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| Gazzetta n. 235 del 9 ottobre 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 5 ottobre 2006, n. 264 |  | Attuazione  della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 VISTA  la  direttiva  2004/54/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,  del  29  aprile  2004,  relativa  ai  requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea:
 VISTA  la  legge  25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2005;
 VISTA  la  preliminare  deliberazione  del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2006;
 ACQUISITO  il  parere  delle  competenti  Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
 VISTA  la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 2006;
 SULLA  PROPOSTA  del  Ministro  per  le  politiche  europee  e del Ministro  delle  infrastrutture,  di  concerto  con  i Ministri degli affari  esteri,  della  giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze, dell'interno e dei trasporti;
 Emana
 il seguente decreto legislativo:
 Art. 1
 (Oggetto e campo di applicazione)
 
 1.  Il presente decreto ha lo scopa di garantire un livello minimo sufficiente  di  sicurezza  agli  utenti  della strada nelle gallerie della   rete   stradale  transeuropea  mediante  la  progettazione  e l'adozione di misure di prevenzione atte alla riduzione di situazioni critiche  che possano mettere in pericolo la vita umana, l'ambiente e gli impianti della galleria, nonche' mediante misure di protezione in caso di incidente.
 2.  Il presente decreto si applica a tutte le gallerie situate nel territorio  italiano appartenenti alla rete stradale transeuropea, di lunghezza superiore a cinquecento metri gia' in esercizio, in fase di costruzione o allo stato di progetto.
 3.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di valutazione  di  impatto ambientale in relazione alle nuove strutture ricadenti  nell'  ambito di applicazione del presente decreto, ovvero alle modifiche eventualmente apportate alle strutture esistenti.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi 2   e   3  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
 lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
 e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
 l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 - Per  le  direttive CEE vengono forniti gli estremi
 di  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
 europee (GUCE).
 Note alle premesse:
 -   L'art.  76  della  Costituzione  stabilisce  che
 l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
 delegato al Governo se non con determinazione di principi e
 criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
 oggetti definiti.
 -  L'art.  87  della  Costituzione  conferisce,  tra
 l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
 promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
 legge ed i regolamenti.
 -   La  direttiva  2004/54/CE  e'  pubblicata  nella
 G.U.C.E. n. L 167 del 30 aprile 2004.
 -  La  legge  25 gennaio  2006, n. 29, e' pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006 n. 32, S.O.
 Nota all'art. 2:
 -  La  decisione  n.  1692/96/CE e' pubblicata nella
 G.U.C.E. n. L 228 del 9 settembre 1996.
 Nota all'art. 4:
 - Per   la   direttiva  2004/54/CE  vedi  note  alle
 premesse.
 Nota all'art. 11:
 - Si  riporta  il  testo  degli articoli 11 e 12 del
 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo
 codice della strada»:
 «Art.  11  (Servizio  di  polizia  stradale).  -  1.
 Costituiscono servizi di polizia stradale:
 a) la    prevenzione    e   l'accertamento   delle
 violazioni in materia di circolazione stradale;
 b) la rilevazione degli incidenti stradali;
 c) la  predisposizione  e l'esecuzione dei servizi
 diretti a regolare il traffico;
 d) la scorta per la sicurezza della circolazione;
 e) la tutela e il controllo sull'uso della strada.
 2.   Gli  organi  di  polizia  stradale  concorrono,
 altresi',  alle  operazioni  di  soccorso automobilistico e
 stradale   in   genere.   Possono,   inoltre,   collaborare
 all'effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico.
 3.  Ai  servizi  di  polizia  stradale  provvede  il
 Ministero  dell'interno,  salve  le attribuzioni dei comuni
 per   quanto   concerne  i  centri  abitati.  Al  Ministero
 dell'interno   compete,   altresi',  il  coordinamento  dei
 servizi di polizia stradale da chiunque espletati.
 4.  Gli  interessati possono chiedere agli organi di
 polizia  di  cui  all'art.  12  le  informazioni  acquisite
 relativamente alle modalita' dell'incidente, alla residenza
 ed  al  domicilio  delle parti, alla copertura assicurativa
 dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.».
 «Art.   12  (Espletamento  dei  servizi  di  polizia
 stradale).  -  1.  L'espletamento  dei  servizi  di polizia
 stradale previsti dal presente codice spetta:
 a) in  via  principale  alla  specialita'  Polizia
 stradale della Polizia di Stato;
 b) alla Polizia di Stato;
 c) all'Arma dei carabinieri;
 d) al Corpo della guardia di finanza;
 d-bis)   ai   Corpi   e   ai  servizi  di  polizia
 provinciale, nell'ambito del territorio di competenza;
 e) ai  Corpi  e  ai servizi di polizia municipale,
 nell'ambito del territorio di competenza;
 f) ai   funzionari   del   Ministero  dell'interno
 addetti al servizio di Polizia stradale;
 f-bis)  al  Corpo  di  polizia  penitenziaria e al
 Corpo  forestale  dello  Stato,  in relazione ai compiti di
 istituto.
 2.  L'espletamento  dei  servizi di cui all'art. 11,
 comma 1,   lettere a)   e b),  spetta  anche  ai  rimanenti
 ufficiali   e   agenti   di  Polizia  giudiziaria  indicati
 nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.
 3.  La prevenzione e l'accertamento delle violazioni
 in  materia  di  circolazione  stradale  e  la  tutela e il
 controllo  sull'uso  delle  strade possono, inoltre, essere
 effettuati,    previo    superamento   di   un   esame   di
 qualificazione  secondo quanto stabilito dal regolamento di
 esecuzione:
 a) dal  personale dell'Ispettorato generale per la
 circolazione  e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione
 centrale  e periferica del Ministero delle infrastrutture e
 dei  trasporti,  del Dipartimento per i trasporti terrestri
 appartenente   al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
 trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;
 b) dal   personale   degli  uffici  competenti  in
 materia  di  viabilita' delle regioni, delle province e dei
 comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade
 di proprieta' degli enti da cui dipendono;
 c) dai  dipendenti  dello  Stato, delle province e
 dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere,
 limitatamente  alle  violazioni commesse sulle strade o sui
 tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
 d) dal  personale  delle  Ferrovie  dello  Stato e
 delle  ferrovie  e  tranvie  in  concessione, che espletano
 mansioni  ispettive  o  di  vigilanza, nell'esercizio delle
 proprie  funzioni  e limitatamente alle violazioni commesse
 nell'ambito  dei passaggi a livello dell'amministrazione di
 appartenenza;
 e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali
 dipendenti   dal   Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
 trasporti,  nell'ambito  delle  aree  di  cui  all'art.  6,
 comma 7;
 f) dai  militari  del  Corpo  delle capitanerie di
 porto,  dipendenti  dal  Ministero della marina mercantile,
 nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.
 3-bis.  I  servizi  di scorta per la sicurezza della
 circolazione,  nonche'  i  conseguenti  servizi  diretti  a
 regolare   il   traffico,   di  cui  all'art.  11  comma 1,
 lettere c)  e d),  possono  inoltre  essere  effettuati  da
 personale  abilitato  a svolgere scorte tecniche ai veicoli
 eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalita',
 limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle
 prescrizioni  imposte  dagli  enti proprietari delle strade
 nei  provvedimenti  di autorizzazione o di quelle richieste
 dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1.
 4.  La  scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad
 assicurare   la   marcia  delle  colonne  militari  spetta,
 inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa
 delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico
 attestato rilasciato dall'autorita' militare competente.
 5.   I  soggetti  indicati  nel  presente  articolo,
 eccetto  quelli  di cui al comma 3-bis, quando non siano in
 uniforme,   per  espletare  i  propri  compiti  di  polizia
 stradale  devono  fare  uso di apposito segnale distintivo,
 conforme al modello stabilito nel regolamento.».
 Nota all'art. 16:
 - La   legge   24   novembre  1981,  n.  689,  reca:
 «Modifiche al sistema penale».
 Nota all'art. 17:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  comma 5, del
 decreto-legge  30 novembre  2005,  n.  245, convertito, con
 modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, recante:
 «Misure  straordinarie  per  fronteggiare  1'emergenza  nel
 settore  dei  rifiuti  nella  regione Campania ed ulteriori
 disposizioni in materia di protezione civile»:
 «Art. 1 (Risoluzione del contratto e affidamento del
 servizio   di   smaltimento   dei   rifiuti  nella  regione
 Campania).
 1.-4. (Omissis)
 5.  Il  Dipartimento  della  protezione civile della
 Presidenza  del  Consiglio dei Ministri puo' avvalersi, per
 tutte le opere e gli interventi attinenti all'emergenza nel
 settore  dei  rifiuti,  del  Consiglio superiore dei lavori
 pubblici.  Fatta salva la normativa comunitaria e nazionale
 in  materia  di  valutazione  di impatto ambientale, per le
 esigenze  connesse  allo  svolgimento  della  procedura  di
 valutazione  e  di  consulenza  nell'ambito  di progetti di
 opere  di  cui  all'art. 6 della legge 11 febbraio 1994, n.
 109,  e  successive  modificazioni,  il  cui  valore sia di
 entita'  superiore  a  5  milioni  di euro, per le relative
 verifiche   tecniche   e   per  le  conseguenti  necessita'
 operative,  e'  posto  a carico del soggetto committente il
 versamento  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato di una
 somma  pari  allo  0,5  per mille del valore delle opere da
 realizzare.   Le  predette  entrate  sono  riassegnate  con
 decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, su
 proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
 ad apposita unita' previsionale di base del Ministero delle
 infrastrutture  e dei trasporti. L'obbligo di versamento si
 applica ai progetti presentati successivamente alla data di
 entrata in vigore del presente decreto. Dall'attuazione del
 presente  comma non  devono derivare nuovi o maggiori oneri
 per la finanza pubblica.».
 Nota all'art. 18:
 -  Per  la  direttiva  2004/54/CE,  vedi  note  alle
 premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2 (Definizioni)
 
 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 a) "rete  stradale  transeuropea": la rete stradale definita alla sezione   2   dell'allegato  I  della  decisione  n.  1692/96/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, ed illustrata da carte geografiche o descritta nell'allegato II di tale decisione;
 b) "servizio  di  pronto  intervento":  tutti  i  servizi locali, pubblici  o  privati,  o  prestati  dal  personale  di  servizio alla galleria,  che  intervengono in caso di incidente, compresi i servizi di polizia, i vigili del fuoco e le squadre di soccorso;
 c) "lunghezza  della  galleria":  la  lunghezza  della  corsia di circolazione  piu'  estesa,  misurata  tenendo  conto  della parte di galleria continuativamente chiusa su quattro lati;
 d) "Commissione":  la  Commissione permanente per le gallerie, di cui all'articolo 4;
 e) "Gestore": il Gestore della galleria, di cui all'articolo 5.
 2.  Nell'allegato 1 - Glossario, sono riportate le definizioni dei principali  termini  che  compaiono  nel  testo  del  decreto e degli allegati.
 |  |  |  | Art. 3 (Misure di sicurezza)
 
 1.  I  Gestori  delle gallerie provvedono affinche' le gallerie di loro  competenza,  rientranti  nel campo di applicazione del presente decreto,   soddisfino   i   requisiti  minimi  di  sicurezza  di  cui all'allegato 2.
 2. Qualora determinati requisiti strutturali di cui all'allegato 2 possano  essere soddisfatti unicamente tramite soluzioni tecniche che non  sono  realizzabili  o  che  lo  sono  soltanto  a  un  costo non proporzionato,   i   Gestori   propongono  alla  Commissione  di  cui all'articolo  4  la  realizzazione  di misure di riduzione dei rischi come  soluzione  alternativa  a  tali  requisiti,  purche'  le misure alternative si traducano in una protezione equivalente o accresciuta. L'efficacia  di  tali  misure  deve  essere  dimostrata  mediante  un progetto  di sicurezza contenente un'analisi di rischio effettuata in conformita'   alle   disposizioni  del  successivo  articolo  13.  Il Ministero  delle  infrastrutture informa la Commissione europea delle misure  di  riduzione  dei  rischi  approvate dalla Commissione, come soluzione  alternativa, motivando la sua decisione. Il presente comma non si applica alle gallerie che si trovano allo stato di progetto di cui all'articolo 8.
 |  |  |  | Art. 4 (Commissione permanente per le gallerie)
 
