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| Gazzetta n. 232 del 5 ottobre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 26 settembre 2006 |  | Modificazione  al  disciplinare  di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Rubicone». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
 Visti i decreti, finora emanati, dalla predetta legge;
 Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
 Visto  il  decreto  Ministero  delle politiche agricole e forestali 27 marzo  2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.  84  del 10 aprile 2001, concernente modalita' per l'aggiornamento per  lo  schedario  vitivinicolo  nazionale  e per l'iscrizione delle superfici  vitate  negli  albi dei vigneti docg e doc e negli elenchi delle vigne igt e norme aggiuntive;
 Visto il decreto ministeriale del 18 novembre 1995, con il quale e' stata   riconosciuta   la  Indicazione  Geografica  Tipica  dei  vini «Ravenna»   ed   e'  stato  approvato  il  relativo  disciplinare  di produzione e successive modifiche;
 Vista  la  domanda  presentata  dall'Ente  Tutela  Vini di Romagna, intesa  ad  ottenere  la  modifica del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Rubicone»;
 Visto, sulla sopra citata domanda di modifica, il parere favorevole della regione Emilia Romagna;
 Visti  il  parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e la  Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche  Tipiche  dei Vini sulla citata domanda e la proposta del relativo  disciplinare  di  produzione  della  Indicazione Geografica Tipica  dei  vini  «Rubicone»  pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 165 del 18 luglio 2006;
 Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi previsti,  istanze  o  contro deduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;
 Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del disciplinare  di  produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Rubicone»,   ed   all'approvazione   del  relativo  disciplinare  di produzione  in  conformita'  al parere espresso al riguardo dal sopra citato Comitato;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1. Il disciplinare di produzione dei vini ad Indicazione Geografica Tipica  «Rubicone»,  approvato  con  decreto ministeriale 18 novembre 1995  e  successive  modifiche,  e'  sostituito  per intero dal testo annesso  al  presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2007.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  I  soggetti  che  intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia  2007,  il  proprio  prodotto con la Indicazione Geografica Tipica  «Rubicone»,  provenienti  da  vigneti  non ancora iscritti al relativo  elenco,  ma  aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare  di  produzione,  sono tenuti ad effettuare, entro il 30 giugno  2007,  le  iscrizioni  all'elenco  delle vigne secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 27 marzo 2001.
 |  |  |  | Art. 3. 1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono  le  norme  comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione,  presentazione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica in vigore.
 |  |  |  | Art. 4. 1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per  il  consumo vini con la Indicazione Geografica Tipica «Rubicone» e'  tenuto,  a  norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 26 settembre 2006
 Il direttore generale: La Torre
 |  |  |  | DISCIPLINARE   DI  PRODUZIONE  DELLA  INDICAZIONE  GEOGRAFICA  TIPICA RUBICONE
 
 Art. 1.
 La  indicazione  geografica tipica «Rubicone» accompagnata o meno dalle   specificazioni   previste   dal   presente   disciplinare  di produzione,  e'  riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
 
 Art. 2.
 La  indicazione  geografica  tipica  «Rubicone»  e'  riservata ai seguenti vini:
 bianchi, anche nella tipologia frizzante;
 rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
 rosati, anche nella tipologia frizzante.
 I  vini a indicazione geografica tipica «Rubicone» bianchi, rossi e  rosati  devono  essere  ottenuti  da  uve  provenienti  da vigneti composti,  nell'ambito  aziendale,  da uno o piu' vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna.
 La indicazione geografica tipica «Rubicone» con la specificazione di  uno  dei  seguenti  vitigni:  Ancellotta  o Lancellotta, Barbera, Cabernet,  Chardonnay, Ciliegiolo, Fortana, Malvasia, Merlot, Montu', Pinot  Bianco,  Raboso,  Riesling,  Sangiovese,  Sauvignon,  Terrano, Trebbiano,  Uva  Longanesi,  e'  riservata  ai  vini  ottenuti da uve provenienti  da  vigneti  composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.
 Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti  e dei vini sopraindicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo,  non  aromatici,  idonei  alla  coltivazione  per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.
 I   vini  a  indicazione  geografica  tipica  «Rubicone»  con  la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Ancellotta o Lancellotta, Barbera,   Chardonnay,   Fortana,  Malvasia,  Montu',  Pinot  Bianco, Riesling,  Sauvignon,  Terrano,  Trebbiano,  possono  essere prodotti anche nella tipologia frizzante.
 I   vini  a  indicazione  geografica  tipica  «Rubicone»  con  la specificazione  di  uno  dei  seguenti  vitigni:  Barbera,  Cabernet, Ciliegiolo,  Merlot,  Sangiovese,  Terrano,  possono  essere prodotti nella tipologia novello.
 Per  i  vini a indicazione geografica tipica «Rubicone» tipologia frizzante e' vietata la gassificazione artificiale.
 
