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| Gazzetta n. 234 del 7 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA «FRANCESCO SEVERI» DI ROMA |  | DECRETO 21 settembre 2006 |  | Regolamento  generale  di  organizzazione,  sui  Gruppi  nazionali di ricerca, di amministrazione, contabilita' e finanza. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE 
 Vista   la   legge   11 febbraio   1992,   n.   153  «Riordinamento dell'Istituto  nazionale  di  alta matematica Francesco Severi» ed in particolare  l'art.  1,  comma 2  e  l'art.  10,  comma 1, in tema di autonomia regolamentare, finanziaria e contabile;
 Vista  la  legge  9 maggio  1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica e tecnologica» ed in particolare l'art. 8, commi 1, 4 e 5;
 Viste  le  norme  del  decreto  legislativo  n.  19 del 1999 che si applicano  all'Istituto  secondo  il richiamo del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381;
 Visto  l'art.  1,  comma 3,  della  legge  25 giugno  1999, n. 208, concernente  «Disposizioni  in  materia finanziaria e contabile», che prevede, tra l'altro, per gli enti pubblici l'adeguamento ai principi contenuti nella legge 3 aprile 1997, n. 94;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n.  97  «Regolamento  concernente l'amministrazione e la contabilita' degli  enti  pubblici»  di  cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 ed in particolare  l'art.  95 con il quale viene abrogato il citato decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696;
 Visto  il  decreto  legislativo 4 giugno 2003, n. 127 «Riordino del CNR», ed in particolare il comma 8 dell'art. 23;
 Vista  le deliberazioni in data 6 dicembre 2005, verbale n. 158 del comitato  direttivo  e  in  data 14 dicembre 2005, verbale n. 141 del consiglio  di  amministrazione  con  le quali sono stati approvati il Regolamento di organizzazione, il Regolamento dei Gruppi nazionali di ricerca e il Regolamento di amministrazione, contabilita' e finanza;
 Considerato  che  i tre regolamenti sono stati portati a conoscenza dei revisori dei conti in data 26 gennaio 2006;
 Visto il rilievo del MIUR n. 390 del 10 aprile 2006;
 Vista la successiva deliberazione conclusiva da parte del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 8 della legge 168 del 1989, in data 27 giugno 2006, verbale n. 145, trasmessa al Ministero vigilante in data 6 luglio 2006;
 Decorso il termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'art. 8, comma 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
 Decreta l'emanazione dei seguenti regolamenti:
 1. Regolamento generale di organizzazione dell'Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi»;
 2.  Regolamento  sui  Gruppi  nazionali  di ricerca dell'Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi»;
 3.   Regolamento   di  amministrazione,  contabilita'  e  finanza dell'Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi», e  la  loro  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  ai  sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.
 Roma, 21 settembre 2006
 Il presidente dell'INdAM: De Concini
 |  |  |  | REGOLAMENTO GENERALE DI ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA
 «FRANCESCO SEVERI»
 
 approvato dal Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2006 verbale n. 145
 
 Art. 1.
 Finalita' e principi generali
 1.  Il  presente  regolamento  disciplina  l'organizzazione  e il funzionamento  dell'Istituto  Nazionale  di  Alta Matematica (INdAM), individuando  le competenze fondamentali degli organi e degli uffici, in   applicazione  del  principio  di  separazione  tra  indirizzo  e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.
 2. I fini dell'Istituto sono i seguenti:
 a)  promuovere su piano nazionale, internazionale e comunitario la  formazione  e  il  perfezionamento  di ricercatori di matematica, anche  allo  scopo  di integrare le potenzialita' formative esistenti nelle varie universita' italiane;
 b)  svolgere  e  favorire  le  ricerche  di  matematica pura ed applicata  specialmente nei rami in via di sviluppo, curando anche il trasferimento delle conoscenze alle applicazioni tecnologiche;
 c)  procurare  che  la  ricerca matematica italiana si mantenga sempre  in stretto contatto con quella internazionale, in particolare promuovendo   e   partecipando   ad   iniziative   e   programmi   di collaborazione nell'ambito dell'Unione europea.
 3.  Per  il raggiungimento dei fini di cui al comma 1, l'Istituto puo':
 a)  costituire  Gruppi  nazionali  di  ricerca con l'apporto di professori  e  ricercatori universitari, nonche' di ricercatori degli enti  di ricerca, come istituti temporanei per l'organizzazione di un lavoro   di   ricerca   distribuito  tra  piu'  persone  e  organismi scientifici.   All'attivita'  dei  Gruppi  sovrintende  un  Consiglio scientifico ed un direttore;
 b)  stipulare  convenzioni  e contratti di studio e ricerca con universita',  con  il Consiglio nazionale delle ricerche, con enti di ricerca  pubblici e privati, nazionali, internazionali e stranieri, e con organismi scientifici internazionali;
 c)  stipulare  con  industrie nazionali e straniere contratti e convenzioni  aventi  per  oggetto  la collaborazione scientifica o la preparazione  di  studiosi e ricercatori in particolari settori della matematica applicata;
 d)  promuovere,  partecipare alla costituzione ed entrare a far parte  di  consorzi, costituiti anche in societa' per azioni, nonche' di  societa',  anche  internazionali  o  straniere, che abbiano fra i propri scopi lo sviluppo di ricerche di matematica pura ed applicata, previa autorizzazione da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127;
 e)  assegnare,  mediante  concorsi nazionali ed internazionali, borse di studio e borse di ricerca avanzata.
 4. L'Istituto, in particolare, prevede di:
 a)  promuovere  e  gestire  corsi  sistematici  avanzati per la formazione di nuovi ricercatori di matematica (corsi di formazione) e per   il   perfezionamento   dei  ricercatori  matematici  (corsi  di perfezionamento)   anche   nella   prospettiva  dell'istituzione  del dottorato  di  ricerca  presso  l'Istituto  stesso,  e incentivare la partecipazione ai corsi stessi;
 b)  promuovere  l'attivita' di ricerca matematica perseguita da docenti  universitari  e  ricercatori  matematici anche attraverso la costituzione di Gruppi nazionali di ricerca;
 c)  organizzare conferenze, seminari, convegni e altri incontri comunque   denominati,   e   finanziare,   se   riferibile   ai  fini istituzionali   dell'Istituto   e  solo  per  le  spese  strettamente necessarie,  la  partecipazione di docenti universitari o ricercatori matematici a seminari o convegni;
 d)  promuovere la pubblicazione di opere di ricerca matematica, in particolare atti di convegni programmati dall'Istituto;
 e)  porre  in essere altre attivita' o altri interventi rivolti ai fini indicati dalla legge riordinatrice.
 Art. 2.
 Programmazione delle attivita' e del fabbisogno di personale
 1. L'istituto opera sulla base di un piano triennale di attivita' aggiornato  annualmente.  Ai  sensi  del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, il piano triennale definisce gli obiettivi, i programmi di  ricerca, i risultati socio-economici attesi, nonche' le correlate risorse,  in  coerenza  con il programma nazionale per la ricerca, di cui alla normativa vigente.
 2.  Il piano comprende la programmazione triennale del fabbisogno del personale, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.
 3.    Il   piano   triennale,   deliberato   dal   consiglio   di amministrazione  su  proposta  del  presidente  e sentito il comitato direttivo,  e' trasmesso al Ministro dell'universita' e della ricerca per l'approvazione ai sensi della normativa vigente.
 4.  Il  piano  triennale  e'  predisposto sentiti e tenendo conto delle  proposte  di  carattere  scientifico  dei  Gruppi nazionali di ricerca.
 5.  Il  consiglio  di  amministrazione,  nei limiti stabiliti dal piano,  determina  in  autonomia  gli  organici  del  personale  e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali.
 Art. 3.
 Organi
 1. Sono organi dell'Istituto:
 a) il presidente dell'Istituto;
 b) il comitato direttivo;
 c) il consiglio di amministrazione;
 d) il collegio dei revisori dei conti.
 Art. 4.
 Il Presidente
 1.  Il presidente dell'Istituto e' eletto dal comitato direttivo. Il  presidente e' nominato secondo le disposizioni di cui all'art. 6, comma 2,  del  decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il comitato direttivo  elegge  anche  un  vicepresidente  vicario  ed  un secondo vicepresidente con votazioni separate.
 2. Il presidente:
 a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;
 b)  convoca e presiede il comitato direttivo ed il consiglio di amministrazione;
 c)  presenta  annualmente al Ministero dell'universita' e della ricerca  una  relazione  sull'attivita'  scientifica svolta nell'anno precedente,  sentiti  il  consiglio  di amministrazione e il comitato direttivo;
 d)  puo'  provvedere,  quando  sussistano  obiettive ragioni di necessita'   ed   indifferibilita',  e  sotto  la  propria  personale responsabilita',   salvo   ratifica   da   parte   del  consiglio  di amministrazione  o  del  comitato  direttivo, all'adozione degli atti ritenuti necessari;
 e)  conferisce  le  borse e i premi di studio, sulla base delle graduatorie di cui valuta la legittimita';
 f) esercita i poteri disciplinari nei confronti dei beneficiari di  dette  borse  e  premi, e in genere dei frequentatori dei corsi e delle altre attivita' scientifiche e didattiche dell'Istituto;
 g) puo' richiedere di propria iniziativa e richiede, in seguito a  delibera  del  consiglio di amministrazione, pareri all'Avvocatura generale  dello  Stato,  informando  del  parere reso il consiglio di amministrazione;
 h)  il presidente, ove lo ritenga necessario e opportuno, puo', sotto la propria responsabilita' e mediante atto scritto e revocabile in  ogni  momento,  delegare le sue facolta', in tutto o in parte, ai due  vicepresidenti  dell'Istituto  o  ad  uno solo degli stessi. Non possono  essere  delegate  le  facolta'  di  cui  alla lettera d) del presente  articolo,  e  il  compito  di  presiedere  il  consiglio di amministrazione.
 i)    propone   gli   incarichi   al   personale   dirigenziale dell'istituto  e  ne  determina,  ai  sensi  di  legge, le rispettive responsabilita';
 l)  esercita  tutte  le  altre  attribuzioni demandategli dalle leggi in vigore o dai regolamenti dell'Istituto.
 3.  In  caso  di assenza o impedimento del presidente le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente vicario.
 Art. 5.
 Comitato direttivo
 Il  comitato  direttivo  e'  nominato  con  decreto del Ministero dell'universita'  e della ricerca. Esso e' costituito da sette membri eletti  per  un  quadriennio fra i docenti universitari di discipline matematiche  secondo le disposizioni di apposito regolamento, nonche' dai direttori dei Gruppi nazionali di ricerca.
 Art. 6.
 Compiti del comitato direttivo
 1. Il comitato direttivo assolve i seguenti compiti:
 a)     determina    l'indirizzo    scientifico    dell'Istituto conformemente ai fini specificati nell'art. 1;
 b)  delibera i contenuti scientifici dei programmi triennali di attivita'  dell'Istituto,  di  cui  all'art.  2, previsti dal decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127;
 c)  esprime  il  proprio  parere sulla relazione annuale che il presidente     dell'Istituto    deve    presentare    al    Ministero dell'universita' e della ricerca sull'attivita' scientifica svolta;
 d)  determina  gli  argomenti,  le  sedi  e  le modalita' delle attivita' scientifiche e didattiche dell'Istituto;
 e)  formula al consiglio di amministrazione eventuali richieste di  stanziamenti  aggiuntivi  a  quelli  previsti  per  il  piano  di attivita' in corso di realizzazione o comunque gia' definito;
 f)  regolamenta  i  corsi  dell'Istituto  e ne segue l'ordinato svolgimento;
 g) organizza e promuove conferenze, seminari e convegni nonche' ogni  altra  attivita'  di  studio  e  di  ricerca  rientrante  nelle finalita'  dell'Istituto,  nei  limiti  delle autorizzazioni di spesa deliberate dal consiglio di amministrazione;
 h)   delibera,   sentito   il   consiglio  di  amministrazione, sull'attivazione   di  ulteriori  corsi;  se  essi  comportano  oneri finanziari,  la  relativa  spesa  e'  autorizzata  dal  consiglio  di amministrazione;
 i)  decide  in  ordine  alle  pubblicazioni curate e finanziate dall'Istituto, nei limiti della previsione del bilancio annuale;
 l)  determina  entro il 30 aprile precedente l'inizio dell'anno accademico,  il  numero  e  gli  importi  delle  borse di studio o di ricerca  delle  quali  si  prevede  l'assegnazione  in tale anno, nei limiti della specifica previsione del bilancio annuale;
 m)  delibera  sui  bandi  di concorso per il conferimento delle borse  di  studio  e  di  ricerca  e dei premi, e nomina i commissari componenti  le  commissioni  giudicatrici  incaricate  di  formare le relative graduatorie;
 n)  gestisce  la  biblioteca  dell'Istituto, e decide in ordine agli  acquisti  di volumi e pubblicazioni nei limiti della previsione del bilancio annuale;
 o) formula al presidente o al consiglio di amministrazione o al Ministero  vigilante  tutte  le  proposte  e  le  osservazioni che si riferiscono all'attivita' anche amministrativa dell'Istituto;
 p)  nomina i rappresentanti dell'Istituto nei consigli di altri enti, ove tale rappresentanza sia prevista;
 q)  esercita  tutte  le  altre  attribuzioni demandategli dalle leggi in vigore o dai regolamenti dell'Istituto.
