Gazzetta n. 235 del 9 ottobre 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 2 ottobre 2006 |
Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, formazione nel settore precompetitivo, formazione nel settore della biomedicina molecolare da realizzarsi nella regione Friuli-Venezia Giulia. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'universita' e della ricerca (di seguito MUR); Viste le linee guida per la politica scientifica, tecnologica del Governo, approvate dal CIPE il 19 aprile 2002, che hanno posto, quale obiettivo dell'asse IV, la promozione della capacita' d'innovazione nelle imprese attraverso la creazione d'aggregazioni sistemiche a livello territoriale; cio' al fine di favorire una maggiore competitivita' delle aree produttive esistenti ad alta intensita' di export, rivitalizzandole e rilanciandole attraverso la ricerca e lo sviluppo di tecnologie chiave abilitanti le innovazioni di prodotto, di processo ed organizzative; Considerato che, a tale scopo, le linee-guida individuano, tra gli strumenti d'attuazione, lo sviluppo di azioni concertate da tradursi in specifici accordi di programma con le regioni mirati a realizzare sinergie nei programmi e complementarieta' finanziarie; Visto il protocollo d'intesa, sottoscritto in data 21 novembre 2003, tra il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e la regione Friuli Venezia-Giulia per la realizzazione nell'area regionale di un distretto tecnologico nel settore della biomedicina molecolare; Visto l'Accordo di programma (di seguito denominato «Accordo») siglato in data 5 ottobre 2004 tra il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e la regione Friuli Venezia-Giulia, finalizzato alla creazione di un'area di eccellenza tecnologica (distretto tecnologico) avente ad oggetto la biomedicina molecolare, registrato alla Corte dei conti in data 18 settembre 2006; Visto, in particolare, l'art. 4, del predetto Accordo che prevede l'impegno del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca a finanziare progetti aventi ad oggetto attivita' di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo nel settore della biomedicina molecolare da realizzarsi nell'area territoriale della regione Friuli Venezia-Giulia; Visti, altresi', i commi 2 e 3 del richiamato art. 4 del predetto Accordo che, per le modalita' di presentazione, selezione e finanziamento dei predetti progetti, prevede l'emanazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di appositi bandi tematici ai sensi del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e delle relative disposizioni di attuazione contenute nel decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000; Visto, inoltre, l'art. 5 del predetto Accordo che prevede un impegno complessivo di risorse, ove disponibili, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca pari, per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007, a 5 milioni di euro; Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 27 agosto 1999), recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori» e, in particolare, l'art. 5 il quale prevede che tutti gli interventi da esso disciplinati gravino sulle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), istituito nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante le: «Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297», pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre 2003) che reca i nuovi criteri e le modalita' di concessione, ai sensi dell'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca; Viste le disponibilita' del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2006; Acquisite le valutazioni, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del richiamato Accordo, aventi ad oggetto i contenuti dei predetti bandi tematici, trasmesse dal Consorzio di biomedicina molecolare, di cui all'art. 8 dell'Accordo, e dalla regione Friuli Venezia-Giulia, rispettivamente in data 30 maggio 2005 e 19 luglio 2005; Viste le note del 20 settembre 2006 e del 28 settembre 2006, con le quali, rispettivamente, il predetto Consorzio CBM e la regione Friuli Venezia-Giulia, relativamente all'emanazione del presente bando, hanno indicato l'opportunita' di riservare 3 dei 10 milioni di euro previsti per il biennio 2005-2006, alla creazione di spin-off nell'area del distretto tecnologico di cui al richiamato Accordo; Ritenuta la opportunita' di procedere, per l'attuazione degli interventi indicati nel richiamato Accordo di programma, all'adozione del decreto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per un impegno di risorse del FAR pari a 10 milioni di euro, di cui 3 milioni di euro riservati al finanziamento di progetti da presentarsi, nelle stesse tematiche, ai sensi e per le finalita' di cui all'art. 11 del predetto decreto ministeriale n. 593/2000; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni; Decreta:
Art. 1. Obiettivi generali
