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| Gazzetta n. 232 del 5 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | CIRCOLARE 3 ottobre 2006, n. 3 |  | Vendita di alcune tipologie di medicinali ad di fuori della farmacia: «applicazione   dell'articolo  5,  commi 1,  2,  3,  3-bis  e  4  del decreto-legge  4 luglio  2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248». |  | 
 |  |  |  | Agli  Assessori  alla Sanita' delle Regioni    e    delle   Province
 Autonome di Trento e di Bolzano
 
 All'Agenzia Italiana del Farmaco
 
 All'Associazione  Nazionale  Comuni
 Italiani
 
 All'Assogenerici
 
 Alla Federfarma
 
 Alla  Federazione  degli Ordini dei
 Farmacisti Italiani
 
 Al Movimento    Nazionale    Liberi
 Farmacisti
 
 All'Associazione   Farmacisti   Non
 Titolari
 
 All'Assofarm
 
 All'Associazione          Nazionale
 Industria           Farmaceutica
 Automedicazione (ANIFA)
 
 Alla Farmindustria
 
 All'Associazione       Distributori
 Farmaceutici
 
 All'Omeoindustria
 
 All'Associazione          Nazionale
 Importatori   Produttori  Rimedi
 Omeopatici (ANIPRO)
 
 All'Assoram
 
 Alla Federdistribuzione
 
 Al Consiglio  Nazionale Consumatori
 e  Utenti C/O Ministero Sviluppo
 economico
 
 Alla Confcommercio
 
 Alla Confesercenti
 
 All'Associazione          Nazionale
 Cooperative Dettaglianti (ANCD)
 
 All'Associazione          Nazionale
 Cooperative Consumatori (ANCC)
 
 e, per conoscenza
 
 Al Ministero     dello     sviluppo
 economico
 
 Agli  Assessori  al commercio delle
 Regioni    e    delle   Province
 Autonome di Trento e di Bolzano
 