 Art. 7.
 Norme di funzionamento del comitato direttivo
 1.  Il  comitato direttivo e' convocato dal presidente almeno tre volte  l'anno  e  comunque  ogni  volta  che  la  convocazione  venga richiesta  da  almeno  un  terzo  dei  componenti  o dal consiglio di amministrazione.  Se il presidente non provvede entro dieci giorni ad una   convocazione   dovuta,   in   sua   vece   deve  provvedere  il vicepresidente vicario.
 2.  La  convocazione  e'  fatta  con  lettera  o  telegramma  che pervengano  almeno  dieci  giorni  prima della seduta. In mancanza di tempestive  comunicazioni  il comitato e' regolarmente costituito con l'intervento  di  tutti i componenti, ciascuno dei quali puo' opporsi alla  discussione degli argomenti all'ordine del giorno sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
 3.  Le  sedute del comitato direttivo regolarmente convocato sono valide se e' presente la maggioranza dei componenti. Le delibere sono approvate dalla maggioranza dei presenti.
 4.  I componenti del comitato direttivo hanno accesso agli uffici dell'Istituto  e possono prendere diretta visione di qualsiasi atto o pratica.
 5.  I  componenti non possono partecipare alla discussione e alla votazione  sui  punti  dell'ordine  del  giorno  che personalmente li concernono.
 6. I componenti eletti dai docenti universitari restano in carica per  un quadriennio e i direttori dei gruppi restano in carica per la durata dei rispettivi mandati.
 7.  L'elezione  del presidente e dei vicepresidenti dell'Istituto e'  effettuata  dal  comitato  direttivo, a scrutinio segreto, con la presenza  di  almeno  cinque  fra  i  componenti  eletti  dai docenti universitari.  L'elettorato  passivo  spetta ai componenti eletti dai docenti   universitari.   Per   essere   eletti  il  presidente  e  i vicepresidenti  devono  conseguire almeno la maggioranza dei voti dei componenti   in  carica.  Per  i  predetti  adempimenti  il  comitato direttivo   e'   convocato  dal  professore  ordinario  con  maggiore anzianita' di ruolo che ne sia componente.
 Art. 8.
 Consiglio di amministrazione, composizione e attribuzioni
 1.   Il   consiglio   di  amministrazione  e'  nominato,  per  un quadriennio,  con  decreto  del  Ministero  dell'universita'  e della ricerca, ed e' composto:
 a) dal presidente dell'Istituto, che lo presiede;
 b) dai due vice presidenti dell'Istituto;
 c)  da  due  esperti,  uno  almeno  dei quali sia un esperto di diritto  amministrativo,  designati  dal Ministero dell'universita' e della ricerca;
 d)  da  un  rappresentante  del  Ministro dell'economia e delle finanze;
 e) da un rappresentante del Ministro dello sviluppo economico.
 2.  Il  consiglio  di amministrazione ha compiti di indirizzo, di programmazione  generale  e di verifica dell'andamento dell'attivita' dell'ente. In particolare, il consiglio:
 a)  delibera  su  proposta del Presidente e sentito il comitato direttivo  in  ordine  al  piano  triennale  delle  attivita'  e alla programmazione  triennale  e  annuale del fabbisogno di personale, di cui all'art. 2;
 b)  delibera  il  bilancio  preventivo, le relative variazioni, nonche'  il  conto  consuntivo,  nei  termini e nei modi indicati nel regolamento di amministrazione e contabilita' dell'Istituto;
 c)  delibera  in  ordine  alle convenzioni e ai contratti, alla partecipazione  ai  consorzi  e  alle  societa' previsti dall'art. 1, terzo comma, lettere b), c) e d);
 d)  delibera,  su  conforme  parere  del comitato direttivo, la dotazione organica del personale dell'Istituto;
 e)  delibera,  su  proposta  del comitato direttivo, i bandi di concorso  a  borse  di  studio  e  di  ricerca,  di  cui  all'art. 1, comma terzo, lettera e);
 f) delibera il regolamento del personale;
 g)   delibera  l'organizzazione  funzionale  ed  amministrativa dell'Istituto  e prevede le forme dell'autonomia ai sensi dell'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
 h)  conferisce gli incarichi al personale dirigente su proposta del Presidente;
 i) delibera in ordine ai servizi di tesoreria o di cassa;
 l) delibera in ordine alle liti attive o passive;
 m)  delibera,  secondo  quanto stabilito dal regolamento per il personale  e  dal  presente  regolamento  in ordine ai concorsi, alle assunzioni,  alle  promozioni,  e  ad  ogni  altro  atto  relativo al personale dell'Istituto;
 n)  gestisce  le  fondazioni  e gli altri coacervi patrimoniali amministrati dall'Istituto;
 o) formula indirizzi in ordine ai servizi amministrativi e alle spese dell'Istituto, eccettuate le spese impegnate per l'esercizio in corso per il piano di attivita' scientifica e didattica;
 p)  stabilisce  gli importi massimi e le modalita' di pagamento delle  borse  di  studio  e  di  ricerca,  dei  premi e di ogni altra sovvenzione;
 q) formula al presidente o al comitato direttivo o al Ministero vigilante  tutte le proposte e le osservazioni inerenti all'attivita' anche scientifico-didattica dell'Istituto;
 r)  esercita  tutte  le  altre  attribuzioni demandategli dalle leggi in vigore e dai regolamenti dell'Istituto.
 Art. 9.
 Norme di funzionamento del consiglio di amministrazione
 1.  Il  consiglio  di amministrazione e' convocato dal presidente almeno  tre  volte  l'anno  e comunque ogni volta che la convocazione venga  richiesta  da  almeno  un  terzo dei componenti o dal comitato direttivo.  Se  il  presidente non provvede entro dieci giorni ad una convocazione  dovuta,  in  sua vece deve provvedere il vicepresidente vicario.
 2.  Per  la convocazione di detto consiglio si applica il secondo comma dell'art. 7.
 3.  Le  sedute del consiglio di amministrazione sono valide se e' presente la maggioranza dei componenti effettivamente in carica.
 4.  I  componenti  del  consiglio di amministrazione rimangono in carica  per  quattro anni e possono essere confermati una sola volta; essi  hanno  accesso  agli  uffici  dell'Istituto  e possono prendere diretta visione di qualsiasi atto o pratica.
 5.   Il  presidente  dell'Istituto  e'  tenuto  ad  informare  il consiglio  di amministrazione in ordine all'attivita' degli uffici ed a quanto puo' richiedere un intervento del consiglio medesimo.
 Art. 10.
 Collegio dei revisori dei conti
 1.  Il  collegio  dei  revisori  dei  conti  e'  nominato, per un quadriennio,  con  decreto del Ministro dell'universita' e ricerca ed e' composto da:
 a)   un  rappresentante  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, che lo presiede;
 b)   un  rappresentante  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze;
 c) un rappresentante del Ministro dell'universita' e ricerca;
 2. Il  collegio  dei  revisori  dei conti svolge le funzioni ed i compiti  previsti  dal  regolamento di amministrazione e contabilita' dell'Istituto.
 Art. 11.
 Pubblicita' delle deliberazioni - Diritto di accesso
 1.   Le  deliberazioni  assunte  dal  comitato  direttivo  e  dal consiglio   di   amministrazione   vengono  rese  pubbliche  mediante affissione  all'albo  dell'Istituto  per  un  periodo non inferiore a trenta giorni.
 2.  Chiunque  vi abbia interesse puo' prendere visione e chiedere copia  delle  deliberazioni  di  cui  al comma 1 e di ogni altro atto promanato da organi o commissioni dell'Istituto.
 3.  Con  apposite  deliberazioni del consiglio di amministrazione saranno   individuati   gli   atti   che   per   le   loro  peculiari caratteristiche vanno mantenuti riservati.
 Art. 12.
 Ordinamento della sede centrale
 1.  La  sede  centrale  dell'Istituto e' organizzata nei seguenti uffici:
 affari generali e personale;
 ragioneria;
 biblioteca.
 2.   Agli  uffici  e'  preposto  un  dirigente  con  funzioni  di coordinamento,  in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto compatibili.
 3. Il dirigente dirige e coordina l'attivita' di tutti gli uffici dell'Istituto,  sulla  base delle direttive stabilite dal Presidente, ed  e'  responsabile  della  gestione  amministrativa  dell'Istituto; adotta  gli  atti  amministrativi  di  gestione,  nonche'  quelli che impegnano   l'amministrazione  verso  l'esterno;  svolge  ogni  altro compito attribuitogli dai regolamenti dell'INdAM.
 Art. 13.
 Ufficio affari generali e personale
 1.   L'ufficio   affari  generali  e  personale  ha  funzioni  di coordinamento   della   segreteria  del  presidente  e  degli  organi direttivi,  ed  e'  preposto  alla  gestione  dei  contratti  e delle convenzioni,  alla  partecipazione dell'Ente a consorzi e a societa', all'applicazione  del  regolamento  del  personale  e della normativa vigente  in  materia  di  gestione  del personale e di attribuzione e fruizione  delle  borse  di  studio e di ricerca ed a tutti gli altri adempimenti non affidati ad altri uffici.
 2. La definizione specifica dei compiti dell'ufficio e' demandata a  provvedimenti  di organizzazione interna adottati dal consiglio di amministrazione.
 Art. 14.
 Ufficio ragioneria
 1.   L'ufficio  ragioneria  ha  il  compito  della  conservazione dell'aggiornamento   delle   scritture   contabili,   finanziarie   e patrimoniali  dell'Istituto al fine di fornire agli organi dell'Ente, in   applicazione   delle   norme  vigenti,  strumenti  di  controllo dell'assunzione degli impegni e dei flussi finanziari.
 2. La definizione specifica dei compiti dell'ufficio e' demandata a  provvedimenti  di organizzazione interna adottati dal consiglio di amministrazione.
 Art. 15.
 Ufficio biblioteca e documentazione
 1.  L'ufficio  biblioteca  e  documentazione  ha il compito della conservazione   e   dell'incremento   del   patrimonio  bibliografico del-l'INdAM,  di  curare  l'edizione  e  la  diffusione delle riviste scientifiche  attualmente  pubblicate  e  delle  altre  pubblicazioni deliberate dagli organi dell'INdAM.
 2. La definizione specifica dei compiti dell'ufficio e' demandata a  provvedimenti  di organizzazione interna adottati dal consiglio di amministrazione.
 Art. 16.
 Attivita' decentrate
 1.  L'INdAM,  al fine di dare attuazione a specifici programmi di carattere  temporaneo,  puo' svolgere le sue attivita' istituzionali, oltre  che  presso  la  sede  centrale  di  Roma,  anche  presso sedi decentrate, che di norma sono da individuare presso terzi soggetti.
 2.   L'Istituto,  ogni  qualvolta  il  comitato  direttivo  e  il consiglio   di  amministrazione  ne  ravvisino  -  mediante  motivate deliberazioni - concordemente l'opportunita', stipula convenzioni con universita',  enti  pubblici  di ricerca, organizzazioni di carattere culturale.