1. Le linee-guida per la politica scientifica, tecnologica del Governo, approvate dal CIPE il 19 aprile 2002 hanno posto quale obiettivo dell'asse IV, la promozione della capacita' d'innovazione nelle imprese attraverso la creazione d'aggregazioni sistemiche a livello territoriale; cio' al fine di favorire una maggiore competitivita' delle aree produttive esistenti ad alta intensita' di export, rivitalizzandole e rilanciandole attraverso la ricerca e lo sviluppo di tecnologie chiave abilitanti le innovazioni di prodotto, di processo ed organizzative. 2. A tale scopo le linee-guida individuano, tra gli strumenti di attuazione, lo sviluppo di azioni concertate da tradursi in specifici accordi di programma mirati a realizzare sinergie nei programmi e complementarieta' finanziarie. 3. In tale ambito il Ministero dell'Universita' e della ricerca - MUR attribuisce particolare priorita' ad interventi finalizzati alla realizzazione di distretti ad alta tecnologia, attraverso accordi di programma che prevedono la partecipazione congiunta di regioni, enti locali, finanza innovativa, mondo delle imprese, mondo scientifico. 4. Il territorio della regione Friuli Venezia-Giulia presenta elementi di notevole rilevanza, quali: l'esistenza nell'area regionale delle condizioni di base industriali e tecnico-scientifiche per realizzare un distretto tecnologico di successo nell'ambito della biomedicina molecolare; l'esistenza di punti di forza nelle Universita', nei centri di ricerca (privati e pubblici), nelle numerose imprese di produzione e di servizi di grande qualificazione e di grande tradizione che ha gia' dimostrato di saper generare innovazioni mirate e specifiche e di saper alimentare anche un processo sul sistema imprenditoriale locale; la presenza di imprese strettamente classificate o riconducibili al comparto della biomedicina molecolare con caratteristiche di alto livello qualitativo; la presenza di un rilevante complesso di organismi e competenze di eccellenza nel sistema tecnico-scientifico, sia all'interno delle imprese che all'esterno, laboratori specialistici di Enti pubblici di ricerca e di enti privati. 5. In tale quadro il MUR e la regione Friuli Venezia-Giulia hanno concordato sulla necessita' di adottare una strategia condivisa per svolgere, nei settori scientifici e tecnologici predetti, interventi e azioni mirate al sostegno di attivita' di ricerca, all'incremento del grado di innovazione delle imprese, alla valorizzazione del capitale umano e delle iniziative che promuovano il collegamento alle imprese e centri tecnologici connessi con le universita' ed i centri di ricerca. 6. Per il perseguimento di tali obiettivi, il MUR e la regione Friuli Venezia-Giulia hanno tra l'altro concordato: a) di destinare un importo pari a 7 milioni di euro al sostegno di specifici progetti che ricomprendano attivita' di ricerca industriale, di sviluppo precompetitivo e di alta formazione di personale qualificato, selezionati e finanziati ai sensi delle disposizioni dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, e successive modifiche ed integrazioni, (attuativo delle norme del decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, nonche' b) di destinare 3 milioni di euro al sostegno di progetti di ricerca, nelle stesse tematiche, finalizzati alla creazione di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico, selezionati e finanziati ai sensi dell'art. 11 del predetto decreto n. 593/2000. 7. Attraverso tali progetti, si intendono promuovere le attivita' rivolte all'acquisizione di nuove conoscenze finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi, servizi, o al miglioramento di quelli esistenti, cio' al fine di contribuire al potenziamento del settore della biomedicina molecolare e alla promozione e sviluppo socio-economico del territorio del Friuli Venezia-Giulia. 8. I progetti dovranno, altresi', contribuire alla promozione di piattaforme tecnologiche a rete per la ricerca industriale nei comparti produttivi della biomedicina molecolare in Friuli Venezia-Giulia. Tali piattaforme tecnologiche hanno l'obiettivo di elevare il livello tecnologico dei comparti produttivi coinvolti e la capacita' di sviluppo di attivita' di ricerca industriale. 9. I progetti, ove previsto, dovranno ricomprendere anche attivita' di formazione di qualificato personale di ricerca, con l'obiettivo di un'adeguata preparazione teorica e professionale attraverso una attivita' formativa avente ad oggetto sia esperienze operative in ambiti scientifici, tecnologici, industriali, sia l'approfondimento delle conoscenze specialistiche nelle discipline inerenti l'attivita' di ricerca. |
| Art. 2. Tematiche dei progetti
1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 4 del predetto Accordo di programma, e ai fini di cui al precedente art. 1, comma 6.a), i soggetti di cui all'art. 5, commi 1, 2, 3, 4 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 sono invitati a presentare, ai sensi dell'art. 12 del predetto decreto ministeriale n. 593/2000, progetti per la realizzazione di attivita' di ricerca industriale, estese a non preponderanti attivita' di sviluppo precompetitivo, cosi' come definite ai sensi dell'art. 2 del richiamato decreto ministeriale n. 593/2000, e con connesse attivita' di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca. 2. I progetti devono essere caratterizzati dal forte impiego di tecnologie abilitanti pervasive, specificatamente mirate alla incorporazione di soluzioni particolarmente innovative e con elevati contenuti immateriali all'interno dei processi, dei prodotti e dei servizi, e devono afferire ad uno solo dei seguenti temi: Tema 1. Sviluppo di piattaforme tecnologiche per la biomedicina nel campo delle nanotecnologie e dell'imaging molecolare.
