Gazzetta n. 232 del 5 ottobre 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 7 settembre 2006 |
Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Harmony», registrato al n. 13427/IP. |
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IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari»; Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1998, che definisce le modalita' per l'importazione parallela di prodotti fitosanitari sul mercato italiano da Paesi comunitari, cosi' come modificato dal decreto ministeriale 21 luglio 2000; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Vista la domanda del 7 febbraio 2006, con cui l'impresa Genetti GmbH - S.r.l. con sede in Merano, via Parini 4/a ha richiesto l'importazione parallela dall'Austria del prodotto Harmony ivi registrato al n. 2413 a nome dell'impresa Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH con sede legale in di bad Homburg, Du Pont Strasse, 1; Vista la composizione percentuale del prodotto registrato in Austria e comunicata in data 7 aprile 2006 dall'Austrian Federal Office for Food Safety di tale Paese; Accertato che le differenze nella natura e nella percentuale dei coformulanti non modificano la classificazione di pericolosita' ne' l'efficacia agronomica del prodotto fitosanitario che si intende importare rispetto a quello registrato in Italia, con la denominazione Harmony e con il numero di registrazione 7946 del 6 febbraio 1991, a nome dell'impresa Du Pont de Nemours Italiana S.p.A con sede in Milano, via Pontaccio, 10; Considerato che il prodotto fitosanitario di cui si chiede l'importazione parallela non deve risultare autorizzato per colture e dosi di impiego diverse dal prodotto in commercio in Italia; Considerato che la sostanza attiva tifensulfuron metile e' stata iscritta nell'Allegato I della direttiva 91/414/CEE con direttiva n. 2001/99/CE del 21 novembre 2001, fino al 30 giugno 2012, e che conseguentemente il relativo prodotto fitosanitario Harmony e' stato ri-registrato con scadenza 30 giugno 2012; Considerato che il prodotto di riferimento Harmony autorizzato in Italia, e' stato sottoposto alla procedura di riclassificazione come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE; Vista la nuova etichetta da apporre sulle confezioni importate cosi' come adeguata alle norme vigenti ed al pari prodotto fitosanitario gia' in commercio in Italia; Visto il versamento di Euro 516,46 effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;
Decreta:
1. E' rilasciata all'impresa Genetti GmbH - S.r.l. con sede in Merano, via Parini 4/a, fino al 30 giugno 2012, l'autorizzazione n. 13427/IP all'importazione parallela dall'Austria del prodotto fitosanitario classificato pericoloso per l'ambiente denominato HARMONY ed ivi autorizzato al n. 2413. 2. Sono fatti comunque salvi gli adeguamenti del prodotto alle condizioni che verranno definite al termine delle valutazioni in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 attualmente in corso. 3. Il prodotto e' importato dall'Austria in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da g 10 e g 60. 4. E' approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. La presente autorizzazione sara' notificata, in via amministrativa all'impresa Genetti GmbH - S.r.l. Roma, 7 settembre 2006 Il direttore generale: Borrello |
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