 3. Le convenzioni di cui al secondo comma:
 a)  individuano  gli  spazi,  le  attrezzature,  gli  arredi  e quant'altro   il   soggetto   ospitante   mette   temporaneamente   a disposizione dell'INdAM;
 b)  precisano il personale docente o di ricerca e, se del caso, non  docente  o  tecnico,  che il soggetto ospitante destina, a tempo pieno   o   a   tempo  definito,  all'assolvimento  dei  comuni  fini istituzionali;
 c)   stabiliscono  le  modalita'  di  fruizione  da  parte  del personale  dell'INdAM dei servizi di carattere comune quali centri di calcolo, biblioteche, aule «attrezzate» etc.
 d)  determinano  l'eventuale ammontare dei costi che l'INdAM e' tenuto  a rimborsare e le relative modalita' e l'eventuale canone per l'uso  dei  locali  che  l'Istituto e' obbligato a corrispondere e le relative modalita';
 e)   prevedono   ogni  altra  clausola  contrattuale  idonea  a garantire un ordinato e proficuo sviluppo della collaborazione tra il soggetto ospitante e l'INdAM.
 4.  Del  programma  da  sviluppare  presso  sedi decentrate viene nominato  un  responsabile,  scelto  dal  comitato  direttivo  tra  i professori  universitari  di  ruolo di prima e seconda fascia o fra i ricercatori  degli  enti  pubblici  di  ricerca  di  primo  e secondo livello;
 5.  Il  docente  o  il  ricercatore  puo'  ottenere l'incarico di responsabile  del  programma  di  cui  al precedente comma solo se ha ricevuto  esplicita  autorizzazione  dall'amministrazione  o  ente di appartenenza.
 6.  L'incarico  di  responsabile di programma dura al massimo tre anni, e' rinnovabile ed e' gratuito.
 7.  Al termine di ogni anno il responsabile di programma presenta una   relazione   sull'attivita'   scientifica   svolta   nella  sede decentrata.
 8.  Il  responsabile  del  programma  e'  nominato dal Presidente dell'INdAM  con  il compito di assicurare il regolare svolgimento del programma nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.
 Art. 17.
 Personale - Rinvio
 1.  La  disciplina  del  personale  dell'Istituto e' demandata ad apposito regolamento cui si rinvia.
 Art. 18.
 Borse di studio e di ricerca - Rinvio
 Con  separato  regolamento  sono  disciplinate  la funzione delle borse   di  studio  e  delle  borse  di  ricerca,  le  modalita'  per conseguirle   e   per   usufruirne,   la  loro  durata,  le  relative incompatibilita' e ogni altro aspetto della materia.
 Art. 19.
 Autonomia finanziaria e contabile
 1.  L'Istituto provvede all'assolvimento dei fini di cui all'art. 1  con  il  contributo  ordinario per il funzionamento a carico dello Stato  e  con  i mezzi derivanti dal proprio patrimonio, dai proventi delle  proprie  attivita', da contributi e donazioni da parte di enti pubblici e privati e da ogni altra eventuale entrata.
 2.  Le  norme,  la  contabilita' e l'amministrazione patrimoniale dell'Istituto   sono   quelle  contenute  nel  regolamento  approvato dall'Istituto stesso ai sensi dell'art. 8 della legge n. 168/1989.
 Art. 20.
 Avvocatura dello Stato
 1.  L'Istituto  si  avvale  del  patrocinio dell'Avvocatura dello Stato in tutte le controversie attive e passive.
 2.  L'Istituto si avvale della consulenza della citata Avvocatura per  la  soluzione di ogni questione di ordine giuridico che presenti particolare rilevanza.
 Art. 21.
 Norma finale
 1.  Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla legge istitutiva  dell'INdAM  n.  153/1992,  e  successive  integrazioni  e modificazioni,  di  cui  al  decreto legislativo n. 19/1999, art. 13, comma 6,  e  al  decreto  legislativo  n.  127/2003, art. 3, comma 1, lettere i), n), o), p),  e articoli 16, 18, 19, comma 3, lettera f) e 20, 21, e 22, comma 1.
 2.   Il   presente  regolamento  sostituisce  il  regolamento  di organizzazione  adottato  dall'istituto con decreto del Presidente in data  19 settembre 2002, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 10 ottobre 2002, che e' abrogato.
 |  |  |  | REGOLAMENTO SUI GRUPPI NAZIONALI DI RICERCA DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA
 «FRANCESCO SEVERI»
 
 Approvato dal consiglio di amministrazione del 27 giugno 2006 verbale n. 145
 
 Art. 1.
 1.  Ai  sensi  dell'art.  2 della legge 11 febbraio 1992, n. 153, cosi'  come  modificato dall'art. 13, comma 6 del decreto legislativo n. 19 del 30 gennaio 1999, possono essere costituiti gruppi nazionali di  ricerca  con  l'apporto di professori e ricercatori universitari, nonche'   di   ricercatori  degli  enti  di  ricerca,  come  Istituti temporanei  per  l'organizzazione di un lavoro di ricerca distribuito tra  piu'  persone  e organismi scientifici. All'attivita' dei gruppi sovrintende un consiglio scientifico ed un direttore.
 2.  L'attivita'  dei gruppi di cui in premessa deve essere svolta anche  in base a quanto previsto nel piano triennale di attivita', di cui all'art. 2 del regolamento di organizzazione.
 3.  I  gruppi hanno lo scopo di promuovere, svolgere e coordinare attivita'   scientifiche   e   applicative  esplicantisi,  a  livello nazionale,  in  specifiche  aree  delle  scienze  matematiche, ovvero relative   ad   un   progetto  di  ricerca,  che  richieda  l'impegno pluriennale di piu' persone e organismi scientifici.
 4.   I   gruppi   sono  costituiti  con  decreto  del  Presidente dell'INdAM,    sulla    base    di   una   delibera   del   consiglio d'amministrazione,  su  proposta  del comitato direttivo. La proposta deve  essere  approvata  dai  4/5  dei  membri in carica del comitato direttivo.
 5.  L'atto costitutivo indica l'area scientifica o il progetto di ricerca  cui  si riferisce l'attivita' di ogni gruppo con il relativo piano  programmatico  e  le  modalita' di selezione degli aderenti al gruppo.
 6.  L'atto  costitutivo  prevede la durata di ciascun gruppo, che non   potra'  superare  il  quadriennio,  eventualmente  prorogabile. L'elenco   dei   gruppi   in   attivita',   aggiornato   con  cadenza quadriennale, e' contenuto nell'allegato A al presente regolamento.
 Art. 2.
 1.  Ai gruppi possono aderire, al fine di espletarvi attivita' di ricerca,   a  titolo  gratuito,  nel  rispetto  delle  norme  che  ne disciplinano  il  rapporto  d'impiego, docenti universitari e singoli ricercatori di Enti pubblici e privati e di amministrazioni pubbliche che  ne facciano domanda. Il comitato direttivo formula direttive per la  selezione  degli  aderenti ai gruppi ed il rinnovo dell'adesione, sulla base della documentata attivita' di ricerca.
 2.  L'adesione dei docenti universitari e dei singoli ricercatori e'  a  titolo  gratuito  ed e' determinata con decreto del presidente del-l'INdAM  previa delibera del consiglio d'amministrazione, sentito il  comitato  direttivo,  su  proposta  del consiglio scientifico del gruppo interessato, in base all'elenco predisposto dal direttore.
 3.  La  medesima procedura sara' adottata per eventuali modifiche dell'elenco degli aderenti a ciascun gruppo.
 Art. 3.
 1.  I gruppi possono articolarsi in Sezioni scientifiche che sono definite  dall'atto  costitutivo  e  possono  essere  modificate  con delibera  del  consiglio di amministrazione, su proposta del comitato direttivo, sentito il consiglio scientifico.
 2.  Gli  aderenti ai gruppi possono organizzarsi, in sede locale, in  unita' di ricerca proposte dal consiglio scientifico del gruppo e approvate  dal  comitato  direttivo  dell'Istituto  nazionale di alta matematica.
 3.  I  responsabili delle sezioni sono nominati con provvedimento del  presidente  dell'INdAM. La proposta viene formulata dal comitato direttivo  dell'INdAM  sentito il consiglio scientifico del gruppo in questione.
 4.  I  responsabili  delle  unita'  di  ricerca sono nominati con provvedimento del presidente dell'INdAM su proposta del direttore del gruppo   nazionale   in  questione,  sentito  il  comitato  direttivo dell'INdAM.
 5.  I responsabili delle sezioni e delle unita' di ricerca durano in carica per la durata del gruppo e possono essere riconfermati.
 Art. 4.
 1. Ai gruppi nazionali di ricerca sono preposti:
 il consiglio scientifico;
 il direttore.
 Art. 5.
 1. Per ogni gruppo il consiglio scientifico e' costituito da:
 a) n. 5 rappresentanti eletti dagli aderenti a ciascun gruppo;
 b) n. 2 esperti designati dal presidente dell'INDAM su proposta del comitato direttivo, successivamente alla nomina dei direttori.
 2.   Alle   sedute  del  consiglio  scientifico  di  ogni  gruppo partecipano, senza diritto di voto, i responsabili delle sezioni.
 3.  I componenti dei consigli scientifici durano in carica per la durata  del  gruppo  e  possono  essere riconfermati. Non si puo' far parte del consiglio scientifico per piu' di due mandati consecutivi.
 4. In caso di vacanze, le sostituzioni dovranno essere effettuate con  la stessa procedura prevista per la categoria in cui si e' avuta vacanza, fatto salvo quanto stabilito dal successivo art. 7.
 5.  I  nuovi nominati resteranno in carica sino al compimento del periodo di coloro che hanno sostituito.
 6.  Le  spese  relative al funzionamento dei consigli scientifici sono  a  carico  dello  stanziamento  annuale previsto dall'INdAM per ciascun  gruppo.  I consigli scientifici trasmettono i propri verbali al  consiglio  di  amministrazione  dell'INdAM  affinche'  ne  prenda visione.
 7.  Il  consiglio  scientifico  e'  presieduto  dal direttore del gruppo.
 8. Il consiglio scientifico su richiesta del comitato direttivo:
 a) valuta  i  titoli  scientifici dei ricercatori e dei docenti che  chiedono  l'adesione  al  gruppo  in questione e il programma di ricerca da essi presentato e formula le conseguenti proposte;
 b) esprime  il  proprio parere in ordine alle relazioni annuali presentate  dai  ricercatori  e  docenti  aderenti  al  gruppo  sulle ricerche svolte;
 c) esprime il proprio parere sui programmi annuali di attivita' del  proprio  gruppo  e  sui  relativi  piani di spesa, nonche' sulle relazioni annuali, da presentarsi all'INdAM, riguardanti le attivita' svolte;
 d) nell'ambito   delle  risorse  finanziarie  previste  per  il gruppo, e compatibilmente con i predetti piani di spesa, programma le attivita' scientifiche del gruppo.
 Art. 6.
 1.   Per  ogni  gruppo  il  consiglio  scientifico  si  riunisce, convocato  dal  direttore,  almeno  tre  volte  l'anno;  un terzo dei componenti   del   consiglio   puo'   richiedere   una   convocazione straordinaria al direttore.
 2.  L'avviso  di  convocazione  del consiglio scientifico di ogni gruppo,  contenente l'ordine del giorno della riunione, e' comunicato a mezzo raccomandata o con procedure telematiche che ne assicurino la ricezione, almeno otto giorni prima della riunione stessa.
 3.  Per la validita' delle riunioni di ogni consiglio scientifico e' richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
 4.  In caso di assenza del direttore, le riunioni sono presiedute da un presidente di seduta eletto tra i presenti.
 5.   Le  deliberazioni  di  ciascun  consiglio  scientifico  sono adottate  con  la  maggioranza  della meta' piu' uno dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del direttore.
 6.  Il  direttore  di  ogni  gruppo trasmette all'INdAM copia dei verbali.
 Art. 7.
 1.  I  membri dei consigli scientifici dei gruppi di cui all'art. 5,  comma 1,  lettera a)  del  presente  regolamento  sono  eletti  a scrutinio  segreto  dagli  aderenti  al  gruppo  cui  afferiscono. Le elezioni sono indette almeno sei mesi prima della scadenza.
 2.  Le votazioni sono valide se vi partecipa almeno la meta' piu' uno  degli  aventi  diritto al voto. Risultano eletti i candidati che hanno  ottenuto  il  maggior  numero di voti, o a parita' di voti, il piu' anziano di eta'.
