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| Gazzetta n. 233 del 6 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 settembre 2006 |  | Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3545). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17  febbraio 2006 con il quale e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2006 lo stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi nel  territorio  dell'isola  di  Lampedusa  e nelle prospicienti aree marine;    Vista l'ordinanza di protezione civile del 16 aprile 2004, n.  3350, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante  dalla  grave  situazione di crisi ambientale determinatasi nel  territorio  dell'isola  di  Lampedusa  e nelle prospicienti aree marittime»;
 Vista  l'ordinanza di protezione civile del 20 aprile 2006, n. 3516 recante:   «Disposizioni   urgenti   per   fronteggiare   l'emergenza determinatasi   nel   territorio   dell'isola   di   Linosa  e  nelle prospicienti  aree  marittime  ed  ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare  l'emergenza  determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa»;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 2 dicembre  2005,  concernente  la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Varese in occasione dei «Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008»;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del   19   aprile   2006   recante:   «Interventi   conseguenti  alla dichiarazione  di  «grande  evento» nel territorio della provincia di Varese  per  garantire  il  regolare  svolgimento dei «Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008»;
 Visto   l'art.  5,  comma  2,  dell'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio   dei  Ministri  n.  3228  del  18  luglio  2002,  recante: «Disposizioni    urgenti    per   fronteggiare   l'emergenza   idrica verificatasi  nel  territorio  dei  comuni  a sud di Roma serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio»;
 Visto  l'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 3454 del 29 luglio 2005 ;
 Vista  la  nota del Commissario delegato per l'emergenza idrica nel territorio  dei  Comuni  serviti  dal  Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio in data 24 luglio 2006;
 Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2006 con il quale e' stato dichiarato fino al 31 dicembre 2008 lo  stato d'emergenza nella citta' di Roma nel settore del traffico e della mobilita';
 Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2005 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito  degli  eventi  alluvionali  che  hanno colpito il territorio delle province di Bari e Brindisi nei giorni 22 e 23 ottobre 2005;
 Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale  e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia  di  Vibo  Valentia  colpito  dagli  eventi alluvionali del giorno 3 luglio 2006;
 Visto  l'art. 13 dell'ordinanza di protezione civile n. 3491 del 25 gennaio 2006;
 Vista  l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 luglio  2003,  n.  3303, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile   per   fronteggiare   la   grave   situazione   di  emergenza socio-ambientale  nel  territorio delle province di L'Aquila e Teramo interessato  dagli  interventi  necessari alla messa in sicurezza del Sistema Gran Sasso»;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3419 del  24 marzo 2005, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti  a  fronteggiare  la  situazione  di  pericolo  in  atto  nei territori dei comuni di Ancona e Orbetello»;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3450 del  16 luglio 2005, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile  diretti a fronteggiare la situazione emergenziale inerente ai gravi  dissesti  idrogeologici  con  conseguenti movimenti franosi in atto nei territori dei comuni di Naro e di Agrigento»;
 Visto  l'art.  19,  comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3536  del 28 luglio 2006, con il quale, allo scopo di assicurare ogni necessaria azione finalizzata al conseguimento delle finalita' di cui al  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 luglio 2006  concernente, tra l'altro, il coordinamento dei grandi eventi di cui  al  decreto-legge  7  settembre  2001,  n.  343  convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, la Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  e' autorizzata ad attribuire un incarico di funzione  dirigenziale  di  livello generale con funzioni vicarie, ex art.  19,  comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga  ai  limiti  percentuali  ivi  previsti  a personale altamente qualificato da assegnare al Dipartimento della protezione civile;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31  agosto  2006,  concernente la dichiarazione di «Grande evento» in relazione   al   pellegrinaggio   -  incontro  dei  giovani  italiani denominato  «Agora'  dei giovani italiani» che si terra' a Loreto, in provincia di Ancona, nei mesi di agosto e settembre 2007;
 Visto  l'art.  16  dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3485 del 22 dicembre 2005;