 1. Introduzione.
 L'art.   5   del  decreto-legge  4 luglio  2006,  n.  223,  recante «Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio economico e sociale, per il contenimento  e  la  razionalizzazione  della spesa pubblica, nonche' interventi   in  materia  di  entrate  e  di  contrasto  all'evasione fiscale»,  entrato  in  vigore  lo  stesso  4  luglio, ha previsto la possibilita'  di  vendita  di  alcuni  tipi di medicinali al di fuori delle  farmacie.  Nel  testo  modificato  dalla  legge di conversione (4 agosto 2006, n. 248, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006,  n.  186,  S.O.,  entrata  in  vigore  il  giorno  dopo  la sua pubblicazione), il predetto articolo cosi' stabilisce, al comma 1:
 «Gli   esercizi   commerciali   di   cui   all'art.  4,  comma 1, lettere d), e)  e f),  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono  effettuare  attivita'  di vendita al pubblico dei farmaci da banco  o  di automedicazione, di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre  2001,  n.  405,  e  di  tutti  i  farmaci o prodotti non soggetti  a  prescrizione  medica,  previa comunicazione al Ministero della  salute  e alla regione in cui ha sede l'esercizio e secondo le modalita'  previste  dal  presente  articolo.  E' abrogata ogni norma incompatibile.».
 Gli esercizi commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono i seguenti:
 i.  esercizi  di  vicinato:  aventi  superficie  di  vendita  non superiore  a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000  abitanti  e  a  250  mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
 ii.  medie  strutture  di vendita: gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto precedente e fino a 1.500 mq. nei comuni  con  popolazione  residente  inferiore  a 10.000 abitanti e a 2.500  mq.  nei  comuni  con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
 iii.  grandi strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto precedente.
 Il  comma 2  dell'art.  5 del decreto-legge n. 223/2006 (sempre nel testo finale, risultante dalla legge di conversione) stabilisce che:
 «La  vendita  di cui al comma 1 e' consentita durante l'orario di apertura   dell'esercizio   commerciale   e  deve  essere  effettuata nell'ambito  di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale  e  diretta  al  cliente di uno o piu' farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque,  vietati  i  concorsi,  le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.»
 Il comma 3 del medesimo articolo prevede che:
 «Ciascun  distributore  al dettaglio puo' determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione  del farmaco rientrante nelle categorie di cui al comma 1, purche'  lo  sconto  sia  esposto  in  modo  leggibile  e  chiaro  al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti.».
 2. Prodotti che possono essere venduti negli esercizi diversi dalle farmacie.
 Possono  essere  venduti  i  medicinali industriali, non soggetti a prescrizione   medica,   comprendenti:   medicinali  da  banco  o  di automedicazione  e  i restanti medicinali non soggetti a prescrizione medica menzionati agli articoli 87, comma 1, lettera e) e all'art. 96 del  decreto  legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «attuazione della  direttiva  2001/83/CE  (e  successive  direttive  di modifica) relativa  ad  un  codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE».
 Al  momento  alcuni  farmaci industriali vendibili senza obbligo di ricetta   medica,   sono  inseriti  per  tutte  le  loro  indicazioni terapeutiche  (Narcan,  Sodio cloruro 0,9%, Glicerina fenica, Argento proteinato   0,5%,  Acqua  PPI),  o  per  alcune  patologie  (Tautux, Siccaflud,   Salvituss,   Levotuss,  Danka)  in  fascia  A  e  quindi dispensati in farmacia a carico del Servizio sanitario nazionale.
 In  attesa  di  una eventuale riclassificazione, si fa presente che anche  tali farmaci possono essere venduti negli esercizi commerciali diversi  dalle  farmacie,  ma  non  a  carico  del Servizio sanitario nazionale. Si ricorda, infatti, che le ricette del Servizio sanitario nazionale possono essere accettate esclusivamente dalle farmacie.
 Poiche'  l'art.  5  del  decreto-legge n. 223/2006, come modificato dalla  legge di conversione n. 248/2006, non fa esplicito riferimento ai  soli  medicinali  per  uso  umano,  e'  da  ritenere  che anche i medicinali  per  uso  veterinario che possono essere acquistati senza ricetta medica rientrino nell'ambito di tale previsione normativa.
 Anche   i   prodotti   omeopatici  (che  la  normativa  comunitaria ricomprende nella nozione di «medicinale», come chiaramente precisato anche  dal  decreto  legislativo  n. 219/2006) possono essere venduti negli  esercizi commerciali previsti dal predetto art. 5, quando sono classificati come medicinali vendibili senza presentazione di ricetta medica.  Si  fa  presente,  tuttavia,  che al momento, in base ad una disciplina  transitoria  richiamata  dall'art.  20  del  predetto  n. 219/2006,  i medicinali omeopatici (per uso umano) vengono venduti in confezioni  conformi  a  quelle esistenti sul mercato alla data del 6 giugno  1995  (si  veda  al riguardo l'art. 5 del decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  185,  come  modificato  dall'art.  2 della legge 8 ottobre  1997,  n. 347, dall'art. 5 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, dal comma 32 dell'art. 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dal comma 12 dell'art. 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289).