 3.  Alle  operazioni  di voto presiede una commissione elettorale composta   dal   direttore  di  ciascun  gruppo  e  da  due  aderenti appartenenti   al   gruppo  in  questione,  nominati  dal  presidente dell'INdAM,  i  quali redigono e firmano la relazione con i risultati delle elezioni, da trasmettere all'INdAM.
 4.  Per la sostituzione, in caso di vacanza di uno o piu' esperti nell'ambito  di  ciascun  consiglio  scientifico, si procede ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b) del presente regolamento; in caso di vacanza  di  uno  o  piu' rappresentanti degli aderenti al gruppo, si terra' conto dei risultati delle elezioni purche' i voti ottenuti non siano  inferiori  a  dieci e purche' non siano intervenute variazioni superiori a un terzo del numero degli aderenti al gruppo.
 Art. 8.
 1.  Il  direttore  di  ogni  gruppo  e'  nominato con decreto del presidente  dell'INdAM tra i membri eletti del consiglio scientifico, su designazione del comitato direttivo e successiva deliberazione del consiglio  d'amministrazione,  sentiti  i  cinque  membri  eletti nel consiglio scientifico del gruppo.
 2. Il direttore di ogni gruppo:
 a) predispone  all'inizio  di  ogni anno l'elenco delle persone che svolgono attivita' di ricerca presso il gruppo in questione;
 b) propone  i  nomi  degli  studiosi  visitatori da invitare in Italia;
 c) dispone,  in  relazione  alle  attivita'  svolte dal proprio gruppo,  l'invio in missione degli aderenti al gruppo stesso, facendo gravare  le  relative  spese  sui  fondi  del gruppo nei limiti dello stanziamento di cui all'art. 10;
 d) predispone  i  programmi  annuali  di  attivita' del proprio gruppo  e  i  relativi  piani  di spesa, nonche' le relazioni annuali riguardanti le attivita' svolte;
 e) redige  annualmente  relazioni  scientifiche  riguardanti le attivita' effettuate dal proprio gruppo.
 3.  Gli  atti  di  cui  al  punto a), b), c)  ed e) devono essere trasmessi  dal  direttore di ciascun gruppo al presidente dell'INdAM, corredati dal parere del consiglio scientifico.
 4.  L'incarico di direttore ha la durata prevista per il gruppo e puo' essere rinnovato non piu' di una volta nel caso in cui il gruppo stesso venga prorogato; cessa dall'incarico in base alle norme che ne disciplinano lo stato giuridico, salvo casi eccezionali da motivare.
 5. Il direttore di ogni gruppo trasmette le disposizioni di spesa al   dirigente   responsabile  dell'ufficio  affari  generali  e  del personale  per  l'effettuazione  delle  spese  stesse  ai  sensi  del successivo art. 10.
 6.  I membri dei comitato direttivo dell'INdAM, eletti in base al secondo  comma  dell'art. 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 153, non possono  essere  nominati direttori di gruppo. Tale norma e' estesa a coloro che, essendo stati membri del comitato direttivo siano cessati dalla carica da meno di due anni.
 Art. 9.
 1. I documenti con i quali i direttori dei gruppi presentano ogni anno  al  presidente  dell'INdAM  la  relazione sull'attivita' di cui all'art.  5,  nonche'  le  proposte  dei  programmi  di  attivita' da svolgere nel successivo anno finanziario con i relativi preventivi di entrata  e di spesa, dovranno essere presentati, corredati dal parere del   consiglio   scientifico,   entro   termini  all'uopo  stabiliti dall'amministrazione   dell'INdAM.  Tali  termini  devono,  comunque, essere  comunicati al direttore di ciascun gruppo con almeno due mesi di anticipo.
 Art. 10.
 1.  Alle spese per il funzionamento di ciascun gruppo si provvede mediante   uno   specifico   stanziamento   a   bilancio  determinato annualmente  dal  consiglio  d'amministrazione,  sentito  il comitato direttivo  dell'INdAM,  sulla  base  del  programma  e del preventivo proposto dal direttore di ciascun gruppo.
 2.  Le  spese per il funzionamento dei gruppi sono effettuate, di regola,  dal  dirigente dell'ufficio affari generali e del personale, con  le  modalita'  previste dalle norme e regolamenti vigenti, sulla base  delle  disposizioni  e degli ordinativi documentati e trasmessi dal direttore di ciascun gruppo, nei limiti dello stanziamento di cui al comma precedente.
 Art. 11.
 1.   Con   provvedimento   del   presidente   dell'INdAM,  previa deliberazione del consiglio d'amministrazione, su parere conforme del comitato  direttivo,  ogni gruppo puo' essere autorizzato ad eseguire prestazioni  a  pagamento  o  contratti  di  ricerca per conto terzi, nell'ambito  delle  finalita'  di  cui  all'art. 1 e dei programmi di attivita' di cui all'art. 5, comma 8, lettera d).
 Art. 12.
 1.  Per gli acquisti, le forniture, le permute, le alienazioni, i lavori,  le  locazioni, i trasporti ed i servizi in genere occorrenti alle  singole unita' dei gruppi, l'INdAM provvedera' con le modalita' previste dalle norme vigenti.
 Art. 13.
 1.  L'attivita'  di ricerca dei gruppi e' svolta, oltre che dagli aderenti  al  gruppo  anche  da dottorandi di ricerca, da titolari di borse di studio o di assegni di collaborazione alla ricerca di cui al comma 6  dell'art.  51  della  legge  n.  449  del  27 dicembre 1997, conferiti  dall'INdAM  o  da  altri  enti,  e  da  studiosi stranieri invitati.
 Art. 14.
 1.   I  gruppi  hanno  facolta'  di  pubblicare  e  divulgare  le conoscenze  e  i risultati derivanti dalle attivita' e dalle ricerche da essi stessi svolte.
 2.  Qualora le ricerche permettano la messa a punto di invenzioni brevettabili, la titolarita' del brevetto sara' attribuita e regolata secondo la normativa vigente.
 3.  Le conoscenze e i risultati derivanti da attivita' di ricerca svolta  in  esecuzione  di  contratti  di  ricerca  o  di  accordi di collaborazione  sono proprieta' dell'INdAM. A tal fine i gruppi e gli altri   soggetti   contraenti  stabiliranno,  di  comune  intesa,  le modalita'  per  l'utilizzazione  delle  conoscenze  e  dei  risultati predetti  nonche'  per il deposito degli eventuali relativi brevetti. Eventuali    deroghe   dovranno   essere   definite   dal   consiglio d'amministrazione.
 4.  Il  gruppo  potra',  comunque,  utilizzare ai fini interni le conoscenze ed i risultati di cui al precedente comma.
 |  |  |  | Allegato A 1. I   gruppi   nazionali   di   ricerca   del  CNR  trasferiti all'Istituto  nazionale di alta matematica, in applicazione dell'art. 13,  comma 6,  del  decreto-legge  n.  19 del 30 gennaio 1999, sono i seguenti:
 1) gruppo nazionale per l'analisi matematica, la probabilita' e le loro applicazioni (GNAMPA);
 2) gruppo nazionale per il calcolo scientifico (GNCS);
 3) gruppo nazionale per la fisica matematica (GNFM);
 4)  gruppo nazionale per le strutture algebriche, geometriche e le loro applicazioni (GNSAGA).
 |  |  |  | REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE, CONTABILITA' E FINANZA DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA
 «FRANCESCO SEVERI»
 
 Approvato dal consiglio di amministrazione del 27 giugno 2006 verbale n. 145
 
 TITOLO I
 Disposizioni generali e documenti previsionali
 Art. 1.
 Finalita' e principi
 1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 1, comma 2  e  10,  comma 1,  della  legge 11 febbraio 1992, n. 153, che riconosce   all'Istituto  nazionale  di  alta  matematica  «Francesco Severi» (di seguito Istituto), quale ente di ricerca non strumentale, autonomia  finanziaria  e  contabile,  secondo  quanto previsto dalla legge  9 maggio  1989,  n. 168. Il regolamento disciplina la gestione amministrativa dell'Istituto, nel rispetto dei principi generali e di quelli contabili contenuti nell'allegato 1 al presente regolamento.
 2.  L'Istituto  adotta  un sistema contabile di tipo finanziario, economico  e  patrimoniale,  finalizzato a favorire, anche attraverso l'analisi  dei costi, l'efficienza, l'efficacia e l'economicita', nel rispetto delle sue finalita' istituzionali.
 3. L'Istituto, considerata la ridotta struttura e ricorrendo, tra l'altro,  i  parametri  di cui all'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, redige il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dei successivi articoli.
 Art. 2.
 Programmazione delle attivita'
 1. La programmazione costituisce il presupposto per la formazione del bilancio di previsione.
 2. Ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 153  il  consiglio  di  amministrazione, tenuto conto degli indirizzi scientifici  del  comitato  direttivo,  definisce sulla base di piani triennali, aggiornati annualmente, le linee generali di attivita'.
 3.  Il  dirigente  responsabile  dell'ufficio  affari  generali e personale,  titolare  del centro di responsabilita', sulla base delle linee generali e politiche contenute nella relazione programmatica di cui  all'art.  3, avvia il processo di programmazione coordinandolo e rendendolo  coerente  con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.  I programmi cosi' formulati rappresentano il preventivo finanziario ed il preventivo economico dell'Istituto.
 4.  Il  processo  di programmazione e' rappresentato nei seguenti documenti:
 la relazione programmatica;
 il bilancio pluriennale;
 il bilancio di previsione.
 Art. 3.
 La relazione programmatica
 1.  La relazione programmatica, redatta ogni anno dal presidente, approvata   dal   comitato   direttivo   limitatamente  all'indirizzo scientifico,  ed  approvata  dal  consiglio  di  amministrazione,  ha carattere  generale  e  descrive  le  linee  politiche  e  le  scelte strategiche  dell'Istituto  a  cui  debbono  uniformarsi le decisioni operative dei propri uffici. La relazione e' aggiornata annualmente.
 2. La relazione programmatica e' accompagnata dal piano triennale che   descrive   in  modo  quantitativo  le  scelte  strategiche  che l'Istituto  vuole  realizzare,  nel  quadro del bilancio triennale di attivita', redatto in termini di sola competenza.
 3. Le valutazioni finanziarie di competenza trovano riscontro nel bilancio di previsione e coincidono con il preventivo finanziario.
 4.   Per  la  parte  delle  entrate  la  relazione  programmatica comprende  una puntuale descrizione delle fonti di finanziamento. Per la  parte  delle  uscite, sono indicate le principali voci di impegni che   debbono   essere  previsti  nel  periodo  preso  a  base  della programmazione amministrativa.
 Art. 4.
 Il bilancio di previsione
 1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno  solare. Il bilancio di previsione, predisposto dal dirigente, e'  deliberato  dal  consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre dell'anno  precedente  cui  il  bilancio si riferisce ed e' trasmesso alle   amministrazioni   competenti  secondo  le  disposizioni  della normativa vigente.
 2. Il bilancio di previsione e' composto dai seguenti documenti:
 a) il preventivo finanziario gestionale;
 b) il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
 c) il preventivo economico in forma abbreviata.
 3. Costituiscono allegati al bilancio di previsione:
 a) la relazione programmatica;
 b)   la   tabella   dimostrativa   del  presunto  risultato  di amministrazione;
 c) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
 4. Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzatorio, costituendo un limite agli impegni di spesa.
 Art. 5.
 Il preventivo finanziario gestionale
 1.  La  gestione  finanziaria  si  svolge  in  base al preventivo finanziario  gestionale  che, formulato in termini di competenza e di cassa,  e'  in coerenza con la programmazione annuale. Deve risultare in   equilibrio.   Tale   equilibrio  puo'  essere  conseguito  anche attraverso  l'utilizzo  del  presunto  avanzo  di  amministrazione al 31 dicembre  dell'esercizio  precedente cui il bilancio si riferisce. Detto avanzo e' indicato nella apposita tabella dimostrativa.
 2.  Il preventivo finanziario gestionale, formulato in termini di competenza  e  di cassa, coincide, per l'Istituto, con l'unica unita' previsionale di base (UPB) prevista.