 Visto  l'art.  12  dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3506 del 23 marzo 2006;
 Visto  l'art.  9  dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3520 del 2 maggio 2006;
 Visti  l'art.  6 e l'art. 10 dell'ordinanza di protezione civile n. 3536 del 28 luglio 2006;
 Vista  la  nota  del 19 settembre 2006 del presidente della regione Puglia;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7  luglio 2006, con il quale sono stati prorogati, fino al 31 gennaio 2006,  gli stati di emergenza in relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici verificatisi nella regione Campania;
 Vista  la  nota  del  28  luglio  2006 del presidente della regione Campania  -  Commissario delegato per l'emergenza idrogeologica nella regione Campania;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1°  giugno  2006, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 gennaio 2007,  lo  stato  di  emergenza  nel  settore dei rifiuti, nonche' in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, e di tutela delle acque superficiali della regione Campania;
 Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341  del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004 art. 1,  comma  2,  n.  3361  in data 8 luglio 2004 art. 5, n. 3369 del 13 agosto  2004, n. 3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004 art.  8, n. 3382 del 18 novembre 2004 art. 8, n. 3390 del 29 dicembre 2004  art.  2,  n.  3397  del  28 gennaio 2005 art. 1, n. 3399 del 18 febbraio  2005  art.  6,  n.  3417  del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005 art. 6, n. 3443 del 15 giugno 2005 art. 9, n. 3449 del 15 luglio  2005  art.  2,  comma  1, n. 3469 del 13 ottobre 2005 art. 5, comma  6, n. 3479 del 14 dicembre 2005, n. 3481 del 19 dicembre 2005, n.  3491  del  25  gennaio  2006 articoli 13 e 15, n. 3493 in data 11 febbraio  2006,  n.  3506 del 2006 art. 7, n. 3508 del 13 aprile 2006 art.  13,  n.  3520  del 2 maggio 2006 art. 15, n. 3527 del 16 giugno 2006  art.  8,  n.  3529  del 2006 e n. 3536 del 2006 art. 8, recanti disposizioni  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  rifiuti  nella regione Campania;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1°  giugno  2006,  con  il quale lo stato di emergenza nel territorio della  regione Puglia in ordine alla crisi socio-economico ambientale nel  settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi ed in quello  delle  bonifiche  e'  stato,  da ultimo, prorogato fino al 31 gennaio 2007;
 Viste   le   ordinanze   del   Ministro  dell'interno  delegato  al coordinamento per la protezione civile n. 2450 del 27 giugno 1996, n. 2557  del  30  aprile 1997, n. 2622 del 4 luglio 1997, n. 2701 del 29 ottobre  1997, n. 2776 del 31 marzo 1998, n. 2985 del 31 maggio 1999, n.  3045  del 3 marzo 2000, n. 3077 del 4 agosto 2000, n. 3184 del 22 marzo 2002 e n. 3271 del 12 marzo 2003 e successive integrazioni;
 Vista  la  nota  del  21  settembre  2006,  con  cui il Commissario delegato   presidente   della  regione  Puglia  ha  rappresentato  la necessita'  di  disporre  di ulteriori risorse finanziarie al fine di porre  in  essere  ogni  utile  azione  di carattere emergenziale per fronteggiare la situazione di elevato rischio di carattere igienico - ambientale nell'area dei comuni della provincia di Lecce;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26  novembre  2004,  concernente  la  dichiarazione  dello  stato  di emergenza  in  ordine agli eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Brescia nella notte del 24 novembre 2004;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2  dicembre  2005, concernente la proroga dello stato di emergenza in ordine   agli   eventi  sismici  verificatisi  nel  territorio  della provincia di Brescia nella notte del 24 novembre 2004;
 Vista  l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre  2004, n. 3385 recante «Primi interventi urgenti conseguenti agli  eventi  sismici che hanno colpito il territorio della provincia di Brescia nella notte del 24 novembre 2004»;
 Vista  l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 marzo  2005,  n.  3413,  recante  «Disposizioni urgenti di protezione civile  in  relazione allo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici  che  hanno  colpito il territorio della provincia di Brescia nella notte del 24 novembre 2004»;
 Vista l'ordinanza di protezione civile del 13 ottobre 2005, n. 3469 recante   «Disposizioni   urgenti   di   protezione   civile»  e,  in particolare, l'art. 12;
 Vista  l'ordinanza  di protezione civile del 2 maggio 2006, n. 3520 recante   «Disposizioni   urgenti   di   protezione   civile»  e,  in particolare, l'art. 5;
 Vista  l'ordinanza di protezione civile del 28 luglio 2006, n. 3536 recante   «Disposizioni   urgenti   di   protezione   civile»  e,  in particolare, l'art. 16;
 Vista  la  nota  del  Commissario  delegato  prot. J1.2006.0002888, dell'11 luglio 2006 con la quale si chiedono alcune integrazioni alle precedenti  ordinanze  di  protezione civile emanate per fronteggiare l'evento sismico verificatosi in provincia di Brescia;
 Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 
 Art. 1.