 1.   Le   funzioni  di  autorita'  amministrativa  previste  nella direttiva  2004/54/CE  per  tutte  le  gallerie  situate  sulla  rete transeuropea ricadente nel territorio nazionale sono esercitate dalla Commissione  istituita  presso  il  Consiglio  superiore  dei  lavori pubblici.
 2.  La  Commissione  e'  composta  dal  Presidente  della  sezione competente  del  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,  che la presiede,  da  un  rappresentante  del Ministero delle infrastrutture designato  dal  Ministro,  da  un  rappresentante  del  Ministero dei trasporti  designato dal Ministro, da un rappresentante del Ministero dell'interno   designato  dal  Ministro,  da  un  rappresentante  del Dipartimento della protezione civile, da tre componenti del Consiglio superiore  dei  lavori  pubblici.  La  Commissione  e'  nominata  con provvedimento  del  Presidente  del  Consiglio  superiore  dei lavori pubblici e dura in carica quattro anni.
 3.  La  Commissione  assicura  il rispetto da parte dei Gestori di tutti  gli  aspetti  di  sicurezza  di  una  galleria,  emanando, ove necessario, disposizioni volte a garantirne l'osservanza.
 4. Per i trafori internazionali ricadenti nella rete transeuropea, tali funzioni sono svolte dalle relative Commissioni intergovernative che  si  avvalgono  anche dei comitati di sicurezza gia' dalle stesse istituiti.  Nel  caso  in  cui  esistano due autorita' amministrative distinte,  le  decisioni  di  ciascuna  di esse, nell'esercizio delle rispettive competenze e responsabilita' relative alla sicurezza della galleria, sono adottate previo accordo dell'altra autorita'.
 5. La Commissione approva i progetti per l'attuazione delle misure di  sicurezza  di  cui  all'articolo  3 predisposti dal Gestore della galleria  ed  effettua  le ispezioni, le valutazioni ed i collaudi di cui all'articolo 11.
 6.  La  Commissione provvede alla messa in servizio delle gallerie non  aperte  al  traffico  alla  data  di  pubblicazione del presente decreto, secondo le modalita' fissate nell' allegato 4.
 7.  La  Commissione  garantisce  che  il Gestore svolga i seguenti compiti:
 a) effettuazione su base periodica delle prove, delle verifiche e dei  controlli  delle gallerie ed individuazione dei provvedimenti di sicurezza conseguenti;
 b) messa  in  atto di schemi organizzativi e operativi, inclusi i piani  di  intervento in caso di emergenza, per fornire formazione ed equipaggiamento ai servizi di pronto intervento;
 c) definizione  delle  procedure per la chiusura immediata di una galleria in caso di emergenza;
 d) attuazione delle misure previste per la riduzione dei rischi.
 8.   La   Commissione   individua   le   gallerie  che  presentano caratteristiche  speciali  e per le quali occorre prevedere misure di sicurezza integrative o un equipaggiamento complementare.
 9.  La Commissione provvede inoltre a valutare gli aggiornamenti e le  eventuali  proposte  di  nuove metodologie di analisi di rischio, nonche'  gli  ulteriori  requisiti  di  sicurezza, in coerenza con le prescrizioni dettate dall'allegato 2.
 10.  La  Commissione puo' sospendere o limitare l'esercizio di una galleria  se i requisiti di sicurezza non sono rispettati e specifica le condizioni per ristabilire le situazioni di traffico normali. Tale provvedimento,  qualora  comporti  gravi  e  lunghe perturbazioni del traffico,  sara'  adottato  d'intesa  con  gli uffici territoriali di governo competenti e dovra' anche indicare i percorsi alternativi.
 11.    La    Commissione    si    avvale    delle   competenze   e dell'organizzazione  del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con oneri a carico dei Gestori.
 |  |  |  | Art. 5 (Gestore della galleria)
 
 1.  Il  Gestore,  per  ciascuna  delle  gallerie cui si applica il presente  decreto  e  che  si trovano nella fase di progettazione, di costruzione   o  di  funzionamento,  e'  individuato  rispettivamente nell'ANAS,  per  le  strade  in  gestione  diretta,  e nelle Societa' concessionarie, per quelle affidate in concessione.
 2.  Il  Gestore  per i trafori internazionali ricadenti nella rete transeuropea    e'    individuato    dalle   rispettive   Commissioni intergovernative che lo comunicano al Ministero delle infrastrutture.
 3.  Il Gestore redige un rapporto per tutti gli incidenti o eventi di  rilievo  che si verificano in una galleria e che possono incidere sulla  sicurezza.  Il  rapporto  e'  trasmesso  al Responsabile della sicurezza  di  cui  all'articolo  6,  alla Commissione, ai servizi di pronto   intervento  interessati,  al  Comando  provinciale  ed  alla Direzione  regionale  dei vigili del fuoco competenti per territorio, entro  il termine massimo di un mese dalla data in cui si e' prodotto l'incidente o l'evento di rilievo.
 4. Se in esito ad una specifica indagine tecnica viene stilata una relazione   che  analizza  le  circostanze  in  cui  si  e'  prodotto l'incidente  o l'evento di rilievo di cui al comma 3 o le conclusioni che  se  ne possono trarre, il Gestore della galleria la trasmette al Responsabile  della  sicurezza,  alla  Commissione  ed  ai servizi di pronto  intervento,  entro un mese dalla data in cui egli stesso l'ha ricevuta.
 |  |  |  | Art. 6 (Responsabile della sicurezza)
 
 1.  Il Gestore designa per ciascuna galleria un Responsabile della sicurezza che deve essere preventivamente accettato dalla Commissione e  che  coordina  tutte  le  misure  di prevenzione e di salvaguardia dirette  a  garantire  la  sicurezza  degli utenti e del personale di esercizio.  Per  le  gallerie  gia'  aperte  al traffico alla data di pubblicazione   del   presente   decreto,   il  Gestore  effettua  la designazione  del  responsabile  della sicurezza e ne comunica, entro trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il  nominativo  corredato da documentato curriculum alla Commissione, che si esprime entro tre mesi dalla data della comunicazione.
 2.  Il  Responsabile  della  sicurezza  deve  possedere adeguata e pluriennale  esperienza  e  puo'  essere un libero professionista, un membro  del  personale  del  gestore  della galleria o dei servizi di pronto  intervento,  opera  in piena autonomia per tutte le questioni attinenti  alla  sicurezza nelle gallerie stradali e, relativamente a tali  questioni,  non  soggiace  ad  alcuna  istruzione o indicazione vincolante,  da  parte  del  Gestore  della galleria o, se lavoratore dipendente,  dal  datore  di lavoro. Il responsabile della sicurezza, previa  accettazione  da  parte della Commissione, puo' esercitare le sue  funzioni e assolvere le sue mansioni per piu' gallerie ricadenti nello  stesso ambito territoriale. Il Gestore deve designare anche un sostituto   del   Responsabile   della  sicurezza,  che  deve  essere preventivamente accettato dalla Commissione. Il sostituto deve essere in  grado  di  partecipare  alle  fasi  delle  emergenze, nei casi di indisponibilita'  del  Responsabile, con pari livello di competenza e conoscenza dei vari aspetti attinenti alla specifica galleria.
 3.  Il Responsabile della sicurezza assolve le funzioni e mansioni seguenti:
 a) assicura il coordinamento con i servizi di pronto intervento e partecipa alla preparazione dei piani operativi;
 b) partecipa   alla   pianificazione,   all'attuazione   e   alla valutazione degli interventi di emergenza;
 c) partecipa  alla  definizione  dei  piani  di sicurezza e delle specifiche    della    struttura,   degli   equipaggiamenti   e   del funzionamento,  sia  nel  caso  di  gallerie  nuove  sia  nel caso di modifica di gallerie esistenti;
 d) verifica  che  il personale di esercizio e i servizi di pronto intervento   vengano   formati   e  partecipa  all'organizzazione  di esercitazioni svolte a intervalli regolari non superiori ad un anno;
 e) viene  consultato  sulla  messa  in  servizio della struttura, sugli equipaggiamenti e sul funzionamento delle gallerie;
 f) verifica,  attraverso  visite periodiche, che siano effettuate la   manutenzione   e   le   riparazioni   della  struttura  e  degli equipaggiamenti delle gallerie;
 g) partecipa  alla  valutazione  di  ogni  incidente  o evento di rilievo ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4.
 |  |  |  | Art. 7 (Notifica dell'autorita' per le gallerie)
 
 1.  Il  Ministero  delle  infrastrutture notifica alla Commissione europea  il nome e l'indirizzo della Commissione il giorno successivo alla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto. Nel caso di modifiche di tali dati, lo stesso Ministero ne informa la Commissione europea entro novanta giorni.
 |  |  |  | Art. 8 (Gallerie il cui progetto preliminare non e' stato ancora approvato) 
 1.  Sono  soggette alle disposizioni del presente decreto tutte le gallerie  il cui progetto preliminare per la realizzazione dell'opera non sia stato ancora approvato entro il 1° maggio 2006.
 2. La galleria e' messa in esercizio secondo la procedura prevista dall' allegato 4.
 |  |  |  | Art. 9 (Gallerie  il cui progetto preliminare e' gia' stato approvato ma che non sono ancora aperte al traffico)
 
 1.  La Commissione valuta la conformita' con i requisiti di cui al presente  decreto, con un particolare riguardo alla documentazione di sicurezza  prevista  dall'allegato  4,  di  tutte  le gallerie il cui progetto  preliminare  e'  gia' stato approvato ma che non sono state aperte al traffico entro il 1° maggio 2006.
 2.  La  Commissione,  se  accerta che una galleria non e' conforme alle  disposizioni  del  presente  decreto,  comunica  al  Gestore la necessita'   di  adottare  le  pertinenti  misure  per  aumentare  la sicurezza e ne informa il Responsabile della sicurezza.
 3.  In  tal  caso  la  galleria  e'  messa in esercizio secondo la procedura prevista dall'allegato 4.
 4.  Agli oneri derivanti dall'attuazione delle misure previste dal presente  articolo  i gestori provvedono senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
 |  |  |  | Art. 10 (Gallerie gia' in esercizio)
 
 1.  11  Gestore,  nel  caso  di  gallerie  che sono gia' aperte al traffico  alla  data  del  30 aprile 2006, consegna alla Commissione, entro  dieci  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, una specifica scheda per ciascuna galleria, asseverata da un tecnico  qualificato,  contenente  le  caratteristiche e le dotazioni impiantistiche  allo stato esistenti, ai fini della valutazione della rispondenza della galleria ai requisiti fissati dall' allegato 2.
 2.  La  Commissione  effettua  le  proprie valutazioni entro il 30 ottobre  2006 per valutare la conformita' della galleria ai requisiti del presente decreto, con riferimento particolare alla documentazione di  sicurezza  prevista  dall'allegato  4.  La  Commissione  effettua ispezioni  a  campione  al  fine  di  verificare la rispondenza delle schede   asseverate   consegnate   dal  Gestore.  Le  ispezioni  sono effettuate  dando priorita' alle gallerie con fattore di rischio piu' elevato  in  relazione  alla  vetusta' dell'opera ed alle statistiche incidentali,  assicurando  altresi', anche nell'ambito delle funzioni ispettive  di  cui  all'articolo  11,  l'estensione  progressiva  dei controlli  di  sicurezza  a  tutte  le  gallerie situate sulle strade appartenenti   alla   rete   transeuropea  ricadenti  nel  territorio nazionale,  in  modo  da  garantire  la verifica completa di tutte le gallerie  nel  piu'  breve  tempo  possibile  e, comunque, in modo da completare gli interventi di adeguamento entro il 30 aprile 2019.
 3.  Il  Gestore entro il 31 gennaio 2007 propone alla Commissione, per  ciascuna  galleria  risultata  non  conforme  sulla  base  delle valutazioni  di  cui  ai  commi 1 e 2, un piano inteso ad adeguare la galleria  alle  disposizioni di cui al presente decreto, comprendente gli  interventi  correttivi che intende realizzare, nonche' i tempi e il piano finanziario per la loro attuazione.
 4.  La  Commissione  approva gli interventi correttivi o indica le modifiche da apportare.
 5.  Se  gli interventi correttivi comportano modifiche sostanziali nella  costruzione  o  nel  funzionamento,  a  completamento  di tali interventi, viene attuata la procedura prevista dall'allegato 4.
 6.  Il  Ministero  delle  infrastrutture presenta alla Commissione europea,  entro  il  30  aprile  2007,  una relazione che descrive le modalita'  di  attuazione  per  conformarsi  ai  requisiti  di cui al presente  decreto,  le  misure  in  progetto  e,  ove  necessario, le conseguenze dell'apertura o della chiusura delle principali strade di accesso alle gallerie.
 7.  I lavori di adeguamento delle gallerie sono realizzati secondo un  programma  operativo  e  dovranno  essere  completati entro il 30 aprile 2019.
 8.  Agli oneri derivanti dall'attuazione delle misure previste dal presente  articolo  i gestori provvedono senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
 |  |  |  | Art. 11 (Funzioni ispettive)
 
