| 
| Gazzetta n. 235 del 9 ottobre 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO-LEGGE 9 ottobre 2006, n. 263 |  | Misure  straordinarie  per  fronteggiare  l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
 Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di definire un quadro di adeguate iniziative volte al superamento dell'emergenza nel settore dei rifiuti in atto nel territorio della regione Campania;
 Considerata  la  gravita'  del contesto socio-economico- ambientale derivante  dalla  situazione  di  emergenza  in atto, suscettibile di compromettere  gravemente  i  diritti  fondamentali della popolazione attualmente  esposta al pericolo di epidemie e altri gravi pregiudizi alla   salute  e  considerate  altresi'  le  possibili  ripercussioni sull'ordine pubblico;
 Tenuto   conto  dell'assoluta  urgenza  di  individuare  discariche utilizzabili  per  conferire  i  rifiuti solidi urbani prodotti nella regione  Campania  e  della  mancanza  di  valide  alternative per lo smaltimento dei rifiuti fuori regione;
 Considerato  il rischio di incendi dei rifiuti attualmente stoccati presso  gli  impianti  di selezione e trattamento, ovvero abbandonati sull'intero  territorio  campano,  e  della  conseguente emissione di sostanze inquinanti nell'atmosfera;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di concerto  con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e dell'interno;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2006;
 
 E m a n a
 il seguente decreto-legge:
 
 Art. 1
 Individuazione del Commissario delegato
 
 1.   Al   Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  della Presidenza  del  Consiglio dei Ministri sono assegnate le funzioni di Commissario  delegato  per  l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania.
 2. Il Commissario delegato, per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente decreto, oltre ad esercitare i poteri conferiti dalle ordinanze  di  protezione civile emanate per fronteggiare il medesimo contesto  emergenziale, adotta, nell'osservanza dei principi generali dell'ordinamento,  gli  indispensabili  provvedimenti  per assicurare ogni   forma   di  tutela  degli  interessi  pubblici  primari  delle popolazioni interessate e il concorso immediato delle Amministrazioni e   degli   Enti   pubblici,   nonche'  di  ogni  altra  istituzione, organizzazione  e  soggetto  privato,  il  cui apporto possa comunque risultare  utile,  utilizzando  le  strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile.
 3.  Il  Commissario  delegato, anche per l'esercizio delle funzioni previste  dal  presente decreto, si avvale di tre sub-commissari, dei quali  uno con funzioni vicarie, uno dotato di comprovata e specifica esperienza  nel  settore  della  raccolta  differenziata, individuato d'intesa  con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,  ed  uno  a  cui delegare ulteriori e specifici compiti nell'ambito   di   determinati   settori   di   intervento.   Per  il perseguimento  degli  obiettivi  previsti  dal  presente  decreto  e' costituita  dal  Commissario  delegato  una  Commissione  composta da cinque   soggetti   di  qualificata  e  comprovata  esperienza  nella soluzione delle emergenze ambientali.
 4.  Al fine dell'invarianza della spesa, per l'attuazione del comma 3  e  per  facilitare  il  rientro nella gestione ordinaria una volta cessato lo stato di emergenza, con successive ordinanze di protezione civile  adottate  ai  sensi  dell'articolo  5 della legge 24 febbraio 1992,   n.   225,  e'  ridotto  l'attuale  organico  della  struttura commissariale.
 |  |  |  | Art. 2 Informazione e partecipazione dei cittadini
 
 1.  Il  Commissario  delegato,  entro  trenta  giorni dalla data di entrata   in   vigore  del  presente  decreto,  adotta,  con  propria ordinanza,   le  misure  volte  ad  assicurare  l'informazione  e  la partecipazione  dei cittadini in conformita' ai principi della "Carta di Aalborg", approvata dai partecipanti alla Conferenza europea sulle citta'  sostenibili,  tenutasi  ad  Aalborg  il  27  maggio  1994. Le iniziative  di  informazione  sono  attuate  in collaborazione con il Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria della Presidenza del Consiglio  dei Ministri, in conformita' alle disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
 |  |  |  | Art. 3 Affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti
 sulla base delle migliori tecnologie disponibili
 
 1.   In   relazione   al  sopravvenuto  aggravamento  del  contesto emergenziale  nel territorio della regione Campania, per l'attuazione degli  obiettivi di cui al presente decreto relativi allo smaltimento dei  rifiuti  sulla  base  delle  migliori tecnologie disponibili, il Commissario  delegato ridefinisce le condizioni per l'affidamento del servizio   di   smaltimento   dei  rifiuti  nella  regione  Campania. Conseguentemente  e'  annullata  la  procedura  di  gara  indetta dal Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti nella regione Campania con propria ordinanza n. 281 del 2 agosto 2006.
 2.  Fino all'individuazione dell'affidatario per lo smaltimento dei rifiuti  nella regione Campania, il Commissario delegato individua in termini di somma urgenza le soluzioni ottimali per lo smaltimento dei rifiuti  e  per  l'eventuale  smaltimento  delle  ecoballe nelle cave dismesse esistenti nella regione Campania, anche mediante affidamenti diretti  a  soggetti  diversi  dalle attuali societa' affidatarie del servizio.
 |  |  |  | Art. 4 Misure per la raccolta differenziata
 