 1.  In  relazione  alla complessita' degli interventi da realizzare per  fronteggiare  l'emergenza  di  cui al decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  del  17  febbraio  2006,  in relazione alla situazione  determinatasi  nel  territorio  dell'isola di Lampedusa e nelle  prospicienti  aree  marine,  il Commissario delegato puo', ove ritenuto  necessario,  indire  conferenze  dei  servizi,  entro sette giorni  dall'acquisizione  della disponibilita' dei progetti. Qualora alla  conferenza  di  servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata   risulti   assente,  o  non  dotato  di  idoneo  potere  di rappresentanza,  la  conferenza e' comunque legittimata a deliberare. Il  dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato   e  recare,  a  pena  di  inammissibilita',  le  specifiche indicazioni  progettuali  necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale,      paesaggistico-territoriale,      del      patrimonio storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della  pubblica incolumita',  la  determinazione  e'  subordinata, in deroga all'art. 14-quater,  comma  3,  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  come sostituito  dall'art.  11  della  legge  11  febbraio  2005,  n.  15, all'assenso  del  Ministero  competente  o  della  Giunta  regionale, secondo  che  il  dissenso  sia  stato  espresso dall'amministrazione statale  o  dall'amministrazione  regionale, che si pronunciano entro sette giorni dalla richiesta.
 2.  I  pareri,  visti  e nulla-osta relativi agli interventi che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi  di  cui  al  comma  precedente, in deroga all'art. 16, della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  sono  resi  dalle  amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, decorso tale termine si intendono favorevoli.
 3. In relazione alla necessita' di salvaguardare l'integrita' della vita  delle  popolazioni,  dell'ambiente e degli insediamenti ed alla connessa  improcrastinabilita' degli interventi di cui alle ordinanze n.  3350  del  16 aprile 2004, n. 3410 del 4 marzo 2005 e 3516 del 20 aprile  2006,  il Commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza  e  per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione  delle opere e degli interventi di competenza, una volta emesso  il  decreto  di  occupazione  d'urgenza, prescindendo da ogni altro  adempimento, nonche' alla redazione dello stato di consistenza e  del  verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
 4.  Il  comma  5  dell'art.  5  dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio   dei  Ministri  n.  3516  del  20  aprile  2006  e'  cosi' sostituito: «5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2 e 4, si  provvede  a  carico  delle  risorse finanziarie disponibili sulla contabilita'  speciale di cui all'art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 3350 del 16 aprile 2004».
 |  |  |  | Art. 2. 1. La Commissione generale di indirizzo prevista dall'art. 2, comma 4,  dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del  19  aprile 2006 e' integrata con un rappresentante designato dai sindaci dei comuni interessati dai percorsi di gara.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Nell'ambito  dei  cinque contratti a tempo determinato previsti dall'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  n.  3228  del  18  luglio 2002 il Commissario delegato puo' stipulare   anche   due  contratti  di  collaborazione  coordinata  e continuativa  nel  rispetto  della  circolare  della  Presidenza  del Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento della funzione pubblica, 15 luglio 2004, n. 4.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Per  assicurare  la  tempestiva attuazione degli adempimenti di competenza  del  Dipartimento  della  protezione civile connessi alla gestione   delle  situazioni  emergenziali  in  atto  sul  territorio nazionale  citate  in  premessa  il  personale scolastico in servizio presso il medesimo Dipartimento vi permane fino al 31 agosto 2007.