Risultati attesi: 1a) tecnologie per la rivelazione di basse concentrazioni e di eventi molecolari e cellulari in vitro ed in vivo mediante imaging e sensoring molecolare; 1b) nuovi traccianti e nuovi geni reporter per l'imaging e sensoring molecolare; 1c) tecnologie di imaging e sensoring molecolare, la valutazione dell'efficacia dell'impianto, la persistenza ed il differenziamento delle cellule staminali in modelli animali di malattia; 1d) costruzione di vettori su scala nanometrica in grado di penetrare all'interno delle cellule o di attraccare sulla loro superficie; 1e) sviluppo di tecnologie per il targeting cellulare specifico di nanovettori. Tema 2. Applicazioni in ambito oncologico.
Risultati attesi: 2a) identificazione e caratterizzazione di nuovi geni, mutazioni e marcatori tumorali; 2b) sviluppo di nanosonde ed altre sonde molecolari per la diagnostica oncologica ed il follow up della terapia antitumorale; 2c) individuazione, caratterizzazione ed ingegnerizzazione di molecole che causano o promuovono la morte delle cellule tumorali; 2d) sviluppo di tecnologie per il targeting specifico delle cellule tumorali da parte di farmaci o vettori su scala nanometrica; 2e) produzione di farmaci con attivita' antitumorale mediante biotecnologie. Tema 3. Applicazioni per le malattie cardiovascolari.
Risultati attesi: 3a) identificazione e caratterizzazione di nuovi geni e mutazioni coinvolti nello sviluppo dei vasi sanguigni e linfatici, nello sviluppo e nella funzione del cuore, nello sviluppo e nell'evoluzione della malattia aterosclerotica, con particolare riferimento ai geni potenzialmente utilizzabili a fini terapeutici; 3b) sviluppo di nuove tecnologie di imaging e sensoring molecolare per il sistema cardiovascolare a fini diagnostici e per il follow up dell'efficacia di nuove procedure terapeutiche; 3c) identificazione dei meccanismi molecolari e cellulari della rigenerazione del miocardio; 3d) sviluppo di tecnologie per il drug screening ad alta processivita' in sistemi molecolari e cellulari semplici per l'individuazione di nuovi farmaci per le malattie cardiovascolari; 3e) identificazione, coltura ex vivo, espansione, e valutazione della capacita' rigenerativa di cellule staminali di diversa provenienza per la rigenerazione del miocardio. Tema 4. Applicazioni per le neuroscienze nel campo delle malattie degenerative del sistema nervoso centrale.
Risultati attesi: 4a) identificazione di geni, mutazioni e marcatori precoci di degenerazione neuronale, con particolare riferimento al morbo di Alzheimer ed al morbo di Parkinson; 4b) sviluppo di tecnologie di imaging e sensoring molecolare per il riconoscimento delle diverse forme di degenerazione neuronale; 4c) individuazione di marcatori cellulari capaci di monitorare lo sviluppo normale e patologico della cellula nervosa; 4d) sviluppo di sistemi di isolamento, coltura, differenziamento ed utilizzo terapeutico delle cellule staminali neurali in modelli preclinici di malattia. |
| Art. 3. Requisiti dei progetti
1. Ciascun progetto deve fare riferimento ad uno solo dei temi di cui al precedente art. 2 e deve indicare i risultati attesi previsti per il tema di riferimento. 2. Ciascun progetto deve prevedere la validazione dei risultati conseguiti attraverso lo svolgimento delle seguenti attivita', per quanto applicabili alle specifiche caratteristiche del risultato stesso: realizzazione di prototipi e/o dimostratori idonei a valutare la trasferibilita' industriale delle tecnologie, sistemi e applicazioni messi a punto; validazione delle prestazioni ottenibili attraverso una serie di campagne sperimentali rappresentative delle specifiche condizioni di utilizzo; valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di affidabilita', riproducibilita' e sicurezza; valutazione della trasferibilita' industriale e del potenziale di creazione e sviluppo di nuova imprenditorialita' anche in termini di rapporto costi prestazione e costi benefici. 3. A pena di inammissibilita', ciascun progetto deve essere accompagnato da uno specifico progetto per la realizzazione, ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, di attivita' di formazione coerenti con le relative tematiche di ricerca. Il costo dei singoli progetti di formazione deve essere pari ad almeno il 10% del costo del progetto di ricerca cui si riferisce. Gli specifici percorsi formativi devono avere durata non superiore a ventiquattro mesi e non inferiore a dodici. La formazione deve, inoltre, prevedere lo sviluppo di competenze nelle problematiche di gestione di impresa, con particolare riferimento alle attivita' di ricerca e di trasferimento di tecnologie, nonche' nelle problematiche inerenti impatti sull'ambiente e sulla salute umana delle nuove tecnologie. 