 Per  questi  prodotti  in  disciplina transitoria non si rinvengono elementi  normativi  sul  regime  di  fornitura. Anche tali prodotti, peraltro,   se   venduti   finora   nelle   farmacie   senza  ricetta (eventualmente  in  base  a una dicitura sulla confezione apposta dal produttore  sotto  la propria responsabilita), possono essere venduti negli  esercizi  commerciali  previsti  dal  predetto art. 5, essendo evidente  che  il  decreto-legge  n. 223/2006 ha inteso consentire la vendita  in esercizi diversi dalla farmacia, alle condizioni indicate nello  stesso  decreto,  di  tutti  i  medicinali finora acquistabili esclusivamente in farmacia senza prescrizione medica.
 Si  ricorda  che  per  la  provincia  di Bolzano, e' fatta salva la vigente  normativa  in  materia  di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per le etichette e gli stampati illustrativi delle specialita' medicinali (comma 3-bis del medesimo art. 5).
 La  possibilita'  di vendita in esercizi diversi dalle farmacie non riguarda, invece, le preparazioni medicinali non industriali. Infatti il  decreto-legge,  non  prevedendo  specifiche  deroghe  alle  norme vigenti,  non  consente  ne' alcuna preparazione farmaceutica, ne' la vendita di «formule officinali», anche qualora siano preparate in una farmacia  aperta al pubblico e, per composizione, risultino vendibili senza  ricetta  medica. Si ricorda a tal riguardo che, come stabilito dall'art.  3,  comma 1,  lettera b) del decreto legislativo 24 aprile 2006,  n.  219,  per  «formule  officinali»  si  intendono medicinali preparati  in  farmacia  in  base  alle  indicazioni della Farmacopea europea  o  delle  Farmacopee nazionali e destinati ad essere forniti direttamente ai pazienti della medesima farmacia.
 3. Presenza del farmacista.
 La presenza del farmacista deve essere garantita per tutto l'orario di  apertura  dell'esercizio  commerciale.  Anche  se non e' tenuto a consegnare personalmente a tutti i clienti ogni singola confezione di medicinale,  il farmacista e' obbligato ad una assistenza «attiva» al cliente,  mediante  consigli,  ove  richiesti, ma anche ove riscontri un'incertezza nel comportamento del cliente.
 E'  opportuno che il farmacista indossi il distintivo professionale adottato  dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti che riporta  il  caduceo.  In  ogni  caso il farmacista deve distinguersi chiaramente  da  eventuale  altro  personale che lavori nell'apposito spazio.  E'  opportuno  che  il  titolare  dell'esercizio commerciale comunichi  all'ordine  dei  farmacisti territorialmente competente le generalita' del farmacista o dei farmacisti che svolgono le attivita' di   cui   all'art.   5,  comma 2,  del  decreto-legge  n.  223/2006, provvedendo  in seguito agli eventuali, necessari aggiornamenti della comunicazione inviata.
 4. Self service.
 La  norma  contenuta nell'art. 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001,  n.  347,  per  la  parte  in cui stabilisce che «E' ammesso il libero  e  diretto  accesso  da  parte dei cittadini ai medicinali di automedicazione  in  farmacia»,  deve intendersi operante anche negli esercizi  commerciali  previsti  nell'art. 5. Pertanto, nell'apposito reparto,  il farmaco puo' essere prelevato direttamente dal paziente, fermo restando l'obbligo per il farmacista di rispondere ad eventuali richieste  da  parte  dei pazienti e di attivarsi nel caso risultasse opportuno il proprio intervento professionale.
 5. Apposito reparto.
 Per   «apposito   reparto»  deve  intendersi  uno  spazio  dedicato esclusivamente alla vendita e conservazione dei medicinali da banco o di  automedicazione  e  di  tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica. Tale spazio dedicato puo' assumere forme diverse in  base al tipo di esercizio commerciale in cui ha luogo la vendita. Puo'  trattarsi di un apposito corner oppure di un singolo scaffale o anche  di  una  parte  di  uno  scaffale,  purche'  gli  spazi  siano chiaramente  separati  in  modo da escludere la commistione con altri tipi di prodotti.
 6. Conservazione.
 Devono  essere  rispettate  tutte  le norme in vigore in materia di conservazione   dei   farmaci,   sia   nel   locale  di  vendita  che nell'eventuale  magazzino  annesso,  ivi  compresa  la  necessita' di stoccaggio  separato  da  altri  prodotti  (anche  nel  caso in cui i medicinali   debbano   essere   conservati   in  frigorifero).  Nella conservazione   dei   medicinali,   sia   nel   punto   vendita   che nell'eventuale  magazzino  annesso,  e'  obbligatorio  attenersi alle condizioni  di conservazione (indicazione di temperatura e condizioni ambientali)   riportate   in   etichetta  per  ciascun  farmaco.  Ove necessario, in base alle condizioni ambientali, puo' essere opportuno prevedere la climatizzazione dell'intero esercizio commerciale.
 Se  sono  richieste specifiche condizioni di temperatura, l'area di conservazione  dei  medicinali  va  equipaggiata,  se necessario, con apparecchi  idonei. Controlli adeguati assicurano che tutta l'area di conservazione  pertinente  e'  mantenuta  entro limiti di temperatura specificati.