 Art. 3.
 La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini  designati  con  la  indicazione  geografica  tipica  «Rubicone» comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Forli- Cesena,  Ravenna  e  Rimini  e  dei comuni di Borgo Tossignano, Casal Fiumanese, Castelguelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano e Ozzano Emilia della provincia di Bologna.
 
 Art. 4.
 Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione  dei  mosti  e  dei  vini  di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
 La  produzione  massima  di  uva per ettaro di vigneti in coltura specializzata,    nell'ambito    aziendale,   e'   gia'   comprensiva dell'aumento del 20% previsto dal decreto ministeriale 2 agosto 1996, art. 1, comma 1, e non deve essere superiore per i vini a indicazione geografica  tipica  «Rubicone»  bianco  a tonnellate 29, per i vini a indicazione  geografica tipica «Rubicone» rosso e rosato a tonnellate 26;  per  i  vini  a  indicazione geografica tipica «Rubicone» con la specificazione  del  vitigno  non  deve essere superiore ai limiti di seguito riportati:
 «Rubicone» Ancellotta o Lancellotta: t/ha 20;
 «Rubicone» Barbera: t/ha 22;
 «Rubicone» Cabernet: t/ha 22;
 «Rubicone» Chardonnay: t/ha 24;
 «Rubicone» Ciliegiolo: t/ha 22;
 «Rubicone» Fortana: t/ha 26;
 «Rubicone» Malvasia: t/ha 29;
 «Rubicone» Merlot: t/ha 22;
 «Rubicone» Montu': t/ha 29;
 «Rubicone» Pinot Bianco: t/ha 24;
 «Rubicone» Raboso: t/ha 22;
 «Rubicone» Riesling: t/ha 24;
 «Rubicone» Sangiovese: t/ha 25;
 «Rubicone» Sauvignon: t/ha 24;
 «Rubicone» Terrano: t/ha 22;
 «Rubicone» Trebbiano: t/ha 29;
 «Rubicone» Uva Longanesi: t/ha 23.
 Le  uve  destinate  alla  produzione  dei  mosti  e  dei  vini ad indicazione geografica tipica «Rubicone» devono assicurare ai vini il seguente titolo alcolometrico volumico naturale minimo:
 «Rubicone» Ancellotta o Lancellotta: 8,50% vol.;
 «Rubicone» Barbera: 8,50% vol.;
 «Rubicone» Cabernet: 8,50% vol.;
 «Rubicone» Chardonnay: 8,50 %vol.;
 «Rubicone» Ciliegiolo: 8,50 %vol.;
 «Rubicone» Fortana: 8,50% vol.;
 «Rubicone» Malvasia: 8,50% vol.;
 «Rubicone» Merlot: 8,50% vol.;
 «Rubicone» Montu': 8,50% vol.;
 «Rubicone» Pinot Bianco: 8,50% vol.;
 «Rubicone» Raboso: 8,50% vol.;
 «Rubicone» Riesling: 8,50% vol.;
 «Rubicone» Sangiovese: 8,50% vol.;
 «Rubicone» Sauvignon: 8,50% vol.;
 «Rubicone» Terrano: 8,50% vol.;
 «Rubicone» Trebbiano: 8,50% vol.;
 «Rubicone» Uva Longanesi: 8,50% vol.;
 «Rubicone» Bianco: 8,50% vol.;
 «Rubicone» Rosso: 8,50% vol.;
 «Rubicone» Rosato: 8,50% vol.
 E'  consentito,  a  favore  dei  vini  da  tavola  ad indicazione geografica  tipica  «Rubicone»,  l'aumento  del  titolo alcolometrico volumico   naturale   mediante   la   pratica  dell'arricchimento  da effettuarsi  nei  limiti  e con le modalita' previste dalla normativa comunitaria.
 Le  operazioni di arricchimento, da effettuarsi in un unica fase, devono essere annotate a cura degli operatori negli appositi registri e  documenti  e non devono determinare alcun aumento quantitativo del prodotto finito.
 
