il livello tecnologico dei comparti produttivi coinvolti e la capacita' di sviluppo di attivita' di ricerca industriale.
 9. I progetti, ove previsto, dovranno ricomprendere anche attivita' di formazione di qualificato personale di ricerca, con l'obiettivo di un'adeguata  preparazione  teorica  e  professionale  attraverso  una attivita'  formativa  avente  ad  oggetto sia esperienze operative in ambiti  scientifici,  tecnologici, industriali, sia l'approfondimento delle conoscenze specialistiche nelle discipline inerenti l'attivita' di ricerca.
 |  |  |  | Art. 2. Tematiche dei progetti
 
 1.  Ai  fini  dell'attuazione  dell'art.  4 del predetto Accordo di programma,  e  ai  fini  di  cui  al precedente art. 1, comma 6.a), i soggetti di cui all'art. 5, commi 1, 2, 3, 4 del decreto ministeriale n.  593  dell'8 agosto  2000  sono  invitati  a  presentare, ai sensi dell'art.  12 del predetto decreto ministeriale n. 593/2000, progetti per  la  realizzazione  di attivita' di ricerca industriale, estese a non  preponderanti  attivita'  di sviluppo precompetitivo, cosi' come definite  ai sensi dell'art. 2 del richiamato decreto ministeriale n. 593/2000,  e  con  connesse  attivita' di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca.
 2.  I  progetti  devono  essere caratterizzati dal forte impiego di tecnologie   abilitanti   pervasive,   specificatamente  mirate  alla incorporazione  di soluzioni particolarmente innovative e con elevati contenuti  immateriali  all'interno  dei processi, dei prodotti e dei servizi, e devono afferire ad uno solo dei seguenti temi: Tema  1.  Sviluppo di piattaforme tecnologiche per la biomedicina nel
 campo delle nanotecnologie e dell'imaging molecolare.
 
 Risultati attesi:
 1a)  tecnologie  per  la rivelazione di basse concentrazioni e di eventi  molecolari e cellulari in vitro ed in vivo mediante imaging e sensoring molecolare;
 1b)  nuovi  traccianti  e  nuovi  geni  reporter  per l'imaging e sensoring molecolare;
 1c)  tecnologie di imaging e sensoring molecolare, la valutazione dell'efficacia  dell'impianto,  la persistenza ed il differenziamento delle cellule staminali in modelli animali di malattia;
 1d)  costruzione  di  vettori  su  scala  nanometrica in grado di penetrare  all'interno  delle  cellule  o  di  attraccare  sulla loro superficie;
 1e)  sviluppo  di tecnologie per il targeting cellulare specifico di nanovettori.
 Tema 2. Applicazioni in ambito oncologico.
 
 Risultati attesi:
 2a)  identificazione e caratterizzazione di nuovi geni, mutazioni e marcatori tumorali;
 2b)  sviluppo  di  nanosonde  ed  altre  sonde  molecolari per la diagnostica oncologica ed il follow up della terapia antitumorale;
 2c)  individuazione,  caratterizzazione  ed  ingegnerizzazione di molecole che causano o promuovono la morte delle cellule tumorali;
 2d)  sviluppo  di  tecnologie  per  il  targeting specifico delle cellule tumorali da parte di farmaci o vettori su scala nanometrica;
 2e)  produzione  di  farmaci  con attivita' antitumorale mediante biotecnologie.
 Tema 3. Applicazioni per le malattie cardiovascolari.
 
 Risultati attesi:
 3a) identificazione e caratterizzazione di nuovi geni e mutazioni coinvolti  nello  sviluppo  dei  vasi  sanguigni  e  linfatici, nello sviluppo e nella funzione del cuore, nello sviluppo e nell'evoluzione della  malattia  aterosclerotica, con particolare riferimento ai geni potenzialmente utilizzabili a fini terapeutici;
 3b)   sviluppo   di  nuove  tecnologie  di  imaging  e  sensoring molecolare per il sistema cardiovascolare a fini diagnostici e per il follow up dell'efficacia di nuove procedure terapeutiche;
 3c)  identificazione  dei meccanismi molecolari e cellulari della rigenerazione del miocardio;
 3d)  sviluppo  di  tecnologie  per  il  drug  screening  ad  alta processivita'   in   sistemi  molecolari  e  cellulari  semplici  per l'individuazione di nuovi farmaci per le malattie cardiovascolari;
 3e)  identificazione,  coltura ex vivo, espansione, e valutazione della   capacita'   rigenerativa  di  cellule  staminali  di  diversa provenienza per la rigenerazione del miocardio. Tema  4.  Applicazioni  per  le neuroscienze nel campo delle malattie
 degenerative del sistema nervoso centrale.
 