 Si  ritiene opportuno evidenziare che, per l'eventuale allestimento di    un    magazzino-deposito   posto   all'esterno   dell'esercizio commerciale,   destinato  alla  conservazione  dei  medicinali  prima dell'avvio  alla struttura o alle strutture di vendita, e' necessaria l'autorizzazione  alla  distribuzione all'ingrosso prevista dall'art. 100  del  decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (come modificato dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223).
 7. Comunicazione di inizio attivita'.
 Come   gia'   ricordato,   il   decreto-legge   subordina  l'inizio dell'attivita'  di  vendita  dei  farmaci non soggetti a prescrizione medica   in   esercizi  commerciali  diversi  dalle  farmacie  a  una preventiva  comunicazione al Ministero della salute a alla Regione in cui ha sede l'esercizio.
 Peraltro,  tenuto  conto  che,  a livello centrale, le attivita' di vendita  dei  medicinali  interessano  direttamente  anche  l'Agenzia italiana  del  farmaco,  e' opportuno che la comunicazione inviata al Ministero  della  salute, priva degli allegati, sia trasmessa anche a tale agenzia.
 Poiche',  inoltre,  la  vigilanza  sulla  vendita al pubblico negli esercizi  commerciali,  ai sensi della normativa sul commercio, e' di competenza  dei  comuni,  appare  necessario,  al  fine di consentire l'espletamento  delle  relative funzioni amministrative in materia di commercio,  che  la  comunicazione di avvio dell'attivita' di vendita dei  farmaci  sia inviata per conoscenza anche al Comune dove ha sede l'esercizio.
 Per  evitare  duplicazioni  di  attivita',  e'  necessario  che  le modalita'  di  invio  della  comunicazione prevista dall'art. 5 siano inquadrate nelle disposizioni sulla tracciabilita' del farmaco.
 8. Progetto tracciabilita' del farmaco.
 Il  decreto  del  Ministro  della  salute  15 luglio 2004 (Gazzetta Ufficiale  n.  2,  del  4 gennaio 2005) ha istituito presso l'Agenzia italiana  del  farmaco  (AIFA)  una banca dati centrale finalizzata a monitorare  le  confezioni  dei  medicinali  all'interno  del sistema distributivo (Progetto tracciabilita' del farmaco).
 Tale sistema di monitoraggio dei prodotti medicinali permettera' di localizzare in tempo reale la presenza di ogni singola confezione sul territorio  nazionale  e  di  tracciare  i  suoi percorsi nel sistema produttivo,  distributivo  e  di  smaltimento.  L'utilizzo  di questo sistema  rafforza ed amplifica le misure di contrasto delle possibili frodi   in  danno  della  salute  pubblica,  del  Servizio  sanitario nazionale e dell'erario.
 Il  comma 1 dell'art. 3 del medesimo decreto prevede che a ciascuno dei   soggetti   di   cui  all'art.  5-bis  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni, sia assegnato dal Ministero della salute un identificativo univoco da pubblicare sul sito internet del Ministero stesso.
 Pertanto,  i  soggetti  giuridici  titolari  di  siti  logistici in Italia,  che  effettuano  la distribuzione finale di farmaci ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, devono includere nella   comunicazione   di   inizio   attivita'   i   dati  necessari all'assegnazione di detto identificativo univoco. Tale comunicazione, da effettuarsi utilizzando il facsimile disponibile sul sito internet del  Ministero  della  salute  (http://www.ministerosalute.it), nella sezione «Tracciabilita' del farmaco», va inviata con raccomandata a/r al seguente indirizzo:
 Ministero  della salute - Progetto «Tracciabilita' del farmaco» - Piazzale dell'Industria, 20 - 00144 Roma.
 Si  evidenzia  la  necessita' di compilare tutti e tre gli allegati avendo  cura  di  datare  e  firmare  l'allegato 1 che costituisce la designazione   della   persona   responsabile   della   comunicazione informatica.
 Tutti  coloro  che  hanno  gia'  inviato la comunicazione di inizio attivita'  al Ministero della salute sono tenuti ad inviare una nuova comunicazione,   secondo   le   modalita'   previste  nella  presente circolare, entro il 31 ottobre 2006.
 Il  responsabile  della  comunicazione  designato,  a seguito della registrazione  nell'area  riservata  del  Nuovo  sistema  informativo sanitario  (NSIS)  con le modalita' disponibili sull'apposita sezione del  sito  internet  del  Ministero  della salute, potra' provvedere, attraverso  apposite  funzioni web, all'inserimento dei dati riferiti ai    siti    logistici   in   modo   da   ottenere   automaticamente l'identificativo univoco di ciascun sito logistico.
 Sul  sito  internet  del  Ministero della salute saranno pubblicati quotidianamente  gli identificativi univoci assegnati ai diversi siti logistici,  al  fine  di  renderli  disponibili  a  tutti  i soggetti interessati.
 Tenuto  conto  che,  come  gia'  detto, le attivita' di vendita dei medicinali  interessano  anche  l'Agenzia  italiana  del  farmaco, la comunicazione   inviata   al  Ministero  della  salute,  priva  degli allegati, deve essere trasmessa anche al seguente indirizzo:
 Agenzia  italiana  del  farmaco  -  via della Sierra Nevada, 60 - 00144 Roma.
 Con  le  stesse  modalita',  fatte  salve  eventuali  istruzioni  e richieste integrative diramate dalle regioni e dai comuni nell'ambito delle  proprie  competenze,  tale  comunicazione  deve essere inviata anche   alla   regione  e  al  comune  in  cui  ha  sede  l'esercizio commerciale.
