| 
| Gazzetta n. 235 del 9 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 25 settembre 2006 |  | Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio IRSAQ S.r.l., al rilascio dei  certificati  di  analisi  nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio   nazionale,   aventi  valore  ufficiale,  anche  ai  fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento  (CEE)  n.  2676/90  della  commissione  del 17 settembre  1990  che  determina  i  metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999,  relativo  all'organizzazione  comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei  laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;
 Visto il decreto ministeriale del 27 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - serie generale - n. 267  del  17 novembre  2003 con il quale il laboratorio IRSAQ S.r.l., ubicato  in Potenza, via del Gallinello n. 50 e' stato autorizzato al rilascio  dei  certificati  di  analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;
 Vista  la  domanda  di  rinnovo  dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 5 settembre 2006;
 Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  1997,  n.  156, recante attuazione   della   direttiva   n.   93/99/CEE   concernente  misure supplementari   in   merito   al  controllo  ufficiale  dei  prodotti alimentari,  e  in  particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;
 Vista  la  circolare  ministeriale  13 gennaio  2000, n. 1, recante modalita'  per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al  controllo  ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione  geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;
 Considerato  che  il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni  indicate  al  punto c),  della  predetta circolare e in particolare  ha  dimostrato di avere ottenuto in data 21 ottobre 2003 l'accreditamento  relativamente  alle prove indicate nell'allegato al presente  decreto  e  del  suo  sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni  della  norma  UNI  CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo  conforme  alla  norma  UNI  CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;
 Ritenuti  sussistenti  le  condizioni  e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;
 Si rinnova l'autorizzazione
 
 al  laboratorio  IRSAQ S.r.l., ubicato in Potenza, via del Gallinello n.   50,   al   rilascio  dei  certificati  di  analisi  nel  settore vitivinicolo,   per  l'intero  territorio  nazionale,  aventi  valore ufficiale,  anche  ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.
 L'autorizzazione  ha  validita'  fino  al  31 ottobre  2007 data di scadenza  dell'accreditamento  a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.
 La  eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.
 Il    laboratorio   sopra   citato   ha   l'onere   di   comunicare all'amministrazione  autorizzante  eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti  la  struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la  dotazione  strumentale,  l'impiego  del  personale  ed ogni altra modifica  concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo e' accreditato.
 L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.
 Sui   certificati   di   analisi  rilasciati  e  su  ogni  tipo  di comunicazione  pubblicitaria  o  promozionale  diffusa, e' necessario indicare  che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.
 L'amministrazione   si   riserva   la  facolta'  di  verificare  la sussistenza  delle  condizioni  e  dei  requisiti  su cui si fonda il provvedimento  autorizzatorio,  in mancanza di essi, l'autorizzazione sara' revocata in qualsiasi momento.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 25 settembre 2006
 Il direttore generale: La Torre
 |  |  |  | Allegato 
 =====================================================================
 Denominazione della prova  |             Norma/metodo ===================================================================== Estratto secco totale        |Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 4 --------------------------------------------------------------------- Acidita' totale              |Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 13 --------------------------------------------------------------------- Acidita' volatile            |Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 14 --------------------------------------------------------------------- Anidride Solforosa           |Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 25 --------------------------------------------------------------------- Ceneri                       |Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 9 ---------------------------------------------------------------------
 |Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 4
 |+ Regolamento CEE n. 2676/90, allegato Estratto secco senza zuccheri|5 --------------------------------------------------------------------- pH                           |Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 24 --------------------------------------------------------------------- Titolo alcolometrico volumico|Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 3 --------------------------------------------------------------------- Zuccheri riduttori           |Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 5
 |  |  |  |  |