 Risultati attesi:
 4a)  identificazione  di  geni,  mutazioni e marcatori precoci di degenerazione  neuronale,  con  particolare  riferimento  al morbo di Alzheimer ed al morbo di Parkinson;
 4b)  sviluppo di tecnologie di imaging e sensoring molecolare per il riconoscimento delle diverse forme di degenerazione neuronale;
 4c) individuazione di marcatori cellulari capaci di monitorare lo sviluppo normale e patologico della cellula nervosa;
 4d)  sviluppo di sistemi di isolamento, coltura, differenziamento ed  utilizzo  terapeutico  delle cellule staminali neurali in modelli preclinici di malattia.
 |  |  |  | Art. 3. Requisiti dei progetti
 
 1.  Ciascun  progetto deve fare riferimento ad uno solo dei temi di cui  al precedente art. 2 e deve indicare i risultati attesi previsti per il tema di riferimento.
 2.  Ciascun  progetto  deve  prevedere la validazione dei risultati conseguiti  attraverso  lo  svolgimento delle seguenti attivita', per quanto  applicabili  alle  specifiche  caratteristiche  del risultato stesso:
 realizzazione  di prototipi e/o dimostratori idonei a valutare la trasferibilita'  industriale delle tecnologie, sistemi e applicazioni messi a punto;
 validazione  delle prestazioni ottenibili attraverso una serie di campagne  sperimentali rappresentative delle specifiche condizioni di utilizzo;
 valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di affidabilita', riproducibilita' e sicurezza;
 valutazione della trasferibilita' industriale e del potenziale di creazione  e sviluppo di nuova imprenditorialita' anche in termini di rapporto costi prestazione e costi benefici.
 3. A   pena  di  inammissibilita',  ciascun  progetto  deve  essere accompagnato da uno specifico progetto per la realizzazione, ai sensi dell'art.  12  del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, di attivita'  di  formazione  coerenti  con  le  relative  tematiche  di ricerca. Il costo dei singoli progetti di formazione deve essere pari ad  almeno il 10% del costo del progetto di ricerca cui si riferisce. Gli  specifici percorsi formativi devono avere durata non superiore a ventiquattro  mesi  e  non  inferiore  a  dodici. La formazione deve, inoltre,  prevedere  lo sviluppo di competenze nelle problematiche di gestione  di  impresa,  con particolare riferimento alle attivita' di ricerca e di trasferimento di tecnologie, nonche' nelle problematiche inerenti  impatti  sull'ambiente  e  sulla  salute  umana delle nuove tecnologie.
 4.   Le   attivita'  di  formazione  devono  essere  esclusivamente finalizzate  allo  sviluppo  di  competenze  specifiche  nel  settore considerato  dall'oggetto  della  ricerca  e  devono  contemplare  un impegno a tempo pieno del personale in formazione per tutta la durata del percorso formativo proposto.
 5. La durata massima delle attivita' di ricerca non deve superare i 36 mesi.
 6.  In relazione agli obiettivi generali dell'Accordo di programma, le  attivita'  progettuali  oggetto  delle  tematiche  sopra elencate debbono,  a  pena  di inammissibilita', essere interamente sviluppate nell'area   territoriale  della  regione  Friuli  Venezia-Giulia,  ad eccezione  di  una quota massima del 20% del costo totale a titolo di consulenza  e/o  prestazione  di  terzi,  qualora vi sia la accertata impossibilita',   da  parte  dei  soggetti  proponenti,  di  reperire analoghe competenze nel territorio regionale.
 7.  I  soggetti  proponenti sono ammissibili solo ove dispongano di una  stabile organizzazione localizzata nell'area territoriale di cui al  precedente  comma 6,  o  si  impegnino  formalmente,  in  sede di presentazione  del  progetto,  a predisporre in tale area la suddetta organizzazione ai fini dello svolgimento delle attivita' progettuali. All'accertamento   del   mantenimento   del  predetto  impegno  sara' subordinata la concessione dell'agevolazione.
 8. Ciascun progetto deve proporre l'esecuzione di attivita' che non siano gia' state effettuate, ne' in corso di svolgimento da parte dei soggetti  proponenti  e  che non siano oggetto di altri finanziamenti pubblici.
 |  |  |  | Art. 4. Forme e misure del finanziamento dei progetti
 