 1.   La   Commissione   e'  responsabile  delle  ispezioni,  delle valutazioni e dei collaudi per tutte le gallerie situate sulle strade appartenenti   alla   rete   transeuropea  ricadenti  nel  territorio nazionale.  La Commissione per tali attivita' si avvale di ingegneri, che  hanno  superato l'esame di qualificazione previsto dall'articolo 12  del  decreto  legislativo  30  aprile  1992, n. 285, e successive modificazioni,  con particolare riferimento alla funzione di tutela e controllo  dell'uso  della strada di cui all'articolo 11 dello stesso decreto,  appartenenti  al  Consiglio  superiore dei lavori pubblici, nonche' all'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture,   che  si  avvalgono  di  collaboratori  appartenenti all'Amministrazione centrale e periferica del medesimo Ministero.
 2.  La  Commissione  si  avvale  di ingegneri del Dipartimento dei vigili  del  fuoco  del  soccorso  pubblico  e  della  difesa civile, designati  dal Capo del Corpo, con competenza specifica nelle materie attinenti  all'antincendio,  ai  piani di evacuazione ed esodo e alle problematiche  di  difesa  civile,  che si avvalgono di collaboratori appartenenti  all'Amministrazione centrale e periferica del Ministero del interno.
 3.   Per   i   trafori  internazionali,  le  relative  Commissioni intergovernative  possono  avvalersi per le ispezioni dei comitati di sicurezza gia' da esse istituiti.
 |  |  |  | Art. 12 (Ispezioni periodiche)
 
 1.  La  Commissione  verifica che le ispezioni periodiche eseguite dal personale di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, vengano effettuate al   fine   di   garantire  la  conformita'  delle  gallerie  di  cui all'articolo 1, commi 1 e 2, arie disposizioni del presente decreto.
 2.  Il  periodo intercorrente fra due ispezioni consecutive di una galleria non deve superare i sei anni.
 3.  La  Commissione,  se  in  base  alla  relazione  di ispezione, constata che una galleria non e' conforme alle disposizioni di cui al presente  decreto,  comunica  al  Gestore  ed  al  Responsabile della sicurezza  le  misure  destinate  ad  accrescere  la  sicurezza della galleria.  La Commissione definisce le condizioni per il mantenimento in esercizio o la riapertura della galleria che si applicheranno fino al completamento degli interventi correttivi, nonche' qualsiasi altra restrizione o condizione pertinente.
 4.  Qualora  le  restrizioni  per  la  circolazione abbiano durata superiore alle quarantotto ore o qualora si abbia giustificato motivo che  potrebbero  sorgere  problemi  di ordine pubblico, queste devono essere  adottate  d'intesa  con  gli  Uffici territoriali del governo competenti.
 5.  La  galleria  e'  soggetta  ad  una  nuova  autorizzazione  di esercizio, secondo la procedura prevista dall'allegato 4, nei casi in cui  gli interventi correttivi comportino modifiche sostanziali nella costruzione   e   nel   funzionamento,   una  volta  reali7iati  tali interventi.
 6.  I  Gestori provvedono a predisporre tutte le misure necessarie allo svolgimento delle ispezioni.
 7.  Agli oneri derivanti dall'attuazione delle misure previste dal presente  articolo  i gestori provvedono senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
 |  |  |  | Art. 13 (Analisi di rischio)
 
 1.  L'analisi  di  rischio viene effettuata da un soggetto terzo o funzionalmente  indipendente  dal gestore della galleria, con oneri a carico del gestore stesso.
 2.  L'analisi  di  cui  al  comma  1  riferita  ad una determinata galleria  tiene  conto  di  tutti  gli  elementi  inerenti  alle  sue caratteristiche  progettuali  e  delle  condizioni  del  traffico che incidono sulla sicurezza e segnatamente le caratteristiche ed il tipo di  traffico,  la lunghezza e la geometria della galleria, nonche' il numero previsto di veicoli pesanti in transito giornaliero.
 3.  L'analisi  di rischio deve essere svolta, secondo le modalita' previste  nell'allegato  3,  per le gallerie esistenti che presentano carenze rispetto ai requisiti di sicurezza di tipo strutturale di cui all'allegato   2,   ovvero   per   quelle   gallerie  che  presentano caratteristiche speciali di cui all'articolo 4, comma 8. L'analisi di rischio deve dimostrare che opportune misure di sicurezza alternative o integrative, rispetto a quelle previste dall'allegato 2, siano tali da  realizzare  condizioni  con  livello  di protezione equivalente o accresciuta   rispetto   agli   obiettivi   di   sicurezza   definiti dall'articolo  3,  con  particolare  riferimento alla sicurezza degli utenti,  del  personale  addetto, dei servizi di soccorso in genere e dei servizi resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
 4.  Il  contenuto  ed  i  risultati dell'analisi di rischio devono essere  inseriti  nella  documentazione  di  sicurezza trasmessa alla Commissione.
 5.  La  Commissione  provvede  a formare ed a tenere aggiornato il catalogo  delle analisi di rischio approvate. Il catalogo e' composto da  due  sezioni,  una  relativa alle verifiche di equivalenza con il criterio  comparativo,  per  le  gallerie  esistenti  che  presentano carenze  di  requisiti di sicurezza di tipo strutturale e l'altra per le analisi integrative delle misure di sicurezza, per le gallerie che presentano caratteristiche speciali di cui all'articolo 4, comma 8.
 6.  La  Commissione,  in  assenza  di  sufficienti  e  documentate garanzie  di livello prestazionale, chiede, ove lo ritenga necessario e   con   oneri  a  carico  del  gestore,  il  collaudo  tecnico  dei sottosistemi   adottati   come  misure  di  sicurezza  alternative  o integrative  nelle  analisi  di  rischio  per  la compensazione delle carenze  di  requisiti  a carattere strutturale, al fine di accertare l'affidabilita'   e   l'efficienza,   che   caratterizzano   la  loro prestazione.
 |  |  |  | Art. 14 ( Deroghe per innovazioni tecniche)
 
 1.  La  Commissione  accorda  ove  lo  ritenga,  sulla base di una domanda  debitamente  documentata  del  Gestore, deroghe ai requisiti prescritti   dal   presente   decreto,   allo   scopo  di  consentire l'installazione  e l'uso di equipaggiamenti di sicurezza innovativi o l'utilizzo  di  procedure  di sicurezza innovative, atti a fornire un livello  equivalente  o  piu'  elevato  di  protezione  rispetto alle tecnologie previste dal presente decreto.
 2.  Se  la  Commissione  intende concedere la deroga, il Ministero delle  infrastrutture  trasmette previamente alla Commissione europea domanda   di  deroga  comprendente  l'istruttoria  predisposta  e  la richiesta  con  la documentazione fornita dal Gestore della galleria, nonche' il parere della Commissione.
 3.  La  deroga  deve  intendersi  assentita se, entro quattro mesi dalla data di presentazione alla Commissione europea della domanda di cui  al  comma 2, la Commissione europea e gli altri Stati membri non formulano obiezioni.
 4.  La  Commissione notifica al Gestore la decisione negativa o le proposte   della   Commissione  europea  adottate  sulla  base  delle obiezioni formulate dagli altri Stati membri.
 |  |  |  | Art. 15 (Relazioni periodiche)
 
 1.  La Commissione compila ogni due anni relazioni sugli eventuali incendi   verificatisi  nelle  gallerie  e  sugli  incidenti  recanti pericolo  per  la sicurezza degli utenti della strada nelle gallerie, nonche'  sulla  frequenza e sulle cause di tali incidenti, sentito il Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco  del  soccorso pubblico e della difesa  civile,  valuta e fornisce informazioni sul ruolo effettivo e sull' efficacia delle infrastrutture e delle misure di sicurezza.
 2. Il Ministero delle infrastrutture trasmette le relazioni di cui al  comma  1  alla  Commissione  europea  entro  la fine di settembre dell'anno seguente al periodo oggetto della relazione.
 3.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  elabora,  con le risorse umane,  strumentali  e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,   un   piano  comprendente  un  programma  per  l'applicazione progressiva  delle  disposizioni  del  presente decreto alle gallerie gia'  in  esercizio  di cui all'articolo 10 e lo notifica entro il 30 ottobre  2006  alla Commissione europea Successivamente, il Ministero informa   la  Commissione  europea  ogni  due  anni  sullo  stato  di attuazione del piano e sugli eventuali adeguamenti, fino al 30 aprile 2019.
 4.  Il  Ministro  delle  infrastrutture  presenta  annualmente una relazione  al  Parlamento  sugli  interventi  di adeguamento posti in essere  nel  corso  dell'anno e su quelli che si intendono realizzare nell' anno successivo, sulla base di priorita' connesse al volume del traffico  ed  alla  potenziale pericolosita' delle gallerie. La prima relazione e' trasmessa al Parlamento entro il 30 giugno 2007.
 |  |  |  | Art. 16 (Sanzioni)
 
 1.  E'  soggetto  al  pagamento  di  una  sanzione  amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a centocinquantamila euro il Gestore il quale:
 a) non adotti le misure di sicurezza di cui all'articolo 3, commi 1 e 2;
 b) ometta  di  nominare il responsabile della sicurezza ed il suo sostituto.
 2.  E'  soggetto  al  pagamento  di  una  sanzione  amministrativa pecuniaria  da  diecimila  euro  a  cinquantamila  euro il Gestore il quale:
 a) ometta   di   redigere   o  trasmettere  il  rapporto  di  cui all'articolo 5, comma 3;
 b) ometta di trasmettere la relazione tecnica di cui all'articolo 5, comma 4;
 c) ometta di curare gli adempimenti di cui all'articolo 10, commi 1, 3 e 5.
 3.  E'  soggetto  al  pagamento  di  una  sanzione  amministrativa pecuniaria  da cinquemila euro a venticinquemila euro il responsabile della  sicurezza  il  quale  ometta  di  esercitare  le funzioni e le mansioni  di  cui all'articolo 6, comma 3, del presente decreto. Alla stessa  sanzione  e'  soggetto  il  sostituto  del responsabile della sicurezza  il  quale,  nei  casi di indisponibilita' del responsabile della sicurezza, ometta di svolgere i compiti di quest'ultimo.
 4.  Le  sanzioni  sono  irrogate  dal Direttore del Provveditorato regionale  ed  interregionale  per  le opere pubbliche competente per territorio.
 5.   Al   procedimento   sanzionatorio  si  applicano,  in  quanto compatibili,  le  disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
 |  |  |  | Art. 17 (Disposizioni finanziarie)
 
 1. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4, 8, 9, 10, 11,  12  e  14,  sono posti a carico dei Gestori sulla base del costo effettivo  del servizio e secondo tariffe da determinarsi con decreto del  Ministro  delle  infrastrutture,  di  concerto  con  il Ministro dell'intermo  ed  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da adottarsi  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di pubblicazione del presente  decreto.  Per l'esame dei progetti di qualunque importo, in prima applicazione, si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 1,  comma  5, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21.
 2.  Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 |  |  |  | Art. 18 (Disposizioni finali)
 
 1.   Il   Ministro   delle  infrastrutture  aggiorna  con  proprio provvedimento  gli  allegati  al  presente decreto nel rispetto della direttiva  2004/54/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.
 