 1.   Il   Commissario   delegato,   sentita  la  struttura  di  cui all'articolo  1  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri  n.  3529  del  30  giugno  2006,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  159  dell'11  luglio  2006, verifica il raggiungimento degli  obiettivi  previsti  dalla  normativa  vigente  in  materia di raccolta  differenziata,  adottando  le opportune misure sostitutive, anche  mediante  la  nomina  di  commissari ad acta, nei confronti di tutte  le  Amministrazioni  che  non  hanno rispettato le percentuali previste dall'articolo 205, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 |  |  |  | Art. 5 Bonifica, messa in sicurezza e apertura discariche
 
 1.  Fino alla cessazione dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento   dei   rifiuti   nella   regione   Campania,   salvi  ed impregiudicati  gli  eventuali  provvedimenti adottati dall'autorita' giudiziaria  prima  della  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto,  per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani o speciali non pericolosi  provenienti  dalle  attivita' di selezione, trattamento e raccolta  dei rifiuti solidi urbani, che potranno essere destinati in via  eccezionale  fuori regione, sono utilizzate e messe in sicurezza le  discariche di "Paenzano 2" nel comune di Tufino, di "Riconta" nel comune  di  Villaricca e "Difesa grande" nel comune di Ariano Irpino. Sono  altresi'  utilizzate  quelle  gia' autorizzate o realizzate dal Commissario  delegato  -  prefetto  di  Napoli,  nonche' le ulteriori discariche   che   il   Commissario  delegato  puo'  individuare  per l'attuazione  degli  obiettivi fissati dal presente decreto. La messa in  sicurezza  delle  predette  discariche  e' comunque assicurata in conformita' alla normativa vigente.
 2. Il Commissario delegato dispone, con procedure di somma urgenza, i  necessari  interventi  di  sistemazione  delle  discariche e delle relative  infrastrutture,  anche  al fine di aumentarne le volumetrie disponibili,  e  provvede  altresi'  agli  atti conseguenziali per la messa in sicurezza, nonche', d'intesa con il Commissario delegato per la  bonifica  e  le  tutela  delle acque nella regione Campania, alla bonifica dei territori interessati.
 3.  Il  Commissario  delegato  puo'  disporre, sentiti i Presidenti delle  regioni  interessate,  il  trasferimento  fuori regione di una parte dei rifiuti prodotti.
 4.  Al  fine di assicurare il compiuto monitoraggio delle attivita' da  porre  in  essere  ai  sensi del presente decreto e per garantire adeguati   livelli   di   salubrita'  dell'ambiente  a  tutela  delle collettivita'  locali, il Commissario delegato si avvale dei soggetti istituzionalmente  deputati alle attivita' di controllo e verifica in materia igienico-sanitaria, definendo, entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore del presente decreto, con le comunita' locali tutte  le  necessarie  iniziative  per  garantire piena informazione, partecipazione e trasparenza alle attivita' poste in essere.
 5.  Il  Commissario  delegato  assicura il ciclo di smaltimento dei rifiuti  sostituendosi  ai  sindaci  ed  ai Presidenti delle province della  regione  Campania per l'esercizio delle competenze di cui agli articoli  50  e 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti  locali  di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive  modificazioni,  nonche',  avvalendosi  dei prefetti della regione  Campania  territorialmente  competenti,  per l'esercizio dei poteri  in  materia  di  ordine  e sicurezza pubblica di cui al testo unico  delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
 6.  Gli interventi da porre in essere ai sensi del presente decreto gravano  sulla  tariffa  di  smaltimento  dei  rifiuti  della regione Campania.
 |  |  |  | Art. 6 Pignoramenti
 
 1.  L'articolo  3,  comma 2, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21,  si  interpreta  nel  senso che l'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio  1994,  n.  313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio  1994,  n.  460,  e  successive modificazioni, si applica alle risorse  comunque  dirette  a  finanziare  le  contabilita'  speciali istituite  con ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24  febbraio  1992,  n.  225;  tali  risorse  sono  insuscettibili di pignoramento o sequestro.
 |  |  |  | Art. 7 Abrogazioni
 
 1.  Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere  efficacia  gli  articoli  1,  comma  9,  e  8,  comma  2,  del decreto-legge   30   novembre   2005,   n.   245,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21.
 |  |  |  | Art. 8 Entrata in vigore
 
 1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alla Camere per la conversione in legge.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 9 ottobre 2006
 
 NAPOLITANO
 
 Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri
 Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente
 e  della  tutela  del  territorio e del
 mare
 Amato, Ministro dell'interno
 
 Visto, il Guardasigilli: Mastella
 |  |  |  |  |