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| Gazzetta n. 233 del 6 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 27 settembre 2006 |  | Riconoscimento,  alla sig.ra Arcila Cortez Liliana Felicia, di titolo di  studio  estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di giornalista professionista. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive modifiche;
 Visto  altresi'  il  decreto  legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51 /CEE del 18 giugno 1992, relativa ad  un  secondo  sistema  generale di riconoscimento della formazione professionale   che  integra  la  direttiva  89/48/CEE  e  successive integrazioni;
 Vista l'istanza della sig.ra Arcila Cortez Liliana Felicia, nata il 7 novembre  1959  a  Lima  (Peru),  cittadina  peruviana,  diretta ad ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 14 del decreto   legislativo  n.  319/1994,  il  riconoscimento  del  titolo professionale   conseguito   in  Peru'  di  «Periodista  profesional» conseguito  presso la «Escuela de Periodismo Jaime Bausate y Mesa» di Lima  e  rilasciato  dal  «Ministerio de educacion» peruviano in data 10 luglio  1996 ai fini dell'accesso all'albo dei giornalisti, elenco dei   giornalisti   professionisti   e   l'esercizio   della  omonima professione in Italia;
 Preso  atto che, secondo quanto attestato dalla Ambasciata d'Italia a  Lima  in  data  1° giugno 2006 risulta che, in base alla normativa peruviana  in  materia,  il  titolo  di  cui e' in possesso la sig.ra Arcila  Cortez e' condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione di giornalista in Peru';
 Preso  atto  che  la  richiedente  risulta  iscritta al «Colegio de Periodistas de Chile»;
 Viste  le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 7 settembre 2006;
 Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale dell'ordine  dei  giornalisti  espresso  nella nota in atti datata 13 luglio 2006;
 Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della professione  di  giornalista  professionista  e  quella  di cui e' in possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure compensative;
 Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche;
 Visto  l'art.  6  del  decreto legislativo n. 319/1994 e successive integrazioni;
 Visti   gli  articoli 6  del  decreto  legislativo  n.  286/1998  e successive  modifiche  e  14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  394/1999  e  successive  modifiche, per cui la verifica  del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 86/  1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
 Considerato  che  la  sig.ra  Ardila Cortez possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Milano in data 27 maggio 2000, rinnovato  in  data  12 febbraio 2005 con validita' fino al 29 giugno 2007, per motivi di lavoro subordinato;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Alla  sig.ra Arcila Cortez Liliana Felicia, nata il 7 novembre 1959 a  Lima  (Peru),  cittadina  peruviana,  e'  riconosciuto  il  titolo professionale   di   cui   in   premessa,  quale  titolo  valido  per l'iscrizione  all'albo  dei  giornalisti  -  elenco  dei  giornalisti professionisti  e  l'esercizio  della  omonima professione in Italia, fatta  salva  la  perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 |  |  |  | Art. 2. Detto  riconoscimento  e'  subordinato  al superamento di una prova attitudinale volta a accertare la conoscenza delle seguenti materie:
 1) legislazione della stampa (prova scritta);
 2) deontologia professionale (prova orale).
 |  |  |  | Art. 3. La prova si compone di un esame da svolgersi in lingua italiana. Le modalita'  di  svolgimento della prova sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 Roma, 27 settembre 2006
 Il direttore generale: Papa
 |  |  |  | Allegato A 
 a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il  calendario. Della convocazione della commissione e de calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti.
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