 Il  presente  decreto,  munito  del sigillo dello Stato, sara' inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
 Dato a Roma, addi' 5 ottobre 2006
 
 NAPOLITANO
 
 Prodi,  Presidente del Consiglio dei
 Ministri
 Bonino,  Ministro  per  le politiche
 europee
 Di     Pietro,     Ministro    delle
 infrastrutture
 D'Alema,   Ministro   degli   affari
 esteri
 Mastella, Ministro della giustizia
 Padoa       Schioppa,       Ministro
 dell'economia e delle finanze
 Amato, Ministro dell'interno
 Bianchi, Ministro dei trasporti
 
 Visto, il Guardasigilli: Mastella
 |  |  |  | ALLEGATO 1 (previsto dall'art. 1, comma 2)
 GLOSSARIO
 
 Le   definizioni   che  seguono  sono  finalizzate  alla  migliore comprensione  del  testo  normativo  a  cui  attengono. Sono altresi' richiamate   alcune   terminologie  di  uso  corrente  relative  alla normativa e agli standard tecnici stradali.
 Per le definizioni relative agli elementi costitutivi dello spazio stradale,  si  vedano  le  "Norme  funzionali  e  geometriche  per la costruzione delle strade"-D.M. 05/11/2001.
 
 ALARP
 Acronimo dell'espressione inglese As Low As Reasonably Practicable che  individua  la  porzione del diagramma frequenza di accadimento - numero  di  fatalita' compresa tra il livello di accettabilita' ed il livello  di  tollerabilita'  del  rischio  entro  la quale si applica l'analisi   costi   -  benefici  come  criterio  guida  nell'assumere decisioni  di  gestione del rischio in presenza di incertezza per una data  struttura.  I  livelli  di  accettabilita'  e di tollerabilita' delimitano la regione di accettabilita' condizionata del rischio.
 
 ALBERO DEGLI EVENTI
 Sequenza   di   eventi,  ognuno  caratterizzabile  in  termini  di probabilita'  di accadimento condizionate dall'azione delle misure di prevenzione e protezione adottate.
 
 ANALISI DI RISCHIO
 Metodologia  finalizzata  alla  valutazione  ed  alla gestione del rischio  associato  ad  un determinato sistema galleria rispetto alle conseguenze  sulla popolazione esposta. La valutazione del rischio e' un  processo che comporta l'individuazione delle sorgenti di pericolo e la determinazione dell'esposizione della popolazione al pericolo ed include la stima delle incertezze connesse.
 La  gestione  del  rischio e' l'atto decisionale, susseguente alla valutazione  del  rischio,  inerente  la  realizzazione  di misure di sicurezza,  in  modo  congruente  alle  caratteristiche  del contesto sociale,  economico,  politico  del  paese  nel  quale  e' realizzata l'opera.
 
 CONSEGUENZA
 Risultanza   dell'accadimento   di   un  evento  pericoloso  sulla popolazione  esposta, sulla struttura, sugli impianti, sull'economia, sull'ambiente.
 
 CURVA DI DEFLUSSO
 Curva rappresentativa della variazione della velocita' media della corrente veicolare in funzione della densita' di flusso.
 
 DENSITA DI FLUSSO
 Rapporto  tra  i  veicoli  equivalenti  transitati  in una sezione stradale  rispetto  ai  veicoli  equivalenti  smaltibili nella stessa unita' di tempo.
 
 ESERCIZIO STRADALE
 Fruizione   dell'infrastruttura  nel  rispetto  delle  regole  che disciplinano  il  comportamento degli utenti e il deflusso veicolare, atte  a soddisfare le esigenze della domanda di traffico nel rispetto di predeterminati standard di sicurezza.
 
 EVENTO ELEMENTARE
 Singolo accadimento di una successione di eventi consequenziali.
 
 EVENTO INIZIATORE
 Accadimento  all'origine  di  una  catena di eventi successivi che determinano   nel   loro   complesso   uno   scenario   di   pericolo caratterizzato  da  una  specifica  distribuzione  di conseguenze che identificano il danno ad esso associato.
 
 EVENTO RILEVANTE
 Evento  caratterizzato  da  bassa  probabilita'  di accadimento ed elevate conseguenze.
 
 FLUSSO VEICOLARE
 Numero  di  veicoli transitati in una sezione stradale nell'unita' di  tempo  conteggiati  indipendentemente  dalle loro caratteristiche tipologiche.
 
 GALLERIA SPECIALE
 Galleria  alla  quale  sono associate caratteristiche geometriche, funzionali  e  ambientali  che possono indurre condizioni di pericolo per  gli utenti tali da richiedere, suffragata da analisi di rischio, l'adozione di misure di sicurezza integrative.
 
 GALLERIA VIRTUALE
 Galleria  che possiede tutte le misure di sicurezza corrispondenti ai  requisiti minimi obbligatori previsti dall'ALLEGATO 2 non affette da malfunzionamento.
 
 GESTORE DELL'INFRASTRUTTURA
 Soggetto   incaricato   della  realizzazione,  della  manutenzione dell'infrastruttura  stradale  e  della  gestione  in sicurezza della circolazione.
 
 INCIDENTE
 Evento,  o  serie  di eventi, non intenzionali che causano danni a persone,  a cose e all'ambiente ovvero la disfunzione di un sistema o di un servizio.
 
 INCIDENTALITA' SPECIFICA
 Numero  di  eventi incidentali verificatisi nell'unita' di tempo e di  sviluppo  della  strada  rapportati  ai  veicoli transitati nella stessa sezione e nello stesso tempo
 
 INDICE DI RISCHIO
 indicatore  quantitativo  di  rischio  espresso  in funzione della probabilita'  di  accadimento di un evento incidentale e dell'entita' delle conseguenze da esso derivanti
 
 LIVELLO DI RISCHIO ACCETTABILE
 Livello di rischio proprio della galleria virtuale.
 
 LIVELLO DI RISCHIO TOLLERABILE
 Livello  di  rischio associato al livello globale di sicurezza del sistema galleria rispondente ai requisiti minimi di sicurezza.
 
 LIVELLO DI SERVIZIO
 Condizione   tipica  di  deflusso  caratterizzata  dalla  densita' veicolare e dalla velocita' media di transito.
 
 LIVELLO GLOBALE DI SICUREZZA
 Livello  di sicurezza del sistema galleria fornito dalle misure di sicurezza installate
 
 LUNGHEZZA DI TRANSIZIONE
 Sviluppo   stradale   di  limitata  estensione  ove,  in  fase  di esercizio,   l'utente   adegua   la   marcia   a  diverse  situazioni geometrico-funzionali.
 
 MALFUNZIONAMENTO
 Condizione  funzionale  delle  misure  di  sicurezza diversa dalle condizioni di progetto e caratterizzata da una specifica probabilita' che   essa  possa  determinare  una  condizione  di  pericolo  ed  un conseguente danno.
 
 MANOVRE A RISCHIO
 Manovre  che  il  conducente  del  veicolo  effettua  in debito di sicurezza.
 
 MANOVRE ILLEGALI
 Manovre  che il conducente del veicolo effettua in contrasto con i disposti  legislativi  e/o  regolamentari  che  regolano  l'esercizio stradale.
 
 MANOVRE IN EMERGENZA
 Manovre  che  il  conducente  del  veicolo  effettua  per  evitare l'incidente in situazioni critiche impreviste e/o imprevedibili
 
 MISURE DI EQUIVALENZA
 Provvedimenti  adottabili  per  conseguire  un  livello globale di sicurezza equivalente quando non siano tecnicamente od economicamente realizzabili  uno  o  piu'  dei  requisiti minimi caratterizzanti una classe di gallerie.
 
 MISURE DI SICUREZZA
 Provvedimenti  strutturali,  impiantistici,  gestionali  mirati  a ridurre  la  probabilita' di accadimento e/o le conseguenze di eventi incidentali.
 
 MISURE DI SICUREZZA INTEGRATIVE
 Provvedimenti  complementari  che  integrano i requisiti minimi di sicurezza e sono finalizzati al perseguimento di un minore livello di rischio  per  le  gallerie  che  presentano  caratteristiche speciali rispetto ai parametri di sicurezza, tali da determinare condizioni di maggiore potenziale pericolo.
 
 POPOLAZIONE ESPOSTA
 Insieme  costituito  dagli utenti, dal personale di esercizio, dal personale addetto al soccorso.
 
 PREVENZIONE
 Misure  ed  azioni intese a ridurre la probabilita' di accadimento di un evento pericoloso.
 
 PROBABILITA' DI INCIDENTE
 Sommatoria  delle  probabilita' individuali di incidente estesa al flusso   transitato  su  un  tronco  stradale  in  un  definito  arco temporale.
 
 PROBABILITA' INDIVIDUALE DI INCIDENTE
 Sommatoria  delle  produttorie  delle  probabilita'  degli  eventi elementari intercettati da ciascun percorso critico dell'albero degli eventi.
 
 PROBABILITA' DI MALFUNZIONAMENTO
 Rapporto  normalizzato tra il numero di eventi anomali rispetto al totale   degli   eventi   possibili  nelle  condizioni  di  ordinario funzionamento.
 
 PROTEZIONE
 Misure  ed  azioni  intese  a  ridurre le conseguenze di un evento pericoloso.
 
 QUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA STRADA
 Caratterizzazione   dell'itinerario  stradale  in  funzione  della tipologia prevista dal CdS e dell' ambito territoriale attraversato.
 
 REQUISITI DI SICUREZZA
 Provvedimenti   strutturali,   infrastrutturali  ed  impiantistici previsti  per  un  tracciato  stradale in sotterraneo e finalizzati a ridurre  il  rischio  d'esercizio  agendo  sia  sulla probabilita' di accadimento   degli   eventi   incidentali,   sia   sulle   possibili conseguenze.
 
 REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA
 Provvedimenti   strutturali,   infrastrutturali  ed  impiantistici necessari  a garantire il livello globale di sicurezza associato alla soglia di rischio tollerabile.
 
 RISCHIO
 Legame  analitico  tra probabilita' di accadimento di un evento ed entita'   delle   conseguenze  da  esso  derivanti,  inclusiva  delle incertezze connesse alla stima delle grandezze di definizione.
 
 SCENARIO
 Una  successione  di  eventi  che  descrive,  a partire da un dato evento   iniziatore,   le  modalita'  condizionate  dalle  misure  di sicurezza adottate, che inducono determinate conseguenze.
 
 SISTEMA GALLERIA
 E'   il   complesso   costituito   dagli   elementi   strutturali, dall'ambiente circostante l'opera, dal traffico, pertinente l'opera e l'ambiente,  dalle  dotazioni  di  sicurezza  impiantistiche  e dalle procedure  di gestione che caratterizzano un tracciato in sotterraneo della strada.
 
 SITUAZIONI CRITICHE
 Condizioni  strutturali, ambientali e/o funzionali che determinano un'elevata  probabilita'  di accadimento e/a gravi conseguenze per un evento incidentale.
 
 TASSO INCIDENTALE
 Numera di eventi incidentali per unita' di sviluppo
 
 TRONCO STRADALE
 Sezione  longitudinale di un itinerario stradale dello sviluppo di alcuni  chilometri  caratterizzata  da  omogeneita'  strutturali,  di traffico o funzionali.
 
 VALUTAZIONE DI EQUIVALENZA
 Analisi  di  rischio  atta  a  verificare  in  forma  quantitativa l'equivalenza  ai  fini  del  perseguimento  di un livello globale di sicurezza  tra  provvedimenti  previsti  in  alternativa ad eventuali requisiti minimi non realizzati e/o non realizzabili.
 
 VEICOLI EQUIVALENTI
 Quantificazione del flusso veicolare nell'unita' di tempo espressa riconducendo   tramite   l'adozione   di  opportuni  coefficienti  di equivalenza  le  diverse componenti di traffico ad un'unica tipologia veicolare.
 
 ZONA DI APPROCCIO ALLA GALLERIA
 Tratta   stradale   precedente   l'ingresso  in  galleria  ove  le condizioni di esercizio possono influenzare la sicurezza della marcia in sotterraneo.
 