 3.  Il  bilancio di competenza mette a confronto gli stanziamenti proposti  con  quelli  dell'esercizio  precedente definiti al momento della  redazione  del  documento  previsionale.  Il  bilancio  indica l'ammontare  presunto  dei  residui  attivi  e  passivi alla chiusura dell'esercizio  precedente,  l'ammontare delle entrate che si prevede di  accertare e delle uscite che si prevede di impegnare nell'anno di riferimento,  nonche'  l'ammontare  delle  entrate  che si prevede di incassare  e  delle  uscite  che  si  prevede  di pagare nello stesso esercizio.  Nel  bilancio  di  previsione e' iscritta come posta a se stante,  rispettivamente  dell'entrata  e della uscita, l'avanzo o il disavanzo  di  amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.
 4.  Gli  stanziamenti di entrata sono iscritti in bilancio previo accertamento  della  loro attendibilita', mentre quelli relativi alle uscite  sono  iscritti  in  relazione  a  programmi  definiti  e alle concrete   capacita'   operative   dell'Istituto   nel   periodo   di riferimento.
 5.  Il  preventivo finanziario e' corredato della pianta organica del personale nonche' degli allegati di cui all'art. 60, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
 Art. 6. Classificazione   delle   entrate   e  delle  uscite  del  preventivo
 finanziario
 1.  Considerata l'unicita' dell'unita' previsionale di base (UPB) di primo livello, le entrate e le uscite sono ripartite e specificate in  bilancio  secondo  UPB  di  livello inferiore, in coerenza con la ripartizione economica e funzionale prevista dall'art. 12 del decreto del  Presidente  della  Repubblica n. 97/2003; la loro articolazione, nell'ambito  di  titoli  e  categorie,  che  evidenzia come unita' di classificazione  il  capitolo,  da' origine al preventivo finanziario gestionale,  necessario anche per la gestione dei programmi, progetti ed attivita' e per la successiva rendicontazione.
 Le  entrate  e  le uscite descritte sono rappresentate secondo lo schema  di cui all'allegato 3 annesso al decreto del Presidente della Repubblica  n. 97/2003, con le semplificazioni indicate dall'art. 48, comma 5 dello stesso decreto.
 Art. 7.
 Quadro generale riassuntivo
 1.   Il   bilancio  di  previsione  si  conclude  con  un  quadro riepilogativo,  redatto  in  conformita'  all'allegato  4  del citato decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  97/2003, in cui sono riassunte le previsioni di competenza e di cassa.
 Art. 8.
 Il preventivo economico
 1. Il preventivo economico diventa automaticamente operativo dopo che  il  preventivo  finanziario  gestionale e' stato autorizzato dal consiglio  di  amministrazione.  Il preventivo economico racchiude le misurazioni economiche dei costi e dei ricavi.
 2.  Il  preventivo economico pone a raffronto non solo i proventi ed  i  costi della gestione d'esercizio, ma anche le poste economiche che   non   avranno   nello   stesso   esercizio   la   contemporanea manifestazione  finanziaria  e  le  altre  poste,  sempre economiche, provenienti  dalle  utilita' dei beni patrimoniali da impiegare nella gestione a cui il preventivo economico si riferisce.
 Art. 9.
 La tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione
 1. Al bilancio di previsione e' allegata una tabella dimostrativa del    risultato   di   amministrazione   presunto   al   31 dicembre dell'esercizio  precedente  a quello cui il bilancio si riferisce. La tabella  deve indicare gli eventuali vincoli che gravano sul relativo importo.
 2.  Del  presunto avanzo di amministrazione se ne potra' disporre quando  sia  dimostrata  l'effettiva  esistenza e nella misura in cui l'avanzo   stesso  risulti  realizzato.  Del  presunto  disavanzo  di amministrazione  deve  tenersi obbligatoriamente conto all'atto della formulazione   del  bilancio  di  previsione  al  fine  del  relativo assorbimento.
 Art. 10.
 La relazione del collegio dei revisori
 1.  Il bilancio di previsione, almeno quindici giorni prima della delibera    del   consiglio   di   amministrazione,   e'   sottoposto all'attenzione  del  collegio  dei  revisori  che,  a conclusione del proprio esame, redige apposita relazione, proponendone l'approvazione o meno.
 2.  La  relazione deve contenere considerazioni e valutazioni sul programma annuale e sugli obiettivi che l'Istituto intende realizzare ed,  in  particolare,  sull'attendibilita' delle entrate previste nei vari  capitoli  di  bilancio  sulla base della documentazione e degli elementi  di  conoscenza  evidenziati  nella relazione programmatica, nonche'  sulla  congruita'  delle spese, tenendo presente l'ammontare delle  risorse  consumate  negli  esercizi  precedenti, le variazioni apportate e gli stanziamenti proposti.
 Art. 11.
 Fondo di riserva per le spese impreviste
 1. Nel bilancio di previsione, sia di competenza che di cassa, e' iscritto  un  fondo di riserva per le spese impreviste nonche' per le maggiori  spese  che potranno verificarsi durante l'esercizio, il cui ammontare  non  puo'  essere  superiore  al tre per cento o inferiore all'un  per  cento del totale delle uscite correnti. Su tale capitolo non  possono  essere  emessi  mandati  di  pagamento, ma si provvede, all'occorrenza,  a  trasferire  le  somme  necessarie  ai  pertinenti capitoli di bilancio. I prelievi dal fondo di riserva sono effettuati entro  il  30 novembre  di  ciascun  anno,  salvo casi eccezionali da motivare, con un apposito provvedimento del dirigente, che ne informa il consiglio di amministrazione.
 Art. 12.
 Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso
 1. Nel bilancio di previsione, sia di competenza che di cassa, e' istituito  un  fondo  speciale per i presumibili oneri lordi connessi con  i  rinnovi del contratto di lavoro del personale dipendente, nei limiti    delle   quantificazioni   risultanti   dal   documento   di programmazione  economico-finanziaria.  Su  tale capitolo non possono essere  assunti impegni di spesa ne' possono essere emessi mandati di pagamento,   ma   si   provvede  a  trasferire,  all'occorrenza,  con provvedimento  del  dirigente,  immediatamente  esecutivo,  le  somme necessarie ai pertinenti capitoli di bilancio incluse quelle relative agli  oneri riflessi a carico dell'Istituto, separando, in ogni caso, con   distinte  intitolazioni  dei  capitoli  stessi,  gli  oneri  di pertinenza dell'esercizio da quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto.
 Art. 13.
 Fondo rischi ed oneri
 1.  Gli accantonamenti al fondo rischi ed oneri, per spese future e   per   ripristino  investimenti,  presentano  previsioni  di  sola competenza. Su tali stanziamenti non possono essere emessi mandati. A fine  esercizio  le relative somme confluiscono nella parte vincolata del   risultato   di   amministrazione.   L'utilizzo  delle  relative disponibilita'  e'  effettuato  con  il procedimento di variazione al bilancio di previsione.
 Art. 14.
 Assestamento, variazioni e storni al bilancio
 1.  Entro  il termine del 30 luglio di ciascun anno e' deliberato l'assestamento  del bilancio secondo le procedure e le norme previste per la relativa approvazione.
 2.  A  cura  del  dirigente  possono  essere  disposte variazioni compensative   nell'ambito   della   UPB   per   fronteggiare   oneri inderogabili ovvero spese obbligatorie.
 3.  Con  le  stesse  modalita' di cui al comma 1 si utilizzano le risorse  finanziarie  accantonate  nell'avanzo di amministrazione per specifiche finalita'.
 4. Ulteriori variazioni al bilancio di previsione di competenza e di  cassa,  comprese  quelle  per  l'utilizzo  dei  fondi  di  cui ai precedenti  articoli,  possono  essere  deliberate  entro  il mese di novembre.  I  relativi  provvedimenti  si concludono con un sintetico quadro riepilogativo delle variazioni disposte.
 5.  Le  variazioni  per  nuove  o maggiori spese possono proporsi soltanto se e' assicurata la necessaria copertura finanziaria.
 6.  Sono  vietati  gli storni nella gestione dei residui, nonche' tra la gestione dei residui e quella di competenza o viceversa.
 7.  Durante  l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere  adottati  provvedimenti  di  variazioni  al  bilancio,  salvo eventuali casi eccezionali da motivare.
 Art. 15.
 Esercizio provvisorio
 1.  Qualora  l'adozione del bilancio di previsione non intervenga prima  dell'inizio  dell'esercizio  cui  lo  stesso  si riferisce, il consiglio  di amministrazione puo' autorizzare, per non oltre quattro mesi, la gestione provvisoria, con riferimento all'ultimo bilancio di previsione  regolarmente  approvato, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo, ovvero nei  limiti  della  maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie  e  non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi.
 TITOLO II
 Gestione rendicontazione servizio di cassa
 Art. 16.
 La gestione delle entrate
 1.  La  gestione  delle  entrate  si  attua  attraverso  le  fasi dell'accertamento, della riscossione e del versamento.
 2. Le entrate sono accertate dal dirigente, previa verifica della ragione  del  credito  e  del  debitore,  al  fine  di iscrivere come competenza dell'esercizio finanziario l'ammontare del credito.
 3.  La  riscossione  consiste  nel  materiale  introito  da parte dell'Istituto  di  credito cui e' affidato il servizio di cassa delle somme  dovute  all'Istituto,  sulla base di ordinativi o reversali di incasso.
 4.  Le entrate possono essere introitate anche per il tramite del servizio  di  conti  correnti  postali  o  attraverso  un servizio di riscossione  diretta  da parte di funzionari appositamente incaricati ove   specifiche   esigenze   rendano  economica  tale  modalita'  di riscossione.  Le  entrate  introitate  per il tramite del servizio di conti  correnti  postali  devono  affluire al cassiere con la cadenza prevista dalle disposizioni attuative della tesoreria unica.
 5.   Il   versamento   costituisce  l'ultima  fase  dell'entrata, consistente  nel  trasferimento  delle  somme  riscosse  nelle  casse dell'Istituto.
 Art. 17.
 La gestione delle uscite
 1.   La  gestione  delle  uscite  si  attua  attraverso  le  fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento.
 2.  L'impegno  costituisce autorizzazione ad impiegare le risorse finanziarie. Esso determina la somma da pagare, il soggetto creditore e  la ragione, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, in base a legge, a contratto o ad altro titolo giuridicamente valido. Possono  altresi'  essere  assunti impegni sulla base di programmi di attivita' istituzionali puntualmente definiti in base a deliberazioni adottate  dal consiglio di amministrazione. Costituiscono economia le minori  spese  sostenute rispetto all'impegno assunto, verificate con la   conclusione   della  fase  della  liquidazione.  Chiuso  con  il 31 dicembre  l'esercizio  finanziario,  nessun  impegno  puo'  essere assunto a carico dell'esercizio scaduto.
 3. L'impegno di spesa, quale atto di natura gestionale, attuativo di   piani,   progetti   e  programmi  deliberati  dal  consiglio  di amministrazione,  compete  al  dirigente  e,  in  caso  di  assenza o impedimento,  da  un  delegato  inizialmente individuato con apposito provvedimento  dal  Presidente.  Gli  impegni  non possono superare i limiti  degli  stanziamenti.  Non  e'  possibile  effettuare spese in assenza di impegno valido e debitamente registrato.
 4.  Tutti  gli  atti comportanti impegno di spesa sono soggetti a registrazione  nelle  apposite scritture previa verifica dell'ufficio ragioneria della regolarita' della documentazione di spesa.
 5.  La liquidazione costituisce la fase del procedimento di spesa con  cui,  in  base  ai  documenti  ed ai titoli atti a comprovare il diritto  del  creditore,  si determina la somma da pagare, nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.
 6.  L'atto di liquidazione, ovvero l'autorizzazione al pagamento, con  tutti  i  relativi  documenti  giustificativi  ed  i riferimenti contabili,  e'  trasmesso all'ufficio ragioneria servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
 7.  Il  pagamento  delle  spese e' ordinato, entro i limiti delle previsioni  di  cassa,  mediante  l'emissione di mandati di pagamento numerati  in  ordine  progressivo  tratti  sull'Istituto  di credito, cassiere.
 8.  I  mandati  di  pagamento  sono  firmati  dal dirigente e dal responsabile  dell'ufficio  ragioneria.  In assenza o impedimento del responsabile  della  ragioneria i mandati sono firmati da un delegato inizialmente individuato con apposito provvedimento dal Presidente.