 Art. 5.
 Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
 La  resa  massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di vino.
 Qualora  venga  superato  detto limite tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare la indicazione geografica tipica.
 E'  consentito a favore dei vini ad indicazione geografica tipica «Rubicone»  il  taglio  con mosti e vini provenienti anche da terreni situati   al  di  fuori  della  zona  di  produzione  delimitata  dal precedente art. 3, nella misura non eccedente il 15%.
 
 Art. 6.
 I  vini ad indicazione geografica tipica «Rubicone», anche con la specificazione  del  nome  di  vitigno,  all'atto  dell'immissione al consumo  devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:
 «Rubicone» Ancellotta o Lancellotta: 10% vol.;
 «Rubicone» Barbera: 10% vol.;
 «Rubicone» Cabernet: 10% vol.;
 «Rubicone» Chardonnay: 10% vol.;
 «Rubicone» Ciliegiolo: 10% vol.;
 «Rubicone» Fortana: 10% vol.;
 «Rubicone» Malvasia: 10% vol.;
 «Rubicone» Merlot: 10% vol.;
 «Rubicone» Montu': 10% vol.;
 «Rubicone» Pinot Bianco: 10% vol.;
 «Rubicone» Raboso: 10% vol.;
 «Rubicone» Riesling: 10% vol.;
 «Rubicone» Sangiovese: 10% vol.;
 «Rubicone» Sauvignon: 10% vol.;
 «Rubicone» Terrano: 10% vol.;
 «Rubicone» Trebbiano: 10% vol.;
 «Rubicone» Uva Longanesi: 10% vol.;
 «Rubicone» Bianco: 10% vol.;
 «Rubicone» Rosato: 10% vol.;
 «Rubicone» Tipologie novello: 11 %vol.;
 «Rubicone» Rosso 10 %vol.
 
 Art. 7.
 Alla   indicazione   geografica   tipica  «Rubicone»  e'  vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente  disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
 E'   tuttavia   consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali  e marchi privati purche' non abbiano  significato  laudativo e non siano tali da trarre in inganno il  consumatore.  I  vini ad indicazione geografica tipica «Rubicone» possono  essere  immessi  al  consumo  nei contenitori previsti dalla normativa vigente.
 Qualora  siano confezionati in bottiglie di vetro, possono essere presentati  con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a fungo ancorato  a  gabbietta metallica tradizionalmente usato nella zona di produzione.
 Nella   designazione  e  presentazione  dei  vini  a  indicazione geografica  tipica «Rubicone» e' consentito utilizzare il riferimento al  nome  di  due  vitigni  nel  rispetto  della normativa vigente in materia.
 Ai  sensi  dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164,   l'indicazione   geografica   tipica   «Rubicone»  puo'  essere utilizzata  come  ricaduta  per  i  vini  ottenuti da uve prodotte da vigneti,   coltivati   nell'ambito   del  territorio  delimitato  nel precedente  art.  3,  ed  iscritti  negli Albi dei vigneti dei vini a denominazione  di  origine,  a  condizione  che i vini per i quali si intende  utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare.
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