 ZONA IN USCITA ALLA GALLERIA
 Tratta   stradale   precedente   l'ingresso  in  galleria  ove  le condizioni di esercizio possono influenzare la sicurezza della marcia in sotterraneo.
 |  |  |  | ALLEGATO 2 
 MISURE DI SICUREZZA
 
 1. Criteri per decidere sulle misure di sicurezza
 
 1.1. Parametri di sicurezza
 1.1.1. Le misure di sicurezza da realizzare in una galleria devono basarsi  su  una  considerazione sistematica di tutti gli aspetti del sistema  consistenti nell'infrastruttura, l'esercizio, gli utenti e i veicoli.
 1.1.2. Si tiene conto dei seguenti parametri quali:
 - lunghezza della galleria,
 - numero di fornici,
 - numero di corsie,
 - geometria della sezione trasversale,
 - allineamento verticale e orizzontale,
 - tipo di costruzione,
 - traffico unidirezionale o bidirezionale,
 - volume  di  traffico per fornice (compresa la distribuzione nel tempo),
 - rischio di congestione (giornaliero o stagionale),
 - tempo di intervento dei servizi di pronto intervento,
 - presenza e percentuale di veicoli pesanti,
 - presenza, percentuale e tipo di trasporto di merci pericolose,
 - caratteristiche delle strade di accesso,
 - larghezza delle corsie,
 - considerazioni relative alla velocita',
 - condizioni geografiche e meteorologiche.
 1.1.3.  Se una galleria ha una caratteristica speciale riguardante i  summenzionati  parametri, occorre effettuare un'analisi di rischio conformemente  all'articolo  13  del  decreto  per stabilire se siano necessari  misure  di  sicurezza  integrative  e/o un equipaggiamento complementare  per  garantire  un  livello elevato di sicurezza della galleria.  Questa  analisi  di  rischio deve tener conto di eventuali incidenti,  che pregiudicano manifestamente la sicurezza degli utenti della strada nelle gallerie e che possono verificarsi durante la fase di   esercizio  nonche'  della  natura  e  dell'ampiezza  delle  loro possibili conseguenze.
 
 1.2. Requisiti minimi
 1.2.1.  Devono  essere messe in atto almeno le misure di sicurezza prescritte dai seguenti paragrafi per assicurare un livello minimo di sicurezza  in  tutte le gallerie contemplate nel decreto. Puo' essere consentito  discostarsi  in  misura  limitata  da questi requisiti, a condizione   che  sia  stata  completata  con  successo  la  seguente procedura:
 La   Commissione   permanente   per  le  gallerie  trasmette  alla Commissione Europea informazioni in merito:
 - al  discostamento  limitato previsto (ai discostamenti limitati previsti);
 - alle  ragioni  imperative  alla base del discostamento limitato previsto;
 - alle  misure alternative di riduzione dei rischi da applicare o rafforzare  al  fine  di  garantire  un  livello  di sicurezza almeno equivalente,  inclusa  la relativa comprova sotto forma di un'analisi di rischio corrispondenti.
 La  Commissione  Europea  trasmette  la richiesta di discostamento limitato agli altri Stati membri quanto prima e in ogni caso entro un mese dal suo ricevimento.
 Se,  entro  un termine di tre mesi dal ricevimento della richiesta della  Commissione,  ne'  la  Commissione  ne' uno Stato membro hanno formulato obiezioni, il discostamento limitato si considera accettato e  la  Commissione  provvede  a informarne tutti gli Stati membri. Se sono espresse obiezioni, la Commissione presenta una proposta secondo la  procedura  di  cui  all'articolo  17, paragrafo 2 della Direttiva 2004/54. In caso di decisione negativa, il discostamento limitato non e' autorizzato.
 1.2.2.Per  prevedere  un'interfaccia  unica in tutte le gallerie a cui  si  applica  il  decreto,  non  e'  consentito  discostarsi  dai requisiti dei seguenti paragrafi per quanto concerne la progettazione delle  infrastrutture  di sicurezza a disposizione degli utenti delle gallerie  (stazioni  di  emergenza,  segnaletica,  piazzole di sosta, uscite di emergenza, ritrasmissione.radio se richiesta).
 
 1.3. Volume di traffico
 1.3.1.Quando nel presente Allegato si fa riferimento al "volume di traffico",  questo  indica la media annua del traffico giornaliero in una  galleria,  per  corsia. Nel calcolo del volume di traffico, ogni veicolo a motore conta per una unita'.
 1.3.2.Se il numero di veicoli pesanti con stazza maggiore di 3,5 t supera  il  15  %  della media annua del traffico giornaliero o se il traffico  giornaliero  stagionale  supera significativamente la media annua  del  traffico  giornaliero,  devono  essere  valutati i rischi supplementari  e di essi occorre tenere conto aumentando il volume di traffico  della  galleria ai fini dell'applicazione dei paragrafi che seguono.
 
 2. Misure infrastrutturali
 2.1. Numero di fornici e di corsie
 2.1.1.I  principali criteri per decidere se si debba costruire una galleria  a  fornice  singolo  o  doppio  devono  essere il volume di traffico previsto e la sicurezza, prendendo in considerazione aspetti quali  la  percentuale  di  automezzi  pesanti,  il  dislivello  e la lunghezza.
 2.1.2.Le gallerie in fase di progettazione, la cui previsione a 15 anni  indica  che  il volume di traffico superera' i 10.00 veicoli al giorno  per  corsia,  devono  essere  realizzate a doppio fornice con traffico  unidirezionale,  fermo  restando l'obbligo, stabilito dalle norme emanate ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992  n.  285,  di  realizzare  gallerie  a doppio foro per i tipi di strada  a  carreggiate  indipendenti o separate da spartitraffico. La realizzazione  dei  due  fornici puo' avvenire anche per fasi, previa autorizzazione della Commissione permanente per le gallerie.
 2.1.3.Fatta  eccezione  per  la  corsia di emergenza, il numero di corsie deve restare lo stesso tanto all'esterno che all'interno della galleria. Ogni cambiamento dell'organizzazione della piattaforma deve intervenire  ad una distanza dal portale della galleria almeno pari a quella  percorsa  in  10  secondi  da  un  veicolo  che  procede alla velocita'  di  progetto  della strada. Se particolari circostanze non consentono  di  rispettare  questa  distanza,  devono essere adattate misure supplementari e/o rafforzative per aumentare la sicurezza.
 2.1.4.Nel  caso  di  gallerie  di  nuova costruzione, la corsia di emergenza   in  galleria  puo'  essere  sostituita  da  una  banchina pavimentata  di  dimensioni  tali da consentire la funzione di franco psicotecnico  e,  la'  dove  necessario,  la  funzione  di  sosta  di emergenza, previa analisi di rischio di cui all'art. 13 del decreto.
 
 2.2. Geometria della galleria
 2.2.  l. Nella fase di progettazione della geometria della sezione trasversale e del tracciato orizzontale e verticale di una galleria e delle  strade  di  accesso occorre tenere conto particolarmente della sicurezza,  in  quanto  tali parametri influiscono significativamente sulla  probabilita'  che si verifichino incidenti e sulla gravita' di questi.
 2.2.2.Nelle   gallerie   nuove   non   sono   consentite  pendenze longitudinali  superiori  al  5  %,  fermo restando. quanto stabilito dalle  norme emanate ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 aprile  1992  n.  285  per  le  pendenze massime delle livellette. Il limite   della   pendenza   puo'   essere  superato  soltanto  se  le caratteristiche geomorfologiche del territorio non consentano diverse soluzioni progettuali.
 2.2.3.Nelle  gallerie con dislivelli superiori al 3% devono essere adottate  misure  supplementari  e/o  rafforzative  per  aumentare la sicurezza sulla base di un'analisi di rischio.
 2.2.4.Nelle  gallerie  esistenti,  se la larghezza della corsia di destra  e'  inferiore a 3,5 m ed e' consentito il transito di veicoli pesanti, devono essere adottate misure supplementari e/o rafforzative per aumentare la sicurezza sulla base di un'analisi di rischio.
 
 2.3. Vie di fuga e uscite di emergenza
 2.3.1.  Nelle  gallerie  nuove  sprovviste di corsie di emergenza, devono essere previste banchine pedonabili di emergenza, sopraelevate o meno, che gli utenti utilizzano in caso di guasto o incidente.
 2.3.2.Nelle   gallerie  esistenti  sprovviste  sia  di  corsie  di emergenza  sia  di  banchine  pedonabili  di  emergenza devono essere adottate  misure  supplementari  e/o  rafforzative  per  garantire la sicurezza, tramite apposita analisi di rischio.
 2.3.3.Le  uscite  di  emergenza  devono  consentire agli utenti di abbandonare a piedi la galleria e raggiungere un luogo sicuro in caso di  incidente  o  incendio. Queste uscite devono costituire anche una via  di  accesso  alla  galleria,  a  piedi,  per i servizi di pronto intervento. Tali uscite possono consistere in:
 - uscite dirette verso l'esterno della galleria,
 - gallerie trasversali tra i fornici della galleria,
 - uscite verso una galleria di emergenza,
 - rifugi con vie di fuga separate dal fornice della galleria.
 2.3.4. E' vietato costruire rifugi privi di uscita collegata a vie di fuga verso l'esterno.
 2.3.5.Devono essere previste uscite di emergenza se le analisi dei rischi  pertinenti, comprese la diffusione del fumo e la velocita' di propagazione  alle  condizioni locali, rivelano che la ventilazione e le  altre  misure  di  sicurezza  sono  insufficienti  a garantire la sicurezza degli utenti.
 2.3.6.Nelle  gallerie  nuove devono esservi in ogni caso uscite di emergenza se il volume di traffico supera i 2000 veicoli per corsia.
 2.3.7.Per  le gallerie esistenti di lunghezza superiore a 1000 m e con  un  volume di traffico, superiore a 2000 veicoli per corsia deve essere  valutata  la  fattibilita'  e l'efficacia della realizzazione delle  uscite  di emergenza, se mancanti, tramite apposita analisi di rischio.
 2.3.8.Quando  sono  previste  uscite di emergenza, la distanza tra due di esse non deve superare i 500 m.
 2.3.9.Mezzi  appropriati,  ad  esempio  porte,  devono impedire la propagazione  del fumo e del calore nelle vie di fuga dietro l'uscita di  emergenza, consentendo cosi' agli utenti di raggiungere l'esterno in  condizioni  di  sicurezza  e  ai  servizi di pronto intervento di accedere alla galleria.
 
 2.4. Accesso per i servizi di pronto intervento
 2.4.1.Nella  gallerie  a  doppio  fornice di lunghezza superiore a 1500  m,  se le carreggiate si trovano allo stesso livello, o a quote che   ne   consentano   il   collegamento   carrabile   a  costi  non sproporzionati,   devono   essere   realizzati  passaggi  idonei  per consentire  l'accesso  dei  veicoli  adibiti  ai  servizi  di  pronto intervento, con interdistanza non superiore a 1500 m.
 2.4.2.Se  le  caratteristiche  geomorfologiche  del  territorio lo consentono,  al  di  fuori  di ciascun portale di una galleria a piu' fornici  devono  essere  realizzati  varchi  nello spartitraffico per consentire ai servizi di pronto intervento di accedere immediatamente a ciascuno dei fornici.
 
 2.5. Piazzole di sosta
 2.5.1.Nelle  nuove gallerie bidirezionali di lunghezza superiore a 1500  m  e  con  un  volume  di traffico superiore a 2000 veicoli per corsia, qualora non siano previste corsie di emergenza, devono essere previste  piazzole  di  sosta  a distanze non superiori a 1000 m, per ogni senso di marcia e tra loro sfalsate.
 2.5.2.Nelle   gallerie   bidirezionali   esistenti  di  lunghezza. superiore  a  1500  m  e  con  un volume di traffico superiore a 2000 veicoli  per  corsia,  che  siano  prive di corsie di emergenza, deve essere  valutata la fattibilita' e l'efficacia della realizzazione di piazzole di sosta, tramite apposita analisi di rischio.
 2.5.3.Se  le  caratteristiche di costruzione della galleria non lo consentono  o  lo  consentono  solo a un costo sproporzionato, non e' obbligatorio  prevedere  le  piazzole di sosta se la larghezza totale della  parte  della galleria accessibile ai veicoli, escluse le parti sopraelevate  e  le  corsie normali, e' pari almeno alla larghezza di una corsia normale.
 2.5.4.Le piazzole di sosta comprendono una stazione di emergenza.
 
 2.6. Drenaggio
 2.6.1.  Se  il  trasporto  di  merci pericolose e' autorizzato, il drenaggio  di  liquidi  infiammabili  e tossici e' effettuato tramite canali   di   scolo  appositamente  realizzati  o  altri  dispositivi all'interno delle sezioni trasversali delle gallerie. Tale sistema di drenaggio  deve  essere progettato e mantenuto in funzione in modo da impedire  incendi  nonche'  il  propagarsi  di liquidi infiammabili e tossici all'interno di un fornice e tra i fornici.
 2.6.2.Se nelle gallerie esistenti non e' possibile soddisfare tali requisiti, o e' possibile soddisfarli solo a un costo sproporzionato, se  ne  deve  tenere  conto  al  fine  di  decidere se autorizzare il trasporto   di   merci  pericolose,  sulla  base  di  un'analisi  dei pertinenti rischi.
 