 1.   Saranno  considerati  ammissibili  i  progetti  che  prevedano attivita'  di  ricerca  di costo preventivato non inferiore a 500.000 euro  e che prevedano, altresi', attivita' di formazione correlata ai progetti  scientifici  proposti,  di  costo  non inferiore al 10% del totale del costo per la ricerca.
 2.  Il  costo  massimo  del  singolo  progetto,  comprensivo  della formazione, non puo' superare i 3 milioni di euro.
 3.  Per  il finanziamento dei progetti afferenti i temi indicati al precedente  art.  2,  e selezionati secondo le disposizioni di cui ai successivi    articoli del    presente    decreto,    il    Ministero dell'universita'  e  della  ricerca  interviene  nelle  forme e nelle misure  stabilite dall'art. 12 del richiamato decreto ministeriale n. 593  dell'8 agosto  2000,  cosi'  come  modificate  dal  decreto  del Ministro   dell'economia   e   delle   finanze  del  10 ottobre  2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre 2003).
 4.  L'ammontare  massimo delle risorse attivate dal MUR e destinate al  finanziamento  dei predetti progetti e' stabilito in 7 milioni di euro a valere sulle risorse del FAR.
 |  |  |  | Art. 5. Criteri di valutazione dei progetti
 
 1.  Per  le  modalita'  di  selezione  e  gestione  dei progetti si osserveranno  le  disposizioni  richiamate  all'art.  5  del  decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.
 2. Nel quadro della migliore economicita' procedurale, le attivita' di  valutazione  disciplinate  dal  richiamato  art.  5  del  decreto ministeriale  n. 593 dell'8 agosto 2000 saranno precedute da una fase di  preselezione  finalizzata  ad  individuare i progetti di qualita' verso i quali svolgere le attivita' stesse.
 3.  La  preselezione di cui al precedente comma 2 e' effettuata dal Comitato  di  cui  all'art.  7  del  decreto  legislativo  n. 297 del 29 luglio  1999, integrato da due rappresentanti della regione Friuli Venezia-Giulia,  che,  avvalendosi  di  esperti all'uopo nominati dal MUR,  valutera'  i  progetti  in  forma  comparata  e  sulla base dei seguenti elementi:
 a)  entita' e qualita' dei risultati conseguibili con il progetto rispetto  ai  risultati  attesi secondo l'elencazione riportata nello specifico tema di ricerca (max 30 punti);
 b)   grado  e  modalita'  di  coinvolgimento  delle  imprese,  in particolare  PMI,  delle  strutture  universitarie  e  di ricerca, in particolare  dei  laboratori  di  ricerca  e centri per l'innovazione facenti  parte  della rete regionale del Friuli Venezia-Giulia per la ricerca industriale ed il trasferimento tecnologico (max 30 punti);
 c)   idoneita'   della   proposta,   verificata  sulla  base  dei dimostratori  individuati,  a  creare  o  potenziare  le  piattaforme tecnologiche  del  Friuli Venezia-Giulia, nonche' reti regionali, tra strutture  pubbliche e private, reti interregionali ed internazionali di cooperazione scientifico-tecnologica aventi ad oggetto lo sviluppo tecnologico  dei  comparti produttivi di riferimento per il distretto della biomedicina molecolare (max 20 punti);
 d)  qualita'  e idoneita' delle strutture di ricerca previste dal soggetto  proponente,  anche  in  ordine  alle forme organizzative di coordinamento tra le stesse (max 20 punti);
 e)   idoneita'   del  progetto  ad  attrarre  nuovi  investimenti produttivi  nel territorio della regione Friuli Venezia-Giulia (max 5 punti);
 f)   potenzialita'   dei   risultati  conseguiti  in  termini  di prospettive di attivazione di nuova imprenditorialita' (max 5 punti);
 g)  rilevanza  delle ricadute delle attivita' di ricerca su altri settori  industriali, anche in relazione ai tempi e alle modalita' di trasferimento (max 10 punti).
 4. Sulla  base  della predetta preselezione, saranno ammessi alle attivita'  di valutazione di cui al precedente comma 2 i progetti che avranno  conseguito  almeno  il  punteggio complessivo di 90 punti e, comunque,  nel  limite  delle disponibilita' finanziarie del presente bando maggiorate del 20%.
 5.   In  relazione  alle  risorse  disponibili  e  fatta  salva  la necessita'  di  selezionare  comunque  progetti  di  elevato  livello qualitativo  sara'  data  priorita'  all'esigenza  di  assicurare  lo svolgimento di tutti i temi previsti dal presente decreto.
 |  |  |  | Art. 6. Selezione  e  finanziamento  di  progetti  per  la creazione di nuove imprese
 