 2.  I  commi 3 e 5 dell'art. 13 dell'ordinanza di protezione civile n.  3491  del  25  gennaio  2006  sono soppressi. Conseguentemente al personale  di  cui  al  comma  4  del  medesimo  art.  13  compete il trattamento economico accessorio previsto dalla vigente normativa ivi compreso il compenso per lavoro straordinario entro il limite massimo di  70  ore  mensili pro-capite oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione.
 3.  All'art.  6  dell'ordinanza di protezione civile n. 3536 del 28 luglio  2006  le parole «31 maggio 2006» sono sostituite dalle parole «30 giugno 2006».
 4.  Al  fine di assicurare l'operativita' del servizio e migliorare l'efficacia delle attivita' connesse alle attuali competenze affidate al  Dipartimento  della protezione civile dalla vigente normativa, al personale  appartenente  al  Corpo  nazionale dei vigili del fuoco in servizio  in posizione di comando presso il predetto Dipartimento, si applicano  i  benefici  di  cui all'art. 6, comma 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3361 del 2004.
 5.  All'art.  10 dell'ordinanza di protezione civile n. 3536 del 28 luglio  2006  le  parole  «pari  a 2 milioni di euro, a decorrere dal 2007» sono soppresse.
 6.   Nelle  more  della  riorganizzazione  del  Dipartimento  della protezione  civile  e  per  le finalita' di cui all'art. 19, comma 2, dell'ordinanza  di  protezione  civile  n.  3536  del 28 luglio 2006, nonche'  del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 luglio  2006  concernente,  tra  l'altro, il coordinamento dei grandi eventi  di  cui al decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con  modificazioni,  dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il capo del Dipartimento  della  protezione  civile  e'  autorizzato a costituire nell'ambito   del   medesimo   Dipartimento   un'apposita   struttura temporanea  di  missione,  che  opera  fino  al  28  febbraio 2007 in sinergia  con  il  Servizio  pianificazione e gestione grandi eventi, nonche'  ad  assegnare alla stessa le occorrenti risorse di personale in servizio presso il Dipartimento stesso.
 7. Per l'espletamento delle funzioni di Presidente del Comitato per il  rientro  nell'ordinario  di  cui  all'art.  4  dell'ordinanza del Presidente  del  Consiglio dei Ministri n. 3504 del 2006, il capo del Dipartimento  della  protezione  civile e' autorizzato a conferire un incarico  dirigenziale  ai  sensi  dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo   n.   165   del   2001  e  successive  modificazioni  ed integrazioni.
 |  |  |  | Art. 5. 1.   Al  fine  di  consentire  il  proseguimento  delle  iniziative commissariali  evitando  ogni  possibile  soluzione di continuita' ai sensi  delle  ordinanze  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri rispettivamente n. 3303 del 18 luglio 2003, n. 3419 del 24 marzo 2005 e  n.  3450  del  16  luglio  2005, citate in premessa, l'ing. Angelo Balducci  e'  confermato nella qualita' di commissario delegato negli incarichi  previsti  dall'art. 16 dell'ordinanza di protezione civile n.  3485  del 2005, nonche' a quelli affidati al medesimo in qualita' di   soggetto  attuatore  ai  sensi  dell'art.  9  dell'ordinanza  di protezione civile n. 3520 del 2006 citata in premessa.
 |  |  |  | Art. 6. 1. In relazione alla situazione di emergenza in atto l'operativita' del  campo base di protezione civile realizzato ai sensi dell'art. 8, comma 1, dell'ordinanza n. 3061/2000, in localita' «Fontenovella» del comune di Lauro e' prorogata fino al termine dello stato d'emergenza. Ai  relativi  oneri  si provvede a carico del Fondo per la protezione civile. 2.  Il  termine  del  30 giugno 2006, previsto dall'art. 18, comma 1, dell'ordinanza  di  protezione  civile n. 3491 del 2006, e' differito fino al termine dello stato d'emergenza.
 |  |  |  | Art. 7. 1.  Il commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  n. 3341 del 2004 per il perseguimento degli obiettivi di superamento dell'emergenza nel settore dello smaltimento dei  rifiuti  della  regione  Campania  provvede, al limitato fine di assicurare   la   tempestiva  e  completa  attuazione  delle  proprie determinazioni,  ad  esercitare  in materia di emergenza sanitaria ed igiene  pubblica i poteri di ordinanza di cui agli articoli 50, comma 5,  e  54,  comma  2,  del  decreto legislativo n. 267/2000, all'uopo subentrando  ai  Sindaci  nella  titolarita' e nell'esercizio di tali potesta' per la durata dello stato di emergenza.