 9.   Le   somme   impegnate   e   non  pagate  entro  il  termine dell'esercizio costituiscono residui passivi.
 10.  Ogni  mandato di pagamento e' corredato, a seconda dei casi, di documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e  servizi,  dai  verbali  di  collaudo  ove richiesti, dalle note di liquidazione  e  da ogni altro documento che giustifichi la spesa. La documentazione  della  spesa  e'  allegata al mandato successivamente alla  sua estinzione ed e' conservata agli atti per non meno di dieci anni.
 11.  I  mandati  di  pagamento  sono  cronologicamente registrati nell'apposito  giornale  di  cassa  e  nei  partitari  di spesa prima dell'invio all'istituto cassiere.
 Art. 18.
 Carte di credito
 1.  L'Istituto,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 53,  della legge 28 dicembre  1995,  n.  549,  puo'  avvalersi, in quanto applicabili, delle  procedure  di  pagamento  previste  dal  regolamento di cui al decreto  del  Ministero  del  tesoro  9 dicembre 1996, n. 701, previo apposito disciplinare deliberato dal consiglio di amministrazione.
 2.   La   carta  di  credito  puo'  essere  usata  solamente  per fronteggiare le spese di trasporto, carburante, vitto ed alloggio, in caso  di  missioni ed organizzazione di convegni e manifestazioni. Il suo  utilizzo  spetta  al  Presidente ed al dirigente, e su specifica autorizzazione  di  questo  ultimo,  al  restante personale. E' fatto obbligo  di fornire all'ufficio ragioneria tutta la documentazione di supporto  alle  spese  effettuate  ed  il titolo giustificativo delle stesse entro giorni trenta dal suo utilizzo.
 Art. 19.
 Il rendiconto generale
 1.  I risultati conseguiti nel corso del processo gestionale sono riassunti e dimostrati nel rendiconto generale, costituito da:
 a) il rendiconto finanziario gestionale;
 b) il conto economico in forma abbreviata;
 c) lo stato patrimoniale in forma abbreviata;
 d)  la  nota  integrativa  e  relazione sulla gestione in forma abbreviata.
 2. Al rendiconto generale sono allegati:
 a) la situazione amministrativa;
 b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
 3.  Lo schema di rendiconto generale, comprensivo degli allegati, unitamente alla relazione illustrativa del presidente, e' sottoposto, a cura del dirigente, almeno quindici giorni prima del termine di cui al comma 4, all'esame del collegio dei revisori dei conti, che redige apposita  relazione  da  allegare  al  predetto  schema, con la quale esprime  parere  motivato  in  merito  all'approvazione  da parte del consiglio di amministrazione.
 4.   Il  rendiconto  generale  e'  deliberato  dal  consiglio  di amministrazione  entro  il  mese  di aprile dell'anno successivo alla chiusura    dell'esercizio   finanziario   ed   e'   trasmesso   alle amministrazioni  competenti  secondo  le disposizioni della normativa vigente.
 Art. 20.
 Rendiconto finanziario gestionale
 1.  Il  rendiconto  finanziario  gestionale,  in  relazione  alla classificazione  del  preventivo finanziario, evidenzia le risultanze della  gestione  delle  entrate  e  delle  uscite  e  si  articola in capitoli, come il preventivo finanziario gestionale, evidenziando:
 le  entrate  di  competenza  dell'anno,  accertate,  riscosse o rimaste da riscuotere;
 le  uscite di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;
 la  gestione  dei  residui  attivi  e  passivi  degli  esercizi precedenti;
 le  somme  riscosse  e  quelle pagate in conto competenza ed in conto residui;
 il  totale  dei  residui  attivi  e  passivi  che si tramandano all'esercizio successivo.
 Art. 21.
 Riaccertamento dei residui e inesigibilita' dei crediti
 1.  L'ente  compila  annualmente  alla chiusura dell'esercizio la situazione  dei  residui  attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori  a  quello  di  competenza,  distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo.
 2. Detta situazione indica la consistenza al 1° gennaio, le somme riscosse  o  pagate nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perche'  non  piu'  realizzabili  o dovute, nonche' quelle rimaste da riscuotere o da pagare.
 3.  I residui attivi possono essere ridotti od eliminati soltanto dopo  che  siano  stati  esperiti  tutti  gli  atti  per ottenerne la riscossione,  a  meno  che  il  costo  per  tale  esperimento  superi l'importo da recuperare.
 4.  Le variazioni dei residui attivi e passivi e l'inesigibilita' dei   crediti   devono   formare   oggetto  di  apposita  e  motivata deliberazione  del  consiglio di amministrazione, sentito il collegio dei  revisori dei conti che in proposito manifesta il proprio parere. Le  consequenziali  variazioni  trovano  sede  di riscontro nel conto economico.
 5.  La  situazione  di  cui  al comma 1 e' allegata al rendiconto generale,  unitamente  a  una  nota  illustrativa  del  collegio  dei revisori  dei  conti  sulle  ragioni della persistenza dei residui di maggiore  anzianita'  e  consistenza,  nonche' sulla fondatezza degli stessi.
 Art. 22.
 Il conto economico
 1.   Il  conto  economico  e'  redatto  secondo  le  disposizioni contenute nell'art. 2425 del codice civile, per quanto applicabili.
 2.  Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della   gestione   secondo  criteri  di  competenza  economica.  Esso comprende:  gli accertamenti e gli impegni delle partite correnti del conto  del  bilancio,  rettificati  al  fine  di  far  partecipare al risultato  di gestione solo quei componenti di reddito economicamente competenti  all'esercizio (costi consumati e ricavi esauriti); quella parte  di  costi  e  di  ricavi  di  competenza dell'esercizio la cui manifestazione  finanziaria, in termini di impegno e accertamento, si verifichera'  nei  prossimi esercizi (ratei); quella parte di costi e di  ricavi  ad  utilita' differita (risconti); le sopravvenienze e le insussistenze;  tutti  gli  altri elementi economici non rilevati nel rendiconto finanziario che hanno inciso sulla situazione patrimoniale modificandola.
 3.  Costituiscono  componenti  positivi  del  conto  economico: i trasferimenti  correnti;  i  contributi  e i proventi derivanti dalla cessione   dei  servizi  offerti  a  domanda  specifica;  i  proventi derivanti  dalla  gestione  del patrimonio; i proventi finanziari; le insussistenze  del passivo, le sopravvenienze attive e le plusvalenze da alienazioni.
 4.  Costituiscono componenti negativi del conto economico i costi per  acquisto  di  materie  prime  e  di beni di consumo; i costi per acquisizione  di  servizi; il valore del godimento dei beni di terzi; le  spese  per  il  personale; i trasferimenti a terzi; gli interessi passivi   e   gli  oneri  finanziari;  le  imposte  e  le  tasse;  la svalutazione   dei  crediti  e  altri  fondi;  gli  ammortamenti;  le sopravvenienze   passive,   le   minusvalenze  da  alienazioni  e  le insussistenze dell'attivo.
 5.   Sono   vietate   compensazioni  tra  componenti  positivi  e componenti negativi del conto economico.
 6.  I contributi correnti e la quota di pertinenza dei contributi in  conto  capitale  provenienti da altre amministrazioni pubbliche e private  o da terzi sono di competenza economica dell'esercizio quali proventi del valore della produzione.
 Art. 23.
 Lo stato patrimoniale
 1.  Lo  stato  patrimoniale e' redatto secondo lo schema previsto dallo  art.  2424  del  codice  civile,  per  quanto  applicabile,  e comprende  le  attivita' e le passivita' finanziarie, i beni mobili e immobili,  ogni  altra  attivita'  e  passivita',  nonche'  le  poste rettificative.
 2.    Compongono    l'attivo    dello   stato   patrimoniale   le immobilizzazioni, l'attivo circolante, i ratei e i risconti attivi.
 3.   Le   immobilizzazioni  si  distinguono  in  immobilizzazioni immateriali,   in   immobilizzazioni   materiali  e  immobilizzazioni finanziarie.  Nelle  immobilizzazioni  finanziarie  sono  comprese le partecipazioni,  i  mutui,  le  anticipazioni  e  i crediti di durata superiore all'anno.
 4.  L'attivo circolante comprende le rimanenze, le disponibilita' liquide,  i  crediti  verso  lo  Stato  ed  enti pubblici e gli altri crediti di durata inferiore all'anno.
 5.  Gli  elementi  patrimoniali dell'attivo sono esposti al netto dei  fondi  ammortamento  o  dei  fondi  di svalutazione. Le relative variazioni devono trovare riscontro nella nota integrativa.
 6.  Compongono  il passivo dello stato patrimoniale il patrimonio netto, i fondi per rischi e oneri, il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, i debiti, i ratei e i risconti passivi.
 7.  In  calce  allo  stato  patrimoniale sono evidenziati i conti d'ordine  rappresentanti  le  garanzie  reali  e  personali  prestate direttamente  o  indirettamente,  i beni di terzi presso l'Istituto e gli  impegni  assunti  a  fronte  di  prestazioni  non ancora rese al termine dell'esercizio finanziario.
 8.  Sono  vietate  compensazioni fra partite dell'attivo e quelle del passivo.
 9.  Allo stato patrimoniale e' allegato un elenco descrittivo dei beni  appartenenti  al patrimonio immobiliare dell'Istituto alla data di   chiusura   dell'esercizio   cui   il  conto  si  riferisce,  con l'indicazione  delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi prodotto.
 Art. 24. I criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi patrimoniali
 1.  I  criteri  di  iscrizione  e  di  valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi sono, in quanto applicabili, analoghi a quelli  stabiliti  dall'art.  2426  del  codice civile e dai principi contabili  stabiliti  dagli  organismi  nazionali  ed  internazionali competenti in materia.
 Art. 25.
 La nota integrativa e relazione sulla gestione
 1. La nota integrativa e relazione sulla gestione e' un documento illustrativo  di  natura  tecnico-contabile  riguardante  l'andamento della  gestione dell'Istituto nonche' i fatti di rilievo verificatisi dopo  la  chiusura  dell'esercizio  ed  ogni eventuale informazione e schema utile ad una migliore comprensione dei dati contabili.
 2.  Il  documento  segue  le  disposizioni  del comma 3 dell'art. 2435-bis  del codice civile, fornendo le informazioni di cui all'art. 26 «Situazione amministrativa» del presente regolamento.
 Art. 26.
 La situazione amministrativa
 1. La situazione amministrativa, allegata al rendiconto generale, evidenzia:
 a)  la consistenza di cassa iniziale, gli incassi e i pagamenti complessivamente fatti nell'esercizio, in conto competenza e in conto residui, il saldo alla chiusura dell'esercizio;
 b)  il  totale  complessivo  delle  somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e di quelle rimaste da pagare (residui passivi);
 c) il risultato finale di amministrazione.
 2.  La  situazione amministrativa deve tener distinti i fondi non vincolati, da quelli vincolati e dai fondi destinati al finanziamento delle  spese  in  conto  capitale. Tale ripartizione e' illustrata in calce al prospetto dimostrativo della situazione amministrativa.
 3. L'avanzo di amministrazione, puo' essere utilizzato:
 a)  per  i  provvedimenti  necessari  per la salvaguardia degli equilibri  di bilancio, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per  il  finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi  periodo  dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento;
 b) per il finanziamento di spese di investimento.
 4. Nel corso dell'esercizio al bilancio di previsione puo' essere applicato,  con  delibera  di variazione, l'avanzo di amministrazione accertato  in  un  ammontare  superiore  a quello presunto scaturente dall'esercizio  immediatamente  precedente per la realizzazione delle finalita' di cui alle lettere a) e b) del comma 3. Tale utilizzazione puo'   avvenire   solo   dopo  l'approvazione  del  conto  consuntivo dell'esercizio precedente.
 5.  L'eventuale  disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi del  comma 1  e'  applicato  al bilancio di previsione nei modi e nei termini  di cui all'art. 6, comma 8, in aggiunta alle quote vincolate e    non    disponibili   comprese   nel   risultato   contabile   di amministrazione.
 Art. 27.
 La relazione del collegio dei revisori
 1. Il collegio dei revisori dei conti redige la propria relazione formulando     valutazioni     e     giudizi     sulla    regolarita' amministrativo-contabile  della  gestione  ed,  in  uno  con le altre strutture  facenti  parte del controllo interno, anche valutazioni in ordine  alla  realizzazione  del  programma e degli obiettivi fissati all'inizio  dell'esercizio, ponendo in evidenza le cause che ne hanno determinato eventuali scostamenti.
