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| Gazzetta n. 235 del 9 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 25 settembre 2006 |  | Proroga   dell'autorizzazione,   rilasciata   all'autorita'  pubblica designata «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Firenze», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Chianti Classico». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche protette»;
 Visto   l'art.  10  del  predetto  regolamento  (CE)  n.  510/2006, concernente i controlli;
 Visto  il  regolamento (CE) n. 2446/2000 del 6 novembre 2000 con il quale   l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione  della denominazione di origine protetta Chianti Classico;
 Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
 Visto   il  decreto  16 ottobre  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana n. 273 del 24 novembre 2003, con il quale la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di  Firenze,  con  sede  in Firenze, piazza dei Giudici n. 3 e' stata designata  quale  autorita'  pubblica ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Chianti Classico;
 Considerato  che  la predetta autorizzazione ha validita' triennale decorrente  dal 16 ottobre 2003, data di pubblicazione emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;
 Considerato  che  la  giunta  regionale  della  regione Toscana con delibera G.R. n. 435 del 19 giugno 2006 ha confermato quale autorita' pubblica  da  designare  per  l'effettuazione  dei  controlli  per la denominazione  di  origine  protetta  Chianti  Classico, la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Firenze;
 Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo  concernente  la  denominazione di origine protetta Chianti Classico  anche  nella  fase  intercorrente  tra  la  scadenza  della predetta  autorizzazione  e  il  rinnovo  della  stessa,  al  fine di consentire   alla  Camera  di  commercio,  industria,  agricoltura  e artigianato di Firenze la predisposizione del piano di controllo;
 Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite nella  autorizzazione  concessa  con  decreto  16 ottobre  2003, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Firenze;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 L'autorizzazione rilasciata all'autorita' pubblica designata Camera di  commercio,  industria,  agricoltura e artigianato di Firenze, con sede in Firenze, piazza dei Giudici n. 3 con decreto 16 ottobre 2003, ad  effettuare  i  controlli  sulla denominazione di origine protetta Chianti Classico registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 2446/2000 del 6 novembre 2000 e' prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione alla Camera stessa.
 |  |  |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 16 ottobre 2003.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 25 settembre 2006
 Il direttore generale: La Torre
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