 2.7. Resistenza al fuoco delle strutture
 La  struttura  principale di tutte le gallerie in cui un cedimento locale della struttura possa avere conseguenze catastrofiche, come ad esempio  le  gallerie  sommerse  o le gallerie che possono causare il cedimento  di  importanti  strutture  adiacenti,  deve  assicurare un livello sufficiente di resistenza al fuoco.
 
 2.8. Illuminazione
 2.8.1.L'illuminazione  ordinaria deve essere prevista in modo tale da  assicurare  una  visibilita' adeguata ai conducenti nella zona di ingresso  e  all'interno  della  galleria,  di giorno e di notte, nel rispetto delle nonne fissate con D.M. n. 3476 del 14.09.05.
 2.8.2.L'illuminazione  di  sicurezza  deve essere prevista in modo tale  da fornire un minimo di visibilita' agli utenti della galleria, per consentire loro di abbandonare quest'ultima con i loro veicoli in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica.
 2.8.3.   I  sistemi  di  illuminazione  finalizzati  a  consentire l'evacuazione della galleria, quali i segnali luminosi di evacuazione posti  a  un'altezza non superiore a 1.5 m, devono guidare gli utenti che sgombrano la galleria a piedi in caso di emergenza.
 
 2.9. Ventilazione
 2.9.l.Nella  progettazione,  costruzione e esercizio dell'impianto di ventilazione si deve tenere conto dei seguenti elementi:
 - controllo  degli  inquinanti emessi dagli autoveicoli, nel caso di flussi di traffico normali e nei picchi di traffico,
 - controllo  degli inquinanti emessi dagli autoveicoli in caso di arresto del traffico per incidenti,
 - controllo del calore e del fumo in caso di incendio.
 2.9.2.  In tutte le gallerie di lunghezza superiore a 1000 m e con un volume di traffico superiore a 2000 veicoli per corsia deve essere installato un impianto di ventilazione meccanica.
 2.9.3.Nelle gallerie con traffico bidirezionale e/o unidirezionale congestionato,  la  ventilazione  longitudinale e' consentita solo se l'analisi  di  rischio  di cui all'articolo 13 del decreto indica che essa  e'  accettabile  e/o  sono  adottate misure specifiche, come ad esempio  un'adeguata  gestione  del  traffico, minori distanze tra le uscite di emergenza, estrazioni intermedie dei fumi
 2.9.4.Nelle   gallerie   in  cui  e'  necessario  un  impianto  di ventilazione   meccanica   e   non   e'  consentita  la  ventilazione longitudinale ai sensi del punto 2.9.3., devono
 essere   utilizzati   impianti   di   ventilazione  trasversale  o semitrasversale.  Tali  impianti devono permettere di evacuare i fumi in caso di incendio.
 2.9.5.Nelle  gallerie di lunghezza superiore a 3000 m con traffico bidirezionale, con un volume di traffico superiore a 2000 veicoli per corsia,  con un centro di controllo e con un impianto di ventilazione trasversale  o  semitrasversale,  devono  essere adottate le seguenti misure minime per quanto concerne la ventilazione:
 - installazione di dispositivi di estrazione dell'aria e del fumo azionabili separatamente o a gruppi;
 - controllo  costante  della  velocita' longitudinale dell'aria e conseguente  regolazione  del  processo di controllo dell'impianto di ventilazione (estrattori, ventilatori, ecc.).
 
 2.10. Stazioni di emergenza
 2.10.1.  Le  stazioni  di  emergenza sono progettate per mettere a disposizione  diversi strumenti di sicurezza, in particolare telefoni di  emergenza  ed  estintori,  ma non per proteggere gli utenti dagli effetti di un incendio.
 2.10.2.  Le  stazioni di emergenza possono essere costituite da un armadio  o,  preferibilmente,  da  una  nicchia nel piedritto. Devono essere  munite  come  minimo  di  un  telefono  di emergenza e di due estintori.
 2.10.3.Devono  esserci  stazioni  di emergenza vicino ai portali e all'interno, a intervalli non superiori a 150 m per le gallerie nuove e non superiori a 250 m per le gallerie esistenti.
 
 2.11. Erogazione idrica
 Deve  essere  prevista  l'erogazione idrica per tutte le gallerie. Vicino   ai  portali  e  all'interno  delle  gallerie  devono  essere disponibili   idranti   a  intervalli  non  superiori  a  250  m.  Se l'erogazione  idrica  non  e' disponibile, e' obbligatorio verificare che  sia  assicurato  in  altro  modo  un  approvvigionamento  idrico sufficiente.
 
 2.12. Segnaletica stradale
 Devono  essere  usati  appositi  segnali  stradali  per  tutti gli impianti di sicurezza
 previsti  per gli utenti della galleria. I segnali e i pannelli da usare  nelle  gallerie  devono  essere conformi al D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.
 
 2.13. Centro di controllo
 2.13.1.  Deve essere installato un centro di controllo in tutte le gallerie  di lunghezza superiore a 3000 m e con un volume di traffico superiore a 2000 veicoli per corsia.
 2.13.2. La sorveglianza di diverse gallerie puo' essere accentrata in  un  unico  centro  di  controllo,  previa autorizzazione da parte dell'Autorita' amministrativa.
 
 2.14. Impianti di sorveglianza
 2.14.1.  In  tutte  le  gallerie servite da un centro di controllo devono essere installati impianti di sorveglianza con telecamere e un impianto  di  rilevamento  automatico  degli  incidenti  stradali (ad esempio arresto di veicoli) e/o degli incendi.
 2.14.2.  In  tutte  le  gallerie  prive  di un centro di controllo devono  essere  installati  impianti  di rilevamento automatico degli incendi  qualora il funzionamento della ventilazione meccanica per il controllo  dei  fumi  sia  diversa dal funzionamento automatico della ventilazione per il controllo degli inquinanti.
 
 2.15. Impianto per chiudere la galleria
 2.15.1.  Prima  degli  ingressi  di tutte le gallerie di lunghezza superiore  a 1000 m, devono essere installati semafori che consentono di  impedire  l'accesso  alla  galleria  in  situazioni di emergenza. Possono  essere  previste misure supplementari, ad esempio pannelli a messaggio  variabile  e  barriere,  per  ottenere  il  rispetto delle istruzioni.
 2.15.2.  All'interno di tutte le gallerie di lunghezza superiore a 3000  m, con un centro di controllo e un volume di traffico superiore a 2000 veicoli per corsia, e' raccomandata l'adozione di impianti per fermare  i  veicoli in caso di emergenza, con distanza degli impianti non  superiore a 1000 m. Tali impianti sono costituiti da semafori ed eventualmente   da  dispositivi  supplementari,  quali  altoparlanti, pannelli a messaggio variabile e barriere.
 
 2.16. Sistemi-di comunicazione
 2.16.1. In tutte le gallerie di lunghezza superiore a 1000 m e con un  volume  di  traffico  superiore  a 2000 veicoli per corsia devono essere  installati  impianti  per  ritrasmissioni  radio  ad  uso dei servizi di pronto intervento.
 2.16.2.  Se  vi  e'  un centro di controllo, deve essere possibile interrompere le ritrasmissioni radio degli eventuali canali destinati agli utenti della galleria, per diffondere messaggi di emergenza.
 2.16.3.I  rifugi  e  le  altre  strutture  in cui gli utenti della galleria  in  fase  di  evacuazione sono tenuti ad aspettare prima di poter  raggiungere l'esterno devono essere dotati di altoparlanti per comunicare informazioni agli stessi utenti.
 
 2.17. Alimentazione elettrica e circuiti elettrici
 2.17.1.  Tutte  le  gallerie  devono  disporre di un'alimentazione elettrica di emergenza per assicurare il funzionamento degli impianti di   sicurezza  per  il  tempo  necessario  a  consentire  la  totale evacuazione degli utenti dalla galleria.
 2.17.2.1  circuiti elettrici, di misurazione e di controllo devono essere  progettati  in modo che un guasto locale, dovuto ad esempio a un   incendio,  non  impedisca  il  funzionamento  dei  circuiti  non interessati.
 
 2.18.  Resistenza  e  reazione al fuoco degli impianti e sistemi e dei loro componenti
 Il livello delle caratteristiche di resistenza e reazione al fuoco dei  componenti  di  tutti gli impianti e sistemi della galleria deve tenere  conto  della  loro  strutturazione  e  grado  di  esposizione all'incendio  e delle possibilita' tecnologiche, e deve consentire il mantenimento  delle  necessarie  funzioni  di  sicurezza  in  caso di incendio.
 
 2.19. Tabelle riepilogative dei requisiti minimi
 Le  tabelle  riportate  in  appresso  riassumono  le  informazioni relative  ai  requisiti minimi dei paragrafi precedenti, distinti per le gallerie nuove e quelle esistenti.
 
 ----> vedere TABELLE da pag. 30 a pag. 33 del S.O. <----
 
 3. Misure riguardanti l'esercizio
 
 3.1. Mezzi di esercizio
 L'esercizio  deve  essere organizzato e dotato dei mezzi necessari per assicurare la continuita' e la sicurezza del traffico in tutta la galleria.  Il  personale  addetto all'esercizio e i servizi di pronto intervento   devono  ricevere  una  formazione  iniziale  e  continua adeguata.
 
 3.2. Piani in caso di emergenza
 Per   tutte   le  gallerie  devono  essere  disponibili  piani  di intervento in caso di emergenza.
 
 3.3. Lavori nelle gallerie
 La   chiusura   completa  o  parziale  di  corsie  per  lavori  di costruzione  o  manutenzione  deve  iniziare sempre all'esterno della galleria. A tale scopo possono essere utilizzati pannelli a messaggio variabile, semafori e barriere meccaniche.
 
 3.4. Gestione degli incidenti
 In  caso  di  incidente  grave  tutti  i fornici interessati della galleria devono essere immediatamente chiusi al traffico.
 Questa   operazione   avviene   attivando  contemporaneamente  non soltanto  i  dispositivi  collocati  davanti  all'imbocco, ma anche i pannelli  a  messaggio variabile, i semafori e le barriere meccaniche all'interno  della  galleria,  ove  presenti,  in  modo  che tutto il traffico  sia  bloccato  quanto prima all'interno e all'esterno della galleria. Nelle gallerie di lunghezza inferiore a 1000 m, la chiusura puo'  essere  effettuata  con  altri  mezzi.  Il traffico deve essere gestito in modo da permettere ai veicoli non coinvolti nell'incidente di uscire rapidamente dalla galleria.
 In  occasione di esercitazioni periodiche, deve essere misurato il tempo  di  intervento  dei  servizi  di  pronto intervento in caso di incidente  in galleria, tempo che deve essere il piu' breve possibile e  che  puo'  essere  inoltre  misurato  in  caso di incidenti. Nelle principali  gallerie  bidirezionali  con  elevato volume di traffico, deve essere effettuata un'analisi di rischio a norma dell'articolo 13 del  decreto,  per  stabilire  se  e' necessario collocare servizi di pronto intervento alle due estremita' della galleria.
 
 3.5. Attivita' del centro di controllo
 Per  tutte  le  gallerie  per  le  quali e' previsto, il centro di controllo deve controllare la situazione in qualsiasi momento.
 
 3.6 Chiusura della galleria
 In caso di chiusura della galleria (per un breve o lungo periodo), si  devono  informare  gli  utenti sui migliori itinerari alternativi tramite sistemi informativi di facile accesso.
 Gli  itinerari  alternativi  fanno  parte  dei  piani di emergenza sistematici  e  devono  essere  finalizzati  a  mantenere quanto piu' possibile  scorrevole  il  traffico nonche' a minimizzare gli effetti secondari sulla sicurezza nelle zone limitrofe.
 