 2.  Il  collegio  dei  revisori  dei  conti, in particolare, deve esprimere  valutazioni sull'adeguatezza della struttura organizzativa e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
 3.  La  proposta o meno di approvazione da parte del collegio dei revisori  si conclude con un giudizio senza rilievi, se il rendiconto generale  e'  conforme  alle  norme  che ne disciplinano i criteri di redazione e di valutazione di cui all'allegato n. 14, con un giudizio con rilievi o con un giudizio negativo.
 Art. 28.
 Affidamento del servizio di cassa
 1.  Il  servizio  di  cassa  e'  affidato,  in  base  ad apposita convenzione  deliberata  dal  consiglio di amministrazione, a imprese autorizzate  all'esercizio  dell'attivita'  bancaria,  ai  sensi  del decreto   legislativo   1° settembre   1993,  n.  385,  e  successive modificazioni, previa apposita gara ad evidenza pubblica.
 2.  Le modalita' per l'espletamento del servizio di cassa, devono essere coerenti con le disposizioni sulla tesoreria unica.
 Art. 29.
 Servizio di cassa interno
 1. Per esigenze di funzionamento, il consiglio di amministrazione autorizza  l'istituzione  di un servizio di cassa interno. L'incarico di  cassiere,  cumulabile  con  quello  di  economo, e' conferito dal dirigente  ad un dipendente per una durata determinata, non superiore a tre anni ed e' rinnovabile. Con lo stesso provvedimento viene anche nominato  l'impiegato  incaricato di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
 2.  Il  cassiere,  o  il  suo  sostituto, non possono delegare le proprie  funzioni  ad altri impiegati rimanendo fermo in ogni caso la personale responsabilita' dei medesimi. Le procedure di gestione e di rendicontazione  del  fondo di cassa sono stabilite con provvedimento del dirigente.
 TITOLO III
 Gestione patrimoniale
 Art. 30.
 Norme di indirizzo
 1.  I  beni  dell'Istituto  si  distinguono  in immobili e mobili secondo  gli  articoli 812  e  seguenti  del codice civile. Essi sono descritti a quantita' e a valore negli inventari.
 Art. 31.
 Consegnatario
 1.  I  beni  sono presi in consegna da soggetti che ne rispondono personalmente;  non  sono  inventariati,  in genere, i beni di facile consumo  ed  i  beni  di  modico  valore,  per i quali e' sufficiente l'annotazione in apposito registro.
 2.  Il dirigente nomina un consegnatario che riceve in consegna i beni  dell'Istituto,  per  un  periodo  non  superiore  a  tre  anni, rinnovabile.
 3.  Il  consegnatario ha l'obbligo della custodia dei beni ovvero della diligente adozione di tutte le misure idonee alla conservazione dei  beni  nelle  condizioni  e  per l'uso cui sono destinati nonche' nella  tempestiva  segnalazione di eventuali perdite o deterioramenti nonche'   della   tenuta   delle   prescritte   scritture   contabili inventariali.
 4.  La  cancellazione  dall'inventario  dei  beni e' disposta con provvedimento del dirigente su proposta del consegnatario.
 5.  Ogni cinque anni per i beni mobili ed ogni dieci anni per gli immobili  si  provvede alla relativa ricognizione e valutazione ed al conseguente rinnovo degli inventari, sentito il collegio dei revisori dei conti.
 Art. 32.
 Criteri di valutazione
 1.  I  beni  sono  valutati  secondo le norme del codice civile e conformemente  ai  criteri  di  iscrizione  e  valutazione  di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 27 febbraio 2003, n. 97 .
 TITOLO IV
 Attivita' negoziale
 Art. 33.
 Normativa comunitaria e nazionale
 1.  In  relazione  alle specifiche materie e nei limiti di valore correlativi,  l'attivita'  negoziale e' svolta con l'osservanza delle disposizioni  emanate  in attuazione della normativa comunitaria e di quella nazionale vigente in materia.
 2.  La  determinazione  a  contrattare,  la scelta della forma di contrattazione,  delle  modalita'  essenziali  del  contratto  e  dei capitolati    d'oneri   sono   di   competenza   del   consiglio   di amministrazione.
 3.   In   sede  di  autorizzazione  della  spesa  viene  altresi' individuato,  ai  sensi  degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  il  responsabile  dell'istruttoria  e  di ogni altro adempimento inerente il procedimento conseguente.
 Art. 34.
 Lavori pubblici
 1.   Per   gli   appalti  di  lavori  pubblici  si  applicano  le disposizioni  contenute  nella  legge  11 febbraio  1994,  n.  109  e successive   modificazioni,   nonche'  nel  relativo  regolamento  di attuazione  approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni.
 Art. 35.
 Acquisto di beni e fornitura di servizi
 1. L'Istituto stabilisce le competenze, le forme di negoziazione, le  modalita'  di  aggiudicazione,  la stipulazione e le modalita' di esecuzione   del  contratto  e  del  collaudo,  secondo  principi  di correttezza,     imparzialita',    concorrenzialita',    trasparenza, efficienza ed efficacia dei processi.
 2.  Per  gli  acquisti  di  beni  e  servizi l'Istituto puo' fare ricorso  alle  convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.a. ovvero utilizzarne  i  parametri  qualita-prezzo,  secondo  quanto  previsto dall'art.  26  della  legge  23 dicembre  1999,  n.  488 e successive modificazioni ed integrazioni.
 3.  Alla  stipulazione  dei  contratti per l'esecuzione di opere, forniture  e  servizi  e  in  genere  alla stipulazione di ogni altro contratto  si perviene a seguito di apposite gare aventi la forma del pubblico   incanto  o,  ricorrendone  i  presupposti  di  legge  alla licitazione privata ovvero all'appalto concorso.
 4. Il ricorso alla trattativa privata e al sistema in economia e' ammesso  esclusivamente nei casi espressamente previsti da specifiche norme di legge.
 Art. 36.
 Criteri di aggiudicazione
 1. Le gare sono aggiudicate in base ai seguenti criteri:
 a) prezzo piu' basso, qualora i lavori, la fornitura dei beni o dei servizi che formano oggetto del contratto debbano essere conformi ad appositi capitolati o disciplinari tecnici;
 b)  a  favore  dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa, valutabile  in base a parametri indicati nel capitolato d'oneri e nel bando (o avviso) di gara o nella lettera d'invito.
 Art. 37.
 Trattativa privata
 1. Il ricorso alla trattativa privata e' ammesso:
 a)  quando  non  vi  e'  stata  alcuna offerta o alcuna offerta appropriata  dopo  l'espletamento  di  una  gara  a evidenza pubblica purche'  le  condizioni  iniziali  della fornitura o del servizio non subiscano modifiche sostanziali;
 b)  qualora,  per  motivi  di  natura  tecnica, artistica o per ragioni  attinenti  alla  tutela di diritti esclusivi, la fornitura o l'esecuzione del servizio puo' essere affidata solo ad un particolare soggetto;
 c)  per  motivazioni  di  urgenza  determinata  da  avvenimenti imprevedibili  per  l'Istituto  e  in  ogni  caso per motivazioni non imputabili all'Istituto stesso,
 d)  per  forniture  complementari  qualora  la sostituzione del fornitore   obbligherebbe   ad  acquisire  materiale  differente  e/o comporti incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate;
 e)  per  servizi  complementari  da  affidare al prestatore che fornisce   il  servizio  principale  e  che  siano  strettamente  non separabili   e/o   strettamente   necessari  per  il  perfezionamento dell'appalto  principale;  in  ogni  caso il valore complessivo degli appalti  aggiudicati  per  servizi complementari non puo' superare il 50% dell'importo relativo all'appalto principale.
 2.  Nei  casi  indicati  ai  punti a) e d) devono essere invitati cinque  soggetti  qualificati  e  possibilmente scelti tra i soggetti iscritti  nell'albo  dei  fornitori,  previa  documentata indagine di mercato.
 Art. 38.
 Congruita' dei prezzi
 1.  L'accertamento  sulla  congruita'  dei prezzi praticati dalle ditte  fornitrici  e'  effettuato  dal  dirigente attraverso elementi obiettivi  di  riscontro  dei  prezzi  correnti di mercato risultanti anche  da  apposite  indagini.  Nei  casi di prestazioni di servizi e forniture particolarmente complesse, puo' essere nominata un'apposita commissione,   formata   da  personale  anche  esterno  all'Istituto, nell'ipotesi  di  carenza  di  personale  interno dotato di specifica professionalita', che accerti la congruita' dei prezzi praticati.
 Art. 39.
 Aggiudicazione
 1.  Alla  scelta  del  contraente provvedono apposite commissioni nominate dal dirigente, in armonia con gli indirizzi del consiglio di amministrazione,  composte  in  prevalenza  da  funzionari  o tecnici appartenenti  all'Istituto,  integrate  da  esperti  esterni  qualora l'Istituto    non    disponesse   di   specifiche   professionalita'. All'aggiudicazione della gara provvede il dirigente.
 Art. 40.
 Ufficiale rogante
 1. I contratti ed i processi verbali di aggiudicazione definitiva nelle  aste e nelle licitazioni private sono ricevuti dal funzionario designato  quale  ufficiale  rogante  o da un funzionario in veste di pubblico ufficiale.
 2.  L'ufficiale  rogante  e'  tenuto  all'osservanza  delle norme prescritte per gli atti notarili, ove applicabili. E' tenuto, in caso di  contratti  stipulati  in  forma  pubblica  amministrativa  ovvero mediante  scrittura privata autenticata, a verificare l'identita', la legittimazione dei contraenti e l'assolvimento degli oneri fiscali, a tenere  il  repertorio  in  ordine  cronologico ed a rilasciare copie autentiche degli atti ricevuti.
 Art. 41.
 Verifica della prestazione
 1. I lavori, le forniture ed i servizi sono sottoposti a collaudo in  base  alle  vigenti  disposizioni ed alle modalita' stabilite dal contratto.
 2.  Il  dirigente  nomina  il collaudatore o, nei casi di lavori, forniture  o servizi che comportino una competenza tecnica complessa, l'apposita   commissione   di  collaudo,  determinandone  l'eventuale compenso.
 Art. 42.
 Garanzie e coperture assicurative
 1.  A  garanzia  dell'esecuzione  dei contratti le imprese devono prestare idonea cauzione, determinata nei contratti medesimi.
 2.  La  cauzione  puo'  essere  costituita  da  una  fidejussione bancaria o assicurativa.
 3.  La  cauzione  puo'  essere  omessa per i contratti di importo inferiore  a  52.000  euro, IVA esclusa o qualora la ditta contraente sia  di  notoria  solidita',  subordinatamente  al  miglioramento del prezzo.
 Art. 43.
 Lavori, forniture e servizi in economia
 1.  E'  ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 2001, n.  384  per  le seguenti tipologie di spesa, entro i limiti di somma deliberati,  nell'ambito  dell'importo di 130.000 euro, dal consiglio di amministrazione, per ogni singola spesa:
 a)  l'acquisto, manutenzione, riparazione e adattamento di beni mobili  (mobilio,  scaffalature,  utensili,  arredi  e macchinari per ufficio, attrezzature tecniche;
 b)  l'acquisto  di  materiali  di  consumo  occorrenti  per  le attivita' di laboratori, centri tecnici;
 c)  spese  per  la partecipazione e organizzazione di convegni, congressi,  conferenze,  riunioni,  mostre  ed  altre  manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'Istituto;
 d) servizi di spedizione a mezzo posta, corriere o altro;
 e) spese per pubblicita' su quotidiani, periodici o altro;
 f)  acquisto  di  libri,  riviste,  giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici, ad agenzie di informazione e a servizi di informazione on line;
 g) abbonamento a banche dati italiane e straniere;
 h) rilegatura di libri e pubblicazioni;
 i)  servizio  montaggio  e  smontaggio  di attrezzature mobili, messa   in   sicurezza  di  apparecchiature,  trasporti,  spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;
 j)  spese per cancelleria e materiali vari di consumo, compresi i toner;
 k)  spese  per  l'acquisto  e  la  manutenzione  di  terminali, personal  computer, stampanti e materiale informatico di vario genere ;
 l)   acquisto,   noleggio,   riparazioni   e   manutenzioni  di autoveicoli,  compresi  quelli  destinati ad attivita' sperimentali e strumentali, di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti;
 m)   manutenzione   ordinaria   e   straordinaria  di  impianti tecnologici.