 1.  Al  fine di favorire nel settore della Biomedicina molecolare e nel  territorio del Friuli Venezia-Giulia la nascita di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico, quali spin-off dalla ricerca pubblica, e per i fini di cui al precedente art. 1, comma 6.b), un importo di 3 milioni di euro, a valere sulle risorse del FAR per l'esercizio 2006, e'  destinato al finanziamento di proposte progettuali da presentarsi ai  sensi  dell'art.  11  del  richiamato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.
 2. Ciascun progetto deve fare riferimento ad uno dei temi di cui al precedente art. 2.
 3.  La  durata  delle  attivita'  di ricerca non deve superare i 36 mesi.
 4.  In  relazione agli obiettivi generali del richiamato Accordo di programma,  le  attivita'  progettuali  oggetto delle tematiche sopra elencate debbono essere interamente sviluppate nell'area territoriale della  regione Friuli Venezia-Giulia; le attivita' progettuali svolte all'esterno  della  regione Friuli Venezia-Giulia non potranno essere ammesse  alle  agevolazioni  del  presente  bando, a meno che non sia dimostrata   l'effettiva   indisponibilita'  di  risorse  equivalenti all'interno della regione.
 5.  I  soggetti  proponenti  sono ammissibili solo ove si impegnino formalmente,  in sede di presentazione del progetto, a predisporre la propria  organizzazione aziendale nel territorio della regione Friuli Venezia-Giulia.   La  concessione  dell'agevolazione  e'  subordinata all'accertamento del mantenimento del predetto impegno.
 6.  Per  la  selezione  e  il  finanziamento dei progetti di cui al precedente   comma 1   si  applicano,  nei  limiti  delle  richiamate disponibilita', le disposizioni dell'art. 11 del decreto ministeriale n.  593  dell'8 agosto  2000,  integrando il Comitato di preselezione valutativa  previsto  nel sopra citato articolo con un rappresentante della regione.
 |  |  |  | Art. 7. Modalita' di presentazione dei progetti
 
 1.  I  progetti  debbono  essere  presentati,  entro  le ore 17 del 31 gennaio  2007  utilizzando,  secondo le modalita' ivi indicate, il servizio  Internet  al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/Sirio (Sezione  «servizi  privati»,  voce  «Domande  di finanziamento») che sara' attivato a partire dal 23 ottobre 2006.
 2.  La  compilazione delle domande prevede una fase propedeutica di registrazione  dei  soggetti  che  interagiranno  con  il sistema. La registrazione  e' gia' attiva al medesimo indirizzo (Sezione «Servizi pubblici»,  voce  «Registrazione  Persona  Fisica»).  Le modalita' di registrazione  sono consultabili nella ivi prevista sezione «Guida ed informazioni di base».
 3.  Il  predetto  servizio  Internet  consentira'  la  stampa delle domande  che,  debitamente  sottoscritte,  dovranno  essere  inviate, corredate  degli allegati cartacei ivi indicati, entro i successivi 7 giorni,  a  mezzo  raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'universita'   e   della   ricerca   (MUR)   -  Dipartimento  per l'universita',  l'alta  formazione  artistica, musicale e coreutica e per  la ricerca scientifica e tecnologica - Direzione generale per il coordinamento  e  lo  sviluppo  della  ricerca  - Ufficio VI - piazza J.F.Kennedy, 20 - 00144 Roma.
 4.  In  caso  di  difformita'  fara'  fede  esclusivamente la copia inoltrata  per  il tramite del servizio Internet di cui al precedente comma 1.
 5.   Tutto   il   materiale  trasmesso,  considerato  rigorosamente riservato,  verra'  utilizzato  solo dal MUR per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto.
 6. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.
 |  |  |  | Art. 8. Disposizioni finali
 
 1.  Il  decreto ministeriale di concessione del finanziamento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 2.  Per  tutto  quanto  non  espressamente specificato nel presente decreto,  si  osservano le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.
 Roma, 2 ottobre 2006
 Il direttore generale: Criscuoli
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