4. Le attivita' di formazione devono essere esclusivamente finalizzate allo sviluppo di competenze specifiche nel settore considerato dall'oggetto della ricerca e devono contemplare un impegno a tempo pieno del personale in formazione per tutta la durata del percorso formativo proposto. 5. La durata massima delle attivita' di ricerca non deve superare i 36 mesi. 6. In relazione agli obiettivi generali dell'Accordo di programma, le attivita' progettuali oggetto delle tematiche sopra elencate debbono, a pena di inammissibilita', essere interamente sviluppate nell'area territoriale della regione Friuli Venezia-Giulia, ad eccezione di una quota massima del 20% del costo totale a titolo di consulenza e/o prestazione di terzi, qualora vi sia la accertata impossibilita', da parte dei soggetti proponenti, di reperire analoghe competenze nel territorio regionale. 7. I soggetti proponenti sono ammissibili solo ove dispongano di una stabile organizzazione localizzata nell'area territoriale di cui al precedente comma 6, o si impegnino formalmente, in sede di presentazione del progetto, a predisporre in tale area la suddetta organizzazione ai fini dello svolgimento delle attivita' progettuali. All'accertamento del mantenimento del predetto impegno sara' subordinata la concessione dell'agevolazione. 8. Ciascun progetto deve proporre l'esecuzione di attivita' che non siano gia' state effettuate, ne' in corso di svolgimento da parte dei soggetti proponenti e che non siano oggetto di altri finanziamenti pubblici. |
| Art. 4. Forme e misure del finanziamento dei progetti
1. Saranno considerati ammissibili i progetti che prevedano attivita' di ricerca di costo preventivato non inferiore a 500.000 euro e che prevedano, altresi', attivita' di formazione correlata ai progetti scientifici proposti, di costo non inferiore al 10% del totale del costo per la ricerca. 2. Il costo massimo del singolo progetto, comprensivo della formazione, non puo' superare i 3 milioni di euro. 3. Per il finanziamento dei progetti afferenti i temi indicati al precedente art. 2, e selezionati secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli del presente decreto, il Ministero dell'universita' e della ricerca interviene nelle forme e nelle misure stabilite dall'art. 12 del richiamato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, cosi' come modificate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre 2003). 4. L'ammontare massimo delle risorse attivate dal MUR e destinate al finanziamento dei predetti progetti e' stabilito in 7 milioni di euro a valere sulle risorse del FAR. |
| Art. 5. Criteri di valutazione dei progetti
1. Per le modalita' di selezione e gestione dei progetti si osserveranno le disposizioni richiamate all'art. 5 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000. 2. Nel quadro della migliore economicita' procedurale, le attivita' di valutazione disciplinate dal richiamato art. 5 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 saranno precedute da una fase di preselezione finalizzata ad individuare i progetti di qualita' verso i quali svolgere le attivita' stesse. 3. La preselezione di cui al precedente comma 2 e' effettuata dal Comitato di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 297 del 29 luglio 1999, integrato da due rappresentanti della regione Friuli Venezia-Giulia, che, avvalendosi di esperti all'uopo nominati dal MUR, valutera' i progetti in forma comparata e sulla base dei seguenti elementi: a) entita' e qualita' dei risultati conseguibili con il progetto rispetto ai risultati attesi secondo l'elencazione riportata nello specifico tema di ricerca (max 30 punti); b) grado e modalita' di coinvolgimento delle imprese, in particolare PMI, delle strutture universitarie e di ricerca, in particolare dei laboratori di ricerca e centri per l'innovazione facenti parte della rete regionale del Friuli Venezia-Giulia per la ricerca industriale ed il trasferimento tecnologico (max 30 punti); c) idoneita' della proposta, verificata sulla base dei dimostratori individuati, a creare o potenziare le piattaforme tecnologiche del Friuli Venezia-Giulia, nonche' reti regionali, tra strutture pubbliche e private, reti interregionali ed internazionali di cooperazione scientifico-tecnologica aventi ad oggetto lo sviluppo tecnologico dei comparti produttivi di riferimento per il distretto della biomedicina molecolare (max 20 punti); d) qualita' e idoneita' delle strutture di ricerca previste dal soggetto proponente, anche in ordine alle forme organizzative di coordinamento tra le stesse (max 20 punti); e) idoneita' del progetto ad attrarre nuovi investimenti produttivi nel territorio della regione Friuli Venezia-Giulia (max 5 punti); f) potenzialita' dei risultati conseguiti in termini di prospettive di attivazione di nuova imprenditorialita' (max 5 punti); g) rilevanza delle ricadute delle attivita' di ricerca su altri settori industriali, anche in relazione ai tempi e alle modalita' di trasferimento (max 10 punti). 