 2.  Nessuna prestazione contrattuale puo' essere artificiosamente frazionata al fine di avvalersi della presente procedura.
 Art. 44.
 Modalita' di esecuzione dei lavori in economia
 1.  I  lavori  in economia, entro i limiti previsti dall'art. 43, possono essere eseguiti nei seguenti modi:
 a)  in amministrazione diretta, con materiali, utensili e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale dell'ente:
 b)  a  cottimo  fiduciario, secondo quanto previsto dal decreto del  Presidente  della  Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, mediante affidamento  ad  imprese  o  persone  di nota capacita' ed idoneita', previa  richiesta  di  almeno  cinque  preventivi, redatti secondo le indicazioni  della  lettera  di  invito,  contenenti le condizioni di esecuzione  dei lavori, i relativi prezzi, le modalita' di pagamento, le  penalita'  da applicare in caso di mancata o ritardata esecuzione ed ogni altra condizione ritenuta utile.
 TITOLO V
 Sistema di scritture
 Art. 45.
 Sistemi di elaborazione automatica delle informazioni
 1. Lo sviluppo dei sistemi informatici nell'ambito dell'Istituto, cui  viene adibito personale dipendente, favorisce, ove possibile, la integrazione   e   la   interconnessione   con   quelli  delle  altre amministrazioni  pubbliche  al fine di consentire il contenimento dei costi,  il potenziamento dei supporti conoscitivi atti alle decisioni pubbliche  ed  al  miglioramento  complessivo  dei servizi da offrire all'utenza.
 Art. 46.
 Le rilevazioni finanziarie
 1.  Le  scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio rilevano  per  ciascun capitolo, sia in conto competenza sia in conto residui,  la  situazione  degli accertamenti e degli impegni a fronte degli  stanziamenti,  nonche'  delle  somme riscosse e pagate e delle somme  rimaste  da  riscuotere e da pagare. L'Istituto cura la tenuta delle seguenti scritture:
 a)  partitario  degli  accertamenti, contenente lo stanziamento iniziale  e  le  variazioni  successive,  le  somme accertate, quelle riscosse  e  quelle  rimaste  da  riscuotere  per ciascun capitolo di entrata;
 b)   partitario   degli  impegni,  contenente  lo  stanziamento iniziale  e  le  variazioni  successive,  le  somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare per ciascun capitolo;
 c) partitario dei residui contenente, per capitolo ed esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme rimaste da riscuotere o da pagare;
 d)  giornale  cronologico  degli  ordinativi  di  incasso e dei mandati, nonche' il giornale riassuntivo.
 Art. 47.
 Le rilevazioni economiche
 1. L'Istituto, al fine di consentire la valutazione economica dei servizi e delle attivita' prodotte, adotta un sistema di contabilita' economica  fondato  su  rilevazioni analitiche sulla base di un piano dei conti all'uopo predisposto.
 Art. 48.
 Le rilevazioni patrimoniali
 1. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione a valore  del  patrimonio  all'inizio  dell'esercizio  finanziario,  le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del  bilancio e per altre cause nonche' la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.
 2. L'inventario dei beni immobili evidenzia, per ciascun bene, la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui e' destinato e l'organo cui e' affidato,  il  titolo  di  provenienza,  le  risultanze catastali, la rendita  imponibile, le servitu', il costo d'acquisto e gli eventuali redditi.
 3.  L'inventario  dei  beni  mobili  riporta,  per  ogni bene, la denominazione  e  descrizione secondo la natura e la specie, il luogo in  cui  si  trova,  la quantita' ed il numero, la classificazione in nuovo, usato e fuori uso, il valore e il titolo di appartenenza.
 TITOLO VI
 Sistemi di controllo
 Capo I
 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
 Art. 49.
 Compiti
 1.  Il  collegio dei revisori dei conti, dell'Istituto vigila, ai sensi  dell'art. 2403 del codice civile e successive modificazioni ed integrazioni   ed   ai   sensi   dell'art.   10  del  regolamento  di organizzazione dell'Istituto, sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo,  verifica  la  regolarita'  della gestione e la corretta applicazione  delle  norme  di  amministrazione,  di  contabilita'  e fiscali   nonche'   esercita   il  controllo  contabile,  esplicando, altresi',  attivita'  di  collaborazione  con  gli  organi di vertice dell'Istituto,  fermo  restando  lo  svolgimento  di  eventuali altri diversi  compiti  assegnati  dalle  leggi e dal presente regolamento, limitatamente alle prestazioni previste per la carica rivestita.
 2.  Il  collegio  dei  revisori  dei  conti  effettua almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza della cassa e sulla esistenza  dei  valori,  dei titoli di proprieta', e sui depositi e i titoli a custodia.
 3. Fermo restando il carattere collegiale dell'organo, i revisori dei   conti   possono   procedere,   in   qualsiasi   momento,  anche individualmente,  ad  atti  di  ispezione e controllo; all'uopo hanno diritto   a   prendere   visione   di  tutti  gli  atti  e  documenti amministrativi e contabili, anche interni.
 4.  Il  controllo  sulla  intera  gestione deve essere svolto con criteri  di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico perseguito dall'Istituto,  per  singoli  settori  e  per  rami di attivita', con criteri  di  completezza  logico-sistematica  oltre che con controlli ispettivi non limitati ad atti isolati.
 5.  Di  ogni  verifica, ispezione e controllo, anche individuale, nonche' delle risultanze dell'esame collegiale dei bilanci preventivi e  relative  variazioni  e  dei  conti consuntivi e' redatto apposito verbale.
 6.  E'  obbligatorio  acquisire il parere dei revisori dei conti, reso collegialmente, sugli schemi degli atti deliberativi riguardanti bilanci   preventivi,   variazioni  agli  stessi,  conti  consuntivi, contrazioni  di  mutui,  nonche'  ricognizione  ed  accertamenti  dei residui  attivi  e  passivi  ed  eliminazione  per inesigibilita' dei crediti  iscritti  nella  situazione  patrimoniale.  Il  dirigente fa pervenire  al  collegio  i documenti necessari almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adozione dei provvedimenti.
 7.  I  revisori  dei  conti  possono  assistere alle sedute degli organi di amministrazione dell'Istituto.
 8.  Il collegio, nelle sue periodiche verifiche, vigila affinche' siano tempestivamente rese al Ministero dell'economia e delle finanze le  informazioni  previste  negli  articoli 59,  60  e 61 del decreto legislativo  30 marzo 2001, n. 165, ai fini del controllo della spesa del   personale.   Nei   verbali   del   collegio   deve  darsi  atto dell'osservanza di tale obbligo.
 9.  Il  collegio  dei  revisori  dei  conti, nelle sue periodiche verifiche,   vigila,   altresi',   affinche'  siano  sistematicamente esperite  le procedure di controllo interno. Nei verbali del collegio deve darsi atto dell'osservanza di tale obbligo.
 10. Il collegio vigila sull'adozione di controlli sulle strutture periferiche.
 Art. 50.
 Modalita' di controllo
 1.  L'esercizio  del controllo eseguito dal collegio dei revisori dei  conti si conforma ai principi di revisione contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 .
 Art. 51.
 Verbali
 1.  Copia del verbale del collegio dei revisori e' inviata, entro cinque  giorni dalla sua sottoscrizione, al presidente dell'Istituto, all'amministrazione  vigilante  e  al  Dipartimento  della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza.
 2.  Il  libro  dei verbali del Collegio dei revisori dei conti e' custodito presso la sede dell'Istituto.
 Art. 52.
 Incompatibilita' e responsabilita'
 1.  Ai  sensi  dell'art.  2399  del codice civile non possono far parte del collegio dei revisori dei conti e se nominati decadono:
 a)  parenti  e  gli  affini  dei  componenti  del  consiglio di amministrazione  dell'Istituto  entro  il  quarto  grado e coloro che siano legati all'Istituto da rapporto di lavoro continuativo;
 b)  a  norma  dell'art.  2382  del codice civile, l'interdetto, l'inabilitato,  il  fallito o chi e' stato condannato ad una pena che importa   l'interdizione  dai  pubblici  uffici  o  l'incapacita'  ad esercitare uffici direttivi.
 2.  I  revisori  dei  conti  sono responsabili delle attestazioni fatte e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno  conoscenza  per  ragione  del  loro ufficio salvo il dovere di informazione  previsto  nei  confronti  degli  organi  vigilanti e di controllo e dalle disposizioni di legge.
 3.  Si  estende  ai revisori dei conti l'obbligo di denuncia alla competente   Procura  regionale  presso  la  sezione  giurisdizionale regionale  della  Corte del conti nel caso di responsabilita' facenti capo  agli organi dell'Ente e nel caso non provveda chi vi e' tenuto. I   revisori   dei   conti   sono  tenuti,  altresi',  alla  denuncia all'autorita'  giudiziaria nei casi previsti dall'art. 331 del codice di procedura penale.
 Capo II
 CONTROLLO DI GESTIONE
 Art. 53.
 Controllo di gestione
 1.  L'Istituto,  in  relazione alle proprie dimensioni, attiva il controllo  di  gestione  idoneo a verificare l'efficacia, efficienza, economicita'  dell'azione  amministrativa,  al  fine  di ottimizzare, anche  mediante  tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi  e  risultati,  ai  sensi  dell'art.  1, lettera b) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
 TITOLO VII
 Disposizioni diverse e finali
 Art. 54.
 Obbligo di denunzia
 1.  Il  dirigente  ed  i responsabili che vengono a conoscenza di fatti  che  possano  dar  luogo  a  responsabilita'  ai  sensi  della normativa vigente in materia, debbono darne comunicazione al collegio dei  revisori  dei  conti e farne tempestiva denunzia alla competente procura  regionale  presso la sezione giurisdizionale regionale della Corte   dei   conti,   indicando  tutti  gli  elementi  raccolti  per l'accertamento  delle responsabilita' e per il risarcimento dei danni subiti dall'Istituto.
 2. Se il fatto e' imputabile al dirigente, la denunzia e' fatta a cura  del consiglio di amministrazione; se esso e' imputabile al capo di un ufficio, l'obbligo di denunzia incombe al dirigente.
 3.  Se il danno e' accertato dal collegio dei revisori dei conti, questo  invita l'organo competente, secondo le attribuzioni di cui ai commi 1  e  2,  a  provvedere  alla relativa denuncia. Il collegio vi provvede  direttamente  nel  caso  di responsabilita' facenti capo al consiglio di amministrazione o organo analogo e nel caso di inerzia o inottemperanza degli organi che vi siano tenuti.
 4.  L'omessa denunzia da parte di chi ne aveva l'obbligo comporta l'assunzione  della  relativa responsabilita' qualora si prescriva il diritto al risarcimento derivante dal fatto non denunziato.
 Art. 55.
 Rinvio
 1.  L'attivita' amministrativo-contabile, per quanto non previsto dal  presente  regolamento,  si  svolge  nel  rispetto  dei  principi generali  di  contabilita' pubblica, del decreto del Presidente della Repubblica   27 febbraio   2003,  n.  97  e  delle  norme  fiscali  e civilistiche vigenti.
 Art. 56.
 Norme transitorie e finali
 1.  Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, apposite deliberazioni   del  consiglio  di  amministrazione  disciplinano  su proposta  del  dirigente  la  progressiva  attuazione,  anche  in via sperimentale,     per    la    parte    riguardante    la    gestione economico-finanziaria  ed  il  relativo controllo, in relazione anche alle  necessarie  iniziative  di  formazione  e  di  adeguamento  dei programmi informatici.
 2.  Il  bilancio  ed  il  rendiconto generale saranno redatti, in ragione  dell'assetto  dimensionale  ed  organizzativo,  secondo  gli allegati   del   citato   decreto  del  Presidente  della  Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
 3.  Il  presente  regolamento,  una volta approvato dal Ministero vigilante,   in   fase   di   prima   applicazione,   sara'  adottato dall'Istituto  coordinando  la  vecchia  e  la  nuova normativa senza snaturare  la  funzione  e  la finalita' di ogni singolo capitolo. Il regolamento  contabile  trova  completa  attuazione  a  decorrere dal bilancio di previsione dell'esercizio 2007.
 Art. 57.
 Entrata in vigore
 1. Il presente regolamento, entra in vigore a decorrere dal primo giorno  del  mese successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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