 3.7. Trasporto di merci pericolose
 Con  riguardo  all'accesso  alle  gallerie da parte di veicoli che trasportano merci pericolose, si applicano le seguenti misure:
 - esecuzione  di  un'analisi  di rischio a norma dell'articolo 13 del  decreto  anteriormente  alla  definizione  o alla modifica delle normative   o   dei  requisiti  applicabili  al  trasporto  di  merci pericolose in galleria;
 - installazione   di   una   segnaletica   atta   ad   assicurare l'osservanza  della  normativa  prima  dell'ultima  uscita  possibile precedente la galleria e agli imbocchi delle gallerie, nonche' con un anticipo   che   consenta   ai   conducenti  di  scegliere  itinerari alternativi;
 - presa  in considerazione, su base individuale e in seguito alla precitata  analisi di rischio, di specifiche misure operative volte a ridurre  i  rischi  riguardanti tutti i veicoli che trasportano merci pericolose  nelle  gallerie, o alcuni di essi, quali la presentazione di  una dichiarazione prima dell'ingresso o la formazione di convogli scortati da veicoli di accompagnamento.
 
 3.8. Sorpassi nelle gallerie
 Deve  essere  eseguita  un'analisi  di  rischio  per  valutare  se consentire  ai  mezzi  pesanti  di effettuare sorpassi nelle gallerie dotate di piu' di una corsia in ogni direzione.
 
 3.9. Distanza tra i veicoli e velocita'
 La  velocita'  appropriata  dei veicoli e la distanza di sicurezza tra  essi  sono  fattori  particolarmente importanti nelle gallerie e richiedono  la  massima attenzione. A tale scopo, occorre consigliare agli utenti delle gallerie la velocita' e la distanza appropriate, ed eventualmente ricorrere alle opportune prescrizioni.
 Gli   utenti   della  strada  alla  guida  di  autovetture  devono mantenere, in condizioni normali, una distanza minima dal veicolo che li  precede  equivalente  alla  distanza  percorsa da un veicolo in 2 secondi.  Per  gli  automezzi  pesanti  questa  distanza  deve essere raddoppiata.
 In  caso  di arresto del traffico all'interno di una galleria, gli utenti  devono  mantenere  una distanza minima di 5 metri dal veicolo che  li  precede,  a  meno  che cio' non sia possibile a causa di una sosta di emergenza.
 
 4. Campagne di informazione
 Devono  essere organizzate periodicamente campagne di informazione riguardanti la sicurezza nelle gallerie, realizzate in collaborazione con  le  parti  interessate  sulla  base  del  lavoro  armonizzato di organizzazioni    internazionali.   Le   campagne   di   informazione pubblicizzano  il  comportamento corretto che gli utenti della strada devono adottare quando si avvicinano alle gallerie e le attraversano, soprattutto  con  riferimento  a  guasti dei veicoli, congestione del traffico, incidenti e incendi.
 Le  informazioni  sull'equipaggiamento  di sicurezza disponibile e sul  corretto  comportamento  degli  utenti  della strada in galleria vengono esposte in luoghi adatti per gli utenti.
 |  |  |  | ALLEGATO 3 (previsto dall'art. 13, comma 3)
 
 OBIETTIVI DI SICUREZZA E METODOLOGIA DI ANALISI DI RISCHIO
 
 1. Premessa
 La   metodologia   qui   presentata  si  riferisce  esclusivamente all'analisi degli eventi considerati critici nello specifico ambiente confinato   delle  gallerie  vale  a  dire  incendi,  collisioni  con incendio,  sversamenti  di sostanze infiammabili, rilasci di sostanze tossiche e nocive.
 Eventi    propri    dell'incidentalita'   stradale,   connessi   a caratteristiche  geometriche  dell'infrastruttura e non indotti dallo specifico  ambiente  galleria, che non comportino per l'utenza rischi aggiuntivi  rispetto  ai  rischi connessi alla circolazione stradale, sono   da   considerarsi   e  da  fronteggiarsi  per  la  prevenzione nell'ambito della regolamentazione del traffico e della progettazione stradale.  Le vittime di questi ultimi incidenti vanno contabilizzate nell'ambito dell'incidentalita' stradale.
 L'Analisi  di  Rischio  Quantitativa e' la metodologia analitica e ben  definita  identificata come idonea per determinare il livello di rischio  proprio delle gallerie presenti sulla rete stradale italiana recependo  le  raccomandazioni  contenute  nella Direttiva 2004/54/CE inerente  i  Requisiti  Minimi  di Sicurezza per le gallerie presenti sulla rete stradale trans-europea (Rete TERN).
 L'Analisi  di  Rischio  Quantitativa  nelle gallerie stradali deve essere  sviluppata  adottando  un  approccio  sistemico  adatto  allo specifico ambito del sistema galleria.
 Il  livello  di  dettaglio  da  adottare  nell'applicazione  della metodologia  di  Analisi  di Rischio Quantitativa al sistema galleria stradale  deve  consentire la determinazione della salvabilita' degli utenti  per  scenari  derivanti  dagli eventi incidentali considerati critici nello specifico ambiente "Galleria".
 Con riferimento ai dettami della Direttiva 2004/54/CE, per sistema galleria   si   intende   il   complesso  costituito  dagli  elementi strutturali,   dall'ambiente   circostante   l'opera,  dal  traffico, pertinente   l'opera  e  l'ambiente,  dalle  dotazioni  di  sicurezza impiantistiche  e  dalle  procedure di gestione che caratterizzano il tracciato in sotterraneo della strada
 L'Analisi  di  Rischio  deve  essere mirata ad ottenere una misura quantitativa  del  rischio  associato  alla  singola  galleria  su un fissato  lasso  temporale e con riferimento a ben definiti indicatori quantitativi.
 Visto  l'Articolo  13  del  decreto  e  le  raccomandazioni  della Direttiva  2004154/CE  concernenti  i  parametri  di  sicurezza  ed i requisiti   minimi   obbligatori  (vedi  ALLEGATO  2),  e'  possibile identificare   i   requisiti  minimi  obbligatori  corrispondenti  ad intervalli  di valori dei parametri di sicurezza.. Lunghezza e Volume di  Traffico.  Un  progetto  di nuova galleria deve possedere tutti i requisiti minimi previsti nell'ALLEGATO 2.
 Per  una  galleria  esistente  che  non possieda tutti i requisiti obbligatori  previsti  in  base  ai  suoi  parametri  si  richiede un adeguamento  con  misure  di  sicurezza  alternative  che  rendano il livello  di  sicurezza  equivalente  al  livello di sicurezza proprio della galleria virtuale.
 I   requisiti   minimi   di   sicurezza   dell'Allegato   II  sono prevalentemente preposti a svolgere un ruolo specifico di protezione, mitigazione  o  inibizione del potenziale incremento di pericolosita' dell'evento   iniziatore   (ad  es.  potenza  termica  del  focolaio, velocita'  di  propagazione dei fumi, etc.), nonche' di facilitazione delle   azioni  di  auto-soccorso  per  l'esodo  (ad  es.  uscite  di emergenza,   visibilita',   riduzione   di   opacita',  comunicazione efficace,  etc.) e di soccorso in condizioni di emergenza. Alcuni dei suddetti requisiti svolgono anche un ruolo generale di prevenzione in condizioni di esercizio.
 L'Analisi   di   Rischio   deve  essere  sviluppata  in  tutte  le circostanze  indicate nel D. Lgs. ed in particolare per ogni galleria che,  non  ottemperando  ai  requisiti  minimi obbligatori, necessiti dell'adozione   di   misure  di  sicurezza  alternative  al  fine  di dimostrare  che  esse  siano  in  grado  di  garantire  un livello di sicurezza  equivalente  od accresciuto, ovvero, per ogni galleria che abbia  caratteristiche  speciali  rispetto  ai parametri di sicurezza individuati dalla stessa Direttiva.
 
 2. Scopo
 L'Analisi  di  Rischio  ha  lo  scopo  di misurare, nell'ambito di applicazione  del  presente  decreto,  il  livello  di rischio di una galleria stradale in termini di opportuni indicatori quantitativi.
 Un'analisi   di   rischio  quantitativa  di  tipo  comparativo  e' richiesta  per una galleria esistente che presenti un qualche deficit nei requisiti minimi ascritti al gruppo di appartenenza.
 La  galleria  virtuale  e'  la  galleria identificata dagli stessi parametri di sicurezza della galleria in esame e che possiede tutti i requisiti    minimi    obbligatori   del   gruppo   di   appartenenza caratterizzati    da    specifiche    prestazioni   in   assenza   di malfunzionamento.
 La comparazione, in termini di analisi di rischio, e' condotta tra la   galleria  virtuale  e  la  galleria  reale  con  un  adeguamento progettuale  realizzato introducendo requisiti alternativi elo misure di sicurezza compensative a parita' di condizioni di funzionamento.
 Le   condizioni   prestazionali   sono   definite  in  termini  di affidabilita'  ed  efficienza  dei dispositivi e dei sottosistemi che realizzano le misure di sicurezza.
 Una   galleria  considerata  speciale  rispetto  ai  parametri  di sicurezza  deve essere soggetta ad analisi prestazionale delle misure di sicurezza da adottare al fine della riduzione del rischio.
 L'analisi   di  rischio,  in  questo  caso,  deve  dimostrare  che l'insieme  delle  misure  di  prevenzione,  protezione, mitigazione o inibizione  del  potenziale  incremento  di pericolosita' dell'evento iniziatore,  nonche' di facilitazione delle azioni di auto-soccorso e di  soccorso,  sia tale da assicurare che il livello di rischio della struttura  ricada  al  di  sotto  del  livello di rischio tollerabile considerando il malfunzionamento dei singoli sottosistemi.
 
 3. Metodologia
 La metodologia di Analisi di Rischio Quantitativa si deve riferire ad una galleria determinata e deve tener conto di:
 - incidentalita'  caratteristica  della  galleria,  rilevata o di progetto;
 - tutti  gli  elementi  inerenti alle caratteristiche progettuali della stessa, come la lunghezza, la geometria e la pendenza;
 - caratteristiche  prestazionali  dei  requisiti di' sicurezza di cui la galleria stessa e' dotata;
 - condizioni  di  traffico che incidono sulla sicurezza, quali il volume,  la  composizione  ed  il tipo di traffico, in particolare la percentuale di veicoli pesanti in transito giornaliero.
 La  metodologia  considera  una  galleria  con  le  sue specifiche caratteristiche  localizzata  sul  territorio  ed  in interazione con l'ambiente circostante.
 I  sottosistemi  di  sicurezza determinano la risposta del sistema alle  condizioni  di  emergenza  e  conseguentemente  definiscono  le condizioni  di  pericolo  per  la  popolazione  esposta  agli eventi. critici possibili.
 Gli  scenari  incidentali  e  la  loro  evoluzione  in galleria in termini  di  pericolosita'  sono  rappresentati  mediante modelli che includano  come  elementi  costitutivi l'albero delle cause, l'evento critico iniziatore e l'albero degli eventi.
 L'evento  critico  iniziatore  e'  caratterizzato  in  termini  di probabilita'  di accadimento e pericolosita' potenziale sulla base di evidenze   statistiche   per   i   sistemi   galleria   in  generale, eventualmente  integrate  da dati disponibili per la singola galleria con   riferimento   ai  tassi  di  incidentalita'  rilevati  ed  alle specificita' progettuali della stessa.
 L'albero degli eventi e' caratterizzato in termini di probabilita' di  accadimento  degli  eventi  critici  iniziatori e di probabilita' condizionate  di  evoluzione  lungo  i  singoli  specifici rami, come espressione  dell'affidabilita'  e  dell'efficienza  delle  misure di sicurezza installate o previste.
 Gli   eventi   terminali   dei   rami  dell'albero  degli  eventi, determinati  in  numero dalle combinazioni mutuamente esclusive delle azioni   di   condizionamento   esercitate  dalle  misure  mitigative previste, individuano gli scenari di fine emergenza possibili.
 La   salvabilita'  degli  utenti  in  una  specifica  galleria  e' determinata  attraverso  la  quantificazione  e  la  zonizzazione del flusso del pericolo all'interno della struttura.
 Le  diverse zone del flusso del pericolo individuano le condizioni nelle  quali  si  realizza  il  processo  di esodo degli utenti dalla galleria.
 La   caratterizzazione   del   flusso  del  pericolo  e'  ottenuta modellando  l'evoluzione  condizionata dai vincoli posti dalle misure di  mitigazione  previste  dei  fenomeni  chimici  e  fisici  che  si instaurano   in   conseguenza   dell'accadimento  di  eventi  critici iniziatori.
 La  modellazione del flusso del pericolo e' attuata con livelli di dettaglio  diversi  a  seconda  delle  necessita'  ed  utilizzando le migliori tecniche note e disponibili.
 I   risultati   della   modellazione   del   flusso  del  pericolo costituiscono  i  dati di ingresso per la simulazione del processo di esodo degli utenti dalla struttura.
 Il  numero  degli  utenti  coinvolti  nel  processo  di  esodo  e' determinato  attraverso  la  formulazione  e  la  soluzione di idonei modelli di formazione delle code nella galleria analizzata.
 I risultati dell' analisi di rischio sono utilizzati per costruire diversi   indicatori   quantitativi  del  rischio,  a  seconda  delle necessita'.
 Il rischio connesso ad una galleria e' definito come valore atteso del danno ovvero come distribuzione delle probabilita' di superamento di   predeterminate   soglie   di   danno   (Distribuzioni   Cumulate Complementari riportate sul cosiddetto piano F - N).
 - Il  rischio  come valore atteso del danno si ottiene come somma dei   prodotti   tra  le  probabilita'  dei  singoli  eventi  critici iniziatori  e  le  corrispondenti sommatorie delle probabilita' degli eventi   terminali   dei   singoli   rami  dell'albero  degli  eventi moltiplicate  per  i  corrispondenti  indicatori di danno espressi in numero di yittime normalizzato all' anno.
 - Il rischio come distribuzione delle probabilita' di superamento di  predeterminate  soglie di danno e' rappresentato graficamente sul piano  F  -  N  (dove  F  indica la probabilita' di superamento della soglia  e  N  il  numero  di  fatalita) dalla  distribuzione cumulata complementare   (probabilita'   di   superamento   delle   soglie  di danno) ottenuta in conispondenza dei valori degli indicatori di danno (soglie  di  danno) associati  agli eventi terminali dei singoli rami dell'albero degli eventi.
 