 2. In considerazione dei maggiori compiti connessi all'espletamento delle   iniziative   loro   affidate   anche  ai  sensi  dell'art.  2 dell'ordinanza  di  protezione  civile  n. 3529 del 2006, ai prefetti delle  province  della  regione  Campania,  in  ragione  dei maggiori compiti    loro   affidati,   viene,   in   relazione   all'effettivo conseguimento   degli   obiettivi   ad  essi  assegnati,  corrisposto un'indennita'  di  risultato  parametrata  al  30% della retribuzione complessiva   mensile   in   godimento,   a   titolo   di  indennita' onnicomprensiva,  con  oneri  a  carico  delle  risorse  assegnate al commissario  delegato  di  cui  all'ordinanza di protezione civile n. 3341 del 2004.
 |  |  |  | Art. 8. 1.  Per consentire l'espletamento delle iniziative finalizzate alla realizzazione  in  termini  di  massima  sicurezza dell'esercitazione europea  di  protezione civile Mesimex 2006 sul rischio vulcanico che si  terra' nell'area vesuviana dal 18 al 23 ottobre 2006 e' assegnato alla  soprintendenza  speciale  per  il  Polo  museale  napoletano un contributo  straordinario  fino ad Euro 218.000,00 a carico del Fondo della  protezione  civile, che presenta le occorrenti disponibilita', da  destinare  al  Museo  Diego Aragona Pignatelli Cortes, sede nella quale avranno luogo parte delle iniziative correlate allo svolgimento dell'esercitazione,  per  il  ripristino della area interessata da un grave dissesto.
 |  |  |  | Art. 9. 1.  Al  fine  di  consentire  l'adozione,  da parte del commissario delegato  Presidente  della  regione  Puglia,  di misure di carattere urgente  finalizzate  alla  rimozione  della  situazione  di  elevato rischio  igienico-ambientale determinatasi nei comuni della provincia di  Lecce e' stanziata, a titolo di anticipazione, la somma di euro 2 milioni  da  trasferirsi  sulla  contabilita'  speciale  intestata al Commissario  delegato  medesimo,  a carico del Fondo della protezione civile   subordinatamente  ad  apposita  integrazione  da  parte  del Ministero dell'economia e delle finanze.
 |  |  |  | Art. 10. 1.  Al  fine  di  addivenire  al  celere  superamento  del contesto emergenziale  il  Commissario  delegato  nominato  in  relazione agli eventi sismici verificatisi nel mese di novembre 2004 nella provincia di  Brescia,  e'  autorizzato  ad  avvalersi  per  lo  svolgimento di attivita'    tecniche,    amministrative    e   contabili   correlate all'effettuazione  degli  interventi  di  ricostruzione e di messa in sicurezza  dei  manufatti  colpiti dal sisma, anche mediante apposite convenzioni,  di  amministrazioni pubbliche e di enti pubblici dotati delle relative specifiche professionalita'.
 2.  Il Commissario delegato e' autorizzato al fine di assicurare la tutela  della  pubblica  incolumita' a rimborsare agli enti locali le spese  effettuate  per la salvaguardia della popolazione e realizzate sulla base di un apposito piano predisposto dal Commissario delegato.
 3. All'art. 12, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del 13 ottobre 2005, n. 3469 le parole «quattro unita» sono  soppresse  e  sostituite dalle parole «sette unita». Il comma 3 del medesimo art. 12 e' abrogato.
 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte  nei  limiti delle disponibilita' esistenti sulla contabilita' speciale intestata al Commissario delegato di cui al comma 1.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 27 settembre 2006
 Il Presidente: Prodi
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