 Ai   fini   del  corretto  funzionamento  dell'intero  sistema,  e' indispensabile   comunicare  tempestivamente,  alle  Autorita'  sopra indicate,  ogni  variazione  intervenuta nei dati inviati, nonche' la cessazione  dell'attivita' di vendita. Anche il facsimile del modello di  comunicazione  della cessazione dell'attivita' e' disponibile sul sito       internet       del       Ministero       della      salute (http://www.ministerosalute.it),  nella  sezione  «Tracciabilita' del farmaco».
 9. Insegna.
 Il  legislatore  non  ha  dato  indicazioni sulle denominazioni che possono essere usate per individuare gli esercizi commerciali diversi dalle  farmacie  che  vendono  medicinali  o  il  reparto  «dedicato» all'interno   dell'esercizio.   In  ogni  caso  non  dovranno  essere utilizzate  denominazioni  e simboli che possano indurre il cliente a ritenere  che si tratti di una farmacia. Puo' essere consentito l'uso della  denominazione  «Parafarmacia»,  considerato  che il termine e' entrato  nell'uso  comune  con  riferimento ad esercizi diversi dalle farmacie in cui si vendono prodotti di interesse sanitario.
 Non  si  ravvisano  ostacoli all'utilizzazione nel punto di vendita del  simbolo riportato nel bollino di riconoscimento per i medicinali non  soggetti a prescrizione medica (decreto ministeriale 1° febbraio 2002,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 33, dell'8 febbraio 2002).
 10. Pubblicita'.
 Si  ricorda  che,  ai  sensi  dell'art. 118 del decreto legislativo 24 aprile  2006,  n. 219, nessuna pubblicita' di medicinali presso il pubblico  puo'  essere  effettuata senza autorizzazione del Ministero della  salute.  L'autorizzazione alla pubblicita' di un medicinale di automedicazione    puo'    essere   richiesta   solo   dal   titolare dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio; peraltro anche il titolare dell'esercizio commerciale e' responsabile della pubblicita' irregolare  effettuata  nel  punto vendita (si ricorda che in base al comma 15  dell'art.  148  del  decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,  chiunque  effettua pubblicita' presso il pubblico in violazione delle  disposizioni del medesimo decreto legislativo e' soggetto alla sanzione     amministrativa     da     duemilaseicento     euro     a quindicimilaseicento euro).
 11. Altri riferimenti normativi di interesse.
 La  vendita  di  medicinali  in  esercizi commerciali diversi dalla farmacia comporta l'obbligo, per i titolari dei punti vendita e per i farmacisti che prestano la loro attivita' professionale nei medesimi, di  rispettare la normativa vigente in materia di vendita al pubblico di medicinali.
 A  questo  riguardo si ritiene opportuno richiamare, innanzi tutto, l'attenzione   sulle   norme   concernenti  la  farmacovigilanza,  in particolare  quanto  previsto  dall'art.  132 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.
 Si  ritiene  importante  ricordare che l'art. 443 del codice penale stabilisce che chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra   medicinali   guasti  o  imperfetti  e'  punito  con  la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila   (valore  oggi,  ovviamente,  da  calcolare  in  euro). Sanzioni penali sono previste dal decreto legislativo n. 219/2006 per altri  comportamenti  di  particolare  gravita',  quale ad esempio la vendita  di  medicinali  privi  di  autorizzazione  all'immissione in commercio.
 Si  ritiene  opportuno  sottolineare che il titolare dell'esercizio commerciale puo' acquistare i medicinali solo da soggetti autorizzati che  siano  regolarmente  registrati nel sistema della tracciabilita' del  farmaco  e  quindi  in  possesso  dello specifico identificativo univoco.  Questi  ultimi,  a  loro volta, sono tenuti a rifornire gli esercizi  commerciali  che  hanno  regolarmente  comunicato  l'inizio dell'attivita'   a   questo   Ministero  ai  sensi  dell'art.  5  del decreto-legge  4 luglio  2006, n. 223, essendo evidente l'intento del decreto  legislativo  n. 219/2006 (vedasi art. 105) di evitare che la non  disponibilita'  per  il  pubblico di un medicinale dipenda dalla mancata fornitura ai venditori al dettaglio.
 12. Regime transitorio.
 Con  riferimento  al paragrafo della presente circolare concernente la Comunicazione di inizio attivita' - Progetto di tracciabilita' del farmaco, si fa presente quanto segue.
 In  sede  di prima applicazione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,  i  distributori autorizzati si sono trovati nella condizione di fornire  i  medicinali previsti dall'art. 5 del decreto-legge citato, anche  a  titolari  di  esercizi  commerciali  diversi dalle farmacie sprovvisti dell'identificativo univoco che immette nel circuito della tracciabilita' del farmaco.
 A  partire  dal  1° gennaio 2007, i distributori potranno vendere i medicinali   menzionati  dal  predetto  art.  5  solo  agli  esercizi commerciali  che,  avendo  regolarizzato  la  loro  posizione  con il Ministero   della   salute,   saranno  provvisti  dell'identificativo univoco.
 Roma, 3 ottobre 2006
 Il Ministro della salute: Turco
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