4. Sulla base della predetta preselezione, saranno ammessi alle attivita' di valutazione di cui al precedente comma 2 i progetti che avranno conseguito almeno il punteggio complessivo di 90 punti e, comunque, nel limite delle disponibilita' finanziarie del presente bando maggiorate del 20%. 5. In relazione alle risorse disponibili e fatta salva la necessita' di selezionare comunque progetti di elevato livello qualitativo sara' data priorita' all'esigenza di assicurare lo svolgimento di tutti i temi previsti dal presente decreto. |
| Art. 6. Selezione e finanziamento di progetti per la creazione di nuove imprese
1. Al fine di favorire nel settore della Biomedicina molecolare e nel territorio del Friuli Venezia-Giulia la nascita di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico, quali spin-off dalla ricerca pubblica, e per i fini di cui al precedente art. 1, comma 6.b), un importo di 3 milioni di euro, a valere sulle risorse del FAR per l'esercizio 2006, e' destinato al finanziamento di proposte progettuali da presentarsi ai sensi dell'art. 11 del richiamato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000. 2. Ciascun progetto deve fare riferimento ad uno dei temi di cui al precedente art. 2. 3. La durata delle attivita' di ricerca non deve superare i 36 mesi. 4. In relazione agli obiettivi generali del richiamato Accordo di programma, le attivita' progettuali oggetto delle tematiche sopra elencate debbono essere interamente sviluppate nell'area territoriale della regione Friuli Venezia-Giulia; le attivita' progettuali svolte all'esterno della regione Friuli Venezia-Giulia non potranno essere ammesse alle agevolazioni del presente bando, a meno che non sia dimostrata l'effettiva indisponibilita' di risorse equivalenti all'interno della regione. 5. I soggetti proponenti sono ammissibili solo ove si impegnino formalmente, in sede di presentazione del progetto, a predisporre la propria organizzazione aziendale nel territorio della regione Friuli Venezia-Giulia. La concessione dell'agevolazione e' subordinata all'accertamento del mantenimento del predetto impegno. 6. Per la selezione e il finanziamento dei progetti di cui al precedente comma 1 si applicano, nei limiti delle richiamate disponibilita', le disposizioni dell'art. 11 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, integrando il Comitato di preselezione valutativa previsto nel sopra citato articolo con un rappresentante della regione. |
| Art. 7. Modalita' di presentazione dei progetti
1. I progetti debbono essere presentati, entro le ore 17 del 31 gennaio 2007 utilizzando, secondo le modalita' ivi indicate, il servizio Internet al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/Sirio (Sezione «servizi privati», voce «Domande di finanziamento») che sara' attivato a partire dal 23 ottobre 2006. 2. La compilazione delle domande prevede una fase propedeutica di registrazione dei soggetti che interagiranno con il sistema. La registrazione e' gia' attiva al medesimo indirizzo (Sezione «Servizi pubblici», voce «Registrazione Persona Fisica»). Le modalita' di registrazione sono consultabili nella ivi prevista sezione «Guida ed informazioni di base». 3. Il predetto servizio Internet consentira' la stampa delle domande che, debitamente sottoscritte, dovranno essere inviate, corredate degli allegati cartacei ivi indicati, entro i successivi 7 giorni, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'universita' e della ricerca (MUR) - Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica - Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca - Ufficio VI - piazza J.F.Kennedy, 20 - 00144 Roma. 4. In caso di difformita' fara' fede esclusivamente la copia inoltrata per il tramite del servizio Internet di cui al precedente comma 1. 5. Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verra' utilizzato solo dal MUR per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto. 6. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso. |
| Art. 8. Disposizioni finali
1. Il decreto ministeriale di concessione del finanziamento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente decreto, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000. Roma, 2 ottobre 2006 Il direttore generale: Criscuoli |
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