 4. Obiettivi di Sicurezza e Criteri di Accettabilita'
 Gli  obiettivi  di  sicurezza  ed  i criteri di accettabilita' del rischio  per le gallerie stradali, da applicare ad ogni singola canna nel  caso di gallerie a piu' fornici indipendenti, sono rappresentati dalle linee soglia riportate nella figura seguente.
 
 ----> vedere TABELLa a pag. 39 del S.O. <----
 
 II livello di rischio accettabile rappresenta un riferimento utile per  la  Commissione permanente delle gallerie per la valutazione dei risultati  dell'Analisi  di  Rischio  effettuata  secondo il criterio ALARP.
 In  tutti  i  casi previsti dal decreto, incluso il caso in cui si debba   verificare   il  livello  di  rischio  di  una  galleria  con caratteristiche   speciali,   si  deve  direttamente  confrontare  la distribuzione  cumulata  complementare  della  galleria  reale con il limite di rischio tollerabile.
 Quando  viene  richiesta  l'analisi  di  rischio  quantitativa con criterio  comparativo per la dimostrazione dell'equivalenza garantita da  misure  compensative,  tale  analisi  deve  essere condotta sulla galleria  reale  dotata  di  requisiti integrativi verificando che il valore  atteso  del  danno  della  galleria  in  esame  sia  uguale o inferiore a quello della galleria virtuale a parita' di condizioni di funzionamento dei sottosistemi.
 Ai  fini dell'analisi di rischio dovranno essere usati dati tratti dalla  Banca  Dati  prevista nell' articolo 13, ovvero provenienti da fonti  ufficiali o reperibili in letteratura e ritenuti significativi dalla Commissione permanente per le gallerie.
 La  Commissione,  dopo  un  opportuno  periodo di osservazione, si riserva,  in  base  all'evoluzione  ed alla previsione del traffico e dell'incidentalita' specifica delle gallerie, di modificare i termini di applicazione della presente procedura.
 |  |  |  | ALLEGATO 4 (previsto dall'art. 4, comma 6)
 
 APPROVAZIONE DEL PROGETTO, DOCUMENTAZIONE DI SICUREZZA, MESSA
 IN ESERCIZIO DI UNA GALLERIA, MODIFICHE ED ESERCITAZIONI PERIODICHE
 
 1. Approvazione del progetto
 
 1.1  Le disposizioni della presente direttiva si applicano a tutte le  fasi  di  progettazione,  a  partire  dalla  fase  preliminare di progettazione,  con  grado di approfondimento e dettaglio commisurati al quadro informativo proprio del livello di progettazione.
 
 1.2  Prima  che  abbia  inizio  la  costruzione,  il Gestore della galleria compila la documentazione di sicurezza di cui ai punti 2.2 e 2.3  relativa  a  una  galleria,  durante  la fase di progettazione e consulta  il  Responsabile della sicurezza. Il Gestore della galleria presenta alla Commissione permanente per le gallerie per approvazione la   documentazione   di   sicurezza   corredandola  del  parere  del Responsabile della sicurezza se disponibile.
 
 1.3  Se conforme, il progetto della sicurezza della galleria viene approvato  dall'organo  competente,  che  informa  il  Gestore  della galleria e lo trasmette, con la relativa decisione, alla Commissione.
 
 2. Documentazione di sicurezza
 
 2.1  Il  Gestore  della  galleria  compila  la  documentazione  di sicurezza  per ogni galleria e la tiene costantemente aggiornata e ne fornisce una copia al Responsabile della sicurezza.
 
 2.2  La  documentazione  di  sicurezza  contiene il progetto della sicurezza   che   descrive  le  misure  preventive  ed  i  sistemi  e dispositivi  di protezione necessari per garantire la sicurezza degli utenti  e  del  personale addetto ai servizi di pronto intervento. Il progetto  tiene  conto  di: natura del percorso, configurazione della struttura,  area  circostante,  natura del traffico e possibilita' di intervento  da  parte  dei  servizi di pronto intervento. Inoltre, si dovranno anche prendere in considerazione le modalita' di evacuazione delle persone con mobilita' ridotta e delle persone disabili.
 
 2.3  In  particolare,  il  progetto  della sicurezza allegato alla documentazione di sicurezza relativa a una galleria include:
 una  descrizione  delle  caratteristiche geometriche e strutturali della  galleria  e  delle  relative  zone di imbocco, corredata degli elaborati   progettuali   necessari   per  comprenderne  gli  aspetti funzionali  e  strutturali,  nonche'  le  disposizioni  gestionali  e operative  previste;  uno  studio  sulle  previsioni del traffico che specifichi  e  giustifichi le condizioni previste per il trasporto di merci pericolose, corredato dell'analisi del rischio;
 un'indagine  specifica  sui  fattori  di  rischio  che  descriva i possibili  incidenti  che  manifestamente  mettono  a  repentaglio la sicurezza  degli  utenti  stradali  nelle  gallerie,  suscettibili di verificarsi  durante  l'esercizio,  e  la  natura  e l'ampiezza delle possibili  conseguenze; questa indagine deve specificare e comprovare misure   per   ridurre   la  probabilita'  di  incidenti  e  le  loro conseguenze;
 - un  parere  in  merito  alla  sicurezza  da parte di un esperto qualificato o di un'organizzazione specializzata nel settore, che non abbiano  partecipato  alla  fase  di  progettazione,  approvazione  o realizzazione dell' opera;
 - l'analisi di rischio, ove prevista, per verificare la validita' delle scelte strutturali e impiantistiche adottate.
 2.4  La documentazione di sicurezza per una galleria nella fase di messa  in  servizio  include,  oltre  alla documentazione predisposta nella fase di progettazione:
 - una  descrizione  dell'organizzazione,  delle  risorse  umane e materiali  nonche'  delle  istruzioni  specificate  dal Gestore della galleria  per  garantire  il  funzionamento  e  la manutenzione della galleria;
 un  piano  di  gestione dell'emergenza elaborato in collaborazione con  i servizi di pronto intervento che tiene conto degli utenti, del personale  addetto  ai  servizi  di  pronto intervento, nonche' delle persone con mobilita' ridotta e delle persone disabili;
 - una  descrizione  del  sistema di acquisizione ed aggiornamento del  quadro  conoscitivo  sugli  eventi, incidenti e malfunzionamenti significativi, compresa la loro analisi.
 2.5  La  documentazione  di sicurezza di una galleria in esercizio deve  includere,  oltre  a  quella  prevista  per la fase di messa in servizio:
 - una   relazione   e   un'analisi   sugli  eventi,  incidenti  e malfunzionamenti   significativi  verificatisi  nell'esercizio  della galleria;
 - un  elenco delle esercitazioni di sicurezza svolte, con il loro esito e un'analisi delle esperienze tratte in merito.
 
 3. Messa in servizio
 
 3.1   L'apertura  di  una  galleria  al  traffico  e'  subordinata all'autorizzazione  da  parte  della  Commissione  in  linea  con  la seguente procedura (messa in servizio).
 
 3.2  Detta  procedura si applica anche all'apertura al traffico di una   galleria  dopo  qualsiasi  modifica  rilevante  apportata  alla costruzione   o   al   suo   funzionamento   o  qualsiasi  intervento significativo di modifica della galleria che possa alterare in misura considerevole  le  componenti  fondamentali  della  documentazione di sicurezza,  nonche'  in  caso di chiusura al traffico protrattasi per almeno 30 giorni.
 
 3.3  Il  Gestore della galleria trasmette la documentazione di cui al  punto 2.4 al Responsabile della sicurezza, che fornisce il parere sull'apertura della galleria al traffico.
 
 3.4  Il  Gestore  della  galleria  inoltra  la  documentazione  di sicurezza  alla Commissione, corredandola del parere del Responsabile della  sicurezza.  La  Commissione  decide  se autorizzare l'apertura della  galleria  al pubblico o imporre restrizioni all'apertura, e lo notifica  al  Gestore della galleria. Una copia della decisione viene inviata ai servizi di pronto intervento.
 
 4. Modifiche
 
 4.1  Per  qualsiasi modifica sostanziale apportata alla struttura, all'attrezzatura    e    al    funzionamento   che   possa   alterare significativamente le componenti fondamentali della documentazione di sicurezza,  il  Gestore  della galleria provvede a chiedere una nuova autorizzazione di esercizio seconde la procedura di cui al punto 3.
 
 4.2  Il  Gestore  della  galleria  informa  il  Responsabile della sicurezza   di   qualsiasi   modifica   della   costruzione   e   del funzionamento.  Inoltre,  prima  di  qualsiasi intervento di modifica della  galleria, fornisce al Responsabile della sicurezza la relativa documentazione, corredata dei dettagli delle proposte.
 
 4.3  Il  Responsabile  della sicurezza valuta le conseguenze della modifica  e  in  ogni  caso  esprime  il  suo parere al Gestore della galleria,  che  ne  invia una copia alla Commissione ed ai servizi di pronto intervento.
 
 4.4  I  servizi  di  pronto  intervento  trasmettono  le eventuali proprie valutazioni alla Commissione prima che questa si esprimi.
 
 5. Esercitazioni periodiche
 Il  Gestore  della  galleria  e  i  servizi  di  pronto intervento organizzano,  in  collaborazione con il Responsabile della sicurezza, esercitazioni  periodiche  comuni per il personale della galleria e i servizi di pronto intervento.
 
 Le esercitazioni:
 - devono  essere  quanto  piu'  possibile  realistiche  e  devono corrispondere agli scenari di incidente definiti;
 - devono fornire risultati chiari di valutazione sulla sicurezza;
 - possono  svolgersi,  in parte, anche sotto forma di simulazioni per ottenere risultati complementari.
 Le  esercitazioni  su  scala  reale  e  in  condizioni quanto piu' possibile    realistiche    o   esperienze   su   galleria   campione rappresentativa  del caso reale, sono effettuate in ciascuna galleria almeno  ogni  quattro  anni. In caso di chiusura della galleria sara' necessario  individuare  una  soluzione  idonea per la deviazione del traffico.  Per  ogni  anno  intermedio  si  effettuano  esercitazioni parziali  e/o  di  simulazione. Nelle zone in cui varie gallerie sono situate  in  stretta  vicinanza  l'una dall'altra, l'esercitazione su scala  reale  deve  essere  effettuata almeno in una ogni tre di tali gallerie,  con  le  caratteristiche  piu' significative ai fini della valutazione delle condizioni di sicurezza.
 Il  Responsabile  della sicurezza e i servizi di pronto intervento valutano  congiuntamente  le  esercitazioni, redigono una relazione e presentano proposte appropriate al Gestore.
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